Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5864 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5818/22 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Undicesima Civile, in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5818/2022 R.G.A.C. riservata per la decisione all'udienza cartolare del 13/02/2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla data del 3/3/2025 di comunicazione del provvedimento ex art. 127ter c.p.c.
TRA
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato a
IC (NA) in Via Immacolata n. 41 presso lo studio dell'Avv. Roberto
D'Aprano che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
(P. Iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., con sede a Castelvolturno (CE) al Corso della
Repubblica 13, elettivamente domiciliata a Caserta in Via Alois n. 37 presso lo studio dell'Avv. Francesco Paolo Pirozzi che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 313/22, R.g. 29637/21, emesso dal Tribunale di Napoli il 14/01/2022.
Conclusioni: per l'opponente, accertare e dichiarare l'inadempimento della in riferimento alle prestazioni ed agli obblighi di cui al Controparte_2
contratto di appalto sottoscritto con il in Controparte_3
IC (NA); in accoglimento dell'opposizione dichiarare che nulla è dovuto alla per l'infondatezza in fatto ed in diritto della sua pretesa, Controparte_4
per le ragioni esposte in atti e per ogni altra di diritto, e per effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Per l'opposto rigettare la proposta opposizione poiché priva di fondamento in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
con condanna alle spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria espletata in parte dal G.I. dott.ssa G. Ascione, viene redatta ai sensi dell'art. 132, co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, e viene motivata attraverso una "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. Civ n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.lgs n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per
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incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n.
642, secondo la quale nel processo civile -ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.lgs n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamato il contenuto assertivo dell'atto introduttivo di citazione e quello impeditivo, modificativo od estintivo della comparsa di risposta del convenuto;
richiamato il contenuto delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa;
ritenuta esaustiva l'attività istruttoria svolta.
In fatto ed in sintesi, il (d'ora in avanti Parte_2 solo “l'opponente”) citava in giudizio la società cooperativa
[...]
(d'ora in avanti solo “la società opposta”) proponendo Controparte_1
opposizione al D.I. 313/2022 emesso dal Tribunale di Napoli il 14/01/2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 64.801,71, oltre accessori e spese, quale importo dovuto a titolo di corrispettivo a saldo per i lavori di risanamento strutturale del fabbricato condominiale.
Eccepiva parte opponente l'inesatto adempimento da parte dell'impresa edile opposta, avendo la stessa abbandonato il cantiere al completamento del secondo S.A.L. in data 20/7/2021, immotivatamente ed ingiustificatamente, senza dare alcuna comunicazione in merito e non riscontrando la comunicazione formale di contestazione e diffida alla ripresa dei lavori
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inoltrata dall'amministrazione condominiale in data 17/08/2021 e senza riscontrare la successiva comunicazione di rescissione contrattuale per inadempimento grave, comunicata sempre a mezzo PEC in data 29/09/2021.
Rilevava come, a seguito di tale comportamento, ed al fine di scongiurare la revoca dei finanziamenti ricevuti ai sensi della Legge 77 del 24/06/2009
“Fondo per la prevenzione del rischio sismico”, aveva affidato il completamento dei lavori ad altra impresa edile in data 08/10/2021 come da comunicazione protocollo 70928/2021 del erogatore del Controparte_5
fondo.
Eccepiva, quindi, sia il mancato esperimento del procedimento di mediazione previsto dall'art. 36 del contratto che l'inadempimento contrattuale della società opposta.
Si costituiva in giudizio la società opposta, chiedendo, in via preliminare, la concessione del termine per l'espletamento della procedura di mediazione, sostenendo, nel merito, di avere ultimato i lavori previsti da contratto e richiesto, invano, al direttore dei lavori, l'emissione di certificati attastanti l'ultimazione dei lavori e regolare esecuzione degli stessi;
circa il quantum rilevava come gli importi richiesti ed ingiunti corrispondevano matematicamente al 40% delle somme contrattualmente dovute.
Autorizzata ed espletata la procedura di mediazione, con esito negativo, all'esito del deposito delle memorie istruttorie veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale;
la causa, infine, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
In via preliminare occorre rilevare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, in quanto fondato su prova scritta, consistente, nel caso specifico, nella documentazione di cui al fascicolo della fase monitoria, ossia in particolare dal contratto, dalla fattura a saldo, dalla richiesta di pagamento.
Tale documentazione, in parte contestata dall'opponente, costituisce prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'art. 633 c.p.c..
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Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n.
8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n. 2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass.
Civ. Sez. II, 29/01/1999, n. 807).
In particolare, con riferimento al caso che ci occupa, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.
Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può
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riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ.
03/04/2008, n. 8549, Cass. Civ. 04/03/2003, n. 3188; Cass. Civ. 08/06/2004,
n. 10830).
Con l'atto di opposizione al D.I. si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni
(Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).
Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione dell'opponente è quella di convenuto in senso sostanziale, incombendo sull'opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
Nel caso di specie risultano incontestati la sottoscrizione del contratto di appalto, l'esecuzione dei lavori relativi ai primi due SAL ed il conseguente pagamento delle fatture n. 3 del 11/3/2021 e n. 9 del 27/5/2021.
A tal proposito si rileva che il contratto di appalto prevedeva il pagamento del corrispettivo secondo l'avanzamento dei lavori, con il quaranta per cento alla ultimazione dei lavori fissata da contratto al 10/07/2021.
La società opposta, tuttavia, a seguito dell'istruttoria espletata, non ha dato prova né dell'ultimazione dei lavori (nel termine contrattuale del 10/7/2021), né ha provato l'ammontare degli stessi.
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Nel ricorso per decreto ingiuntivo la società opposta assumeva semplicemente di avere ultimato i lavori nel termine previsto da contratto e comunicata l'ultimazione dei lavori al DL, procedendo poi ad emettere fattura e richiedere il relativo pagamento a saldo, nel mentre, con la memoria ex art. 183, co. VI,
c.p.c., primo termine, assumeva come, immediatamente dopo la conclusione dei lavori oggetto del contratto di appalto, non le veniva più permesso l'accesso al cantiere.
Tuttavia, il dato certo è che la società opposta solo in data 13/10/2021, ovvero dopo oltre tre mesi, comunicava al ed al DL la (a questo punto Parte_1 presunta) ultimazione dei lavori, dopo che l'opponente aveva comunicato la diffida ad ultimare i lavori e, successivamente, comunicare la rescissione del contratto per inadempimento.
Inoltre, l'opponente solo in data 8/10/2021 procedeva a Parte_1 comunicare al Comune di IC la sostituzione dell'impresa edile appaltatrice al fine di ultimare i lavori.
Nullo è stato l'apporto della prova testimoniale espletata mediante l'escussione dei sigg. e per l'opponente Testimone_1 Persona_1
(udienza 11/01/2024) e del sig. per l'opposta (udienza del Persona_2
8/7/2024) attesa l'inattendibilità dei testi escussi.
E, invero, trattasi dell'Ing. direttore dei lavori per l'appalto Testimone_1
de quo incaricato dal opponente, del sig. , Parte_1 Persona_1
componente del consiglio di amministrazione della società opposta come da visura CCIAA in atti, e del dott. , commercialista e Persona_2
responsabile della contabilità per la società opposta i quali, tutti, per i rapporti intrattenuti con le parti in causa e gli incarichi ricoperti nell'esecuzione dell'appalto privato per cui è causa, risultano scarsamente attendibili rispetto alle dichiarazioni rese in sede di escussione.
In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste
- che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di
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elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. Civ. 30/03/2010 n. 7763; Cass. Civ.
18/04/2016 n. 7623; Cass. Civ. 09/08/2019 n. 21239).
In conclusione, l'opposizione va accolta in mancanza di prova del credito reclamato dalla società opposta, con la revoca del D.I. opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia (importo medio dello scaglione di valore fino ad € 52.000,00, ridotto del 30%) della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base, però, dei nuovi parametri introdotti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal DM
13/8/2022 n. 147 (G.U. n. 236 dell'8/10/2022).
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 313/22 reso dal Tribunale di Napoli il
14/01/2022;
3) condanna la società opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio che si liquidano in € 5.331,00 per competenze professionali, oltre il rimborso spese forfettario 15%, Iva e Cpa, con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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