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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/05/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 8144/2021
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'8 maggio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Domenico NASO - Ricorrente - contro
«
[...]
Controparte_1
», in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. da FUNZIONARI - Convenuto –
OGGETTO: “VALUTAZIONE SERVIZIO PRE-RUOLO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 19 novembre 2021 , Parte_1 premesso di avere lavorato alle dipendenze del , in Controparte_1 qualità di docente in base a vari contratti a tempo determinato, prima della sopravvenuta immissione in ruolo (con decorrenza dal 1° settembre 2015) e di avere ottenuto la ricostruzione della carriera con riconoscimento parziale dei servizi pre-ruolo, deduceva l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato nei propri confronti, essendo i servizi pre-ruolo stati riconosciuti non integralmente ma nei limiti ed in base ai criteri di cui all'art. 485 d.lgs. n° 297/94, in asserita violazione della direttiva CE 1999/70, come interpretata dalle sentenze emanate al riguardo dalla CGUE.
Chiedeva, quindi, che venisse correttamente effettuata la ricostruzione
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Sentenza R.G. n° 8144/21 della propria carriera sia a fini giuridici che economici, attribuendo la corretta fascia stipendiale, con conseguente condanna dell'AMMINISTRAZIONE al pagamento in proprio favore delle dovute differenze retributive risultanti, anche in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL 2011, in relazione al mantenimento ad personam della fascia stipendiale per i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, per violazione del principio di non discriminazione.
Si costituiva in giudizio il convenuto, deducendo l'insussistenza di CP_1 alcuna discriminazione realizzata dalla normativa nazionale, che era stata correttamente applicata alla parte ricorrente, alla stregua dell'ACCORDO QUADRO sul lavoro a tempo determinato clausola 4. Eccepiva comunque la prescrizione delle pretese economiche.
La causa (istruita documentalmente e mediante espletamento di CTU contabile) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_2
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_2 richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_2
MAGGIO 2014 N° 12002).
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Premessa la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O., venendo in 2
Sentenza R.G. n° 8144/21 questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (per casi analoghi, cfr. CASS. SS.UU. 23
LUGLIO 2014 N° 16765 e CASS. SS.UU. 8 FEBBRAIO 2011 N° 3032), deve anche darsi atto della competenza per territorio di questo UFFICIO, dovendosi avere riguardo, ai sensi dell'art. 413, comma quinto, cpc. – ai fini della individuazione del foro speciale, avente carattere esclusivo e non concorrente (cfr. CASS. LAV.
6 AGOSTO 2002 N° 11831 e succ. conf.) – alla sede di effettivo servizio al momento della proposizione della domanda in giudizio (cfr. CASS. LAV. 7 AGOSTO
2004 N° 15344, CASS. SEZ. VI-LAV. 8 GIUGNO 2016 N° 11762 e CASS. SEZ. VI-LAV.
21 MAGGIO 2015 N° 10449), nella specie situata in . Controparte_1
Inoltre, quanto alla legittimazione passiva, appare certamente corretta la individuazione in capo all'AMMINISTRAZIONE CENTRALE, cioè al
[...]
”, in quanto datore di lavoro, dovendosi infatti Controparte_1 fare applicazione dei principî di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla SUPREMA (cfr. CASS. LAV. 21 MARZO 2011 N° 6372; conforme CP_3 anche CASS. 15 OTTOBRE 2010 N° 21276; si vedano altresì CASS. 10 Pt_2 Pt_3
N. 9752, 28 LUGLIO 2008 N. 20521 e 26 MARZO 2008 N° 7862).
[...]
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Deve altresì rimarcarsi la validità (e quindi la tempestività) della costituzione del MINISTERO, risultando nel fascicolo telematico che la memoria sia stata depositata in data 2 aprile 2022 (mentre la prima udienza era fissata al 14 aprile 2022).
Né rileva il fatto che la memoria sia stata inviata (ed acquisita dalla
) a mezzo PEC (cfr. verb. ud. 14 aprile 2022), dovendosi ritenere CP_4 che è legittimamente esaminabile la memoria consegnata tempestivamente alla cancelleria a mezzo PEC in quanto la contiguità cronologica tra la spedizione del messaggio e la sua consegna telematica consente che il relativo file sia regolarmente ricevuto, stampato e inserito dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio, a disposizione del giudice e delle parti, tenuto altresì conto dei principî generali della strumentalità delle forme degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo degli stessi (cfr. CASS. SEZ. V, 10
DICEMBRE 2020 N° 28174).
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Sentenza R.G. n° 8144/21 ***********************
Ciò chiarito, opina il TRIBUNALE che il ricorso sia fondato, sia pur limitatamente a quanto di ragione.
Trattandosi di domanda di riconoscimento dell'integrale anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, opina questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico espresso dalla SUPREMA CORTE –
SEZIONE LAVORO nella SENTENZA 28 NOVEMBRE 2019 N° 31149 (stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità, avuto anche riguardo alle ulteriori conformi pronunzie della SUPREMA CORTE: cfr. CASS. LAV. 12 FEBBRAIO
2020 N° 3474 e succ. conf., ex plurimis CASS. SEZ. VI-LAV. 6 MAGGIO 2021 N°
11906). In tale pronuncia sono stati enunciati i seguenti principî di diritto:
«a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'ACCORDO
QUADRO allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n.
124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art.
489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art.
485 del d.lgs. n. 297/1994 deve essere computata sulla base dei
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Sentenza R.G. n° 8144/21 medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato».
Più in particolare, è stato osservato quanto segue: “… … 9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Nel rispetto di queste fasi, perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5,
è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente.
Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile.
In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n.
297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono
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Sentenza R.G. n° 8144/21 essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n.
3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con
l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché
l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione.
Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia
8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56).
Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo
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Sentenza R.G. n° 8144/21 indeterminato comparabile.
10. Nella fattispecie non osta all'applicazione dei richiamati principi la circostanza che l'originaria ricorrente abbia domandato il riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera di rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva
1999/70/CE. Non può essere invocato il principio di diritto affermato da questa
Corte con la sentenza n. 22552/2016 perché in quel caso si discuteva della legittimità della reiterazione dei contratti a termine, il cui carattere abusivo non poteva essere affermato sulla base della normativa europea sopravvenuta, mentre nella specie viene in rilievo la correttezza del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall' , nella Controparte_5 vigenza della direttiva. … …”.
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Si veda anche – sebbene si tratti di norma inapplicabile ratione temporis alla fattispecie qui in esame - il D.L. 13 giugno 2023 n° 69 (conv. con modif. dalla L. 10 agosto 2023 n° 103), che, all'art. 14 (MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE. PROCEDURA D'INFRAZIONE N.
2014/4231), così ha disposto:
«
1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 485:
1) al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole «e negli stessi limiti fissati dal» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
3) il comma 4 è abrogato;
4) al comma 5, le parole «e negli stessi limiti» sono soppresse;
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Sentenza R.G. n° 8144/21 b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.»;
c) all'articolo 569, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.».
1-bis. All'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le parole: «Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo
489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive» .
2. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. … … omissis … …».
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Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, è evidente che la prospettazione attorea ne venga almeno parzialmente confermata.
Risulta altresì fondata la prospettazione attorea secondo cui spetta anche l'applicazione della “CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA” ex art. 2 CCNL SCUOLA 2011.
Sulla questione, basti richiamare N° 2924, Parte_4 secondo cui: «In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del C.C.N.L. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'ACCORDO QUADRO allegato alla
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Sentenza R.G. n° 8144/21 DIRETTIVA 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione».
Ed allora, anche al fine di accertare esaustivamente le circostanze di fatto ed i relativi conteggi formulati da parte ricorrente, è stato disposto procedersi a
CTU contabile, sulla base dei seguenti quesiti (basati ex professo sui sopra richiamati principî enunciati dalla SUPREMA CORTE):
«- verifichi il CTU – riconoscendo integralmente come servizio di ruolo, ai fini giuridici e economici, tutti i periodi di solo servizio effettivo prestato alle dipendenze del (con esclusione, pertanto, di CP_6 eventuali periodi lavorativi svolti presso scuole “paritarie”), anche in ruolo diverso da quello attuale (maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza sia stata giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato, come per congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), quindi escludendo gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, ed altresì, per le supplenze diverse da quelle annuali, escludendo i mesi estivi – quale fascia stipendiale avrebbe dovuto essere riconosciuta alla parte ricorrente, a decorrere dalla data di immissione in ruolo, e con quale anzianità di servizio applicando la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, commi 2 e 3 CCNL del COMPARTO SCUOLA 2011;
- consequenzialmente, determini il C.T.U. l'importo delle eventuali differenze retributive spettanti alla parte ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale (computata dal quinto anno antecedente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio)».
Orbene, il consulente tecnico d'ufficio ha sviluppato i conteggi attenendosi alle prescrizioni impartite pervenendo dunque – sulla base anche delle osservazioni più strettamente tecniche dal medesimo esposte, le quali in questa sede devono ritenersi integralmente richiamate e trascritte – alle seguenti conclusioni:
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Sentenza R.G. n° 8144/21 “… … Alla data dell'immissione in ruolo, 01.09.2015, la docente Pt_1
aveva maturato un'anzianità pari a 5 anni 9 mesi e 21 giorni.
[...]
