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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 37602/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 6 marzo 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37602 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
– Avv. M. Giacalone Parte_1
- ricorrente opponente -
E
in persona del legale rappresentante p. t., anche per – Avv. CP_1 Controparte_2
M. Sordillo
- resistente opposto -
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
p. t. – Avv. G. Menafra
- resistente chiamata in causa opposta -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il nominato in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2024
9080508791/000 notificatagli dall' in data 7 settembre 2024 limitatamente a CP_4 cinque avvisi di addebito emessi dall' CP_1
L'istante, in particolare, ha eccepito il difetto di notifica dei cinque avvisi di addebito presupposto dell'intimazione e comunque la prescrizione dei crediti per essere passati più di cinque anni tra l'eventuale notifica degli avvisi e la notifica dell'intimazione impugnata.
Si è costituito l' chiedendo preliminarmente il difetto di legittimazione CP_1 passiva della ed il rigetto del ricorso per infondatezza, chiedendo Controparte_2 altresì la chiamata in causa dell' , necessaria per verificare la fondatezza CP_4 dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
Ammessa la chiamata in causa dell' , che si è costituita chiedendo il CP_4 rigetto del ricorso, superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione della perché i crediti di cui all'intimazione opposta esulano da quelli Controparte_2 oggetto delle operazioni di cessione e cartolarizzazione (art. 13 legge n. 448/1999 e successive modifiche, che prevede la cessione e cartolarizzazione dei crediti CP_1 fino al 31 dicembre 2008).
Nel merito, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni altra deduzione e controdeduzione delle parti.
Le notifiche degli avvisi di addebito posti a presupposto dell'intimazione impugnata risultano essere state correttamente effettuate a mezzo di raccomandate con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 30, comma 4, Decreto-Legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 che richiama l'art. 26, D.P.R. n. 602/1973, come si evince dalla documentazione prodotta dalla difesa dell' (all.ti 1-5 alla memoria . CP_1 CP_1
Inoltre la prescrizione quinquennale non è decorsa atteso che tra le notifiche degli avvisi di addebito presupposto dell'intimazione impugnata, avvenute tra il
2016 e il 2019, e la notifica dell'intimazione stessa, avvenuta nel settembre 2024, sono stati notificati nel 2019 un preavviso di fermo amministrativo (all. 10 alla memoria ) e nel 2023 un preavviso di fermo amministrativo e tre intimazioni CP_4 di pagamento (all.ti 5, 6, 7 e 9 alla memoria ). CP_4
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2 respinge il ricorso;
pone a carico di parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro
1.846,00 per ciascuna parte resistente, oltre rimborso forfettario in misura del 15
%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. G. Menafra per l' . CP_4
Roma, 10 marzo 2025 IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 6 marzo 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37602 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
– Avv. M. Giacalone Parte_1
- ricorrente opponente -
E
in persona del legale rappresentante p. t., anche per – Avv. CP_1 Controparte_2
M. Sordillo
- resistente opposto -
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
p. t. – Avv. G. Menafra
- resistente chiamata in causa opposta -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il nominato in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2024
9080508791/000 notificatagli dall' in data 7 settembre 2024 limitatamente a CP_4 cinque avvisi di addebito emessi dall' CP_1
L'istante, in particolare, ha eccepito il difetto di notifica dei cinque avvisi di addebito presupposto dell'intimazione e comunque la prescrizione dei crediti per essere passati più di cinque anni tra l'eventuale notifica degli avvisi e la notifica dell'intimazione impugnata.
Si è costituito l' chiedendo preliminarmente il difetto di legittimazione CP_1 passiva della ed il rigetto del ricorso per infondatezza, chiedendo Controparte_2 altresì la chiamata in causa dell' , necessaria per verificare la fondatezza CP_4 dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
Ammessa la chiamata in causa dell' , che si è costituita chiedendo il CP_4 rigetto del ricorso, superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione della perché i crediti di cui all'intimazione opposta esulano da quelli Controparte_2 oggetto delle operazioni di cessione e cartolarizzazione (art. 13 legge n. 448/1999 e successive modifiche, che prevede la cessione e cartolarizzazione dei crediti CP_1 fino al 31 dicembre 2008).
Nel merito, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni altra deduzione e controdeduzione delle parti.
Le notifiche degli avvisi di addebito posti a presupposto dell'intimazione impugnata risultano essere state correttamente effettuate a mezzo di raccomandate con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 30, comma 4, Decreto-Legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 che richiama l'art. 26, D.P.R. n. 602/1973, come si evince dalla documentazione prodotta dalla difesa dell' (all.ti 1-5 alla memoria . CP_1 CP_1
Inoltre la prescrizione quinquennale non è decorsa atteso che tra le notifiche degli avvisi di addebito presupposto dell'intimazione impugnata, avvenute tra il
2016 e il 2019, e la notifica dell'intimazione stessa, avvenuta nel settembre 2024, sono stati notificati nel 2019 un preavviso di fermo amministrativo (all. 10 alla memoria ) e nel 2023 un preavviso di fermo amministrativo e tre intimazioni CP_4 di pagamento (all.ti 5, 6, 7 e 9 alla memoria ). CP_4
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2 respinge il ricorso;
pone a carico di parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro
1.846,00 per ciascuna parte resistente, oltre rimborso forfettario in misura del 15
%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. G. Menafra per l' . CP_4
Roma, 10 marzo 2025 IL GIUDICE