CA
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 13/12/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Cons. relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 243/2023 R.G. di appello alla sentenza n. 1056/2023 del Tribunale di Taranto pubblicata il 5.05.2023, pendente tra
già , rappresentata e difesa PAte_1 Controparte_1 dall'avv. Elettra Bruno;
- appellante -
e rappresentata e difesa dall'avv. Anna D'Agostino; Controparte_2
- appellata e appellante incidentale -
IN FATTO E IN DIRITTO
Allegando di aver assistito la signora in sede stragiudiziale nei confronti Controparte_2 dell' per il risarcimento dei danni subiti dalla a Controparte_3 CP_2 seguito di una grave infezione contratta dalla stessa in un intervento chirurgico eseguito presso Con l'ospedale di Latisana, la (in seguito, per brevità, agiva in via Controparte_1 monitoria dinanzi al Tribunale di Taranto per ingiungere alla il pagamento delle spettanze CP_2 pattuite (compenso e spese) per l'attività stragiudiziale compiuta. La invocava l'applicazione del contratto di mandato, segnatamente del combinato CP_1 degli artt. 11.3, 12.1 e 14.3, secondo cui la cliente era tenuta, anche in caso di recesso dal mandato, a corrispondere un compenso pari al 20% dell'importo liquidato a titolo di risarcimento, sia nell'ipotesi di materiale corresponsione delle somme da parte del responsabile, sia nel caso in cui questi o i suoi garanti o assicuratori avessero riconosciuto in tutto in parte il proprio debito, oppure avessero ammesso la propria responsabilità. Con Inoltre, sempre a dire della in virtù dell'art. 14.2 del contratto, in caso di recesso la parte Con mandante era tenuta a rimborsare alla mandataria le spese documentate sostenute per la esecuzione dell'incarico (in particolare la visita medica e la relazione tecnica redatta da uno specialista medico legale), oltre a un rimborso forfetario per le spese generali calcolato nella misura del 10% delle spese documentate.
Pag. 1 di 7 Con EG a tal fine la di aver ricevuto dall'Ente Ospedaliero una proposta conciliativa di
€ 25.412,00 da versare a titolo di risarcimento, che la parte non aveva ritenuto soddisfacente tale proposta e aveva receduto dal contratto. Per tali ragioni, in virtù degli impegni negoziali assunti, la avrebbe dovuto CP_2 corrispondere a) la somma pari ad € 1.220,00 per la visita e la relazione medico legale di parte (in relazione alla quale aveva sottoscritto un'apposita ricognizione di debito nei confronti della
, che ne avrebbe anticipato i costi), b) la somma pari ad € 5.082,40, oltre IVA, ovvero pari Pt_1 al 20% di quanto propostole a titolo risarcitorio, per un importo complessivo pari ad € 7.420,53. Notificato il d.i. n. 1427/2018, proponeva tempestiva opposizione la allegando la CP_2 nullità delle clausole negoziali in tema di recesso in quanto vessatorie ai sensi degli artt. 33 e segg. D.lgs 6.09.2005 n. 206 (Codice del consumo) ed eccependo ex art. 1460 c.c. l'inadempimento Con della non avendo questa adempiuto diligentemente il mandato, in particolare per aver omesso di motivare l'adesione a una proposta risarcitoria nettamente inferiore all'entità del danno prospettato nella relazione medico legale di parte e aver omesso di riscontrare le plurime richieste di chiarimenti formulate dalla parte circa le ragioni dell'esiguità dell'offerta ricevuta. Con la memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c. la allegava altresì la nullità del contratto CP_2 perché avente ad oggetto attività non demandabile a soggetti non abilitati e non iscritti nell'albo Con degli avvocati, nonché la non spettanza alla di alcun compenso non essendosi verificate le condizioni dell'ammissione di responsabilità dell'azienda sanitaria o del risarcimento a cui era contrattualmente subordinato il pagamento dei compensi. Istruita la causa, il tribunale, rigettate le eccezioni di nullità formulate dalla CP_2 ravvisando che l'attività compiuta dalla mandataria non fosse da ritenersi riservata agli esercenti la professione di avvocato e che le clausole contrattuali sul compenso non fossero vessatorie, accoglieva parzialmente l'opposizione della rilevando come al momento del recesso non CP_2 PAte esistesse una vera e propria assunzione di responsabilità della bensì una mera proposta di definizione bonaria inviata da un ente che si occupava della gestione del sinistro per conto di quest'ultima, tale da non costituire il riconoscimento di debito o l'assunzione di responsabilità a Con cui il contratto subordinava il diritto della al compenso pattuito. Il Tribunale accoglieva, tuttavia, la domanda di rimborso dell'onorario anticipato per la perizia medico legale pari a euro 1.220,00, e pertanto condannava la a corrispondere alla CP_2
tale importo, oltre interessi dalla domanda, con compensazione delle spese legali. Pt_1 Con atto di citazione notificato il 7.07.2023 proponeva appello la allegando a) la PAte_1 violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cpc, non avendo la contestato nell'atto di opposizione a D.I. ma solo nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. CP_2 PAte la natura risarcitoria della proposta formulata dalla b) l'erronea interpretazione della offerta PAte di pagamento effettuata dalla e l'errata valutazione delle prove avendo il tribunale escluso che la detta offerta fosse un riconoscimento di debito a cui era contrattualmente subordinato il compenso e avendone ritenuta solo la natura transattiva erronea valutazione delle prove e errata interpretazione del contratto alla luce dei parametri dell'art. 1362 cc, costituendo l'offerta ricevuta una valida proposta ricognitiva legittimante il compenso della mandataria;
c) l'errata interpretazione del contratto ex art. 1363, 1366 e 1369 cc non avendo il tribunale rilevato che il Con contratto subordinava il diritto al compenso della al risarcimento o all'offerta di pagamento anche se la mandante avesse deciso di recedere dopo l'offerta; d) la violazione dell'art. 112 c.p.c. e in subordine dell'art. 89 c.p.c., non avendo il tribunale provveduto a sanzionare la per CP_2 le affermazioni calunniose contenute nei propri atti difensivi, laddove accusava la di Pt_1 svolgere indebitamente attività professionale riservata (agli avvocati), così accusandola indirettamente del reato di cui all'art. 348 c.p. Si costituiva la rilevando l'infondatezza dei motivi di gravame, e proponendo a sua CP_2 volta appello incidentale condizionato all'accoglimento, anche parziale dell'appello principale, affidandolo a due motivi, legati entrambi a una supposta violazione di corrispondenza tra chiesto
Pag. 2 di 7 e pronunciato ex art. 112 c.p.c., rispettivamente per l'omessa pronuncia circa la domanda di nullità degli artt. 11 e 14 del contratto perché condizioni negoziali meramente potestative;
b) per omessa pronuncia circa l'eccezione di inadempimento della mandataria e tale da legittimare la risoluzione del contratto ex art. 1453 cc. Rigettata la richiesta dell'appellante di ammissione dei mezzi istruttori, soprattutto prove testimoniali ed interpello, già rigettata in primo grado, sostituita l'udienza del 19.09.2025 con la trattazione scritta, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
Con il primo motivo di appello la (già PAte_1 Controparte_1
allega la violazione dell'art. 112 c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale nel rigettare la
[...] Con domanda della per aver escluso - il tribunale - che la proposta di risarcimento avanzata dalla PAte fosse un'ammissione di responsabilità, a cui il contratto di mandato subordinava il diritto Con della al compenso anche in caso di recesso della mandante, e per aver il tribunale qualificato PAte la proposta della una mera “offerta transattiva”. A dire della con l'opposizione al d.i. Pt_1 PAte la non aveva qualificato la proposta della come un'offerta transattiva, né fatto CP_2 questione sulla sussistenza delle condizioni contrattuali (riconoscimento di debito o ammissione di responsabilità) per il riconoscimento del compenso. La contestazione della sussistenza delle PAte condizioni contrattuali per il riconoscimento del compenso, perché quella della non sarebbe un riconoscimento di debito o un'ammissione di responsabilità (a cui era subordinato per contratto Con il compenso della ma mera proposta transattiva, sarebbe tardiva in quanto sollevata non con l'opposizione al d.i. ma con la memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c. Il motivo di appello non è condivisibile. Premesso che l'opposizione al d.i. introduce un ordinario giudizio sul credito azionato in via monitoria, premesso che con la memoria di cui all'art.183 c. VI c.p.c. (nel testo vigente fino al 28.02.2023 qui applicabile ratione temporis) era consentito anche modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, che la modificazione della domanda può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda (causa petendi e petitum), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (Cass. civ. sez. un. 15.06.2015 n. 12310; nello stesso senso Cass. civ. sez. un. 15.06.2015 n. 12310), si ritiene che la contestazione, sollevata dalla con la memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c., CP_2 circa l'esistenza di un riconoscimento di debito o di un'ammissione di responsabilità (a cui era Con subordinato per contratto il compenso della non essendo tale - a suo dire - la proposta PAte transattiva fatta dalla è una mera emendatio consentita dall'art. 183 c. VI n. 1 c.p.c. in quanto connessa alla stessa vicenda sostanziale allegata con il ricorso monitorio e con l'opposizione al d.i. Consegue che la contestazione, poi ritenuta fondata dal tribunale, poteva essere sollevata ed è stata sollevata con la memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c. Il giudice di primo grado, pertanto, acquisite le prove addotte dalle parti e nello specifico i documenti prodotti dalle parti, ha valutato sulla base di dette prove l'esistenza o meno delle Con condizioni a cui era subordinato il diritto della al compenso, procedendo a tale scopo a PAte qualificare la proposta risarcitoria avanzata dalla ed escludendo che la stessa fosse una ammissione di responsabilità o un riconoscimento di debito a cui era subordinato per contratto il Con compenso della
Con il secondo motivo di appello l'appellante ritiene sia errata la sentenza nella parte in cui PAte avrebbe denegato alla nota della ” un valore di riconoscimento di debito o CP_3 comunque di ammissione di responsabilità, così negando il corrispettivo economico (subordinato per contratto al riconoscimento di debito o all'ammissione di responsabilità) per la mandataria appellante. Sostiene al riguardo l'appellante che “chi offre una somma di denaro, per ciò solo, si
Pag. 3 di 7 riconosce debitore di essa” (v. appello, alla pag. 15), che “chi offre di pagare una somma di denaro riconosce per ciò solo di essere debitore della somma che sta offrendo” (v, appello alla pag. 19). Il motivo di appello non è condivisibile. L'art. 14.3 del contratto prevedeva che nel caso di recesso del mandante il compenso per la mandataria fosse dovuto nelle ipotesi in cui “il responsabile e/o i suoi garanti e/o il loro assicuratori abbiano riconosciuto in tutto od in parte, il proprio debito, oppure abbiano ammesso la propria responsabilità o abbiano pagato”. Alla luce di tali parametri occorre valutare l'allegato n.