Le differenze retributive maturate dalla ricorrente nel periodo dal
01.09.2015 al 20.11.2018, a titolo di progressione stipendiale, valutando il servizio prestato in base alla progressione stipendiale prevista per i dipendenti
a tempo indeterminato, è pari a €.1.549,45».
In particolare, è stato precisato dall'ausiliario che:
→ computando il periodo di pre-ruolo, il passaggio alla fascia stipendiale
3-8 anni doveva avvenire in data 01.09.2008 (dunque in periodo antecedente all'immissione in ruolo e, quindi, con applicazione della clausola di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 commi 2 e 3 del CCNL
COMPARTO SCUOLA);
→ il passaggio alla successiva fascia stipendiale 9-14 spetta dal
21.11.2018.
Sono state quindi determinate le differenze retributive che sarebbero spettate alla ricorrente riconoscendo correttamente ai fini giuridici ed economici il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo, regolato con contratti a tempo determinato, e le differenze maturate rispetto allo stipendio mensile percepito successivamente con l'immissione in ruolo, nei seguenti periodi:
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Occorre altresì rimarcare che il computo è stato correttamente limitato al periodo a far data dal quinquennio precedente la notifica del ricorso, essendo questo il primo atto interruttivo del termine prescrizionale
(tempestivamente eccepito dalla parte convenuta, trattandosi ovviamente di
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Sentenza R.G. n° 8144/21 eccezione in senso proprio: cfr. ex plurimis CASS. LAV. 13 GIUGNO 2003 N° 9498
e CASS. SEZ. II, 6 SETTEMBRE 2019 N° 22342): infatti è appena il caso di evidenziare che, nel caso di specie, si tratta dell'attribuzione di una erogazione di natura stricto sensu retributiva, non risarcitoria, con consequenziale applicabilità del termine prescrizionale quinquennale (non decennale).
Inoltre deve osservarsi che - come autorevolmente affermato dalla CORTE DI
CASSAZIONE - l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, sicché può costituire il presupposto di fatto di alcuni specifici diritti, come quelli all'indennità di anzianità, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva e va quindi considerata non come uno status né un autonomo diritto, ma un fatto giuridico che costituisce o modifica un rapporto giuridico.
Pertanto, deve ritenersi che: “L'anzianità di servizio del lavoratore subordinato, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione, e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti” (sic CASS. LAV. 12 MAGGIO 2004 N° 9060: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto un concreto interesse ad agire per l'accertamento giudiziale dell'anzianità di servizio, rilevante ai fini del computo della indennità di fine rapporto e degli scatti di anzianità non ancora prescritti; in senso conforme, si vedano anche CASS. NN° 4076/04, 15893/07 16958/09). Pt_2
Se, come in precedenza osservato, non vi è alcuna prescrizione dell'anzianità di servizio (in quanto costituente un fatto), che dunque va integralmente riconosciuta, per i consequenziali incrementi retributivi vige la prescrizione quinquennale (nella specie tempestivamente eccepita), dovendosi quindi considerare solo gli eventuali aumenti stipendiali maturati, in forza di tale riconoscimento, nei 5 anni precedenti alla formulazione del primo atto interruttivo (che nella vicenda in esame risulta coincidente con la notifica della domanda giudiziale).
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Sentenza R.G. n° 8144/21 Quanto al dies a quo da assumere ai fini del calcolo del quinquennio, inoltre, deve farsi applicazione del condivisibile principio di diritto, enunciato da
28 MAGGIO 2020 N° 10219, secondo cui: “Nell'impiego pubblico Parte_4 contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per
l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”.
Da segnalare è altresì CASS. SS.UU. 28 DICEMBRE 2023 N° 36197, di cui si richiamano le principali enunciazioni:
→ quanto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata prima della stabilizzazione, non si pongono problemi di prescrizione, per essere l'anzianità non uno status, né elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né di un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, sicché, l'attribuzione, in sede di assunzione a tempo indeterminato dell'anzianità di servizio maturata nei precedenti rapporti a termine dà diritto al lavoratore alla percezione, dal momento dell'assunzione, di una retribuzione commisurata a tale anzianità;
→ quanto alla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore “stabilizzato” dall'amministrazione pubblica, maturati nel corso dei rapporti di lavoro a termine legittimi intercorsi prima della stabilizzazione, deve confermarsi il “diritto vivente”, secondo il quale la prescrizione dei diritti retributivi matura in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), nel lavoro pubblico ancorché contrattualizzato: sia nell'ipotesi di rapporto a tempo indeterminato, sia nell'ipotesi di reiterazione di rapporti a tempo determinato (tanto se legittimi: Cass. S.U.
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Sentenza R.G. n° 8144/21 16 gennaio 2003, n. 575; tanto se illegittimi: Cass. 28 maggio 2020, n.
10219, in motivazione sub p.to 36); e ciò sul presupposto della sua
“stabilità” (individuata in “una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione”: Corte cost. 20 novembre 1969, n. 143,
Considerato in diritto, p.to 1; Cass. S.U. 12 aprile 1976, n. 1268 e succ.);
→ tanto anche a seguito della modulazione attuata dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. 23/2015, nel rapporto di lavoro privato a tempo indeterminato, dovendo essere negata una piena parificazione dei rapporti di lavoro privato e pubblico contrattualizzato, attesa la inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello
Stato, quale la pubblica amministrazione, nella fisiologia del sistema che, invero, assicura, a tutela del lavoratore pubblico, un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto;
→ in particolare, risulta ininfluente la previsione, quale misura di tutela del lavoratore pubblico, di reintegrazione nel posto di lavoro, ma con limitazione dell'indennità risarcitoria a ventiquattro mensilità retributive
(art. 63, secondo comma d.lgs. 165/2001, come novellato dal d.lgs.
27/2017), neppure foriera di alcun metus, per il ripristino comunque del rapporto di lavoro, accompagnato da un'indennità risarcitoria di entità non propriamente irrisoria;
→ appare pure ostativa la corretta qualificazione giuridica del metus (non già del licenziamento, ma) del mancato rinnovo del contratto a termine da parte del datore, atteso che - contrariamente al primo, che si colloca all'interno di un rapporto di lavoro fonte (qualora cessato per illegittimo recesso datoriale) di una posizione giuridica qualificabile alla stregua di diritto soggettivo tutelabile - il mancato rinnovo del contratto a tempo determinato suscita (non tanto un “timore” siffatto, quanto piuttosto) un'apprensione, che, per quanto meritevole di giustificabile comprensione, integra tuttavia una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica;
→ pertanto, nonostante l'evoluzione socio-economica dei rapporti di lavoro e dei significativi mutamenti normativi che hanno interessato la materia del
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Sentenza R.G. n° 8144/21 pubblico impiego, per effetto della sua contrattualizzazione, la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato non può, tuttavia, che continuare a muoversi nel segno della continuità rispetto alle linee tracciate, in primis, da Cass. S.U. 16 gennaio 2003, n. 575 e successivamente da Cass. 28 maggio 2020, n. 10219 e dalla consolidata giurisprudenza conforme (tra le altre: Cass. 24 giugno 2020, n. 12443; Cass. 30 novembre 2021, n.
37538; Cass. 29 dicembre 2022, n. 38100; Cass. 18 luglio 2023, n.
20793), sulla base del seguente principio di diritto: «La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
°°°°°°°°°°°°
Il deve quindi, consequenzialmente, essere condannato a CP_1 corrispondere le relative differenze retributive specificate in dispositivo, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo (dovendosi ovviamente richiamare la sentenza della CORTE
COSTITUZIONALE N. 459 del 2000, in base alla quale per i dipendenti di enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione - divieto invece ritenuto illegittimo per i crediti di lavoro dei dipendenti privati - ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, sulla base della
"ratio decidendi" prospettata dal Giudice delle leggi, avuto riguardo a "ragioni di contenimento della spesa pubblica": sul punto, cfr. anche CASS. LAV. 3 AGOSTO
2005 N° 16284).
°°°°°°°°°°°°
Le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) come da dispositivo, nonché l'onere in via definitiva delle già liquidate spese relative alla espletata consulenza tecnica, vanno posti a carico della parte convenuta, in ragione della sua soccombenza (e nei limiti
14
Sentenza R.G. n° 8144/21 della stessa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, così provvede:
1. dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ad ogni effetto
- sulla base dei medesimi criteri applicabili per un docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato e con applicazione anche della “CLAUSOLA DI
SALVAGUARDIA” ex art. 2 CCNL SCUOLA 2011, ai sensi e nei limiti precisati in motivazione - della effettiva anzianità di servizio per i periodi in cui, prima Cont della immissione in ruolo, era stato assunto dal a tempo determinato, condanna la parte convenuta a:
→ effettuare nuovamente la ricostruzione integrale della carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici e economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, e quindi ad inquadrare parte ricorrente, a decorrere dal
1° settembre 2008 nella fascia stipendiale 3-8 anni e a decorrere dal
21 novembre 2018 nella fascia stipendiale 9-14 anni;
→ corrispondere alla parte ricorrente la somma di €.1.549,45, a titolo di differenze stipendiali, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. condanna, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.400,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Domenico NASO, dichiaratosi anticipatario;
3. pone in via definitiva a carico di parte convenuta l'onere delle già liquidate spese relative alla espletata consulenza tecnica.
Taranto, 12 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
15
Sentenza R.G. n° 8144/21
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'8 maggio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Domenico NASO - Ricorrente - contro
«
[...]
Controparte_1
», in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. da FUNZIONARI - Convenuto –
OGGETTO: “VALUTAZIONE SERVIZIO PRE-RUOLO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 19 novembre 2021 , Parte_1 premesso di avere lavorato alle dipendenze del , in Controparte_1 qualità di docente in base a vari contratti a tempo determinato, prima della sopravvenuta immissione in ruolo (con decorrenza dal 1° settembre 2015) e di avere ottenuto la ricostruzione della carriera con riconoscimento parziale dei servizi pre-ruolo, deduceva l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato nei propri confronti, essendo i servizi pre-ruolo stati riconosciuti non integralmente ma nei limiti ed in base ai criteri di cui all'art. 485 d.lgs. n° 297/94, in asserita violazione della direttiva CE 1999/70, come interpretata dalle sentenze emanate al riguardo dalla CGUE.
Chiedeva, quindi, che venisse correttamente effettuata la ricostruzione
1
Sentenza R.G. n° 8144/21 della propria carriera sia a fini giuridici che economici, attribuendo la corretta fascia stipendiale, con conseguente condanna dell'AMMINISTRAZIONE al pagamento in proprio favore delle dovute differenze retributive risultanti, anche in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL 2011, in relazione al mantenimento ad personam della fascia stipendiale per i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, per violazione del principio di non discriminazione.
Si costituiva in giudizio il convenuto, deducendo l'insussistenza di CP_1 alcuna discriminazione realizzata dalla normativa nazionale, che era stata correttamente applicata alla parte ricorrente, alla stregua dell'ACCORDO QUADRO sul lavoro a tempo determinato clausola 4. Eccepiva comunque la prescrizione delle pretese economiche.
La causa (istruita documentalmente e mediante espletamento di CTU contabile) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_2
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_2 richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_2
MAGGIO 2014 N° 12002).
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Premessa la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O., venendo in 2
Sentenza R.G. n° 8144/21 questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (per casi analoghi, cfr. CASS. SS.UU. 23
LUGLIO 2014 N° 16765 e CASS. SS.UU. 8 FEBBRAIO 2011 N° 3032), deve anche darsi atto della competenza per territorio di questo UFFICIO, dovendosi avere riguardo, ai sensi dell'art. 413, comma quinto, cpc. – ai fini della individuazione del foro speciale, avente carattere esclusivo e non concorrente (cfr. CASS. LAV.
6 AGOSTO 2002 N° 11831 e succ. conf.) – alla sede di effettivo servizio al momento della proposizione della domanda in giudizio (cfr. CASS. LAV. 7 AGOSTO
2004 N° 15344, CASS. SEZ. VI-LAV. 8 GIUGNO 2016 N° 11762 e CASS. SEZ. VI-LAV.
21 MAGGIO 2015 N° 10449), nella specie situata in . Controparte_1
Inoltre, quanto alla legittimazione passiva, appare certamente corretta la individuazione in capo all'AMMINISTRAZIONE CENTRALE, cioè al
[...]
”, in quanto datore di lavoro, dovendosi infatti Controparte_1 fare applicazione dei principî di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla SUPREMA (cfr. CASS. LAV. 21 MARZO 2011 N° 6372; conforme CP_3 anche CASS. 15 OTTOBRE 2010 N° 21276; si vedano altresì CASS. 10 Pt_2 Pt_3
N. 9752, 28 LUGLIO 2008 N. 20521 e 26 MARZO 2008 N° 7862).
[...]
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Deve altresì rimarcarsi la validità (e quindi la tempestività) della costituzione del MINISTERO, risultando nel fascicolo telematico che la memoria sia stata depositata in data 2 aprile 2022 (mentre la prima udienza era fissata al 14 aprile 2022).
Né rileva il fatto che la memoria sia stata inviata (ed acquisita dalla
) a mezzo PEC (cfr. verb. ud. 14 aprile 2022), dovendosi ritenere CP_4 che è legittimamente esaminabile la memoria consegnata tempestivamente alla cancelleria a mezzo PEC in quanto la contiguità cronologica tra la spedizione del messaggio e la sua consegna telematica consente che il relativo file sia regolarmente ricevuto, stampato e inserito dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio, a disposizione del giudice e delle parti, tenuto altresì conto dei principî generali della strumentalità delle forme degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo degli stessi (cfr. CASS. SEZ. V, 10
DICEMBRE 2020 N° 28174).
3
Sentenza R.G. n° 8144/21 ***********************
Ciò chiarito, opina il TRIBUNALE che il ricorso sia fondato, sia pur limitatamente a quanto di ragione.
