Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/05/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1402/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
nata a [...] il giorno 27/11/1940, c.f.: ; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Trapani;
appellante
CONTRO
con sede in Palermo, P.I.: ; Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dalle Avv.te Adele Furceri e Gina Trapani;
appellata
In fatto e in diritto
1. ha interposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo in data Parte_1
30.6.2022 con cui, all'esito del proc. n. 7495/2021 R.G. promosso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. da esercente l'impresa di distribuzione del gas per il Comune di Controparte_1
Palermo, la ricorrente era stata autorizzata ad accedere all'unità immobiliare sita in Palermo, via Luigi Vanvitelli n. 36/E.F, in uso alla convenuta oggi appellante, onde procedere, relativamente all'utenza a costei intestata, alla verifica dello stato dell'impianto di erogazione
del gas e del misuratore e alla disalimentazione fisica del PDR n. 0578000110898, matricola misuratore 7661672/2010.
La società appellata, costituitasi, ha dedotto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del gravame.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal 4.12.2024.
2. L'appellante si duole che non sia stato dato peso, essendosene omesso del tutto l'esame, alle sue difese concernenti la carenza di prova della morosità.
3. Il rilievo è fondato per quanto di ragione.
La società ricorrente ha prodotto a sostegno della sua pretesa (esplicitamente ancorata all'obbligo della società di distribuzione di interrompere la fornitura su richiesta della società di vendita nel caso di morosità del cliente finale) tre report di attestanti Controparte_1
l'impossibilità (nelle date del 17/7/2020, del 3/8/2020 e del 19/3/2021) di eseguire la sospensione della fornitura per morosità e la chiusura del PDR a causa dell'assenza o rifiuto del cliente e dell'inaccessibità del contatore. Ha inoltre documentato l'invio in data 19.4.2021
a della comunicazione di eseguita attivazione, con decorrenza Controparte_2
dicembre 2020, del servizio di default per il PDR 0578000110898.
La fondatezza della pretesa nel momento del deposito del ricorso introduttivo del procedimento trova dunque sufficiente riscontro in atti. È noto che il servizio di default –
istituito dalle deliberazioni dell'Autorità ARG/gas 207/11, 166/2012/R/gas e 352/2012/R/gas come obbligo di servizio pubblico delle imprese di distribuzione del gas, per l'ipotesi in cui, nella gestione della fornitura al cliente finale, questi, per qualunque ragione (in primis per morosità), resti privo di un titolo contrattuale (v. ampiamente, C.d.S. 2986/2014 e 3093/2019)
– non implica l'instaurazione di un rapporto di vendita e che, nel caso di sua attivazione, il distributore deve procedere entro tempi brevi a disalimentare il punto di riconsegna quando il cliente finale non si sia dotato di un contratto di vendita.
Il sopravvenuto venir meno di quest'ultima condizione per l'avvenuta attivazione, a far tempo dal 1.6.2021, di un nuovo contratto di fornitura con la società è tuttavia CP_3
dimostrato dalla produzione documentale della convenuta in primo grado (v. docc. 3 e 4), da 3
cui, oltre a trarsi conferma della precedente situazione di morosità dell'utente (v. risposta CP_3
al reclamo di , si ricava che l'interesse dell'attrice a conseguire l'autorizzazione CP_4 all'accesso nell'unità immobiliare in uso a era già cessato al tempo della Parte_1
decisione del Tribunale.
La domanda avrebbe dovuto perciò essere disattesa con una pronuncia in rito per carenza di una condizione dell'azione. E l'appellata ordinanza non può, di conseguenza, che essere riformata in tal senso.
4. Tenuto conto che l'omesso riconoscimento del dato fattuale sopra evidenziato ha comportato un dispendio generale di attività processuale del quale, pur a fronte dell'iniziale fondatezza della domanda, non può certo farsi carico alla convenuta oggi appellante, reputa la Corte che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Palermo resa in data 30.6.2022 nel proc. n.
7495/2021 R.G., oggetto di appello da parte di dichiara improcedibile per Parte_1 sopravvenuta carenza d'interesse l'azione promossa da con ricorso Controparte_1
depositato il 26.5.2021; compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso in Palermo il giorno 24 aprile 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo