TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/10/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5168/2016 RG cui è riunita la causa n. 5231/2016 avente ad oggetto:
“Contratti bancari”, vertente
TRA
(P.I. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) E ( ), C.F._1 Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. l'avv. Mosca Massimo, procuratore domiciliatario con studio in
Soverato alla Via Panoramica n. 7;
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_2 C.F._3
Caridi, procuratore domiciliatario con studio in Soverato alla Via Caminiti n. 15;
-OPPONENTI-
E
, (P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Roberto, procuratore domiciliatario, con domicilio eletto presso l'avv. Paolo Battaglia;
-OPPOSTA –
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria la CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Villecco, elettivamente domiciliato Controparte_3 in Cosenza alla Via Beato Umile n. 14
-TERZA INTERVENUTA-
Conclusioni delle parti: come da verbale del 3.6.2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23.11.2016 la (classe Parte_1 Parte_2
1970), proponevano opposizione al decreto ingiuntivo reso su istanza della Parte_3
Contr
(ora n. 628/2016 del 28.9.2016 che ingiungeva alla società, Controparte_1 debitore principale, ed ai fideiussori (Classe 1979) e (classe Parte_2 Parte_2
1970) e , il pagamento della somma di euro 389.893,76, oltre interessi di Parte_3 mora e spese di procedura, in relazione al credito maturato sul rapporto di conto corrente n. 5005, oltre che sul conto anticipi insoluti su crediti n. 3093 e sul conto sovvenzione n. 281093.
Deducevano che:
- Gli estratti conto e scalari incompleti depositati in atti non erano mai stati inviati alla società
, né ai fideiussori né avevano i requisiti atti a fondare l'attestazione, pur resa, ai sensi dell'art. 50 del D,Lvo 385 del 1993; il credito non era pertanto assistito da prova scritta;
- Il contratto di apertura del rapporto di c/c n. 5005 era sottoscritto dal cliente e non dalla e pertanto era nullo;
non era stato prodotto il contratto di apertura del conto anticipi n. CP_1
3093 né il contratto del conto sovvenzioni n. 281093;
- La produzione documentale era incompleta, mancando gli estratti scalari relativi ai tre rapporti per alcuni trimestri espressamente indicati;
- La documentazione depositata era incompleta e contraddittoria, riportando saldi differenti dunque inattendibili;
- Erano state indicate tra le clausole vessatorie pattuizioni che in realtà tali non erano, dovendo l'elenco di cui all'art. 1341 c..c. considerarsi tassativo, di tal che esse erano da considerarsi nulle, unitamente a quelle, invece, comunque vessatorie;
- Nel corso del rapporto, l'Istituto di credito ha applicato interessi, oltre i tassi soglia, spese, valute e cms non dovute, che dovevano essere espunte dal ricalcolo ad effettuarsi per la determinazione del corretto dare avere tra le parti, come specificamente evidenziato nella consulenza di parte, laddove erano indicati importi illegittimamente esatti per il complessivo importo di euro 129.308,80.
Tanto premesso, concludeva chiedendo:
- dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto, non essendo fondato su prova scritta ed essendo la documentazione prodotta priva dei requisiti di cui all'art. 50 TUB;
- dichiarare la nullità del contratto n. 5005 per la mancanza di firma dell'Istituto bancario;
accertare l'inesistenza delle clausole vessatorie e dunque, dichiarare la nullità delle suddette, sottoscritte come vessatorie oltre che di quelle vessatorie e prive della duplice
2 sottoscrizione;
- dichiararsi la nullità delle clausole che ebbero a prevedere interessi usurari, spese, valute e csm non concordate, oltre alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
- condannare la banca alla rideterminazione dei conteggi e alla restituzione dell'importo di euro 129.308,80, illegittimamente esatto dalla Banca, ovvero alla maggior somma determinata in sede di CTU che si invoca;
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Veniva, altresì, introdotto il proc. n. 5231/2016 RG riunito al proc. 5168/2016 RG;
ed, infatti, con atto di citazione dell'1.12.2026 (classe 1979), proponeva opposizione avverso il Parte_2 medesimo decreto ingiuntivo reso su ricorso della n. 628/2016 del Controparte_1
29.9.2016.
Ed, infatti, ebbe a sottoscrivere contratto di fideiussione per l'esatto Parte_2 adempimento della società Sino all'importo di euro 250.000,00. Parte_1
La pretesa azionata aveva titolo per euro 239.887,76 nello scoperto di conto corrente n. 5005, per euro 100.006,00 nello scoperto per conto anticipi insoluti n. 3093 e per 50.000,00 per lo scoperto di conto sovvenzione n. 2181093.
Deduceva l'opponente che:
- la fideiussione invocata dalla Banca ingiungente e posta a base del decreto monitorio era quella siglata in data 13.5.2011 che, secondo la dizione letterale del contratto, era semplice rinnovo di quella dell' 11.12.2008. confermata il 19.12.2008, che, dunque, poteva operare esclusivamente rispetto al conto corrente di corrispondenza n. 5005 atteso che gli ulteriori conti anticipi n. 3093 del 12.5.2011 e quello sovvenzione n. 2181093 del 13.5.2011 erano successivi alla prima fideiussione prestata e, ancor di più, erano stati concessi al debitore principale l'una il giorno precedente e l'altra lo stesso giorno del rinnovo della fideiussione, senza informazione alcuna per il fideiussore stesso.
Tale condotta certamente integrava mala gestio o mala fede, condizione per la decadenza dal beneficio della garanzia;
inoltre, il tasso di interesse applicato era usurario sia sui conti accessori che sul c/c n. 5005, come emerso dalla CTP depositata in atti, con la necessaria esclusione degli interessi in sede di ricalcolo ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.;
- inesistente la garanzia fideiussoria pure relativamente al contratto derivato n. 4162846;
- peraltro, il garante aveva esercitato il recesso dalla prestata garanzia il 21.8.2013, comunicata con raccomandata ricevuta il 22.8.2013, così la garanzia poteva ritenersi offerta
3 nei limiti dello scoperto di conto maturato alla detta data ed esclusivamente sui debiti maturati per il conto 5005 – non già per quelli accessori- all'epoca di euro 115.535,54.
Tanto premesso, concludeva chiedendo accertare che la garanzia fideiussoria fosse invalida per i contratti stipulati dal debitore principale in epoca successiva al 11-19/12/2008 e comunque invalida per il comportamento del garantito, così dovendo revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare essere presenti sul conto 5005 interessi non dovuti da espungere ex art. 1815, comma 2, c.c.;
dichiarare non dovuto l'importo comunque maturato successivamente alla data del recesso esercitato dal garante il 21-22.8.2013.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Nel costituirsi in giudizio la evidenziava, a sua volta, che: Controparte_1
- La dedotta invalidità dell'obbligazione fideiussoria in relazione alla presunta mala gestio ovvero in relazione alla mala fede dell'istituto di credito doveva essere provata dall' opponente , secondo la regola probatoria di cui all'art. 2697 c.c.; nessuna Parte_2 violazione della regola di buona fede ovvero di mala gestio poteva, comunque, ritenersi anche in considerazione del fatto che il contratto siglato faceva specifico riferimento alle operazioni pregresse e a svolgersi, nei limiti dell'importo di euro 250.000;
- alcun valore probatorio poteva essere riconosciuto alla CTP in ordine alle doglianze proposte;
- Era stato, inoltre, riconosciuto dall'opponente (classe 1979) quanto meno Parte_2 il credito di euro 115.535,54 somma entro i limiti della quale la era esonerata CP_1 dall'offrire la prova della debenza del credito;
- Nessuna eccezione, poi, poteva essere svolta dal fideiussore per essere la garanzia prestata a prima richiesta;
e, comunque, la fideiussione prestata in data 13.5.2011 ricomprendeva le operazioni svolte e a svolgersi (comprese aperture di credito, anticipazione titoli ecc);
- Quanto al recesso esercitato alla data del 21.8.2013, certamente esso riguardava tutti i rapporti intercorrenti tra le parti e comunque non era efficace sino al possibile recesso di detti rapporti da parte dell'istituto di credito (art. 5 del contratto di fideiussione);
- in ordine all'invio e impugnazione degli estratti conto, oltre che alla valenza ai sensi dell'art. 50 del TUB della documentazione depositata in atti, doveva ritenersi la documentazione utilizzabile ed efficace sino alle contestazioni ad essa mosse;
in ogni caso, gli estratti conto non erano stati neppure impugnati e dunque avevano piena efficacia probatoria;
- Il contratto di conto corrente siglato tra le parti era stato prodotto e in esso sono indicate le condizioni contrattuali, anche relative ai cd conti accessori;
quanto al contratto di apertura
4 di credito, non era prevista la stipula per iscritto a pena di nullità (Cass. Civ. 14470 del
2005) atteso che nel contratto di conto corrente era prevista la possibilità di aprire conti anticipi ed erano indicate le relative condizioni;
- Quanto alle cms, ne evidenziava la differenza causale rispetto al tasso di interessi, rappresentando corrispettivo per la messa a disposizione del danaro, richiamando altresì le istruzioni della Banca d'Italia che la escludevano dal costi rilevanti ai fini della determinazione del TEG, atteso che tale voce non era inclusa tra quelle rilevate ai fini della determinazione del TEGM;
- Quanto alla capitalizzazione trimestrale di interessi creditori e debitori, il rapporto era ben precedente alla novella introdotta dal decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342 a modifica dell'art. 120 del D. Lgs. n. 385/93, e al nuovo dettato normativo e alla Delibera CICR del
2000 la si era adeguata;
richiamava, inoltre, il disposto di cui all'art. 31 del D. L. 24 CP_1 giugno 2014, n. 91, con le modifiche previste per il secondo comma dell'art. 120 T.U.B., di cui invocava l'applicazione;
- Quanto al superamento del tasso soglia, relativamente agli interessi pattuiti ed applicati al rapporto, esso era provi di riscontro se non sulla base della richiamata CTP che non poteva assumere rilievo probatorio;
inoltre, doveva valutarsi il momento della stipula del contratto e non già il superamento del tasso soglia in corso di rapporto.
Tanto premesso, concludeva chiedendo il rigetto della proposta opposizione oltre che della domanda di compensazione formulata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero invocala la condanna del debitore principale e dei fideiussori per le somme rideterminate nel corso del giudizio.
Dopo la riunione dei giudizi nn. 5168/2016 e 5231/2016, veniva infruttuosamente esperito il procedimento di mediazione, il cui esito era negativo;
il Giudice concedeva una serie di rinvii per bonario componimento. Nelle more i crediti azionati col decreto ingiuntivo opposto venivano ceduti alla che si costituiva in giudizio con la mandataria Controparte_2 Controparte_5
Non avendo le parti trovato alcun accordo, il Giudice solo all'udienza del 2.12.2021 concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc e, all'esito del deposito delle memorie, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni al 18.09.2023. Le parti precisavano le conclusioni atti ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con termini di cui all'art 190 cpc, ma con ordinanza del 15.03.2024, ritenendo che la causa necessitasse di ulteriore istruttoria, rimetteva la causa sul ruolo, formulando nuovi quesiti da sottoporre al CTU.
Interveniva nel giudizio con comparsa di costituzione cessionaria dei crediti in CP_2
5 blocco ex artt. 58 D. Lgs. n. 385/1993 e 1-4 L. 130/1999, di , chiedendo Controparte_1
l'estromissione della cedente limitatamente alla posizione di credito ed eccependo la carenza di legittimazione passiva di in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e Controparte_2 restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito.
All'esito dell'accertamento tecnico disposto, all'udienza del 03.6.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.
All'esito del deposito degli scritti conclusivi la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste di prova già articolate da parte opponente , e Parte_4 Parte_3
Parte_2
Con la memoria depositata in data 28.3.2022 la difesa di Parte_1 Parte_3
e (classe 1970) chiedevano ammettersi prova testimoniale con il
[...] Parte_2
CTP, autore dell'elaborato depositato in atti, ordinarsi all'istituto di credito ex art. 210 c.p.c. la prodizione di documentazione contabile e ammettersi CTU contabile.
Orbene, nel corso del giudizio è stata effettuata CTU contabile, di tal che deve ritenersi superflua la richiesta di prova testimoniale articolata da parte opponente, attesa la produzione documentale in atti, e l'espletamento nel contraddittorio dei tecnici di parte, della disposta CTU.
Quanto all'ordine ex art. 210 c.p.c., attesa la superfluità dello stesso, ad ogni modo non risulta documentata la richiesta ex art. 119 TUB effettuata dalla parte, dovendosi ritenere lo strumento invocato sussidiario rispetto al diritto riconosciuto alle parti di conseguire copia della documentazione dagli istituti di credito. Ed, infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate. Ad ogni buon conto, non può non rammentarsi che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al "cliente" un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere;
ed, infatti, l'art. 119, ultimo comma, del
D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), nel testo vigente, prevede: "Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".
6 In un contesto di tal tipo, il cliente", avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.
Dunque, solo qualora il cliente abbia dato prova di aver esperito il rimedio dell'art. 119 TUB potrà utilmente richiedere al giudice di attivare lo strumento di cui all'art. 210 c.p.c.
La legittimazione di e di CP_2 CP_6
Preliminarmente, deve rilevarsi che con comparsa di costituzione del 25.1.2022 ebbe ad intervenire nel giudizio e per essa come mandataria con procura la CP_2 Controparte_3 affermando essere cessionaria - per intervenuta cessione credito in blocco ex artt. 58 D. Lgs. n.
385/1993 e 1-4 L. 130/1999- del credito azionato monitoriamente dalla Controparte_1
; specificava, tra l'altro di subentrare all'originario creditore nella sola posizione attiva e non
[...] già nel lato passivo delle vicende dei contratti fondanti i crediti ceduti e nelle conseguenze risarcitorie di condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito.
In merito, deve rilevarsi che già nelle prime difese articolate dagli opponenti (cfr memoria del
26.1.23 nell'interesse della Società e di e ( classe 1970) Parte_3 Parte_2 oltre che memoria del 20.4.2023 nell'interesse di ) le parti opponenti hanno Parte_2 eccepito la carenza di legittimazione attiva del cessionario per non avere correttamente documentato l'intervenuta cessione, non avendo prodotto il contratto di cessione del credito ma, unicamente, l'estratto della Gazzetta Ufficiale ove tale cessione era richiamata.
Sul punto, deve preliminarmente precisarsi che la l successore a titolo particolare CP_7
Contr di nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. giusta contratto stipulato ex art. 58 del D.Lvo
385 del 1993 e 1 e 4 della L. 130 del 1999, avente ad oggetto i crediti pecuniari in sofferenza tra i quali, asseritamente, quello oggetto del presente giudizio, non ha documentato la cessione, come dedotto dalla parte opponente. Ed, infatti, non è stato prodotto il contratto di cessione. E' principio ormai consolidato in seno alla Corte di legittimità che colui il quali si dichiari successore, a tiolo universale o particolare, di una delle parti del giudizio debba non solo allegare la propria legittimatio ad causam per essere subentrato nella stessa posizione del proprio dante causa, ma anche fornirne la prova.
Ai fini della prova della cessione di crediti, benchè non sia necessaria la prova scritta della intervenuta cessione, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione dell'operazione al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno
7 nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio vale qualunque sia la forma in cui ebbe ad avvenire la cessione e in qualunque forma sia intervenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto, dunque anche qualora si sia proceduto alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ex art. 58 TUB. La pubblicazione, infatti, esonera il cessionario dalla notificazione al debitore ceduto, ma se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima (così espressamente Cass. 22151 del
2019); in ogni caso deve essere offerta la prova dell'esistenza della cessione (in sostanza della fattispecie traslativa della titolarità del credito) rispetto a quella della inclusione del credito stesso nel novero di quelli oggetto di operazione di cessione.
Dunque, se, come nel caso di specie, oggetto di contestazione da parte del debitore ceduto è la stessa esistenza del contratto di cessione, in tal caso è il contratto a dover essere oggetto di prova e non può ritenersi esaustivo il richiamo nella Gazzetta ufficiale o la notifica effettuata dal cedente o dal cessionario al debitore.
Non essendo stata offerta nel presente giudizio prova della intervenuta cessione né con la produzione del contratto né in altro modo, deve ritenersi che il giudizio prosegua tra le originarie parti (così richiamati i principi da ultimo affermati da Cass. sez. I, n. 15088 del 2025).
Il contratto monofirma
La parte opponente ha, poi, invocato la nullità del contratto di accensione del conto corrente n.
5005 in quanto siglato dalla parte e non già dall'istituto di credito.
La prescrizione della forma scritta, cui sono soggetti i contratti bancari ai sensi dell'art. 117, comma 1, TUB, è posta a presidio del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto.
Orbene, in tema di intermediazione finanziaria del contratto monofirma - ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario – la Suprema
Corte ha rilevato che “il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità
(azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass., Sez. U, 16/01/2018, n. 898).
Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati
8 dal TUF si rinvengono, altresì, in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione di forma che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, e hanno natura funzionale e non strutturale, di tal che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo.
Dunque, il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass.,
Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez. I, 18/06/2018, n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646), quali nella specie l'avvenuta apertura del conto, l'invio dei relativi estratti e la evidenza di volersene avvalere nella proposizione dell'azione introdotta. (in questi termini il principio espresso da Cass
Civ. Sez. I n. 9196/2021).
L'eccezione va pertanto rigettata.
I contratti relativi al conto anticipi e al cd conto sovvenzione
In merito alla eccezione di parte opponente e relativa alla mancata produzione dei contratti relativi all'apertura di credito e cd sovvenzione deve rilevarsi che qualora le condizioni economiche dell'apertura di credito siano già previste nel contratto di conto corrente siglato per iscritto non è necessario un contratto scritto, in ossequio al disposto di cui all'art. 117 TUB ( Cass. n. 926 del
2022).
L'art. 117 TUB, al comma 3, innanzi richiamato, stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della Delib. C.I.C.R. 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto (cd contratto madre), non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità (Cass. 27 marzo 2017, n. 7763), principio, questo, da intendere nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio" (Cass. 22 novembre 2017, n. 27836 e negli stessi termini Cass.
5364 del 2024) .
In questo caso, numerosi indici evidenziano la sussistenza del conto di affidamento, del quale manca il contratto ma le cui condizioni sono regolate nel contratto originario di apertura del c/c; fonda la sussistenza dei rapporti affidati la presenza dei relativi estratti conto e riassunti scalari, la stabilità dell'esposizione debitoria, oltre che l'applicazione di tassi debitori differenziati (ovvero lo stesso tasso applicato a diversi numeri debitori) che rivelano la distinzione operata dalla banca tra
9 interessi passivi entro fido ed extra fido.
La documentazione incompleta
Nel caso in esame il CTU ha analiticamente indicato la documentazione mancante ma ha precisato che la documentazione, ancorchè incompleta, ha consentito la risposta ai quesiti proposti.
Nel caso di specie, nel presente giudizio attore sostanziale è la e su di essa grava l'onere di CP_1 provare i fatti posti a base della pretesa azionata;
il dato appare comunque di scarso rilievo, essendo il CTU riuscito ad operare il ricalcolo delle debenze attraverso la documentazione contabile prodotta.
Gli estratti conto
Per quanto attiene gli estratti conto prodotti dalla banca, per un verso il debitore ed i fideiussori hanno contestato che essi siano mai stati consegnati al cliente, per altro verso la banca ne ha invocato il pieno valore probatorio per avere mancato la parte di effettuare contestazione degli stessi ai sensi dell'art. 1832 c.c.
Anche tali rilievi appaiono del tutto privi di pregio.
Deve essere disattesa l'argomentazione in ordine alla mancata contestazione degli estratti conto. Si sottolinea brevemente che, ai sensi dell'art. 1832 с.с., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti;
tutto ciò significa che l'approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente. Per quanto attiene, poi alla prospettazione di parte opponente, deve rilevarsi che a fronte dell'opposizione proposta, il valore della documentazione prodotta prescinde dal richiamo all'art. 50 TUB che opera esclusivamente in sede di ricorso monitorio (ovvero di non contestazione nel corso del giudizio di merito), di tal che nel presente giudizio si è proceduto all'accertamento del rispettivo dare avere tra le parti, attraverso l'espletamento di CTU contabile.
