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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/03/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5704/2023
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON
IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to SAVELLA ANDREA, come da procura Parte_1
in atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. DE LEONARDIS ILARIA (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. ( c.f. ) assistito e C.F._1 Controparte_2 P.IVA_2 difeso dall'avv. (c.f. ) e da avv.
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 241.07.2023, il ricorrente in epigrafe chiedeva che l , in qualità di CP_1 gestore del fondo di garanzia di cui all'art. 5 d.lgs. 80/1992, fosse condannato a versare al fondo
“ ” il t.f.r. dallo stesso maturato alle dipendenze della per l'importo CP_2 Controparte_3 di € 8.420,22. A tal fine il ricorrente deduceva: di aver lavorato alle dipendenze della dall'01.05.2012 CP_3 al 12.03.2017 con inquadramento al livello 3A CCNL igiene urbana aziende private;
di aver aderito al conferimento del t.f.r. maturato in costanza di rapporto al fondo “ ”, tuttavia mai versato CP_2 da parte della società datrice. Rappresentava poi: di essere stato ammesso all'elenco dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis c.c. nell'ambito della procedura di concordato preventivo aperta dal Tribunale di Bari a carico della il 22-23.01.2018 e omologata con decreto del 15.05.2019; di aver ricevuto il modello CP_3 PPC/CUR-SR95 attestante la somma a credito;
di aver chiesto all' , in forza di tale modello, CP_1 l'integrazione presso il fondo “ dei contributi omessi dalla società datrice, ai sensi CP_2 dell'art. 5 d.lgs. 80/1992 in data 02.11.2021. Deduceva che l' respingeva tale richiesta a causa della mancata trasmissione del modello CP_4
PPC/FOND-SR98, che il ricorrente evidenziava non essergli mai stato trasmesso dal fondo, nonostante le ripetute richieste formulate via pec.
Sicché il ricorrente attestava di non aver riscattato integralmente la propria posizione previdenziale mediante autocertificazione. Dunque, ritenendo illegittimo il rigetto della richiesta di integrazione del fondo da parte dell' , il CP_1 ricorrente rivendicava il proprio diritto all'integrazione del t.f.r. nei riguardi dell'Ente. Si costituiva in giudizio l , domandando il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed in CP_1 subordine infondato. In primo luogo, l'Ente eccepiva che il lavoratore era decaduto dall'azione ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 639/1970 per aver proposto ricorso ex art. 442 c.p.c. oltre il termine di un anno e 300 giorni decorrenti dalla data delle domande amministrative all' . CP_1
In secondo luogo, quanto al merito della domanda attorea, argomentava che la richiesta amministrativa era stata rigettata per omesso deposito dei modelli SR95, timbrato e sottoscritto dal Commissario Giudiziale, e SR98, timbrato e sottoscritto dal Rappresentante Legale del “ . CP_2 CP_2 A tale riguardo, l'Ente deduceva di aver tentato il recupero di tali documenti attraverso soccorso istruttorio ex art. 6 L. 241/1990, sia presso il Commissario liquidatore sia presso il ON, successivamente alla presentazione di ricorso amministrativo da parte del lavoratore, senza ottenere riscontri. Il ON “ , nei cui confronti il ricorrente aveva tentato l'instaurazione del CP_2 contraddittorio, restava invece contumace.
La causa veniva istruita documentalmente.
******* Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione formulata dall' con cui esso ha rilevato CP_1 l'intervenuta decadenza del ricorrente dall'azione giudiziale in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970. La disposizione poc'anzi citata così stabilisce: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la CP_4 pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute”. L'art. 38 del D.L. n. 98/2011, convertito nella l. n. 111/2011, ha, tra l'altro, aggiunto un nuovo comma all'art. 47 citato, prevedendo che le decadenze in questione si applichino anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito e che in tal caso il termine di decadenza decorra dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.
In materia di decadenza, la Corte di Cass. Sez. Lav., con la pronuncia n. 7527/2010 ha affermato il seguente principio: “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali , l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del
1992 del convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo
o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Tale disposizione - per configurarsi quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica - deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto”; cfr, altresì, Cass. Sez. Lav. n. 21039/2018, così massimata: “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che, in materia di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, aveva rigettato l'eccezione di decadenza sul rilievo che era stata presentata una nuova istanza amministrativa). Ebbene nel caso di specie deve trovare applicazione l'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970. Il termine di decadenza da considerare è quello annuale, che si applica alle prestazioni erogate dalla “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”, istituita dall'art. 24 della L. n. 88/1989, che ha sostituito le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il ON di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il ON per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni (la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12073 del 2003, ha evidenziato che “Posto che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, del d.P.R. 30 aprile
1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438….”). Dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente ha presentato all' , in qualità di Gestore del CP_1
ON di NZ, domanda amministrativa in data 02.11.2021. Di conseguenza, in ragione della giurisprudenza innanzi richiamata, il termine di decadenza deve essere conteggiato a partire dalla domanda amministrativa predetta.
Pertanto, considerata la data della richiesta amministrativa, il deposito del ricorso avvenuto il
21.07.2023 risulta tempestivo, in quanto proposto prima del decorso del termine di un anno e 300 giorni.
Difatti, come rilevato dal ricorrente, tale termine sarebbe scaduto il 29.08.2023. Dunque, per le ragioni esposte, l'eccezione risulta infondata e va rigettata. Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti. Come noto, l'art. 2 della L. n. 297/1982 ha istituito un ON di NZ gestito dall' , che ha lo CP_1 scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Tale istituto è rivolto ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che versano all' contributi diretti CP_1 ad alimentare il fondo stesso, inclusi gli apprendisti, i dirigenti di aziende industriali, i soci delle cooperative, nonché, dal 1° luglio 2022, i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti.
