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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 688/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente e Relatore
COZZOLINO GI ES, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 791/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Bolognese N 33 50139 Firenze FI
contro
Comune di Rende
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
M.t. S.p.a. - 06907290156
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 26346 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
COME DA RISPETTIVI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, si è opposta all'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificatagli da M.T. s.p.a. il 6.12.2023, relativa a ICI per l'anno 2011 del Comune di Rende.
La parte ricorrente poneva alla base del ricorso i seguenti motivi: a) nullità dell'ingiunzione per mancanza del visto di esecutorietà; b) omessa notifica degli atti prodromici;
c) decadenza dalla pretesa impositiva.
Per tali motivi chiedeva l'annullamento dell'impugnata intimazione.
Si costituivano in giudizio sia il Comune di Rende che M.T. s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successive memorie il ricorrente eccepiva la prescrizione del credito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
Va preliminarmente dichiarata la evidente inammissibilità del motivo nuovo introdotto dalla parte ricorrente con le memorie depositate in data 10.12.2025, motivo con cui si deduce la prescrizione del credito.
Si osserva invero che tra i motivi di ricorso non era compresa l'eccezione di prescrizione, non sollevata nei termini.
Ciò premesso, si ritiene che entrambi i motivi proposti debbano essere rigettati.
Il motivo sub a) è infondato in quanto nell'ingiunzione di pagamento, a pagina 3, è riportata la dicitura “La presente ingiunzione è resa esecutiva di diritto ai sensi dell'art. 229 del D.Lgs. 19.2.1998 n. 51…” e il documento risulta firmato dal dott. Nominativo_1, Amministratore Delegato della Società_1, cosicchè l'atto rispecchia perfettamente i riferimenti normativi, che non richiedono appunto, per l'intimazione di pagamento, alcun visto di esecutorietà.
Anche i motivi sub b) e c) sono infondati, in quanto la M.T. s.p.a. ha prodotto documentazione da cui risulta che l'avviso di accertamento è stato notificato il 9.7.2015 e la successiva intimazione il 30.12.2015, quindi rispettivamente entro i cinque anni dal 31 dicembre 2011 (annualità di riferimento dell'avviso) ed entro i successivi tre anni dall'avviso, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 1, commi 161 segg. l. 296/2000. Ne consegue che anche l'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici e di decadenza deve essere rigettata.
Le spese, liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm. ii. seguono la soccombenza e vanno a gravare sul ricorrente, in favore di MT s.p.a., resistente sostanziale nel giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore di MT SpA delle competenze di lite, liquidate in euro
2409, oltre accessori come per legge, con distrazione se richiesta.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente e Relatore
COZZOLINO GI ES, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 791/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Bolognese N 33 50139 Firenze FI
contro
Comune di Rende
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
M.t. S.p.a. - 06907290156
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 26346 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
COME DA RISPETTIVI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, si è opposta all'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificatagli da M.T. s.p.a. il 6.12.2023, relativa a ICI per l'anno 2011 del Comune di Rende.
La parte ricorrente poneva alla base del ricorso i seguenti motivi: a) nullità dell'ingiunzione per mancanza del visto di esecutorietà; b) omessa notifica degli atti prodromici;
c) decadenza dalla pretesa impositiva.
Per tali motivi chiedeva l'annullamento dell'impugnata intimazione.
Si costituivano in giudizio sia il Comune di Rende che M.T. s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successive memorie il ricorrente eccepiva la prescrizione del credito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
Va preliminarmente dichiarata la evidente inammissibilità del motivo nuovo introdotto dalla parte ricorrente con le memorie depositate in data 10.12.2025, motivo con cui si deduce la prescrizione del credito.
Si osserva invero che tra i motivi di ricorso non era compresa l'eccezione di prescrizione, non sollevata nei termini.
Ciò premesso, si ritiene che entrambi i motivi proposti debbano essere rigettati.
Il motivo sub a) è infondato in quanto nell'ingiunzione di pagamento, a pagina 3, è riportata la dicitura “La presente ingiunzione è resa esecutiva di diritto ai sensi dell'art. 229 del D.Lgs. 19.2.1998 n. 51…” e il documento risulta firmato dal dott. Nominativo_1, Amministratore Delegato della Società_1, cosicchè l'atto rispecchia perfettamente i riferimenti normativi, che non richiedono appunto, per l'intimazione di pagamento, alcun visto di esecutorietà.
Anche i motivi sub b) e c) sono infondati, in quanto la M.T. s.p.a. ha prodotto documentazione da cui risulta che l'avviso di accertamento è stato notificato il 9.7.2015 e la successiva intimazione il 30.12.2015, quindi rispettivamente entro i cinque anni dal 31 dicembre 2011 (annualità di riferimento dell'avviso) ed entro i successivi tre anni dall'avviso, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 1, commi 161 segg. l. 296/2000. Ne consegue che anche l'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici e di decadenza deve essere rigettata.
Le spese, liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm. ii. seguono la soccombenza e vanno a gravare sul ricorrente, in favore di MT s.p.a., resistente sostanziale nel giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore di MT SpA delle competenze di lite, liquidate in euro
2409, oltre accessori come per legge, con distrazione se richiesta.