Il merito
Esaminando, nel merito i rilievi proposti nell'opposizione formulata dal debitore principale e dai fideiussori, dandosi atto che non sono state svolti rilievi alla CTU espletata nel corso del giudizio, si osserva.
Il rapporto di conto corrente n. 5005 è stato acceso con contratto datato 3.2.2005 recante saldo
10 pari a “0” e sino al 30.4.2015 allorquando emergeva dalla documentazione bancaria un saldo passivo di euro 239.887,76.
Nel decreto ingiuntivo veniva indicato un saldo passivo pari ad euro 239,887,76 per scoperto del detto conto corrente, oltre ad euro 100.006,00 per lo scoperto su conto anticipi n. 3093 all'1.4.2015
e di euro 50.000,00 per scoperto sul conto sovvenzione n. 2810093 all'1.4.2015.
Nel procedere al ricalcolo il CTU ha escluso la capitalizzazione degli interessi atteso che nel contratto di conto corrente stipulato, allorquando era vigente la delibera CICR 9 febbraio 2000, era previsto un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo di tal che non sarebbe possibile determinare la capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, richiesta dall'art. 3 della delibera, così da non soddisfare la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, nella specie trimestrale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Non essendo stata riscontrata in contratto tale previsione è stata esclusa la capitalizzazione degli interessi (così il principio espresso da Cass. n. 4321 del 2022) ed applicato dunque il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
E' invece prevista in contratto l' applicazione della cms, corrispettivo per la messa a disposizione del danaro alla parte per eventuali scoperti di conto, che è stata chiaramente pattuita tra le parti e determinata nella misura dell'1,250%; essa è stata considerata nel ricalcolo effettuato dal CTU unitamente ai costi espressamente pattuiti.
Il ricalcolo effettuato ha dato luogo alla quantificazione del debito di euro 202.479,91 in luogo dell'iniziale saldo di euro 239.887,76.
Nel ricalcolo delle competenze relative ai conti anticipi e sovvenzioni il CTU ha escluso gli oneri non pattuiti;
atteso che per il conto anticipi 3093 che ebbe avvio il 12.5.2011 non venne depositata la documentazione sino al 14.10.2013, essendo in atti documentazione dal 14.10.2013 al 31.3.2015 si è correttamente operato il conteggio solo per il detto periodo. L'incompleta produzione della documentazione rileva solo ai fini del corretto ricalcolo del dare avere tra le parti, seguendo, il principio evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. n. 920/2025) ed effettuando il ricalcolo dall'ultimo periodo in cui ebbe a prodursi la documentazione in continuità, non essendo stato prodotto alcunchè per il periodo precedente al 14.10.2013.
Il relativo ricalcolo ha dato esito di una quantificazione di euro 727,38 di competenze ad addebitarsi sul rapporto principale, in luogo dell'importo di euro 24.095,14 addebitato dall'Istituto di credito.
Infine, con riferimento al conto sovvenzioni 281093, il saldo delle competenze ricalcolate
11 addebitate sul conto principale è di euro 1.485,70, in luogo di quelle addebitate dall'Istituto di credito di euro 21.262,72 Pertanto, operandosi il riaddebito sul conto degli interessi del conto anticipi n. 3093 e conto sovvenzioni n. 281093, il saldo passivo del conto corrente 5005 è di euro
152.071,21 oltre al saldo a debito di euro 100.006,00 su conto anticipi, ed euro 50.000 a debito su quello sovvenzione (avendo il CTU escluso i maggior importi addebitati dal saldo del conto corrente principale).
Quanto al superamento del cd tasso soglia nel rapporto di coto corrente, deve rilevarsi che nello stesso elaborato del CTP di parte era escluso che si fosse avuto superamento del cd tasso soglia, e tanto sebbene questi vi avesse incluse le CMS. Il CTP ebbe a concludere proprio nel senso che il
TAEG era infra soglia nel periodo considerato. Analoghe conclusioni son state raggiunte dal CTP con riferimento al cd conto sovvenzioni n. 281093 e conto anticipi n. 3093.
