Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00182/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01593/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1593 del 2025, proposto da
LA FA, rappresentato e difeso dagli avvocati Dino Caudullo, Irene Di Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO
formatosi sulla sentenza n. 26 del Tribunale di Termini Imerese sezione lavoro, emessa in data 19.01.2025 nel procedimento iscritto al n. 2536/2023 RG
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. AN MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – La sig.ra NO LA ha instaurato il presente giudizio di ottemperanza, mediante ricorso ritualmente depositato il 19 settembre 2025, chiedendo a questo T.A.R. di:
i) ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 26/2025 (R.G. n. 2536/2023), disponendo l’assegnazione in suo favore della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti di cui alla L. n. 107/2015, per l’importo complessivo di € 1.500,00 oltre interessi e rivalutazione, prescrivendo le modalità di esecuzione;
ii) nominare sin d’ora, per il caso di persistente inadempimento, un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
iii) irrogare penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;
iv) condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto la ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso esposto.
a) La ricorrente era parte del giudizio civile promosso davanti al Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento e l’erogazione del beneficio economico previsto dalla Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti.
b) Con sentenza n. 26/2025 (R.G. n. 2536/2023), emessa in data 19 gennaio 2025 e notificata all’Amministrazione in data 23 gennaio 2025, il Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro ha dichiarato il diritto della sig.ra FA LA a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, condannando il Ministero convenuto ad erogare in suo favore l’importo complessivo di € 1.500,00 mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994.
c) Nonostante la notificazione della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30, l’Amministrazione non ha provveduto all’esecuzione del comando giudiziale. La decisione è passata in giudicato, come da attestazione del 30 giugno 2025.
1.2 – Svolta questa premessa in fatto, in diritto la ricorrente deduce l’inadempimento del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 26/2025 e ne chiede quindi l’ottemperanza.
2 – Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma.
3 – Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione.
4 – Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo: i) all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla certificazione rilasciata dal competente Ufficio del Tribunale di Termini Imerese in data 30 giugno 2025; ii) all’avvenuta notificazione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 23 gennaio 2025 della sentenza ottemperanda, e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
5 – Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli esecutivi che possono trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
6 – Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato.
7 – Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, corrispondendo alla sig.ra NO LA, mediante accredito/assegnazione sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la somma complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
8 – L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
9 – In conformità alle richieste formulate, occorre nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale oltre il termine assegnato, un Commissario ad acta, individuato nella persona del Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, senza compenso, con facoltà di subdelega.
10 – Va altresì accolta la domanda di fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nel caso di specie, l’applicazione della penalità non appare manifestamente iniqua, atteso che l’inadempimento si protrae da mesi senza giustificazione, i comportamenti imposti dal titolo non presentano alcuna complessità e l’Amministrazione non ha rappresentato ragioni ostative.
Si ritiene pertanto di determinare la penalità nella misura degli interessi legali calcolati sulle somme dovute al ricorrente, con decorrenza dalla notificazione della presente pronuncia sino all’integrale adempimento, e comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato per l’adempimento spontaneo, decorso il quale subentrerà l’organo commissariale.
Nel mandato del Commissario ad acta è compreso anche il pagamento dell’eventuale penalità maturata.
11 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1. ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 26/2025 (R.G. n. 2536/2023), emessa in data 19 gennaio 2025, attribuendo alla sig.ra NO LA la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, per l’importo complessivo di € 1.500,00, oltre accessori di legge;
2. nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, o il dirigente da lui delegato, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove l’ufficio preposto del Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto a dare esecuzione alla sentenza;
3. fissa una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali calcolati sull’importo complessivamente dovuto alla ricorrente, per ogni giorno di ritardo successivo alla notificazione della presente sentenza e sino all’integrale adempimento, ovvero fino alla scadenza del termine previsto per l’intervento sostitutivo del Commissario ad acta, il quale provvederà altresì alla liquidazione e al pagamento dell’eventuale penalità maturata;
4. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 400,00 (quattrocento/00), oltre IVA, CPA, rimborso spese generali nella misura di legge e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CA, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
AN MI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN MI | AN CA |
IL SEGRETARIO