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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 5589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5589 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.15777 r.g. dell'anno 2024
TRA
nato a [...], il [...], cod. fisc. e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce ex art 83 c.p.c. al presente atto, dall' Avv. Salvatore d'Aniello, C.F.
, e con il quale elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla via C.F._2
Cesare Rosaroll n. 70,presso lo studio legale dell'avv. Quirino Palagano, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni dalla cancelleria a mezzo fax al nr. 081/5055830 oppure a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo
Email_1
E
p.iva , con sede in Napoli al Corso Controparte_1 P.IVA_1
Garibaldi n. 387, in persona del Presidente del C.d.A. nato a [...] Controparte_2 il 20 maggio 1958 C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Saverio C.F._3
MARRONE C.F. , con il medesimo elettivamente domiciliata in C.F._4
Napoli al Corso Garibaldi n. 387, giusta procura allegata ex art. 83 co. 3 c.p.c. (per le comunicazioni di rito, pec: tel. 081. 7354874) Email_2
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente indicata in epigrafe, con ricorso del 05/07/2024 rappresentava di essere dipendente della società dal 21/11/2012, Controparte_3
in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato inquadrato nel parametro pagina1 di 8 183 del CCNL degliAutoferrotranvieri applicato al settore, mansione Operatore di Esercizio
(Autista), qualifica di Operaio.
Lamentava che nel corso del rapporto lavorativo erano state costantemente richieste prestazioni di lavoro straordinario, sia diurno che notturno, che superano i limiti fissati dalla normativa legale e convenzionale (rispettivamente 250 e 300 ore annuali), mantenendosi ben oltre quel criterio di ragionevolezza cui dovrebbe attenersi il datore di lavoro al fine di tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei propri dipendenti, così come previsto dall'art. 36 della Costituzione e dall'art. 2087 del Codice Civile.
Complessivamente, nel periodo relativo agli anni 2020 sino al 2022 espletava un numero di ore di lavoro straordinario in eccesso rispetto ai limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore(150 ore consentite dall'art. 28 comma 2 CCNL
Autoferrotranvieri Mobilità–TPL 28/11/2015) per un totale di ore in eccesso pari 1547,54
(379,05 ore in eccesso primo periodo anni 2020 -2022 + 1168,49 ore in eccesso secondo periodo anni 2020 -2022 = 1547,54), configurandosi in maniera innegabile una abnormità della prestazione espletata, il tutto come evidenziato in maniera analitica nella sezione dei conteggi.
Chiedeva, pertanto:
“…accertare e dichiarare il danno da usura psico- fisica determinato dall'espletamento dell'attività lavorativa in quantità eccessiva rispetto a quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva nel periodo intercorso tra 01/01/2020 ed il 31/12/2022, in ottemperanza alle leggi nazionali, alla contrattazione collettiva nonché ai principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, e, per l'effetto voglia condannare la società resistente in persona del suo legale rapp.tep.t. (P. Iva Controparte_3
), con sede legale in Napoli al Corso Garibaldi n. 387 (80142), al pagamento, P.IVA_1 in favore del ricorrente, della somma pari ad € 21.541,75, a titolo di risarcimento danni qualedanno da usura psicofisicarelativo al suddetto periodo come da conteggi sopra riprodotti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che il Giudice adito riterrà equa e satisfattiva, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione al procuratore anticipatario.”
Contr Si costituiva l' che rilevava l'infondatezza della domanda e chiedeva:
pagina2 di 8 “…A) rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate.
B) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica in conformità al criterio equitativo sopra indicato al punto (I-d), riconoscendo al ricorrente gli importi ivi indicati, ovvero i diversi e minori importi che risulteranno in corso di causa.
C) in via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua di cui al CCNL 2015.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
All'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Ritiene il tribunale di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'orientamento di codesto Tribunale, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia riportandosi a tali pronunzie.
La parte ricorrente ha provato documentalmente l'entità di lavoro straordinario svolto e ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento delle somme indicate. I calcoli, adeguatamente strutturati e motivati, sono stati contestati dalla parte resistente che ne ha rilevato l'eccessività lamentando il difetto di prova della sussistenza del danno e della sua riferibilità al lavoro straordinario svolto.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an - in quanto lesione del diritto garantito dall'articolo 36 Cost.- mentre ai fini della determinazione del quantum occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto.
pagina3 di 8 Con riguardo al principio sopra esposto, nessun difetto di allegazione e prova è ravvisabile nello specifico, essendo stati analiticamente indicati dalla parte ricorrente e il numero delle ore di straordinario svolto e il periodo di riferimento.
In punto di fatto la resistente deduceva che nella specie trovano applicazione le disposizioni del RD espressamente richiamate dall'art 5 del dlgs 66 del 2003.
La disposizione citata prevede che :
“Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico- produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
In relazione al personale viaggiante l'art 16 alla lettera f) espressamente Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di cui all'articolo 3.
Tale disposizione esclude unicamente che per tale personale il computo dell'orario massimo settimanale.
pagina4 di 8 Nella specie in ogni caso è intervenuta la contrattazione collettiva che al richiamato art
28 ha previsto che, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n.
66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore.
L'art 27 del ccnl stabilisce che:
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore
La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive che comunque non può superare le 150 ore lavorabili.
La società richiama il R.D. n. 2328 del 1923, e in particolare gli artt. 12 e 17 che definiscono le modalità di computo del “lavoro effettivo”, rispettivamente per il personale di
Macchina e per quello di Scorta.
pagina5 di 8 Invero tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro.
Sono state prodotte le buste per ciascun anno per il quale è richiesto il riconoscimento del danno ed elaborati dei computi per ciascun mese e anno da cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario rispetto alla norma contrattuale.
Orbene come statuito dalla Suprema Corte “la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass.
23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540)”
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno da usura psicofisica.
Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
In fattispecie similari la giurisprudenza di legittimità ha distinto il danno da "usura psico-fisica", (conseguente alla mancata fruizione del riposo ) , dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'"an" deve ritenersi presunto (così anche Sez. L,
Sentenza n. 2455 del 04/03/2000, Rv.534580) trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale.
Ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento "de qua" (in termini pagina6 di 8 Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581).Gli insegnamenti della Suprema
Corte ammettono l'esistenza di un danno da usura psico fisica in re ipsa, tuttavia richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, superamento che, tuttavia, viene definito con l'espressione “di gran lunga” di talchè deve essere di una certa entità e la reiterazione per “diversi anni”.
Presupposti ravvisabili nella fattispecie in esame in cui vi è stato lo svolgimento di un numero ingente di ore(in alcuni casi anche ari al doppio ) oltre l'ordinario previsto dalla contrattazione in misura sistematica per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi(più di cinque anni )che ha di certo determinato il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto costituzionalmente protetto,(art 36 comma 2 ) quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta.
La lunghezza dei periodi nei quali si è registrato l'inadempimento datoriale" l'anormale gravosità del lavoro generano il danno da usura psico-fisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia.
E' evidente, anche in relazione a quanto addotto dalla resistente nella memoria di costituzione per contestare la pretesa dei ricorrenti e, soprattutto, in difetto di prova che il lavoro sia stato svolto secondo quelle eccezioni legislativamente previste, la "abnormità" della prestazione eseguita negli anni e, quindi, tale di per sè da compromettere l'integrità psico-fisica e la vita di relazione del lavoratore, secondo un corretto ragionamento logico- giuridico (in termini, vedi Cass. cit. n. 12540/2019, Cass.10.5.2019 n. 12538, Cass.
10.5.2019 n. 12539, ordinanza n. 26450 del 29.09.2021, sentenza 9 maggio 2023 n.
12249.).
Anche la parte resistente cita tale pronunzia riportando che la Suprema Corte afferma
Contr che il danno da usura psico fisica va provato ma tralascia l di aggiungere che può essere provato anche per presunzioni.
In relazione al quantum dovendo procedersi alla sua quantificazione si reputa congruo considerare quale parametro di riferimento la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario nella sua integrità attesa la rilevanza delle ore di straordinario espletate in più e gli anni consecutivi in cui ciò è avvenuto.
pagina7 di 8 Va dunque accolto il calcolo operato dalla parte ricorrente e la parte resistente va condannata a pagare € 21.541,75 oltre accessori ex lege.
Pertanto il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.L. definitivamente pronunziando accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'
[...]
a OC , in sigla a Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_3
corrispondere:
A. accerta e dichiara che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente in maniera fissa e continuativa nel periodo Parte_1
intercorso tra 01/01/2020 ed il 31/12/2022 eccedono il limite massimo fissato daall'art.5, comma 3, D.Lgs.n.66/03 e dall'art.28, comma 2, CCNL
Autoferrotranvieri Mobilità–TPL 28/11/2015 nonchè quello desumibile dal principio di ragionevolezza di cui ai precetti degli artt. 36, 32 Cost. e dell'art.2087 cc
B. accerta e dichiara il diritto di al Parte_1
risarcimento del danno e condanna la convenuta a corrispondere relativamente all'arco temporale 2020-2022 l'importo di € 21.541,75 oltre accessori ex lege e alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 1800,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario con attribuzione.