Le clausole vessatorie
Orbene, deve precisarsi come il rilievo svolto da parte opponente e relativo alla nullità delle clausole contrattuali per essere stata richiesta la duplice sottoscrizione, ai sensi dell'art. 1341 c.c., anche per clausole non vessatorie, appare pretestuoso e generico, non essendo stato negli scritti difensivi indicata, neppure genericamente, la ragione per la quale talune clausole apparivano alla parte opponente non vessatorie. La genericità della deduzione difensiva, nella quale non sono stati specificati i profili di carenza di vessatorietà della clausole, non consente in concreto un vaglio sulle stesse, essendosi la parte limitata alla redazione di un mero elenco delle clausole asseritamente non vessatorie.
Analogamente con riferimento alle clausole previste nel contratto di fideiussione laddove l'opponente si è anche in tal caso limitato ad un elenco di clausole asseritamente non vessatorie e che non avrebbero necessitato di duplice sottoscrizione per farne discendere la nullità di quelle pur vessatorie per le quali era comunque richiesta tale sottoscrizione.
Pur senza un'indicazione specifica del profilo lamentato di non vessatorietà delle clausole elencate nel n. 4, 9 non potranno non considerarsi vessatorie le dette clausole per essere il loro contenuto da attenzionarsi da parte del cliente
La nullità della fideiussione prestata
Ancora, in ordine alla eccezione formulata da parte opponente e relativa alla nullità della fideiussione in relazione alla violazione del dovere di buona fede e per la mala gestio della banca, si osserva.
In data 18.11.2011 veniva prestata fideiussione in favore della da parte di Parte_1 Parte_3
(classe 1970) e ( classe 1979).
[...] Parte_2 Parte_2
12 La fideiussione, per un importo di euro 250.000,00, letteralmente era rinnovo della precedente fideiussione prestata l'11.12.2008; la dedotta nullità conseguiva alla deduzione che sino al 2008 fosse costituito il solo rapporto di conto corrente n. 5005, e non già il rapporto accessorio n.
281093 e n. 3093, accesi il giorno precedente e lo stesso giorno della concessa fideiussione nel
2011; da tale condotta discenderebbe la decadenza dal beneficio della garanzia prestata.
Il dato appare infondato in considerazione delle pattuizioni contenute nel contratto di garanzia, il quale prevede espressamente che la fideiussione sia destinata a coprire tanto le operazioni compiute, quanto quelle che fossero eventualmente effettuate in seguito, tra esse ricomprese, espressamente, proprio quelle relative all' apertura di credito o conti accessori.
Infatti, nel preambolo del contratto di garanzia è sancito che la fideiussione operasse “per
l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di credito documentati, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto e negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di servizi. La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualsiasi momento ad avere verso codesta banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta banca ...”.
D'altro canto, il rapporto veniva comunque garantito nel limite massimo fissato convenzionalmente in euro 250.000,00 sicché deve ritenersi priva di fondamento la dedotta nullità.
In aggiunta a ciò, deve rilevarsi come, nel contratto di garanzia, fosse esplicitamente previsto, in capo ai fideiussori, l'onere di informarsi in ordine alla complessiva situazione patrimoniale del debitore garantito: il che si evince dall'art. 5 del citato contratto, il quale sancisce che il fideiussore, evidentemente nel proprio interesse, debba “tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca”. Al contrario, sull'Istituto di credito grava soltanto, in risposta a specifica richiesta del fideiussore (che, peraltro, nella fattispecie, non risulta essere stata formulata), un obbligo di comunicazione, entro i limiti dell'importo garantito, dell'entità dell'esposizione complessiva del debitore, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.
Alla luce di quanto detto, non è dato ravvisare, sotto il profilo denunciato dall'opponente, alcun comportamento scorretto o connotato da mala fede da parte della Banca opposta, considerato anche
13 il fatto che, all'atto di rinnovo della precedente fideiussione, i garanti hanno manifestato una volontà negoziale coincidente con quella già espressa in sede di stipula del primo contratto, e cioè quella di garantire le operazioni bancarie già esistenti o quelle che fossero state effettuate in seguito.
Il contratto derivato
Sulla presunta illegittima opponibilità al fideiussore degli addebiti operati dall'Istituto di credito sul conto corrente 5005 in relazione a prodotti derivati, deve osservarsi come non sia stata autonomamente azionato monitoriamente il credito discendente da tale operazione.
