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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/07/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1208/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 25/02/2025, da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/01/1973 – ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati n. 643/2024;
(C.F. ), nato a CLUSONE (BG) in [...] Parte_2 C.F._2
08/04/1970, entrambi con il proc. dom. avv. SAVOLDELLI STEFANO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
1 Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 16/09/1995 a Clusone e che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(prematuramente deceduta), e , quest'ultima non ancora economicamente Per_2 Per_3 autonoma, benché maggiorenne. Le parti, inoltre, si separavano consensualmente come risulta dal verbale d'udienza del 10/10/2018, alle condizioni che venivano omologate da questo Tribunale con decreto del 31/10/2018.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti in trattazione scritta per il giorno 03/06/2025, successivamente rinviata al giorno 02/07/2025, entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, così come parzialmente modificate nella nota depositata in data 03/06/2025 nella quale manifestavano, altresì, per iscritto, di non volersi riconciliare.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge
6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso così come parzialmente modificate nella nota depositata telematicamente in data 03/06/2025.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4
c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Clusone il 16/09/1995 (trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 1995, atto n. 36, parte II, serie A);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
2 C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CLUSONE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 25/02/2025, da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/01/1973 – ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati n. 643/2024;
(C.F. ), nato a CLUSONE (BG) in [...] Parte_2 C.F._2
08/04/1970, entrambi con il proc. dom. avv. SAVOLDELLI STEFANO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
1 Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 16/09/1995 a Clusone e che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(prematuramente deceduta), e , quest'ultima non ancora economicamente Per_2 Per_3 autonoma, benché maggiorenne. Le parti, inoltre, si separavano consensualmente come risulta dal verbale d'udienza del 10/10/2018, alle condizioni che venivano omologate da questo Tribunale con decreto del 31/10/2018.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti in trattazione scritta per il giorno 03/06/2025, successivamente rinviata al giorno 02/07/2025, entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, così come parzialmente modificate nella nota depositata in data 03/06/2025 nella quale manifestavano, altresì, per iscritto, di non volersi riconciliare.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge
6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso così come parzialmente modificate nella nota depositata telematicamente in data 03/06/2025.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4
c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Clusone il 16/09/1995 (trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 1995, atto n. 36, parte II, serie A);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
2 C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CLUSONE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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