Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 688
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'ingiunzione per mancanza del visto di esecutorietà

    L'atto rispecchia i riferimenti normativi che non richiedono un visto di esecutorietà per le intimazioni di pagamento, essendo resa esecutiva di diritto ai sensi dell'art. 229 del D.Lgs. 19.2.1998 n. 51, e risulta firmata dal legale rappresentante.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti prodromici

    La M.T. S.p.a. ha prodotto documentazione attestante la notifica dell'avviso di accertamento e dell'intimazione entro i termini di legge.

  • Rigettato
    Decadenza dalla pretesa impositiva

    La M.T. S.p.a. ha prodotto documentazione attestante la notifica dell'avviso di accertamento e dell'intimazione entro i termini di legge.

  • Inammissibile
    Motivo nuovo introdotto con memorie successive

    Il motivo relativo alla prescrizione del credito è stato introdotto tardivamente, non essendo stato sollevato nei termini di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 688
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 688
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo