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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 4163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4163 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.38726.2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
ST (EN) Via Della Regione Siciliana n. 16 P. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Liuzzo Scorpo, ( ) posta elettronica C.F._2 certificata Email_1 ricorrente ex art. 281 decies c.p.c.
Contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ; PEC , presso i cui uffici P.IVA_1 Email_2
è domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12 resistente
Oggetto: opposizione avverso l'ingiunzione ai sensi dell'art. 2 R.D. n. 639/1910 emessa in data 03.07.2024 da in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 tempore con sede in Roma Via Palestro n. 81 e notificata in data 29.08.2024 con la quale si ingiungeva il pagamento di euro 51.191,61, oltre interessi legali per l'asserita decadenza della domanda n. 54710460442 e successive fino all'anno 2008.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente premetteva che il provvedimento impugnato, meglio in oggetto indicato, traeva origine dal verbale della Guardia di Finanza di Enna prot. 164476 del 22.03.2017 con il quale era stata segnalata la indebita percezione di contributi comunitari erogati per il settore dello sviluppo rurale-campagne 2008-2009 per un ammontare di euro 7.690,00, somme pagate da come Ente creditore, CP_1 istituzionalmente deputato all'erogazione delle sovvenzioni in agricoltura. Il
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ricorrente contestava il contenuto dell'ordinanza ingiunzione di pagamento impugnata, in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per i motivi di seguito indicati:
A) violazione di legge e, segnatamente, dell'art. 2700 cod. civ., in quanto l'odierno ricorrente asseriva di aver diritto a percepire il contributo oggetto del provvedimento di accertamento. Assenza di valore probatorio del verbale redatto dalla Guardia di Finanza di Enna;
B) decadenza della potestà di accertamento del credito, violazione di legge, ovvero dell'art. 73 com. 5 del regolamento (CE) N. 796/2004 della
Commissione del 21 aprile 2004, ex art. 49 com. 5 del Regolamento (CE)
n. 2419/2001 della Commissione. L'ingiunzione di pagamento impugnata si poneva in contrasto ed in aperta violazione dell'art. 73 com. 5 del regolamento (CE) N. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e pertanto meritava annullamento.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità della avversa pretesa creditoria e la decadenza della potestà impositiva/restitutoria di
; per l'effetto dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'ingiunzione di pagamento impugnata e con ogni formula caducarla, privarla di validità, effetto ed efficacia, pronunciando l'integrale annullamento. Il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva la difesa erariale e chiariva che la presente controversia concerneva il recupero, ingiunto dall' , della somma di euro 55.589,40 (interessi CP_1 compresi), indebitamente percepita dall'odierno opponente a titolo di aiuti comunitari per le annualità 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 per il settore della Domanda Unica e dello Sviluppo Rurale.
Concludeva chiedendo il rigetto e le spese di lite.
Il giudice fissava udienza il 3.12.2024 e dato atto della natura documentale della controversia, rinviava al 17.3.2025 in trattazione scritta, con apposite memorie: avvisava le parti che al termine vi sarebbe stato il deposito della sentenza nei termini di legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 3
Nel caso di specie, ha esercitato l'actio indebiti soggetta all'ordinario CP_1
termine decennale di prescrizione;
questo è il termine che deve essere preso in considerazione al fine di stabilire la prescrizione dell'azione.
Giova ricordare che la prescrizione è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell'Autorità competente portato a conoscenza della persona interessata, sia che abbia natura istruttoria, sia che sia volto a perseguire l'irregolarità. Com'è noto, infatti, la disciplina della ripetizione dell'indebito riveste una portata generale, riferendosi a tutte le ipotesi di restituzione di somme pagate in virtù di un titolo inesistente, sia nel caso di carenza originaria dello stesso che nel caso d'inesistenza sopravvenuta, totale o parziale (cfr. Cass., Sez. lav., 11/07/2018, n.
18266; Cass., Sez. III, 4/04/2014, n. 7897): essa, pertanto, trova applicazione anche al recupero d'importi corrisposti a titolo di benefici previsti da norme comunitarie, non solo nel caso in cui il versamento abbia avuto luogo in assenza dei relativi presupposti o di un valido provvedimento giustificativo, ma anche nel caso in cui il relativo titolo, originariamente esistente, sia successivamente venuto meno per decadenza o revoca, senza che risulti a tal fine necessaria la previa adozione di un atto di accertamento o liquidazione (cfr. Cass., Sez. I, 23/07/2014,
n. 16724; 20/ 09/1997, n. 9335; Cass., Sez. III, 22/01/1998, n. 604); ciò indipendentemente dalla riconducibilità della richiesta di restituzione alla commissione d'illeciti o irregolarità, la cui configurabilità, rilevante esclusivamente ai fini dell'applicazione delle sanzioni comminate dalla normativa di riferimento, consente all'Amministrazione di provvedere congiuntamente al recupero delle somme versate ed all'irrogazione delle sanzioni con il procedimento previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, richiamato dalla L. 23 dicembre 1986, n. 898, ma non esclude la facoltà di agire separatamente per la ripetizione di quanto pagato, con gli strumenti contemplati dal diritto comune (cfr.
Cass., Sez. I, 23/07/2014, n. 16724; 9/06/2010, n. 13888; 9/08/1997, n. 7448).
La prescrizione del diritto alla restituzione degl'importi anticipati resta pertanto assoggettata alla disciplina generale della ripetizione dell'indebito, in virtù della quale trova applicazione l'ordinario termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c., nella specie pacificamente non ancora decorso alla data di notificazione dell'ingiunzione, anche alla luce del (rigettato) ricorso gerarchico del 2017. Il riferimento al predetto termine non si pone in alcun modo in contrasto con le
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condizioni indicate dalla giurisprudenza comunitaria, essendo lo stesso previsto da una disposizione di carattere generale, la cui applicazione in tema di recupero degli aiuti comunitari doveva considerarsi prevedibile in assenza di una disciplina speciale della prescrizione vigente all'epoca di commissione delle irregolarità in questione, e la cui durata, pur risultando pari ad oltre il doppio di quella del termine previsto dal Regolamento, non espone gli operatori ad una situazione d'incertezza giuridica per un periodo superiore a quello ordinariamente necessario ad un'Amministrazione diligente per effettuare i necessari controlli ed avviare la procedura di recupero (test. Cassazione civile sez. I, 26/09/2019, ud. 07/02/2019, dep. 26/09/2019, n.24040).
Il tema del rispetto del procedimento amministrativo, variamente sollevato, può essere cumulativamente di seguito affrontato e risolto.
Parte ricorrente assume che in particolare, il provvedimento Prot. Agea n. 74772 del 26.09.2018 non fosse mai stato notificato all'odierno ricorrente.
Tuttavia, il provvedimento impugnato si sostanzia e si motiva sulla scorta del decreto di decadenza dell'Assessorato della Regione Sicilia (qui di seguito gli estremi)
il quale, a sua volta, era scaturito a fronte delle palmari emergenze investigative frutto delle indagini dei militari della GdF. L'atto del 2017 e quello impugnato, si fondano sugli approdi di una indagine penale, avverso la quale nulla ha fondatamente eccepito il ricorrente circa il merito degli accertamenti.
Dall'indagine era emerso che i terreni dichiarati non erano della disponibilità del beneficiario. Sebbene l'atto impugnato sia pienamente rispettoso del procedimento amministrativo, nella fattispecie si tratta piuttosto di una P.A. che rivendica la restituzione di pagamenti non dovuti, ripetizione di un indebito fondata su una indagine penale. Pertanto, appare in questa sede unicamente censurabile non già il provvedimento (ed il procedimento) amministrativo
(comunque pienamente rispettata) quanto piuttosto il merito dell'indagine e
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dell'indebito versamento, circostanza questa che peraltro motiva e giustifica il radicarsi della giurisdizione del g.o.
La polizia giudiziaria ha accertato l'inserimento di terreni nel fascicolo aziendale, senza alcun titolo di legittimazione proveniente dai rispettivi proprietari (Verbale della GDF del 22.3.2017 prot.164444-2017, vedasi pag.5 ove si legge……).
Il ricorrente – nel presente atto di opposizione - non si confronta appieno col tema della conduzione dichiarata di terreni che non risultano oggettivamente nella disponibilità dell'azienda, condotta materiale contestata e posta alla base della ripetizione dell'indebito.
Nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni investigative e di ripercorrere lo stesso “iter” argomentativo delle indagini, condividendone gli esiti (Cass. 17316/2018; Cass.
20170/2018; Cass. 14570/2017; Cass. 8603/2017; Cass. 1948/2016; Cass.
24475/2014; Cass. s.u. 1768/2011). È consentito prendere in esame e valorizzare i
Contr risultati degli accertamenti svolti dalla attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento sancito dall'art. 116 c.p.c.
(Cass. 26550/2011; Cass. 12411/2001; Cass. 1416/1987; Cass. 1325/1984; Cass.
5286/1980; Cass. 1217/1970). Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale (Cass. Civ., sez. III, ordinanza 25 settembre 2018, n. 22580) così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Sez.
2 -n.1593 del 20/01/2017).
In questo processo parte opponente nulla di fattuale censura in ordine alle acquisizioni investigative effettuate dai militari i quali con un verbale – per nulla affetto da illogicità ed ampiamente motivato - hanno constatato l'impiego di
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dichiarazioni di possesso di terreni non riscontrate dai titolari, in alcuni casi già pre-deceduti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi delle tabelle del 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) per un compenso tabellare (valori medi) pari a €5.077,00 oltre gli accessori di legge in favore della parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta il ricorso della parte ricorrente e, per Parte_1
l'effetto, conferma la legittimità dell'atto impugnato;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese Parte_1
di lite per euro €5.077,00 oltre gli accessori di legge
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.38726.2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
ST (EN) Via Della Regione Siciliana n. 16 P. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Liuzzo Scorpo, ( ) posta elettronica C.F._2 certificata Email_1 ricorrente ex art. 281 decies c.p.c.
Contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ; PEC , presso i cui uffici P.IVA_1 Email_2
è domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12 resistente
Oggetto: opposizione avverso l'ingiunzione ai sensi dell'art. 2 R.D. n. 639/1910 emessa in data 03.07.2024 da in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 tempore con sede in Roma Via Palestro n. 81 e notificata in data 29.08.2024 con la quale si ingiungeva il pagamento di euro 51.191,61, oltre interessi legali per l'asserita decadenza della domanda n. 54710460442 e successive fino all'anno 2008.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente premetteva che il provvedimento impugnato, meglio in oggetto indicato, traeva origine dal verbale della Guardia di Finanza di Enna prot. 164476 del 22.03.2017 con il quale era stata segnalata la indebita percezione di contributi comunitari erogati per il settore dello sviluppo rurale-campagne 2008-2009 per un ammontare di euro 7.690,00, somme pagate da come Ente creditore, CP_1 istituzionalmente deputato all'erogazione delle sovvenzioni in agricoltura. Il
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ricorrente contestava il contenuto dell'ordinanza ingiunzione di pagamento impugnata, in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per i motivi di seguito indicati:
A) violazione di legge e, segnatamente, dell'art. 2700 cod. civ., in quanto l'odierno ricorrente asseriva di aver diritto a percepire il contributo oggetto del provvedimento di accertamento. Assenza di valore probatorio del verbale redatto dalla Guardia di Finanza di Enna;
B) decadenza della potestà di accertamento del credito, violazione di legge, ovvero dell'art. 73 com. 5 del regolamento (CE) N. 796/2004 della
Commissione del 21 aprile 2004, ex art. 49 com. 5 del Regolamento (CE)
n. 2419/2001 della Commissione. L'ingiunzione di pagamento impugnata si poneva in contrasto ed in aperta violazione dell'art. 73 com. 5 del regolamento (CE) N. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e pertanto meritava annullamento.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità della avversa pretesa creditoria e la decadenza della potestà impositiva/restitutoria di
; per l'effetto dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'ingiunzione di pagamento impugnata e con ogni formula caducarla, privarla di validità, effetto ed efficacia, pronunciando l'integrale annullamento. Il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva la difesa erariale e chiariva che la presente controversia concerneva il recupero, ingiunto dall' , della somma di euro 55.589,40 (interessi CP_1 compresi), indebitamente percepita dall'odierno opponente a titolo di aiuti comunitari per le annualità 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 per il settore della Domanda Unica e dello Sviluppo Rurale.
Concludeva chiedendo il rigetto e le spese di lite.
Il giudice fissava udienza il 3.12.2024 e dato atto della natura documentale della controversia, rinviava al 17.3.2025 in trattazione scritta, con apposite memorie: avvisava le parti che al termine vi sarebbe stato il deposito della sentenza nei termini di legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Nel caso di specie, ha esercitato l'actio indebiti soggetta all'ordinario CP_1
termine decennale di prescrizione;
questo è il termine che deve essere preso in considerazione al fine di stabilire la prescrizione dell'azione.
Giova ricordare che la prescrizione è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell'Autorità competente portato a conoscenza della persona interessata, sia che abbia natura istruttoria, sia che sia volto a perseguire l'irregolarità. Com'è noto, infatti, la disciplina della ripetizione dell'indebito riveste una portata generale, riferendosi a tutte le ipotesi di restituzione di somme pagate in virtù di un titolo inesistente, sia nel caso di carenza originaria dello stesso che nel caso d'inesistenza sopravvenuta, totale o parziale (cfr. Cass., Sez. lav., 11/07/2018, n.
18266; Cass., Sez. III, 4/04/2014, n. 7897): essa, pertanto, trova applicazione anche al recupero d'importi corrisposti a titolo di benefici previsti da norme comunitarie, non solo nel caso in cui il versamento abbia avuto luogo in assenza dei relativi presupposti o di un valido provvedimento giustificativo, ma anche nel caso in cui il relativo titolo, originariamente esistente, sia successivamente venuto meno per decadenza o revoca, senza che risulti a tal fine necessaria la previa adozione di un atto di accertamento o liquidazione (cfr. Cass., Sez. I, 23/07/2014,
n. 16724; 20/ 09/1997, n. 9335; Cass., Sez. III, 22/01/1998, n. 604); ciò indipendentemente dalla riconducibilità della richiesta di restituzione alla commissione d'illeciti o irregolarità, la cui configurabilità, rilevante esclusivamente ai fini dell'applicazione delle sanzioni comminate dalla normativa di riferimento, consente all'Amministrazione di provvedere congiuntamente al recupero delle somme versate ed all'irrogazione delle sanzioni con il procedimento previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, richiamato dalla L. 23 dicembre 1986, n. 898, ma non esclude la facoltà di agire separatamente per la ripetizione di quanto pagato, con gli strumenti contemplati dal diritto comune (cfr.
Cass., Sez. I, 23/07/2014, n. 16724; 9/06/2010, n. 13888; 9/08/1997, n. 7448).
La prescrizione del diritto alla restituzione degl'importi anticipati resta pertanto assoggettata alla disciplina generale della ripetizione dell'indebito, in virtù della quale trova applicazione l'ordinario termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c., nella specie pacificamente non ancora decorso alla data di notificazione dell'ingiunzione, anche alla luce del (rigettato) ricorso gerarchico del 2017. Il riferimento al predetto termine non si pone in alcun modo in contrasto con le
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condizioni indicate dalla giurisprudenza comunitaria, essendo lo stesso previsto da una disposizione di carattere generale, la cui applicazione in tema di recupero degli aiuti comunitari doveva considerarsi prevedibile in assenza di una disciplina speciale della prescrizione vigente all'epoca di commissione delle irregolarità in questione, e la cui durata, pur risultando pari ad oltre il doppio di quella del termine previsto dal Regolamento, non espone gli operatori ad una situazione d'incertezza giuridica per un periodo superiore a quello ordinariamente necessario ad un'Amministrazione diligente per effettuare i necessari controlli ed avviare la procedura di recupero (test. Cassazione civile sez. I, 26/09/2019, ud. 07/02/2019, dep. 26/09/2019, n.24040).
Il tema del rispetto del procedimento amministrativo, variamente sollevato, può essere cumulativamente di seguito affrontato e risolto.
Parte ricorrente assume che in particolare, il provvedimento Prot. Agea n. 74772 del 26.09.2018 non fosse mai stato notificato all'odierno ricorrente.
Tuttavia, il provvedimento impugnato si sostanzia e si motiva sulla scorta del decreto di decadenza dell'Assessorato della Regione Sicilia (qui di seguito gli estremi)
il quale, a sua volta, era scaturito a fronte delle palmari emergenze investigative frutto delle indagini dei militari della GdF. L'atto del 2017 e quello impugnato, si fondano sugli approdi di una indagine penale, avverso la quale nulla ha fondatamente eccepito il ricorrente circa il merito degli accertamenti.
Dall'indagine era emerso che i terreni dichiarati non erano della disponibilità del beneficiario. Sebbene l'atto impugnato sia pienamente rispettoso del procedimento amministrativo, nella fattispecie si tratta piuttosto di una P.A. che rivendica la restituzione di pagamenti non dovuti, ripetizione di un indebito fondata su una indagine penale. Pertanto, appare in questa sede unicamente censurabile non già il provvedimento (ed il procedimento) amministrativo
(comunque pienamente rispettata) quanto piuttosto il merito dell'indagine e
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dell'indebito versamento, circostanza questa che peraltro motiva e giustifica il radicarsi della giurisdizione del g.o.
La polizia giudiziaria ha accertato l'inserimento di terreni nel fascicolo aziendale, senza alcun titolo di legittimazione proveniente dai rispettivi proprietari (Verbale della GDF del 22.3.2017 prot.164444-2017, vedasi pag.5 ove si legge……).
Il ricorrente – nel presente atto di opposizione - non si confronta appieno col tema della conduzione dichiarata di terreni che non risultano oggettivamente nella disponibilità dell'azienda, condotta materiale contestata e posta alla base della ripetizione dell'indebito.
Nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni investigative e di ripercorrere lo stesso “iter” argomentativo delle indagini, condividendone gli esiti (Cass. 17316/2018; Cass.
20170/2018; Cass. 14570/2017; Cass. 8603/2017; Cass. 1948/2016; Cass.
24475/2014; Cass. s.u. 1768/2011). È consentito prendere in esame e valorizzare i
Contr risultati degli accertamenti svolti dalla attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento sancito dall'art. 116 c.p.c.
(Cass. 26550/2011; Cass. 12411/2001; Cass. 1416/1987; Cass. 1325/1984; Cass.
5286/1980; Cass. 1217/1970). Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale (Cass. Civ., sez. III, ordinanza 25 settembre 2018, n. 22580) così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Sez.
2 -n.1593 del 20/01/2017).
In questo processo parte opponente nulla di fattuale censura in ordine alle acquisizioni investigative effettuate dai militari i quali con un verbale – per nulla affetto da illogicità ed ampiamente motivato - hanno constatato l'impiego di
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dichiarazioni di possesso di terreni non riscontrate dai titolari, in alcuni casi già pre-deceduti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi delle tabelle del 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) per un compenso tabellare (valori medi) pari a €5.077,00 oltre gli accessori di legge in favore della parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta il ricorso della parte ricorrente e, per Parte_1
l'effetto, conferma la legittimità dell'atto impugnato;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese Parte_1
di lite per euro €5.077,00 oltre gli accessori di legge
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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