Trattandosi di domanda di riconoscimento dell'integrale anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, opina questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico espresso dalla SUPREMA CORTE –
SEZIONE LAVORO nella SENTENZA 28 NOVEMBRE 2019 N° 31149 (stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità, avuto anche riguardo alle ulteriori conformi pronunzie della SUPREMA CORTE: cfr. CASS. LAV. 12 FEBBRAIO
2020 N° 3474 e succ. conf., ex plurimis CASS. SEZ. VI-LAV. 6 MAGGIO 2021 N°
11906). In tale pronuncia sono stati enunciati i seguenti principî di diritto:
«a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'ACCORDO
QUADRO allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n.
124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art.
489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art.
485 del d.lgs. n. 297/1994 deve essere computata sulla base dei
4
Sentenza R.G. n° 8144/21 medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato».
Più in particolare, è stato osservato quanto segue: “… … 9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Nel rispetto di queste fasi, perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5,
è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente.
Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile.
In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n.
297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono
5
Sentenza R.G. n° 8144/21 essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n.
3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con
l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché
l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione.
Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia
8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56).
Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo
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Sentenza R.G. n° 8144/21 indeterminato comparabile.
10. Nella fattispecie non osta all'applicazione dei richiamati principi la circostanza che l'originaria ricorrente abbia domandato il riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera di rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva
1999/70/CE. Non può essere invocato il principio di diritto affermato da questa
Corte con la sentenza n. 22552/2016 perché in quel caso si discuteva della legittimità della reiterazione dei contratti a termine, il cui carattere abusivo non poteva essere affermato sulla base della normativa europea sopravvenuta, mentre nella specie viene in rilievo la correttezza del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall' , nella Controparte_5 vigenza della direttiva. … …”.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Si veda anche – sebbene si tratti di norma inapplicabile ratione temporis alla fattispecie qui in esame - il D.L. 13 giugno 2023 n° 69 (conv. con modif. dalla L. 10 agosto 2023 n° 103), che, all'art. 14 (MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE. PROCEDURA D'INFRAZIONE N.
2014/4231), così ha disposto:
«
1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 485:
1) al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole «e negli stessi limiti fissati dal» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
3) il comma 4 è abrogato;
4) al comma 5, le parole «e negli stessi limiti» sono soppresse;
7
Sentenza R.G. n° 8144/21 b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.»;
c) all'articolo 569, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.».
1-bis. All'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le parole: «Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo
489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive» .
2. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. … … omissis … …».
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, è evidente che la prospettazione attorea ne venga almeno parzialmente confermata.
Risulta altresì fondata la prospettazione attorea secondo cui spetta anche l'applicazione della “CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA” ex art. 2 CCNL SCUOLA 2011.
Sulla questione, basti richiamare N° 2924, Parte_4 secondo cui: «In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del C.C.N.L. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'ACCORDO QUADRO allegato alla
8
Sentenza R.G. n° 8144/21 DIRETTIVA 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione».
Ed allora, anche al fine di accertare esaustivamente le circostanze di fatto ed i relativi conteggi formulati da parte ricorrente, è stato disposto procedersi a
CTU contabile, sulla base dei seguenti quesiti (basati ex professo sui sopra richiamati principî enunciati dalla SUPREMA CORTE):
«- verifichi il CTU – riconoscendo integralmente come servizio di ruolo, ai fini giuridici e economici, tutti i periodi di solo servizio effettivo prestato alle dipendenze del (con esclusione, pertanto, di CP_6 eventuali periodi lavorativi svolti presso scuole “paritarie”), anche in ruolo diverso da quello attuale (maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza sia stata giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato, come per congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), quindi escludendo gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, ed altresì, per le supplenze diverse da quelle annuali, escludendo i mesi estivi – quale fascia stipendiale avrebbe dovuto essere riconosciuta alla parte ricorrente, a decorrere dalla data di immissione in ruolo, e con quale anzianità di servizio applicando la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, commi 2 e 3 CCNL del COMPARTO SCUOLA 2011;
- consequenzialmente, determini il C.T.U. l'importo delle eventuali differenze retributive spettanti alla parte ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale (computata dal quinto anno antecedente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio)».
Orbene, il consulente tecnico d'ufficio ha sviluppato i conteggi attenendosi alle prescrizioni impartite pervenendo dunque – sulla base anche delle osservazioni più strettamente tecniche dal medesimo esposte, le quali in questa sede devono ritenersi integralmente richiamate e trascritte – alle seguenti conclusioni:
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Sentenza R.G. n° 8144/21 “… … Alla data dell'immissione in ruolo, 01.09.2015, la docente Pt_1
aveva maturato un'anzianità pari a 5 anni 9 mesi e 21 giorni.
[...]
Le differenze retributive maturate dalla ricorrente nel periodo dal
01.09.2015 al 20.11.2018, a titolo di progressione stipendiale, valutando il servizio prestato in base alla progressione stipendiale prevista per i dipendenti
a tempo indeterminato, è pari a €.1.549,45».
In particolare, è stato precisato dall'ausiliario che:
→ computando il periodo di pre-ruolo, il passaggio alla fascia stipendiale
3-8 anni doveva avvenire in data 01.09.2008 (dunque in periodo antecedente all'immissione in ruolo e, quindi, con applicazione della clausola di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 commi 2 e 3 del CCNL
COMPARTO SCUOLA);
→ il passaggio alla successiva fascia stipendiale 9-14 spetta dal
21.11.2018.
Sono state quindi determinate le differenze retributive che sarebbero spettate alla ricorrente riconoscendo correttamente ai fini giuridici ed economici il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo, regolato con contratti a tempo determinato, e le differenze maturate rispetto allo stipendio mensile percepito successivamente con l'immissione in ruolo, nei seguenti periodi:
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Occorre altresì rimarcare che il computo è stato correttamente limitato al periodo a far data dal quinquennio precedente la notifica del ricorso, essendo questo il primo atto interruttivo del termine prescrizionale
(tempestivamente eccepito dalla parte convenuta, trattandosi ovviamente di
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Sentenza R.G. n° 8144/21 eccezione in senso proprio: cfr. ex plurimis CASS. LAV. 13 GIUGNO 2003 N° 9498
e CASS. SEZ. II, 6 SETTEMBRE 2019 N° 22342): infatti è appena il caso di evidenziare che, nel caso di specie, si tratta dell'attribuzione di una erogazione di natura stricto sensu retributiva, non risarcitoria, con consequenziale applicabilità del termine prescrizionale quinquennale (non decennale).
Inoltre deve osservarsi che - come autorevolmente affermato dalla CORTE DI
CASSAZIONE - l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, sicché può costituire il presupposto di fatto di alcuni specifici diritti, come quelli all'indennità di anzianità, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva e va quindi considerata non come uno status né un autonomo diritto, ma un fatto giuridico che costituisce o modifica un rapporto giuridico.
Pertanto, deve ritenersi che: “L'anzianità di servizio del lavoratore subordinato, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione, e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti” (sic CASS. LAV. 12 MAGGIO 2004 N° 9060: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto un concreto interesse ad agire per l'accertamento giudiziale dell'anzianità di servizio, rilevante ai fini del computo della indennità di fine rapporto e degli scatti di anzianità non ancora prescritti; in senso conforme, si vedano anche CASS. NN° 4076/04, 15893/07 16958/09). Pt_2
Se, come in precedenza osservato, non vi è alcuna prescrizione dell'anzianità di servizio (in quanto costituente un fatto), che dunque va integralmente riconosciuta, per i consequenziali incrementi retributivi vige la prescrizione quinquennale (nella specie tempestivamente eccepita), dovendosi quindi considerare solo gli eventuali aumenti stipendiali maturati, in forza di tale riconoscimento, nei 5 anni precedenti alla formulazione del primo atto interruttivo (che nella vicenda in esame risulta coincidente con la notifica della domanda giudiziale).
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Sentenza R.G. n° 8144/21 Quanto al dies a quo da assumere ai fini del calcolo del quinquennio, inoltre, deve farsi applicazione del condivisibile principio di diritto, enunciato da
28 MAGGIO 2020 N° 10219, secondo cui: “Nell'impiego pubblico Parte_4 contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per
l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”.
Da segnalare è altresì CASS. SS.UU. 28 DICEMBRE 2023 N° 36197, di cui si richiamano le principali enunciazioni:
→ quanto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata prima della stabilizzazione, non si pongono problemi di prescrizione, per essere l'anzianità non uno status, né elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né di un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, sicché, l'attribuzione, in sede di assunzione a tempo indeterminato dell'anzianità di servizio maturata nei precedenti rapporti a termine dà diritto al lavoratore alla percezione, dal momento dell'assunzione, di una retribuzione commisurata a tale anzianità;
→ quanto alla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore “stabilizzato” dall'amministrazione pubblica, maturati nel corso dei rapporti di lavoro a termine legittimi intercorsi prima della stabilizzazione, deve confermarsi il “diritto vivente”, secondo il quale la prescrizione dei diritti retributivi matura in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), nel lavoro pubblico ancorché contrattualizzato: sia nell'ipotesi di rapporto a tempo indeterminato, sia nell'ipotesi di reiterazione di rapporti a tempo determinato (tanto se legittimi: Cass. S.U.
