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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 24/04/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 360/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Francesca Di Donato Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 360/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e divorzio promosso da:
(C.F. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
, residente a [...] Pt_2
e
(C.F. ) nato il [...] a [...], residente Parte_3 C.F._2
a Monfalcone (GO), in Via Monte Sei Busi n. 6
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ROARZI ANNA
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
1. i coniugi saranno autorizzati a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2. la figlia resta affidata alle cure di entrambi i genitori che dovranno assumere di Per_1 comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e
1 inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé; Pers
3. i figli e continueranno a vivere nella casa già familiare con la madre;
Per_1
4. la casa coniugale, attualmente in locazione in virtù del contratto intestato al sig. Pt_3 registrato in data 25.03.2022, al n. 395, con i beni e gli arredi ivi contenuti, viene assegnata alla sig.ra in ragione del collocamento prevalente dei minori presso di lei;
Parte_1
5. il diritto di visita e frequentazione con il padre, che dovrà svolgersi presso l'abitazione del padre o in qualsivoglia luogo pubblico, stante l'età dei figli, resta sostanzialmente libero e le giornate e orari potranno essere di volta in volta concordati sulla base dei desideri dei figli stessi e dei rispettivi impegni;
6.
considerato che
l'attività lavorativa del sig. revede lo svolgimento di incarichi fuori Pt_3
Monfalcone anche per lunghi periodi e con conseguenti significativi incrementi di stipendio di cui, però, non è dato sapere in via anticipata né il numero di incarichi che verranno assegnati né quale sia il conseguente compenso, si stabilisce che: - il padre dovrà versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario per i figli l'importo mensile di Euro 350,00 per ciascun figlio, annualmente rivalutabile Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al 60% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Gorizia;
- il sig. verserà alla moglie, sig.ra a titolo di assegno di mantenimento, entro il 5 Pt_3 Pt_1 di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT;
- qualora la sig.ra trovasse lavoro con uno stipendio superiore ad € 900,00 netti, la Pt_1 somma che il sig. dovrà versare a titolo di contributo per il mantenimento ordinario Pt_3 dei figli la somma di € 250,00 per ciascun figlio, fermo restando il sopra indicato contributo per le spese straordinarie, e quella da versare a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra verrà ridotta ad € 150,00; Pt_1
- nel caso in cui la sig.ra trovasse lavoro con uno stipendio superiore ad € 1.300 netti, Pt_1 la somma che il sig. ovrà versare a titolo di contributo per il mantenimento ordinario Pt_3 dei figli verrà ridotta ad € 200,00 per ciascun figlio, fermo restando il sopra indicato contributo per le spese straordinarie, e quella da versare a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra verrà ridotta ad € 100,00; Pt_1
- nei mesi in cui il sig. in ragione dei suoi incarichi, godrà di uno stipendio di importo Pt_3 superiore ad € 2.500, dovrà versare una maggiorazione di € 150,00 su ciascun importo sopra indicato;
7. la sig.ra percepirà in via esclusiva l'assegno unico per il nucleo familiare e godrà Parte_1 in via esclusiva di eventuali benefici legati ai figli;
2 8. L'autovettura Skoda 6Y, targata BW868WE, già di proprietà della sig.ra rimane Parte_1 di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
9. sino a maggio 2025 compreso, in ragione del susseguirsi degli incarichi lavorativi che trattengono il sig. lontano da Monfalcone per lunghi periodi, le parti convengono che Pt_3 il sig. potrà continuare ad abitare presso la casa coniugale e, in questi periodi, la sig.ra Pt_3 sarà libera di trasferirsi presso altra abitazione o permanere anch'essa presso la casa Pt_1 coniugale;
10. durante i periodi di permanenza del sig. resso l'abitazione coniugale, in ogni caso Pt_3 solo sino a maggio 2025 compreso, nei mesi in cui potrà godere di una maggiorazione di stipendio in ragione degli incarichi fuori Monfalcone, quest'ultimo dovrà collaborare nella cura e gestione della casa e dei figli, sia moralmente sia materialmente, anche tramite il versamento di un contributo a tutte le spese di gestione della casa (utenze, spese alimentari, canone locazione ecc) nella misura del 50% o nella misura forfettaria di € 400,00 mensili;
11. durante i periodi di permanenza del sig. resso l'abitazione coniugale, in ogni caso Pt_3 solo sino a maggio 2025 compreso, la sig.ra acconsente a che il sig. continui ad Pt_1 Pt_3 utilizzare l'automobile Skoda 6Y, targata BW868WE, di esclusiva proprietà della sig.ra Pt_1
12. i genitori si concedono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
13. i coniugi si danno altresì atto, di non aver null'altro a pretendere a qualsiasi titolo avendo già provveduto a regolare i loro rapporti patrimoniali pregressi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/01/2025, e premesso Parte_1 Parte_3 di aver contratto matrimonio in data 28/08/2010 a Monfalcone (GO), trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del comune di Gorizia dell'anno 2010, parte 1, numero 20, nel corso Pers del quale sono nati i figli il 23.04.2006 a Mapusa (India) e il 26.12.2009 a Mapusa Per_1
– Goa (India), hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 14/03/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse dei figli.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monfalcone
(GO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- con separata ordinanza rimette la causa in istruttoria per la decisione in ordine alla cumulata domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Martina Ponzin dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Francesca Di Donato Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 360/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e divorzio promosso da:
(C.F. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
, residente a [...] Pt_2
e
(C.F. ) nato il [...] a [...], residente Parte_3 C.F._2
a Monfalcone (GO), in Via Monte Sei Busi n. 6
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ROARZI ANNA
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
1. i coniugi saranno autorizzati a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2. la figlia resta affidata alle cure di entrambi i genitori che dovranno assumere di Per_1 comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e
1 inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé; Pers
3. i figli e continueranno a vivere nella casa già familiare con la madre;
Per_1
4. la casa coniugale, attualmente in locazione in virtù del contratto intestato al sig. Pt_3 registrato in data 25.03.2022, al n. 395, con i beni e gli arredi ivi contenuti, viene assegnata alla sig.ra in ragione del collocamento prevalente dei minori presso di lei;
Parte_1
5. il diritto di visita e frequentazione con il padre, che dovrà svolgersi presso l'abitazione del padre o in qualsivoglia luogo pubblico, stante l'età dei figli, resta sostanzialmente libero e le giornate e orari potranno essere di volta in volta concordati sulla base dei desideri dei figli stessi e dei rispettivi impegni;
6.
considerato che
l'attività lavorativa del sig. revede lo svolgimento di incarichi fuori Pt_3
Monfalcone anche per lunghi periodi e con conseguenti significativi incrementi di stipendio di cui, però, non è dato sapere in via anticipata né il numero di incarichi che verranno assegnati né quale sia il conseguente compenso, si stabilisce che: - il padre dovrà versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario per i figli l'importo mensile di Euro 350,00 per ciascun figlio, annualmente rivalutabile Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al 60% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Gorizia;
- il sig. verserà alla moglie, sig.ra a titolo di assegno di mantenimento, entro il 5 Pt_3 Pt_1 di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT;
- qualora la sig.ra trovasse lavoro con uno stipendio superiore ad € 900,00 netti, la Pt_1 somma che il sig. dovrà versare a titolo di contributo per il mantenimento ordinario Pt_3 dei figli la somma di € 250,00 per ciascun figlio, fermo restando il sopra indicato contributo per le spese straordinarie, e quella da versare a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra verrà ridotta ad € 150,00; Pt_1
- nel caso in cui la sig.ra trovasse lavoro con uno stipendio superiore ad € 1.300 netti, Pt_1 la somma che il sig. ovrà versare a titolo di contributo per il mantenimento ordinario Pt_3 dei figli verrà ridotta ad € 200,00 per ciascun figlio, fermo restando il sopra indicato contributo per le spese straordinarie, e quella da versare a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra verrà ridotta ad € 100,00; Pt_1
- nei mesi in cui il sig. in ragione dei suoi incarichi, godrà di uno stipendio di importo Pt_3 superiore ad € 2.500, dovrà versare una maggiorazione di € 150,00 su ciascun importo sopra indicato;
7. la sig.ra percepirà in via esclusiva l'assegno unico per il nucleo familiare e godrà Parte_1 in via esclusiva di eventuali benefici legati ai figli;
2 8. L'autovettura Skoda 6Y, targata BW868WE, già di proprietà della sig.ra rimane Parte_1 di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
9. sino a maggio 2025 compreso, in ragione del susseguirsi degli incarichi lavorativi che trattengono il sig. lontano da Monfalcone per lunghi periodi, le parti convengono che Pt_3 il sig. potrà continuare ad abitare presso la casa coniugale e, in questi periodi, la sig.ra Pt_3 sarà libera di trasferirsi presso altra abitazione o permanere anch'essa presso la casa Pt_1 coniugale;
10. durante i periodi di permanenza del sig. resso l'abitazione coniugale, in ogni caso Pt_3 solo sino a maggio 2025 compreso, nei mesi in cui potrà godere di una maggiorazione di stipendio in ragione degli incarichi fuori Monfalcone, quest'ultimo dovrà collaborare nella cura e gestione della casa e dei figli, sia moralmente sia materialmente, anche tramite il versamento di un contributo a tutte le spese di gestione della casa (utenze, spese alimentari, canone locazione ecc) nella misura del 50% o nella misura forfettaria di € 400,00 mensili;
11. durante i periodi di permanenza del sig. resso l'abitazione coniugale, in ogni caso Pt_3 solo sino a maggio 2025 compreso, la sig.ra acconsente a che il sig. continui ad Pt_1 Pt_3 utilizzare l'automobile Skoda 6Y, targata BW868WE, di esclusiva proprietà della sig.ra Pt_1
12. i genitori si concedono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
13. i coniugi si danno altresì atto, di non aver null'altro a pretendere a qualsiasi titolo avendo già provveduto a regolare i loro rapporti patrimoniali pregressi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/01/2025, e premesso Parte_1 Parte_3 di aver contratto matrimonio in data 28/08/2010 a Monfalcone (GO), trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del comune di Gorizia dell'anno 2010, parte 1, numero 20, nel corso Pers del quale sono nati i figli il 23.04.2006 a Mapusa (India) e il 26.12.2009 a Mapusa Per_1
– Goa (India), hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 14/03/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse dei figli.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monfalcone
(GO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- con separata ordinanza rimette la causa in istruttoria per la decisione in ordine alla cumulata domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Martina Ponzin dott. Riccardo Merluzzi
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