Art. 49-ter. Mediatore del diporto 1. E' istituita la figura professionale del mediatore del diporto.
2. E' mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, due o piu' parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unita' da diporto.
3. Il mediatore del diporto puo' svolgere ((, anche su base temporanea e occasionale,)) esclusivamente l'attivita' indicata al comma 2 nonche', fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 , e alla legge 8 agosto 1991, n. 264 , le attivita' connesse o strumentali e svolge la propria attivita' professionale senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza ((o di rappresentanza ovvero da altro rapporto che ne possa)) compromettere l'indipendenza.
4. Il mediatore del diporto non puo' delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.
5. Dopo la conclusione del contratto ((per il quale)) ha prestato la propria opera, il mediatore del diporto puo' ricevere incarico dal cantiere costruttore o comunque da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto medesimo.
6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 49-quater del presente codice, ai mediatori del diporto si applica la disciplina di cui agli articoli 1754 e seguenti del codice civile ((nonche', per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri, e l'articolo 49 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per i cittadini di Paesi terzi)) .
((6-bis. Ai fini del presente codice, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' l'autorita' nazionale competente per le attivita' amministrative connesse alla figura professionale del mediatore del diporto, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 ))
2. E' mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, due o piu' parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unita' da diporto.
3. Il mediatore del diporto puo' svolgere ((, anche su base temporanea e occasionale,)) esclusivamente l'attivita' indicata al comma 2 nonche', fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 , e alla legge 8 agosto 1991, n. 264 , le attivita' connesse o strumentali e svolge la propria attivita' professionale senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza ((o di rappresentanza ovvero da altro rapporto che ne possa)) compromettere l'indipendenza.
4. Il mediatore del diporto non puo' delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.
5. Dopo la conclusione del contratto ((per il quale)) ha prestato la propria opera, il mediatore del diporto puo' ricevere incarico dal cantiere costruttore o comunque da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto medesimo.
6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 49-quater del presente codice, ai mediatori del diporto si applica la disciplina di cui agli articoli 1754 e seguenti del codice civile ((nonche', per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri, e l'articolo 49 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per i cittadini di Paesi terzi)) .
((6-bis. Ai fini del presente codice, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' l'autorita' nazionale competente per le attivita' amministrative connesse alla figura professionale del mediatore del diporto, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 ))