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Sentenza R.G. n° 8144/21 16 gennaio 2003, n. 575; tanto se illegittimi: Cass. 28 maggio 2020, n.
10219, in motivazione sub p.to 36); e ciò sul presupposto della sua
“stabilità” (individuata in “una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione”: Corte cost. 20 novembre 1969, n. 143,
Considerato in diritto, p.to 1; Cass. S.U. 12 aprile 1976, n. 1268 e succ.);
→ tanto anche a seguito della modulazione attuata dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. 23/2015, nel rapporto di lavoro privato a tempo indeterminato, dovendo essere negata una piena parificazione dei rapporti di lavoro privato e pubblico contrattualizzato, attesa la inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello
Stato, quale la pubblica amministrazione, nella fisiologia del sistema che, invero, assicura, a tutela del lavoratore pubblico, un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto;
→ in particolare, risulta ininfluente la previsione, quale misura di tutela del lavoratore pubblico, di reintegrazione nel posto di lavoro, ma con limitazione dell'indennità risarcitoria a ventiquattro mensilità retributive
(art. 63, secondo comma d.lgs. 165/2001, come novellato dal d.lgs.
27/2017), neppure foriera di alcun metus, per il ripristino comunque del rapporto di lavoro, accompagnato da un'indennità risarcitoria di entità non propriamente irrisoria;
→ appare pure ostativa la corretta qualificazione giuridica del metus (non già del licenziamento, ma) del mancato rinnovo del contratto a termine da parte del datore, atteso che - contrariamente al primo, che si colloca all'interno di un rapporto di lavoro fonte (qualora cessato per illegittimo recesso datoriale) di una posizione giuridica qualificabile alla stregua di diritto soggettivo tutelabile - il mancato rinnovo del contratto a tempo determinato suscita (non tanto un “timore” siffatto, quanto piuttosto) un'apprensione, che, per quanto meritevole di giustificabile comprensione, integra tuttavia una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica;
→ pertanto, nonostante l'evoluzione socio-economica dei rapporti di lavoro e dei significativi mutamenti normativi che hanno interessato la materia del
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Sentenza R.G. n° 8144/21 pubblico impiego, per effetto della sua contrattualizzazione, la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato non può, tuttavia, che continuare a muoversi nel segno della continuità rispetto alle linee tracciate, in primis, da Cass. S.U. 16 gennaio 2003, n. 575 e successivamente da Cass. 28 maggio 2020, n. 10219 e dalla consolidata giurisprudenza conforme (tra le altre: Cass. 24 giugno 2020, n. 12443; Cass. 30 novembre 2021, n.
37538; Cass. 29 dicembre 2022, n. 38100; Cass. 18 luglio 2023, n.
20793), sulla base del seguente principio di diritto: «La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
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Il deve quindi, consequenzialmente, essere condannato a CP_1 corrispondere le relative differenze retributive specificate in dispositivo, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo (dovendosi ovviamente richiamare la sentenza della CORTE
COSTITUZIONALE N. 459 del 2000, in base alla quale per i dipendenti di enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione - divieto invece ritenuto illegittimo per i crediti di lavoro dei dipendenti privati - ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, sulla base della
"ratio decidendi" prospettata dal Giudice delle leggi, avuto riguardo a "ragioni di contenimento della spesa pubblica": sul punto, cfr. anche CASS. LAV. 3 AGOSTO
2005 N° 16284).
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Le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) come da dispositivo, nonché l'onere in via definitiva delle già liquidate spese relative alla espletata consulenza tecnica, vanno posti a carico della parte convenuta, in ragione della sua soccombenza (e nei limiti
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Sentenza R.G. n° 8144/21 della stessa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, così provvede:
1. dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ad ogni effetto
- sulla base dei medesimi criteri applicabili per un docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato e con applicazione anche della “CLAUSOLA DI
SALVAGUARDIA” ex art. 2 CCNL SCUOLA 2011, ai sensi e nei limiti precisati in motivazione - della effettiva anzianità di servizio per i periodi in cui, prima Cont della immissione in ruolo, era stato assunto dal a tempo determinato, condanna la parte convenuta a:
→ effettuare nuovamente la ricostruzione integrale della carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici e economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, e quindi ad inquadrare parte ricorrente, a decorrere dal
1° settembre 2008 nella fascia stipendiale 3-8 anni e a decorrere dal
21 novembre 2018 nella fascia stipendiale 9-14 anni;
→ corrispondere alla parte ricorrente la somma di €.1.549,45, a titolo di differenze stipendiali, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. condanna, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.400,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Domenico NASO, dichiaratosi anticipatario;
3. pone in via definitiva a carico di parte convenuta l'onere delle già liquidate spese relative alla espletata consulenza tecnica.
Taranto, 12 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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