Napoli,
Il Giudice
Dott. Maria Gaia Majorano
pagina8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.15777 r.g. dell'anno 2024
TRA
nato a [...], il [...], cod. fisc. e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce ex art 83 c.p.c. al presente atto, dall' Avv. Salvatore d'Aniello, C.F.
, e con il quale elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla via C.F._2
Cesare Rosaroll n. 70,presso lo studio legale dell'avv. Quirino Palagano, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni dalla cancelleria a mezzo fax al nr. 081/5055830 oppure a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo
Email_1
E
p.iva , con sede in Napoli al Corso Controparte_1 P.IVA_1
Garibaldi n. 387, in persona del Presidente del C.d.A. nato a [...] Controparte_2 il 20 maggio 1958 C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Saverio C.F._3
MARRONE C.F. , con il medesimo elettivamente domiciliata in C.F._4
Napoli al Corso Garibaldi n. 387, giusta procura allegata ex art. 83 co. 3 c.p.c. (per le comunicazioni di rito, pec: tel. 081. 7354874) Email_2
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente indicata in epigrafe, con ricorso del 05/07/2024 rappresentava di essere dipendente della società dal 21/11/2012, Controparte_3
in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato inquadrato nel parametro pagina1 di 8 183 del CCNL degliAutoferrotranvieri applicato al settore, mansione Operatore di Esercizio
(Autista), qualifica di Operaio.
Lamentava che nel corso del rapporto lavorativo erano state costantemente richieste prestazioni di lavoro straordinario, sia diurno che notturno, che superano i limiti fissati dalla normativa legale e convenzionale (rispettivamente 250 e 300 ore annuali), mantenendosi ben oltre quel criterio di ragionevolezza cui dovrebbe attenersi il datore di lavoro al fine di tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei propri dipendenti, così come previsto dall'art. 36 della Costituzione e dall'art. 2087 del Codice Civile.
Complessivamente, nel periodo relativo agli anni 2020 sino al 2022 espletava un numero di ore di lavoro straordinario in eccesso rispetto ai limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore(150 ore consentite dall'art. 28 comma 2 CCNL
Autoferrotranvieri Mobilità–TPL 28/11/2015) per un totale di ore in eccesso pari 1547,54
(379,05 ore in eccesso primo periodo anni 2020 -2022 + 1168,49 ore in eccesso secondo periodo anni 2020 -2022 = 1547,54), configurandosi in maniera innegabile una abnormità della prestazione espletata, il tutto come evidenziato in maniera analitica nella sezione dei conteggi.
Chiedeva, pertanto:
“…accertare e dichiarare il danno da usura psico- fisica determinato dall'espletamento dell'attività lavorativa in quantità eccessiva rispetto a quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva nel periodo intercorso tra 01/01/2020 ed il 31/12/2022, in ottemperanza alle leggi nazionali, alla contrattazione collettiva nonché ai principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, e, per l'effetto voglia condannare la società resistente in persona del suo legale rapp.tep.t. (P. Iva Controparte_3
), con sede legale in Napoli al Corso Garibaldi n. 387 (80142), al pagamento, P.IVA_1 in favore del ricorrente, della somma pari ad € 21.541,75, a titolo di risarcimento danni qualedanno da usura psicofisicarelativo al suddetto periodo come da conteggi sopra riprodotti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che il Giudice adito riterrà equa e satisfattiva, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione al procuratore anticipatario.”
Contr Si costituiva l' che rilevava l'infondatezza della domanda e chiedeva:
pagina2 di 8 “…A) rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate.
B) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica in conformità al criterio equitativo sopra indicato al punto (I-d), riconoscendo al ricorrente gli importi ivi indicati, ovvero i diversi e minori importi che risulteranno in corso di causa.
C) in via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua di cui al CCNL 2015.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
All'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Ritiene il tribunale di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'orientamento di codesto Tribunale, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia riportandosi a tali pronunzie.
La parte ricorrente ha provato documentalmente l'entità di lavoro straordinario svolto e ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento delle somme indicate. I calcoli, adeguatamente strutturati e motivati, sono stati contestati dalla parte resistente che ne ha rilevato l'eccessività lamentando il difetto di prova della sussistenza del danno e della sua riferibilità al lavoro straordinario svolto.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an - in quanto lesione del diritto garantito dall'articolo 36 Cost.- mentre ai fini della determinazione del quantum occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto.
pagina3 di 8 Con riguardo al principio sopra esposto, nessun difetto di allegazione e prova è ravvisabile nello specifico, essendo stati analiticamente indicati dalla parte ricorrente e il numero delle ore di straordinario svolto e il periodo di riferimento.