Il recesso esercitato da (classe 1979) Parte_2
Infine, con riferimento alla eccezione formulata dal fideiussore (classe 1979) e Parte_2 relativa alla limitazione della fideiussione per le obbligazioni derivanti dal rapporto di conto corrente n. 5005 sino al momento del recesso esercitato in data 21.08.2013, con lettera raccomandata n. 14522339252-6, ricevuta 22.08.2013, giova richiamare l'art. 4 dell'atto di Pt_5 fideiussione laddove si prevede che “il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata [...] Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato. Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti con il debitore, il recesso del fideiussore si rende operante solo quando la banca abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione”.
Dunque, nonostante il recesso esercitato dal fideiussore, formalizzato il 21.8.2013, dovrà risponderne non solo per l'esposizione del conto corrente n. 5005 ma ance sui conti anticipi e sovvenzioni, per quanto innanzi detto, nei limiti dell'importo massimo garantito senza che operi limitazione alcuna essendo le obbligazioni azionate maturate in dipendenza dei rapporti esistenti al momento del recesso e per i quali la banca non ebbe ad esercitare il recesso.
L'eccezione va pertanto rigettata.
Dunque, in considerazione di quanto innanzi argomentato, le fideiussioni prestate sono valide ed efficaci, sino alla concorrenza di euro 250.000,00.
Dichiarata, pertanto, la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi e della relativa capitalizzazione trimestrale, espunti gli oneri non pattuiti, ridetermina gli importi a debito della in euro 152.071,21 quale saldo del rapporto di conto corrente n. Parte_1
5005, in euro 100.006,00 quale saldo a debito per il conto anticipi n. 3093 e in euro 50.000,00
14 quale saldo a debito per il conto sovvenzioni n. 281093; revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la in solido con i fideiussori ( classe Parte_1 Parte_2
1979), ( classe 1979) e – questi sino alla concorrenza di CP_8 Parte_3 euro 250.000,00 ciascuno-, al pagamento in favore della delle dette Parte_6 somme, oltre interessi, secondo il tasso sostituivo, dalla messa in mora e sino all'effettivo soddisfo.
Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
e di che liquida nei minimi, in considerazione delle Parte_6 CP_2 difese svolte, e secondo il valore della domanda accolta, in complessivi euro 11.228,50, oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%.
Ed, infatti, “Il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti, facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo posizione attiva di contrasto verso l'altro, resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, prescindendo da ogni questione sulla legittimazione o sull'interesse ad intervenire, che, peraltro, se ritenuto dal giudice del merito, con accertamento insindacabile in sede di legittimità, comune ad altre parti, può determinarne la condanna alle spese in solido, anziché, secondo la regola di cui all'art. 97, comma 1,
c.p.c., in proporzione all'interesse di ciascuna”. (Cass. n. 12025 del 2017).
Pone definitivamente a carico degli opponenti e della in solido tra loro, le spese di ctu, CP_6 come liquidate in corso di causa, al 50%, atteso che il ricalcolo effettuato.
PQM
Decidendo in ordine all'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 628/2016 del
Tribunale di Catanzaro, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa,
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
dichiarata la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi e della relativa capitalizzazione trimestrale, espunti gli oneri non pattuiti, ridetermina gli importi a debito della in euro 152.071,21 quale saldo del rapporto di conto corrente n. 5005, Parte_1 in euro 100.006,00 quale saldo a debito per il conto anticipi n. 3093 e in euro 50.000,00 quale saldo a debito per il conto sovvenzioni n. 281093 e, per l'effetto, condanna la Parte_1
in solido con i fideiussori (classe 1979), ( classe 1979) e
[...] Parte_2 CP_8
– questi sino alla concorrenza di euro 250.000,00 ciascuno-, al pagamento in Parte_3 favore della delle dette somme, oltre interessi, secondo il tasso Parte_6 sostituivo, dalla messa in mora e sino all'effettivo soddisfo.
Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
oltre che in favore di che di 4srl che liquida, per ciascuno di Parte_6 Pt_7
15 essi, in complessivi euro 11.228,50, oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%.
Pone definitivamente a carico degli opponenti e della , in solido Parte_6 tra loro, le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, al 50%.
Catanzaro, 27.10.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
16