5.1 del ricorso per decreto ingiuntivo, cioè la controversa offerta economica pervenuta per conto della , al fine di valutare se essa integrasse uno dei due presupposti (ammissione di PAte_3 responsabilità o riconoscimento di debito) per la spettanza del compenso alla mandataria. Ebbene, tale allegato n. 5.1 è costituito da una nota mail che recita: “Da: Persona_1
– A: lunedì 5 marzo 2018 11:10- oggetto: 459/2015 crapetto assunta /
[...] CP_4 CP_5 aasl. riservata personale non producibile in giudizio. Egregio sig. A riscontro della Sua Pt_4 mail dd. 02/03/2018 relativa al sinistro in oggetto, si riformula un'offerta (Tabelle delle Micropermanenti ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. n. 209/2005) finalizzata ad una soluzione stragiudiziale della presente vertenza: IP 10% ITT 20 gg. ITP 20 gg. al 75% ITP 20 gg. al 50% ITP 20 gg. al 25% SUBTOTALE Spese peritali Spese mediche + Onorari 10% e IVA TOTALE
€ 24.122,00 € 1.220,00 € 159,57 (€ 197,00-19%) € 28.612,00», per poi concludere: «Detta Pt_5 proposta transattiva è subordinata all'autorizzazione dell'Azienda coinvolta nel sinistro e all'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 13 della Legge n. 24/2017”. Alla luce del chiaro tenore della mail, non si scorge in essa alcun riconoscimento di debito o assunzione di responsabilità, per tre ordini di ragioni. In primo luogo, perché è la stessa mail a qualificare la proposta come una “offerta finalizzata a una soluzione stragiudiziale della controversia” e “una proposta transattiva”, che in quanto tale, mossa solo da tale intento transattivo e non da animus confitendi o dall'intento di riconoscere il debito, non aveva valenza confessoria, né valore di riconoscimento di debito. In secondo luogo, la proposta non proveniva da un soggetto responsabile del sinistro e obbligato a risarcire il danno, né da soggetto legittimato a disporre sul piano sostanziale per conto PA dell , ma da soggetto incaricato dalla di gestire il sinistro e avente necessità Controparte_3 PA di ottenere l'autorizzazione della per poter transigere, com'è desumibile dalla subordinazione della proposta di transazione all'autorizzazione da parte dell'azienda sanitaria. Tale circostanza conferma che il soggetto da cui è stata inviata la proposta non potesse disporre in nome e per conto PA della senza autorizzazione di questa, non potesse vincolare questa ad alcuna transazione senza PA la detta autorizzazione, che parimenti non potesse vincolare la con ammissioni di responsabilità
o riconoscimento di debito. In sintesi, la proposta comunicata alla non aveva alcuna CP_2 PAte efficacia, in assenza di autorizzazione della
In terzo luogo, perché è la stessa appellante ad aver qualificato tale nota quale mera “proposta conciliativa a titolo di risarcimento” al punto 4 del proprio ricorso per decreto ingiuntivo, così ammettendo che non potesse avere valenza confessoria.
8.4 Alla luce di quanto esposto, la mail di cui al documento 5.1 del monitorio non può costituire né riconoscimento, in tutto o in parte, del debito (e quindi valenza ricognitiva), né ammissione di responsabilità (quindi valenza confessoria), a cui il mandato subordinava il diritto Con della al compenso.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante allega la violazione dei parametri codicistici in materia di interpretazione dei contratti con riferimento agli articoli 1362 (intenzione dei contraenti), 1369 (natura e oggetto del contratto) e 1366 cc (interpretazione di buona fede). Secondo l'appellante, per la necessità e l'intento di remunerare la mandataria per l'attività svolta e di “garantire alla GI il compenso se questa avesse conseguito un risultato utile per la cliente”, di evitare che il mandante potesse sottrarsi al pagamento esercitando in mala fede la
Pag. 4 di 7 facoltà di recesso dopo aver avuto offerta di risarcimento e che il mandante potesse così locupletarsi a danno del mandatario, l'obbligo della vittima del sinistro di corrispondere il compenso sarebbe sorto secondo contratto “anche a prescindere dal fatto che l'avesse incassato o meno” (sottointeso: il risarcimento) e a seguito della mera offerta di pagamento a favore della vittima.
Il motivo di appello non è condivisibile. Dal contenuto letterale del contratto (v. punto 14.3), innanzitutto, emerge (si ribadisce) che nel caso di recesso della mandante la spettanza del compenso di cui al punto 11 era subordinato al riconoscimento del debito o all'ammissione di responsabilità del responsabile del danno, non alla semplice offerta di pagamento da parte del responsabile. Diversamente opinando, cioè riconoscendo il compenso per un'offerta di pagamento, anche un'offerta minima e insoddisfacente per la vittima avrebbe obbligata questa ultima a pagare il compenso alla mandataria, anche nel caso avesse motivatamente rifiutato l'offerta. La interpretazione proposta dall'appellante avrebbe comportato l'obbligo della vittima di pagare il compenso dinanzi a qualsiasi offerta del responsabile del danno, anche peraltro se lo scarso risultato fosse dipeso dall'operato del mandatario. Tale interpretazione porterebbe a ritenere vessatoria la clausola che subordinasse il pagamento alla mera presentazione di una qualsiasi offerta del responsabile del danno, per lo squilibrio economico che produrrebbe tra le parti (il diritto del mediatore al compenso anche in caso della minima utilità conseguita dal mandante), un'interpretazione da evitare ai sensi dell'art. 1367 c.c. (che impone di interpretare le clausole nel senso che possano avere effetti). Nel contratto, peraltro, era disciplinato (v. punto 14.2) il caso di recesso del mandante prima di un riconoscimento del debito o dell'ammissione della responsabilità, riconoscendo a favore della mandataria un compenso forfettario per l'attività svolta fino al recesso del mandante, oltre al rimborso delle spese documentate e del 10% delle stesse a titolo di rimborso delle spese generali. Tale previsione garantiva comunque un compenso a favore della mandataria, evitando abusi della mandante nell'esercizio della facoltà di recesso, cioè che il mandante potesse evitare di pagare usando lo strumento del recesso.
In ogni caso, si ritiene che anche a voler subordinare il diritto al compenso alla mera offerta di pagamento da parte del responsabile del danno, neppure tale interpretazione porterebbe al riconoscimento del detto compenso perché nella fattispecie non vi è stata alcuna offerta di pagamento. Alla è giunta infatti una mera proposta contrattuale di transazione e non CP_2 un'offerta di denaro, essendo il pagamento un effetto della transazione, qui proposta e mai PA PA accettata. Peraltro, fino all'autorizzazione della il soggetto che gestiva il sinistro per la non poteva effettuare alcuna offerta di denaro, non avendo potere di transigere e dunque di offrire PA denaro prima dell'autorizzazione della
Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante allega la violazione dell'art. 112 c.p.c. e e la violazione dell'art. 89 c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale per non essersi pronunciato sull'istanza di cancellazione e su quella di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 89 cpc per le espressioni asseritamente offensive contenute negli scritti difensivi dell'appellata. L'offesa sarebbe consistita nell'aver prefigurato a carico della GI la commissione di un reato, e cioè l'esercizio abusivo di una professione riservata (segnatamente quella di avvocato). Il motivo di appello non è condivisibile. Premesso che il divieto di espressioni sconvenienti ed offensive (art. 89 c.p.c.) si considera violato solo quando le espressioni siano manifestazione di un abuso della difesa caratterizzato dall'intento di offendere la controparte e che non sussiste la violazione quando le espressioni usate, conservando un rapporto anche indiretto con la materia controversa e non eccedendo le esigenze difensive, non rivelino un intento offensivo nei confronti della controparte ma siano dirette a
Pag. 5 di 7 dimostrare l'inattendibilità delle affermazioni avverse (cfr. ex multis, Cass. civ. sez. II 6.06.2019 n. 21019, Cass. civ. sez. II 31.08.2015 n. 17325), si ritiene che nel caso in esame la non CP_2 sia incorsa nella violazione dell'art. 89 c.p.c. per non aver perseguito un intento offensivo. La Con stessa, infatti, ha allegato l'esercizio abusivo da parte della di una professione riservata (segnatamente quella di avvocato) per invocare l'applicazione dell'art. 2231 c. I c.c. e contestare Con il diritto della al compenso la cui debenza era ed è oggetto di giudizio. L'allegazione ha un rapporto con la materia controversa perché attinente al diritto oggetto del giudizio ed è funzionale alla contestazione del diritto altrui, dunque mossa da esigenze difensive e non da un intento denigratorio e meramente offensivo nei confronti della controparte. Con Consegue il rigetto delle istanze avanzate dalla ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
Rigettato l'appello principale, resta assorbito l'appello incidentale della essendo lo CP_2 stesso subordinato alla condizione, qui non verificatasi, dell'accoglimento del gravame principale (cfr. nella comparsa di risposta della , alla pag. 18: “in ipotesi di accoglimento, anche CP_2 parziale, dell'appello principale, si interpone appello incidentale per i seguenti motivi …”).
Secondo soccombenza (art. 91 c.p.c.), la va condannata a rimborsare alla le Pt_1 CP_2 spese di lite di appello, da liquidarsi secondo valori prossimi ai parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n. 55.
Al rigetto dell'appello principale consegue altresì l'obbligo della di versare altro Pt_1 importo a titolo di contributo unificato, pari quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. I quater DPR 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sullo appello avverso la sentenza n. 1056/2023 del Tribunale di Taranto proposto da
[...] nei confronti di con atto di citazione notificato il PAte_1 Controparte_2
7.07.2023 e sull'appello incidentale condizionato proposto dalla con comparsa Controparte_2 di risposta depositata il 20.11.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
3) condanna la a rimborsare a le spese di PAte_1 Controparte_2 lite di appello liquidate in complessivi € 4.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge.
Sussistono i presupposti affinchè l'appellante principale versi un altro importo a titolo di contributo unificato, pari quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. I quater DPR 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)
Pag. 6 di 7 (Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
Pag. 7 di 7
, ex DM 3.9.2025) Controparte_6
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Cons. relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 243/2023 R.G. di appello alla sentenza n. 1056/2023 del Tribunale di Taranto pubblicata il 5.05.2023, pendente tra
già , rappresentata e difesa PAte_1 Controparte_1 dall'avv. Elettra Bruno;
- appellante -
e rappresentata e difesa dall'avv. Anna D'Agostino; Controparte_2
- appellata e appellante incidentale -
IN FATTO E IN DIRITTO
Allegando di aver assistito la signora in sede stragiudiziale nei confronti Controparte_2 dell' per il risarcimento dei danni subiti dalla a Controparte_3 CP_2 seguito di una grave infezione contratta dalla stessa in un intervento chirurgico eseguito presso Con l'ospedale di Latisana, la (in seguito, per brevità, agiva in via Controparte_1 monitoria dinanzi al Tribunale di Taranto per ingiungere alla il pagamento delle spettanze CP_2 pattuite (compenso e spese) per l'attività stragiudiziale compiuta. La invocava l'applicazione del contratto di mandato, segnatamente del combinato CP_1 degli artt. 11.3, 12.1 e 14.3, secondo cui la cliente era tenuta, anche in caso di recesso dal mandato, a corrispondere un compenso pari al 20% dell'importo liquidato a titolo di risarcimento, sia nell'ipotesi di materiale corresponsione delle somme da parte del responsabile, sia nel caso in cui questi o i suoi garanti o assicuratori avessero riconosciuto in tutto in parte il proprio debito, oppure avessero ammesso la propria responsabilità. Con Inoltre, sempre a dire della in virtù dell'art. 14.2 del contratto, in caso di recesso la parte Con mandante era tenuta a rimborsare alla mandataria le spese documentate sostenute per la esecuzione dell'incarico (in particolare la visita medica e la relazione tecnica redatta da uno specialista medico legale), oltre a un rimborso forfetario per le spese generali calcolato nella misura del 10% delle spese documentate.
Pag. 1 di 7 Con EG a tal fine la di aver ricevuto dall'Ente Ospedaliero una proposta conciliativa di
€ 25.412,00 da versare a titolo di risarcimento, che la parte non aveva ritenuto soddisfacente tale proposta e aveva receduto dal contratto. Per tali ragioni, in virtù degli impegni negoziali assunti, la avrebbe dovuto CP_2 corrispondere a) la somma pari ad € 1.220,00 per la visita e la relazione medico legale di parte (in relazione alla quale aveva sottoscritto un'apposita ricognizione di debito nei confronti della
, che ne avrebbe anticipato i costi), b) la somma pari ad € 5.082,40, oltre IVA, ovvero pari Pt_1 al 20% di quanto propostole a titolo risarcitorio, per un importo complessivo pari ad € 7.420,53. Notificato il d.i. n. 1427/2018, proponeva tempestiva opposizione la allegando la CP_2 nullità delle clausole negoziali in tema di recesso in quanto vessatorie ai sensi degli artt. 33 e segg. D.lgs 6.09.2005 n. 206 (Codice del consumo) ed eccependo ex art. 1460 c.c. l'inadempimento Con della non avendo questa adempiuto diligentemente il mandato, in particolare per aver omesso di motivare l'adesione a una proposta risarcitoria nettamente inferiore all'entità del danno prospettato nella relazione medico legale di parte e aver omesso di riscontrare le plurime richieste di chiarimenti formulate dalla parte circa le ragioni dell'esiguità dell'offerta ricevuta. Con la memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c. la allegava altresì la nullità del contratto CP_2 perché avente ad oggetto attività non demandabile a soggetti non abilitati e non iscritti nell'albo Con degli avvocati, nonché la non spettanza alla di alcun compenso non essendosi verificate le condizioni dell'ammissione di responsabilità dell'azienda sanitaria o del risarcimento a cui era contrattualmente subordinato il pagamento dei compensi. Istruita la causa, il tribunale, rigettate le eccezioni di nullità formulate dalla CP_2 ravvisando che l'attività compiuta dalla mandataria non fosse da ritenersi riservata agli esercenti la professione di avvocato e che le clausole contrattuali sul compenso non fossero vessatorie, accoglieva parzialmente l'opposizione della rilevando come al momento del recesso non CP_2 PAte esistesse una vera e propria assunzione di responsabilità della bensì una mera proposta di definizione bonaria inviata da un ente che si occupava della gestione del sinistro per conto di quest'ultima, tale da non costituire il riconoscimento di debito o l'assunzione di responsabilità a Con cui il contratto subordinava il diritto della al compenso pattuito. Il Tribunale accoglieva, tuttavia, la domanda di rimborso dell'onorario anticipato per la perizia medico legale pari a euro 1.220,00, e pertanto condannava la a corrispondere alla CP_2
tale importo, oltre interessi dalla domanda, con compensazione delle spese legali. Pt_1 Con atto di citazione notificato il 7.07.2023 proponeva appello la allegando a) la PAte_1 violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cpc, non avendo la contestato nell'atto di opposizione a D.I. ma solo nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. CP_2 PAte la natura risarcitoria della proposta formulata dalla b) l'erronea interpretazione della offerta PAte di pagamento effettuata dalla e l'errata valutazione delle prove avendo il tribunale escluso che la detta offerta fosse un riconoscimento di debito a cui era contrattualmente subordinato il compenso e avendone ritenuta solo la natura transattiva erronea valutazione delle prove e errata interpretazione del contratto alla luce dei parametri dell'art. 1362 cc, costituendo l'offerta ricevuta una valida proposta ricognitiva legittimante il compenso della mandataria;