Il pagamento del TFR a carico del ON è previsto sia quando il datore di lavoro sia soggetto a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, amministrazione controllata, sia qualora, pur non assoggettabile a fallimento, non adempia alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale (in tal caso la domanda al ON di NZ può essere proposta a seguito dell'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito).
La domanda di intervento del ON di garanzia deve essere presentata dal lavoratore o dai suoi eredi alla sede dell' nella cui competenza territoriale l'assicurato ha la propria residenza e nel caso in cui CP_1 sia avanzata ad una sede diversa essa sarà trasferita d'ufficio a quella territorialmente competente. Qualora il lavoratore sia residente all'estero, la sede competente sarà quella dell'ultima residenza in Italia dell'assicurato oppure quella in cui l'assicurato stesso elegge domicilio. Nel caso in esame sussistono i presupposti per l'intervento del ON di NZ ai fini del pagamento del TFR.
In particolare, il ricorrente ha dimostrato: che la società datrice di lavoro è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologata con decreto del 15.05.2019; che egli è stato ammesso all'elenco dei creditori privilegiati, come risulta dal prospetto trasmesso al procuratore del ricorrente dal
Liquidatore Giudiziale nominato per la procedura, avv. (cfr. allegato n. 7 del ricorso); Persona_1 che in data 02.11.2021 egli ha presentato all domanda amministrativa di intervento del ON di CP_1
NZ. In ordine a tale ultima circostanza va poi rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dall' , il CP_1 ricorrente ha dato prova di aver trasmesso all'Istituto la documentazione necessaria ai fini della decisione già al momento della presentazione dell'istanza in via amministrativa, dunque anteriormente al ricorso amministrativo del 14.07.2023.
Nello specifico, dagli allegati n. 1) e 2) del ricorso si evince che il ricorrente, dopo aver presentato l'istanza in via telematica (02.11.2021), in data 03.11.2021 ha trasmesso all' , mediante pec a firma CP_1 del proprio difensore, la documentazione necessaria ai fini dell'intervento del fondo. Difatti, quanto al modello PPC-CUR SR95, dalla lettura dell'elenco dei documenti trasmessi di cui alla pec del 03.11.2021, si evince che il ricorrente ha trasmesso sia il sollecito di trasmissione del modello rivolto al Liquidatore della procedura, sia il modello stesso (cfr. allegato n. 2 del ricorso, punto n. 9 dell'elenco). Sicché occorre qui rilevare che l' – che ha contestato che il ricorrente non avrebbe fornito prova CP_1 della trasmissione del modello all'Istituto – ha omesso di contestare specificamente la pec in questione. Con la conseguenza che è ragionevole presumere che in quella data (03.11.2021) il ricorrente abbia trasmesso all' il modello SR95 compilato e sottoscritto dal Liquidatore della procedura. CP_1
Proseguendo, in merito al modello PPC-FOND SR98 – la cui mancata prova della trasmissione è stata pure contestata dall' - dal predetto messaggio di posta elettronica certificata emerge inoltre che il CP_4 lavoratore ha trasmesso all' anche le copie delle missive con cui ha più volte sollecitato il ON CP_1
“ ” al rilascio del modulo. CP_2 Invero, dall'istruttoria documentale si evince anche che lo stesso, nel domandare ripetutamente al ON il rilascio del modello in questione, ha trasmesso allo stesso i documenti attestanti la definizione della procedura di concordato preventivo ed il credito al medesimo spettante (vedasi allegato n. 11 dell'atto introduttivo), senza ottenere alcun riscontro.
Ne consegue che la mancata trasmissione del modello SR98 non è imputabile al contegno assunto dal lavoratore, dal momento che egli ha dimostrato di essersi attivato per reperire il modulo da parte del
ON competente al rilascio.
Del resto anche in sede giudiziale è stato più volte reiterato l' ordine di esibizione. Né tale mancanza può pregiudicare la posizione dello stesso, dovendosi altresì considerare che gli altri dipendenti della nella stessa posizione del ricorrente, hanno già ottenuto il versamento CP_3 del t.f.r. da parte del ON di NZ . CP_1 Pertanto, sulla scorta dell'istruttoria documentale esposta, deve dichiararsi il diritto del ad Parte_1 ottenere il versamento del t.f.r. da parte del ON di NZ , avendo dimostrato di aver CP_1 trasmesso all'Istituto tutti i documenti necessari ai fini dell'accoglimento della richiesta in via amministrativa.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte resistente nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani – Giudice monocratico del lavoro
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1
depositato il 24/07/2023, nei confronti di , così provvede: CP_1 accoglie il ricorso, e , per l' effetto, dichiara il diritto del ricorrente a vedere versato al fondo il t.f.r. maturato alle dipendenze della pari alla somma di € CP_2 Controparte_3
8.420,22 da parte dell' quale gestore del Fondi di NZ di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. CP_1
80/1992 e condanna l' quale gestore del fondo di garanzia di cui all'art. 5 del D. Lgs. CP_1
80/1992 a versare al fondo ” il t.f.r. maturato dal ricorrente durante il rapporto di CP_2 lavoro intercorso con la pari alla somma lorda di € 8.420,22, oltre accessori Controparte_3
di legge;
condanna altresì l' alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 2697,00 oltre oneri CP_1
accessori di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Così deciso in Trani, il 20/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore