Art. 33. La misura della retribuzione contributiva e pensionabile per il personale del Corpo equipaggi militari marittimi.
La misura dei contributi stabiliti dalle leggi sulle assicurazioni di cui all' articolo 20 della legge 27 novembre 1956, n. 1368 , e per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, nonche' l'importo della pensione sono determinati sulla base delle retribuzioni mensili di lire 36.000 per i secondi capi e sergenti e di lire 15.000 per i sottocapi e comuni. Tali retribuzioni saranno variate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa.
Il contributo dovuto alla Gestione marittimi per il servizio prestato a terra del personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi o su navi in posizione diversa da quella in armamento o riserva, e' pari ai tre quinti di quello stabilito dall'articolo 7, primo comma, della presente legge, fermo restando l'obbligo del versamento del contributo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti nella misura prevista dalle disposizioni della medesima assicurazione.
Il primo e il terzo comma dell'articolo 22 della legge 27 novembre 1956, n. 1368 , sono abrogati.
La misura dei contributi stabiliti dalle leggi sulle assicurazioni di cui all' articolo 20 della legge 27 novembre 1956, n. 1368 , e per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, nonche' l'importo della pensione sono determinati sulla base delle retribuzioni mensili di lire 36.000 per i secondi capi e sergenti e di lire 15.000 per i sottocapi e comuni. Tali retribuzioni saranno variate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa.
Il contributo dovuto alla Gestione marittimi per il servizio prestato a terra del personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi o su navi in posizione diversa da quella in armamento o riserva, e' pari ai tre quinti di quello stabilito dall'articolo 7, primo comma, della presente legge, fermo restando l'obbligo del versamento del contributo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti nella misura prevista dalle disposizioni della medesima assicurazione.
Il primo e il terzo comma dell'articolo 22 della legge 27 novembre 1956, n. 1368 , sono abrogati.