c) l'errata interpretazione del contratto ex art. 1363, 1366 e 1369 cc non avendo il tribunale rilevato che il Con contratto subordinava il diritto al compenso della al risarcimento o all'offerta di pagamento anche se la mandante avesse deciso di recedere dopo l'offerta; d) la violazione dell'art. 112 c.p.c. e in subordine dell'art. 89 c.p.c., non avendo il tribunale provveduto a sanzionare la per CP_2 le affermazioni calunniose contenute nei propri atti difensivi, laddove accusava la di Pt_1 svolgere indebitamente attività professionale riservata (agli avvocati), così accusandola indirettamente del reato di cui all'art. 348 c.p. Si costituiva la rilevando l'infondatezza dei motivi di gravame, e proponendo a sua CP_2 volta appello incidentale condizionato all'accoglimento, anche parziale dell'appello principale, affidandolo a due motivi, legati entrambi a una supposta violazione di corrispondenza tra chiesto
Pag. 2 di 7 e pronunciato ex art. 112 c.p.c., rispettivamente per l'omessa pronuncia circa la domanda di nullità degli artt. 11 e 14 del contratto perché condizioni negoziali meramente potestative;
b) per omessa pronuncia circa l'eccezione di inadempimento della mandataria e tale da legittimare la risoluzione del contratto ex art. 1453 cc. Rigettata la richiesta dell'appellante di ammissione dei mezzi istruttori, soprattutto prove testimoniali ed interpello, già rigettata in primo grado, sostituita l'udienza del 19.09.2025 con la trattazione scritta, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
Con il primo motivo di appello la (già PAte_1 Controparte_1
allega la violazione dell'art. 112 c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale nel rigettare la
[...] Con domanda della per aver escluso - il tribunale - che la proposta di risarcimento avanzata dalla PAte fosse un'ammissione di responsabilità, a cui il contratto di mandato subordinava il diritto Con della al compenso anche in caso di recesso della mandante, e per aver il tribunale qualificato PAte la proposta della una mera “offerta transattiva”. A dire della con l'opposizione al d.i. Pt_1 PAte la non aveva qualificato la proposta della come un'offerta transattiva, né fatto CP_2 questione sulla sussistenza delle condizioni contrattuali (riconoscimento di debito o ammissione di responsabilità) per il riconoscimento del compenso. La contestazione della sussistenza delle PAte condizioni contrattuali per il riconoscimento del compenso, perché quella della non sarebbe un riconoscimento di debito o un'ammissione di responsabilità (a cui era subordinato per contratto Con il compenso della ma mera proposta transattiva, sarebbe tardiva in quanto sollevata non con l'opposizione al d.i. ma con la memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c. Il motivo di appello non è condivisibile. Premesso che l'opposizione al d.i. introduce un ordinario giudizio sul credito azionato in via monitoria, premesso che con la memoria di cui all'art.183 c. VI c.p.c. (nel testo vigente fino al 28.02.2023 qui applicabile ratione temporis) era consentito anche modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, che la modificazione della domanda può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda (causa petendi e petitum), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (Cass. civ. sez. un. 15.06.2015 n. 12310; nello stesso senso Cass. civ. sez. un. 15.06.2015 n. 12310), si ritiene che la contestazione, sollevata dalla con la memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c., CP_2 circa l'esistenza di un riconoscimento di debito o di un'ammissione di responsabilità (a cui era Con subordinato per contratto il compenso della non essendo tale - a suo dire - la proposta PAte transattiva fatta dalla è una mera emendatio consentita dall'art. 183 c. VI n. 1 c.p.c. in quanto connessa alla stessa vicenda sostanziale allegata con il ricorso monitorio e con l'opposizione al d.i. Consegue che la contestazione, poi ritenuta fondata dal tribunale, poteva essere sollevata ed è stata sollevata con la memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c. Il giudice di primo grado, pertanto, acquisite le prove addotte dalle parti e nello specifico i documenti prodotti dalle parti, ha valutato sulla base di dette prove l'esistenza o meno delle Con condizioni a cui era subordinato il diritto della al compenso, procedendo a tale scopo a PAte qualificare la proposta risarcitoria avanzata dalla ed escludendo che la stessa fosse una ammissione di responsabilità o un riconoscimento di debito a cui era subordinato per contratto il Con compenso della
Con il secondo motivo di appello l'appellante ritiene sia errata la sentenza nella parte in cui PAte avrebbe denegato alla nota della ” un valore di riconoscimento di debito o CP_3 comunque di ammissione di responsabilità, così negando il corrispettivo economico (subordinato per contratto al riconoscimento di debito o all'ammissione di responsabilità) per la mandataria appellante. Sostiene al riguardo l'appellante che “chi offre una somma di denaro, per ciò solo, si
Pag. 3 di 7 riconosce debitore di essa” (v. appello, alla pag. 15), che “chi offre di pagare una somma di denaro riconosce per ciò solo di essere debitore della somma che sta offrendo” (v, appello alla pag. 19). Il motivo di appello non è condivisibile. L'art. 14.3 del contratto prevedeva che nel caso di recesso del mandante il compenso per la mandataria fosse dovuto nelle ipotesi in cui “il responsabile e/o i suoi garanti e/o il loro assicuratori abbiano riconosciuto in tutto od in parte, il proprio debito, oppure abbiano ammesso la propria responsabilità o abbiano pagato”. Alla luce di tali parametri occorre valutare l'allegato n.
5.1 del ricorso per decreto ingiuntivo, cioè la controversa offerta economica pervenuta per conto della , al fine di valutare se essa integrasse uno dei due presupposti (ammissione di PAte_3 responsabilità o riconoscimento di debito) per la spettanza del compenso alla mandataria. Ebbene, tale allegato n. 5.1 è costituito da una nota mail che recita: “Da: Persona_1
– A: lunedì 5 marzo 2018 11:10- oggetto: 459/2015 crapetto assunta /
[...] CP_4 CP_5 aasl. riservata personale non producibile in giudizio. Egregio sig. A riscontro della Sua Pt_4 mail dd. 02/03/2018 relativa al sinistro in oggetto, si riformula un'offerta (Tabelle delle Micropermanenti ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. n. 209/2005) finalizzata ad una soluzione stragiudiziale della presente vertenza: IP 10% ITT 20 gg. ITP 20 gg. al 75% ITP 20 gg. al 50% ITP 20 gg. al 25% SUBTOTALE Spese peritali Spese mediche + Onorari 10% e IVA TOTALE
€ 24.122,00 € 1.220,00 € 159,57 (€ 197,00-19%) € 28.612,00», per poi concludere: «Detta Pt_5 proposta transattiva è subordinata all'autorizzazione dell'Azienda coinvolta nel sinistro e all'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 13 della Legge n. 24/2017”. Alla luce del chiaro tenore della mail, non si scorge in essa alcun riconoscimento di debito o assunzione di responsabilità, per tre ordini di ragioni. In primo luogo, perché è la stessa mail a qualificare la proposta come una “offerta finalizzata a una soluzione stragiudiziale della controversia” e “una proposta transattiva”, che in quanto tale, mossa solo da tale intento transattivo e non da animus confitendi o dall'intento di riconoscere il debito, non aveva valenza confessoria, né valore di riconoscimento di debito. In secondo luogo, la proposta non proveniva da un soggetto responsabile del sinistro e obbligato a risarcire il danno, né da soggetto legittimato a disporre sul piano sostanziale per conto PA dell , ma da soggetto incaricato dalla di gestire il sinistro e avente necessità Controparte_3 PA di ottenere l'autorizzazione della per poter transigere, com'è desumibile dalla subordinazione della proposta di transazione all'autorizzazione da parte dell'azienda sanitaria. Tale circostanza conferma che il soggetto da cui è stata inviata la proposta non potesse disporre in nome e per conto PA della senza autorizzazione di questa, non potesse vincolare questa ad alcuna transazione senza PA la detta autorizzazione, che parimenti non potesse vincolare la con ammissioni di responsabilità
o riconoscimento di debito. In sintesi, la proposta comunicata alla non aveva alcuna CP_2 PAte efficacia, in assenza di autorizzazione della
In terzo luogo, perché è la stessa appellante ad aver qualificato tale nota quale mera “proposta conciliativa a titolo di risarcimento” al punto 4 del proprio ricorso per decreto ingiuntivo, così ammettendo che non potesse avere valenza confessoria.
8.4 Alla luce di quanto esposto, la mail di cui al documento 5.1 del monitorio non può costituire né riconoscimento, in tutto o in parte, del debito (e quindi valenza ricognitiva), né ammissione di responsabilità (quindi valenza confessoria), a cui il mandato subordinava il diritto Con della al compenso.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante allega la violazione dei parametri codicistici in materia di interpretazione dei contratti con riferimento agli articoli 1362 (intenzione dei contraenti), 1369 (natura e oggetto del contratto) e 1366 cc (interpretazione di buona fede). Secondo l'appellante, per la necessità e l'intento di remunerare la mandataria per l'attività svolta e di “garantire alla GI il compenso se questa avesse conseguito un risultato utile per la cliente”, di evitare che il mandante potesse sottrarsi al pagamento esercitando in mala fede la
Pag. 4 di 7 facoltà di recesso dopo aver avuto offerta di risarcimento e che il mandante potesse così locupletarsi a danno del mandatario, l'obbligo della vittima del sinistro di corrispondere il compenso sarebbe sorto secondo contratto “anche a prescindere dal fatto che l'avesse incassato o meno” (sottointeso: il risarcimento) e a seguito della mera offerta di pagamento a favore della vittima.
