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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AP IE RI NA, Presidente
BOGGIO EN IU, Relatore
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 581/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. NE E NO Uadm Piemonte 1 - Sede Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria 9 10122 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020240058042077000 TABACCHI E FIAMMIFERI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Come da conclusioni riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Atti impugnati: cartella di pagamento n. 11020240058042077000. Valore della lite: euro 116.945,88
(vedasi a riguardo quanto meglio rubricato in atti).
Parte ricorrente si duole del fatto che la cartella di pagamento e il sottostante ruolo formato dall'Agenzia
Entrate NE e NO siano errati negli importi e abbiano una motivazione insufficiente: pertanto, chiede che vengano annullati. A conferma di tale assunto, sostiene che con la cartella di pagamento siano state chieste somme non dovute (il frontespizio del ruolo e la cartella di pagamento indicherebbero solo il 2021 e non i successivi anni 2022-2023), e a riprova di quanto appena detto, afferma di aver pagato gli importi indicati nell'avviso di pagamento e più precisamente di aver pagato “integralmente”
l'imposta di consumo richiesta per l'anno 2021, aggiungendo, però, che “l'imposta residua dovuta” per il
2021 è pari rispettivamente ad euro 1.632,17 per imposta di consumo ed euro 2.221,51 per indennità di mora, somme “che Ricorrente_1 srl tuttavia non deve pagare”. A suo dire, l'evidenza della suddetta non debenza risiede proprio nell'avviso di pagamento, con il quale l'Ufficio Agenzia NE NO ha chiesto il pagamento dell'imposta di consumo non versata.
Le Parti resistenti in giudizio replicano con deduzioni scritte sottolineando la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto.
A riguardo si osserva che parte integrante dell'avviso di pagamento n. 715799 del 29 novembre 2023, è la tabella riepilogativa (vedasi all.1, pagg. 2-4) con la quale l'Agenzia NE NO ha posto in evidenza l'intera posizione economica della Ricorrente_1 srl in ordine sia ai pagamenti ancora dovuti che ai pagamenti effettuati per l'imposta di consumo per gli anni dal 2021 al 2023, ossia fino alla data della notifica dell'avviso avvenuta il 29 novembre 2023 (il fatto non è in contestazione). L'avviso di pagamento, regolarmente notificato e non impugnato, contiene, dunque, la tabella, con i relativi calcoli, relativa alle tre annualità.
Più in dettaglio, il competente Ufficio dell'Agenzia NE e NO con il citato avviso ha messo in evidenza quanto versato dalla Ricorrente_1 srl per l'anno d'imposta 2021 e quindi ha chiesto per il predetto anno l'importo di euro 1.632,17, quale differenza tra l'imposta di consumo dovuta pari a 95.020,22 e l'imposta versata di euro 93.388,05, oltre all'indennità di mora di euro 2.221,51, data dalla differenza tra l'indennità di mora dovuta pari a euro 5.701,21 e l'indennità di mora versata pari a euro 3.479,70.
Con il citato Avviso, si è data evidenza anche di quanto versato dalla Ricorrente_1 srl per l'anno 2022, a titolo di imposta di consumo e a titolo di indennità di mora. E più precisamente, a fronte di un'imposta dovuta pari a euro 90.173,05 e di un'imposta versata di euro 68.734,02, l'Agenzia NE e NO ha intimato il pagamento di euro 21.439,03 e, a fronte di una indennità di mora dovuta di euro 5.410,38 e di un'indennità di mora versata di euro 2.209,96, l'Ufficio ha chiesto a tale titolo euro 3.200,42.
Con il medesimo Avviso di pagamento, il competente Ufficio ha pure intimato il pagamento dell'imposta di consumo dovuta e non versata per l'anno 2023 (dal 01 gennaio 2023 al 02 ottobre 2023), oltre al pagamento dell'indennità di mora dovuta e non versata per lo stesso anno d'imposta. E più precisamente,
a fronte di un'imposta dovuta pari a euro 143.197,99 e un'imposta versata pari euro 0 (zero), l'Agenzia
NE e NO ha chiesto l'importo di euro 143.197,99 e, a fronte di una indennità di mora dovuta di euro 8.591,88 e un'indennità di mora versata pari euro 0 (zero), l'Ufficio ha chiesto a tale titolo euro
8.591,88.
In conclusione, in considerazione di quanto sopra esposto, con l'atto presupposto alla cartella impugnata,
l'Ufficio ha intimato il pagamento dell'imposta di consumo non versata sui prodotti liquidi contenenti e non contenti nicotina, relativi agli anni 2021, 2022 e 2023 per un importo complessivo di euro 166.269,16 oltre al pagamento dell'indennità di mora ammontante ad euro 14.013,81 ed al pagamento degli interessi sul ritardato pagamento ammontanti ad euro 331,25, calcolati fino al giorno della notifica dell' avviso e aumentati di euro 0,75 per ogni giorno di ritardo nel pagamento successivo al giorno della notifica dell'avviso in considerazione.
A riprova dell'operato dell' Agenzia delle NE e dei NO, si evidenzia che la ripresa fiscale di cui trattasi riporta un importo dovuto per gli anni 2021-2022-2023 a titolo di imposta di consumo gravante sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per un totale complessivo pari a euro 116.945,88 (e non di euro
166.269,16 come indicato nell'Avviso), oltre a un'indennità di mora complessiva pari a euro 13.749,06 e alla sanzione di euro 1.549,00. Quanto appena detto è dovuto al fatto che l'Ufficio ha tenuto conto dei versamenti effettuati da Parte ricorrente nel frattempo, così come dettagliatamente descritti nelle controdeduzioni dell'Agenzia NE e NO.
In conclusione le somme iscritte a ruolo risultano all'attualità essere pari ad euro 116.945,88 per l'imposta di consumo e ad euro 13.749,06 per indennità di mora ed interessi, importo unico in quanto nell'applicativo di Agenzia delle Entrate e Riscossione, in uso agli uffici dell'Agenzia NE e NO, esiste un codice unico 2Z22 per entrambe le voci, ed euro 1.549,00 per la sanzione.
Il tutto per un importo complessivo di euro 132.243,94, a titolo imposta di consumo, indennità di mora, interessi e sanzione per gli anni d'imposta 2021-2022-2023.
Parte Ricorrente eccepisce un difetto di motivazione dato che sul frontespizio del ruolo (e quindi sulla cartella) tali importi sono stati riportati solo con la causale Tributi 2021. A riguardo però si rileva che l'esiguo spazio da utilizzare per la compilazione del ruolo nell'applicativo “Esiti Contabili” dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, in uso agli uffici dell'Agenzia delle NE e dei NO, non ha consentito di aggiungere altro.
La censura concernente il difetto di motivazione si ritiene pertanto infondata. Come sopra descritto l'impugnata cartella fa rinvio ad altro atto, costituente il presupposto dell'imposizione, indicandone i relativi estremi in modo esatto, ossia l'avviso di pagamento n. 715799 del 29 novembre 2023, atto regolarmente notificato e dunque ben conosciuto dalla società ricorrente, che ha potuto strutturare una adeguata difesa, dimostrando di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione. Il difetto di motivazione si sarebbe potuto concretare solo qualora il contribuente non fosse stato posto in grado di conoscere le ragioni della cartella ricevuta e di conoscere il pregiudizio patito effettivamente, fatto non avvenuto nella fattispecie.
Per quanto sopra rappresentato e dedotto, la cartella di pagamento impugnata e il relativo ruolo sono validi e legittimi, in quanto le somme indicate sono effettivamente dovute dalla ricorrente Ricorrente_1 srl perché non versate nei tempi e con le modalità richieste dalla normativa vigente in tema di imposta di consumo ed intimate con l'avviso di pagamento n. 715799 del 29 novembre 2023, atto presupposto alla cartella di cui si discute, divenuto definitivo perché non impugnato nei termini prescritti.
Applicazione del principio di soccombenza ex art. 15 dlgs 546/1992 in punto spese di lite: esse vengono quantificate in euro 1.500,00 a favore di ciascuna delle parti costituite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1500.00
a favore di ciascuna delle parti costituite
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AP IE RI NA, Presidente
BOGGIO EN IU, Relatore
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 581/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. NE E NO Uadm Piemonte 1 - Sede Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria 9 10122 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020240058042077000 TABACCHI E FIAMMIFERI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Come da conclusioni riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Atti impugnati: cartella di pagamento n. 11020240058042077000. Valore della lite: euro 116.945,88
(vedasi a riguardo quanto meglio rubricato in atti).
Parte ricorrente si duole del fatto che la cartella di pagamento e il sottostante ruolo formato dall'Agenzia
Entrate NE e NO siano errati negli importi e abbiano una motivazione insufficiente: pertanto, chiede che vengano annullati. A conferma di tale assunto, sostiene che con la cartella di pagamento siano state chieste somme non dovute (il frontespizio del ruolo e la cartella di pagamento indicherebbero solo il 2021 e non i successivi anni 2022-2023), e a riprova di quanto appena detto, afferma di aver pagato gli importi indicati nell'avviso di pagamento e più precisamente di aver pagato “integralmente”
l'imposta di consumo richiesta per l'anno 2021, aggiungendo, però, che “l'imposta residua dovuta” per il
2021 è pari rispettivamente ad euro 1.632,17 per imposta di consumo ed euro 2.221,51 per indennità di mora, somme “che Ricorrente_1 srl tuttavia non deve pagare”. A suo dire, l'evidenza della suddetta non debenza risiede proprio nell'avviso di pagamento, con il quale l'Ufficio Agenzia NE NO ha chiesto il pagamento dell'imposta di consumo non versata.
Le Parti resistenti in giudizio replicano con deduzioni scritte sottolineando la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto.
A riguardo si osserva che parte integrante dell'avviso di pagamento n. 715799 del 29 novembre 2023, è la tabella riepilogativa (vedasi all.1, pagg. 2-4) con la quale l'Agenzia NE NO ha posto in evidenza l'intera posizione economica della Ricorrente_1 srl in ordine sia ai pagamenti ancora dovuti che ai pagamenti effettuati per l'imposta di consumo per gli anni dal 2021 al 2023, ossia fino alla data della notifica dell'avviso avvenuta il 29 novembre 2023 (il fatto non è in contestazione). L'avviso di pagamento, regolarmente notificato e non impugnato, contiene, dunque, la tabella, con i relativi calcoli, relativa alle tre annualità.
Più in dettaglio, il competente Ufficio dell'Agenzia NE e NO con il citato avviso ha messo in evidenza quanto versato dalla Ricorrente_1 srl per l'anno d'imposta 2021 e quindi ha chiesto per il predetto anno l'importo di euro 1.632,17, quale differenza tra l'imposta di consumo dovuta pari a 95.020,22 e l'imposta versata di euro 93.388,05, oltre all'indennità di mora di euro 2.221,51, data dalla differenza tra l'indennità di mora dovuta pari a euro 5.701,21 e l'indennità di mora versata pari a euro 3.479,70.
Con il citato Avviso, si è data evidenza anche di quanto versato dalla Ricorrente_1 srl per l'anno 2022, a titolo di imposta di consumo e a titolo di indennità di mora. E più precisamente, a fronte di un'imposta dovuta pari a euro 90.173,05 e di un'imposta versata di euro 68.734,02, l'Agenzia NE e NO ha intimato il pagamento di euro 21.439,03 e, a fronte di una indennità di mora dovuta di euro 5.410,38 e di un'indennità di mora versata di euro 2.209,96, l'Ufficio ha chiesto a tale titolo euro 3.200,42.
Con il medesimo Avviso di pagamento, il competente Ufficio ha pure intimato il pagamento dell'imposta di consumo dovuta e non versata per l'anno 2023 (dal 01 gennaio 2023 al 02 ottobre 2023), oltre al pagamento dell'indennità di mora dovuta e non versata per lo stesso anno d'imposta. E più precisamente,
a fronte di un'imposta dovuta pari a euro 143.197,99 e un'imposta versata pari euro 0 (zero), l'Agenzia
NE e NO ha chiesto l'importo di euro 143.197,99 e, a fronte di una indennità di mora dovuta di euro 8.591,88 e un'indennità di mora versata pari euro 0 (zero), l'Ufficio ha chiesto a tale titolo euro
8.591,88.
In conclusione, in considerazione di quanto sopra esposto, con l'atto presupposto alla cartella impugnata,
l'Ufficio ha intimato il pagamento dell'imposta di consumo non versata sui prodotti liquidi contenenti e non contenti nicotina, relativi agli anni 2021, 2022 e 2023 per un importo complessivo di euro 166.269,16 oltre al pagamento dell'indennità di mora ammontante ad euro 14.013,81 ed al pagamento degli interessi sul ritardato pagamento ammontanti ad euro 331,25, calcolati fino al giorno della notifica dell' avviso e aumentati di euro 0,75 per ogni giorno di ritardo nel pagamento successivo al giorno della notifica dell'avviso in considerazione.
A riprova dell'operato dell' Agenzia delle NE e dei NO, si evidenzia che la ripresa fiscale di cui trattasi riporta un importo dovuto per gli anni 2021-2022-2023 a titolo di imposta di consumo gravante sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per un totale complessivo pari a euro 116.945,88 (e non di euro
166.269,16 come indicato nell'Avviso), oltre a un'indennità di mora complessiva pari a euro 13.749,06 e alla sanzione di euro 1.549,00. Quanto appena detto è dovuto al fatto che l'Ufficio ha tenuto conto dei versamenti effettuati da Parte ricorrente nel frattempo, così come dettagliatamente descritti nelle controdeduzioni dell'Agenzia NE e NO.
In conclusione le somme iscritte a ruolo risultano all'attualità essere pari ad euro 116.945,88 per l'imposta di consumo e ad euro 13.749,06 per indennità di mora ed interessi, importo unico in quanto nell'applicativo di Agenzia delle Entrate e Riscossione, in uso agli uffici dell'Agenzia NE e NO, esiste un codice unico 2Z22 per entrambe le voci, ed euro 1.549,00 per la sanzione.
Il tutto per un importo complessivo di euro 132.243,94, a titolo imposta di consumo, indennità di mora, interessi e sanzione per gli anni d'imposta 2021-2022-2023.
Parte Ricorrente eccepisce un difetto di motivazione dato che sul frontespizio del ruolo (e quindi sulla cartella) tali importi sono stati riportati solo con la causale Tributi 2021. A riguardo però si rileva che l'esiguo spazio da utilizzare per la compilazione del ruolo nell'applicativo “Esiti Contabili” dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, in uso agli uffici dell'Agenzia delle NE e dei NO, non ha consentito di aggiungere altro.
La censura concernente il difetto di motivazione si ritiene pertanto infondata. Come sopra descritto l'impugnata cartella fa rinvio ad altro atto, costituente il presupposto dell'imposizione, indicandone i relativi estremi in modo esatto, ossia l'avviso di pagamento n. 715799 del 29 novembre 2023, atto regolarmente notificato e dunque ben conosciuto dalla società ricorrente, che ha potuto strutturare una adeguata difesa, dimostrando di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione. Il difetto di motivazione si sarebbe potuto concretare solo qualora il contribuente non fosse stato posto in grado di conoscere le ragioni della cartella ricevuta e di conoscere il pregiudizio patito effettivamente, fatto non avvenuto nella fattispecie.
Per quanto sopra rappresentato e dedotto, la cartella di pagamento impugnata e il relativo ruolo sono validi e legittimi, in quanto le somme indicate sono effettivamente dovute dalla ricorrente Ricorrente_1 srl perché non versate nei tempi e con le modalità richieste dalla normativa vigente in tema di imposta di consumo ed intimate con l'avviso di pagamento n. 715799 del 29 novembre 2023, atto presupposto alla cartella di cui si discute, divenuto definitivo perché non impugnato nei termini prescritti.
Applicazione del principio di soccombenza ex art. 15 dlgs 546/1992 in punto spese di lite: esse vengono quantificate in euro 1.500,00 a favore di ciascuna delle parti costituite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1500.00
a favore di ciascuna delle parti costituite