In punto di fatto la resistente deduceva che nella specie trovano applicazione le disposizioni del RD espressamente richiamate dall'art 5 del dlgs 66 del 2003.
La disposizione citata prevede che :
“Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico- produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
In relazione al personale viaggiante l'art 16 alla lettera f) espressamente Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di cui all'articolo 3.
Tale disposizione esclude unicamente che per tale personale il computo dell'orario massimo settimanale.
pagina4 di 8 Nella specie in ogni caso è intervenuta la contrattazione collettiva che al richiamato art
28 ha previsto che, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n.
66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore.
L'art 27 del ccnl stabilisce che:
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore
La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive che comunque non può superare le 150 ore lavorabili.
La società richiama il R.D. n. 2328 del 1923, e in particolare gli artt. 12 e 17 che definiscono le modalità di computo del “lavoro effettivo”, rispettivamente per il personale di
Macchina e per quello di Scorta.
pagina5 di 8 Invero tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro.
Sono state prodotte le buste per ciascun anno per il quale è richiesto il riconoscimento del danno ed elaborati dei computi per ciascun mese e anno da cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario rispetto alla norma contrattuale.
Orbene come statuito dalla Suprema Corte “la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass.
23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540)”
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno da usura psicofisica.
Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
In fattispecie similari la giurisprudenza di legittimità ha distinto il danno da "usura psico-fisica", (conseguente alla mancata fruizione del riposo ) , dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'"an" deve ritenersi presunto (così anche Sez. L,
Sentenza n. 2455 del 04/03/2000, Rv.534580) trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale.
Ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento "de qua" (in termini pagina6 di 8 Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581).Gli insegnamenti della Suprema
Corte ammettono l'esistenza di un danno da usura psico fisica in re ipsa, tuttavia richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, superamento che, tuttavia, viene definito con l'espressione “di gran lunga” di talchè deve essere di una certa entità e la reiterazione per “diversi anni”.
Presupposti ravvisabili nella fattispecie in esame in cui vi è stato lo svolgimento di un numero ingente di ore(in alcuni casi anche ari al doppio ) oltre l'ordinario previsto dalla contrattazione in misura sistematica per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi(più di cinque anni )che ha di certo determinato il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto costituzionalmente protetto,(art 36 comma 2 ) quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta.
La lunghezza dei periodi nei quali si è registrato l'inadempimento datoriale" l'anormale gravosità del lavoro generano il danno da usura psico-fisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia.
E' evidente, anche in relazione a quanto addotto dalla resistente nella memoria di costituzione per contestare la pretesa dei ricorrenti e, soprattutto, in difetto di prova che il lavoro sia stato svolto secondo quelle eccezioni legislativamente previste, la "abnormità" della prestazione eseguita negli anni e, quindi, tale di per sè da compromettere l'integrità psico-fisica e la vita di relazione del lavoratore, secondo un corretto ragionamento logico- giuridico (in termini, vedi Cass. cit. n. 12540/2019, Cass.10.5.2019 n. 12538, Cass.
10.5.2019 n. 12539, ordinanza n. 26450 del 29.09.2021, sentenza 9 maggio 2023 n.
12249.).
Anche la parte resistente cita tale pronunzia riportando che la Suprema Corte afferma
Contr che il danno da usura psico fisica va provato ma tralascia l di aggiungere che può essere provato anche per presunzioni.
In relazione al quantum dovendo procedersi alla sua quantificazione si reputa congruo considerare quale parametro di riferimento la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario nella sua integrità attesa la rilevanza delle ore di straordinario espletate in più e gli anni consecutivi in cui ciò è avvenuto.
pagina7 di 8 Va dunque accolto il calcolo operato dalla parte ricorrente e la parte resistente va condannata a pagare € 21.541,75 oltre accessori ex lege.
Pertanto il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.L. definitivamente pronunziando accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'
[...]
a OC , in sigla a Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_3
corrispondere:
A. accerta e dichiara che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente in maniera fissa e continuativa nel periodo Parte_1
intercorso tra 01/01/2020 ed il 31/12/2022 eccedono il limite massimo fissato daall'art.5, comma 3, D.Lgs.n.66/03 e dall'art.28, comma 2, CCNL
Autoferrotranvieri Mobilità–TPL 28/11/2015 nonchè quello desumibile dal principio di ragionevolezza di cui ai precetti degli artt. 36, 32 Cost. e dell'art.2087 cc
B. accerta e dichiara il diritto di al Parte_1
risarcimento del danno e condanna la convenuta a corrispondere relativamente all'arco temporale 2020-2022 l'importo di € 21.541,75 oltre accessori ex lege e alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 1800,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario con attribuzione.
Napoli,
Il Giudice
Dott. Maria Gaia Majorano
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