Il motivo di appello non è condivisibile. Dal contenuto letterale del contratto (v. punto 14.3), innanzitutto, emerge (si ribadisce) che nel caso di recesso della mandante la spettanza del compenso di cui al punto 11 era subordinato al riconoscimento del debito o all'ammissione di responsabilità del responsabile del danno, non alla semplice offerta di pagamento da parte del responsabile. Diversamente opinando, cioè riconoscendo il compenso per un'offerta di pagamento, anche un'offerta minima e insoddisfacente per la vittima avrebbe obbligata questa ultima a pagare il compenso alla mandataria, anche nel caso avesse motivatamente rifiutato l'offerta. La interpretazione proposta dall'appellante avrebbe comportato l'obbligo della vittima di pagare il compenso dinanzi a qualsiasi offerta del responsabile del danno, anche peraltro se lo scarso risultato fosse dipeso dall'operato del mandatario. Tale interpretazione porterebbe a ritenere vessatoria la clausola che subordinasse il pagamento alla mera presentazione di una qualsiasi offerta del responsabile del danno, per lo squilibrio economico che produrrebbe tra le parti (il diritto del mediatore al compenso anche in caso della minima utilità conseguita dal mandante), un'interpretazione da evitare ai sensi dell'art. 1367 c.c. (che impone di interpretare le clausole nel senso che possano avere effetti). Nel contratto, peraltro, era disciplinato (v. punto 14.2) il caso di recesso del mandante prima di un riconoscimento del debito o dell'ammissione della responsabilità, riconoscendo a favore della mandataria un compenso forfettario per l'attività svolta fino al recesso del mandante, oltre al rimborso delle spese documentate e del 10% delle stesse a titolo di rimborso delle spese generali. Tale previsione garantiva comunque un compenso a favore della mandataria, evitando abusi della mandante nell'esercizio della facoltà di recesso, cioè che il mandante potesse evitare di pagare usando lo strumento del recesso.
In ogni caso, si ritiene che anche a voler subordinare il diritto al compenso alla mera offerta di pagamento da parte del responsabile del danno, neppure tale interpretazione porterebbe al riconoscimento del detto compenso perché nella fattispecie non vi è stata alcuna offerta di pagamento. Alla è giunta infatti una mera proposta contrattuale di transazione e non CP_2 un'offerta di denaro, essendo il pagamento un effetto della transazione, qui proposta e mai PA PA accettata. Peraltro, fino all'autorizzazione della il soggetto che gestiva il sinistro per la non poteva effettuare alcuna offerta di denaro, non avendo potere di transigere e dunque di offrire PA denaro prima dell'autorizzazione della
Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante allega la violazione dell'art. 112 c.p.c. e e la violazione dell'art. 89 c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale per non essersi pronunciato sull'istanza di cancellazione e su quella di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 89 cpc per le espressioni asseritamente offensive contenute negli scritti difensivi dell'appellata. L'offesa sarebbe consistita nell'aver prefigurato a carico della GI la commissione di un reato, e cioè l'esercizio abusivo di una professione riservata (segnatamente quella di avvocato). Il motivo di appello non è condivisibile. Premesso che il divieto di espressioni sconvenienti ed offensive (art. 89 c.p.c.) si considera violato solo quando le espressioni siano manifestazione di un abuso della difesa caratterizzato dall'intento di offendere la controparte e che non sussiste la violazione quando le espressioni usate, conservando un rapporto anche indiretto con la materia controversa e non eccedendo le esigenze difensive, non rivelino un intento offensivo nei confronti della controparte ma siano dirette a
Pag. 5 di 7 dimostrare l'inattendibilità delle affermazioni avverse (cfr. ex multis, Cass. civ. sez. II 6.06.2019 n. 21019, Cass. civ. sez. II 31.08.2015 n. 17325), si ritiene che nel caso in esame la non CP_2 sia incorsa nella violazione dell'art. 89 c.p.c. per non aver perseguito un intento offensivo. La Con stessa, infatti, ha allegato l'esercizio abusivo da parte della di una professione riservata (segnatamente quella di avvocato) per invocare l'applicazione dell'art. 2231 c. I c.c. e contestare Con il diritto della al compenso la cui debenza era ed è oggetto di giudizio. L'allegazione ha un rapporto con la materia controversa perché attinente al diritto oggetto del giudizio ed è funzionale alla contestazione del diritto altrui, dunque mossa da esigenze difensive e non da un intento denigratorio e meramente offensivo nei confronti della controparte. Con Consegue il rigetto delle istanze avanzate dalla ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
Rigettato l'appello principale, resta assorbito l'appello incidentale della essendo lo CP_2 stesso subordinato alla condizione, qui non verificatasi, dell'accoglimento del gravame principale (cfr. nella comparsa di risposta della , alla pag. 18: “in ipotesi di accoglimento, anche CP_2 parziale, dell'appello principale, si interpone appello incidentale per i seguenti motivi …”).
Secondo soccombenza (art. 91 c.p.c.), la va condannata a rimborsare alla le Pt_1 CP_2 spese di lite di appello, da liquidarsi secondo valori prossimi ai parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n. 55.
Al rigetto dell'appello principale consegue altresì l'obbligo della di versare altro Pt_1 importo a titolo di contributo unificato, pari quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. I quater DPR 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sullo appello avverso la sentenza n. 1056/2023 del Tribunale di Taranto proposto da
[...] nei confronti di con atto di citazione notificato il PAte_1 Controparte_2
7.07.2023 e sull'appello incidentale condizionato proposto dalla con comparsa Controparte_2 di risposta depositata il 20.11.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
3) condanna la a rimborsare a le spese di PAte_1 Controparte_2 lite di appello liquidate in complessivi € 4.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge.
Sussistono i presupposti affinchè l'appellante principale versi un altro importo a titolo di contributo unificato, pari quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. I quater DPR 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)
Pag. 6 di 7 (Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
Pag. 7 di 7
, ex DM 3.9.2025) Controparte_6