Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile – in composizione monocratica in funzione di Giudice di
Appello - in persona del Giudice dott. Beatrice Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1993 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
C.F. /P. IVA con Parte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14 subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali di Controparte_1
, in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa
[...]
dall'Avv. Gianfranco Todaro che la rappresenta e difende giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Catania, via M.R. Imbriani n. 149 pre-
so il suo studio Email_1
– appellante –
CONTRO
C.F. nato a [...] il [...] CP_2 C.F._1
e residente a[...] rappresentato e difeso,
sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv. ti Giovanni Salvaggio e
Giuseppe Giardina, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Canicattì, Corso Umberto I n. 100;
– appellato–
Tribunale di Agrigento
Pace di Agrigento ad esito del giudizio recante R.G. 1530/2022, emessa il
17.02.2023 e depositata il 21.02.2023, non notificata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2
(di seguito ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribu-
[...] Pt_1
nale di Agrigento proponendo appello avverso la sentenza CP_2
n. 208/2023 resa dal Giudice di Pace di Agrigento nel giudizio R.G.
1530/2022, emessa il 17.02.2023 e depositata il 21.02.2023, con la quale il Giudice così ha disposto: “Accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto
annulla l'ingiunzione di pagamento n. 29120229001085451/000, limita-
tamente alle cartelle di pagamento di competenza del Giudice di Pace adito,
per l'importo di €. 4129,75 e tutti gli atti prodomici. Condanna la convenuta
a corrispondere all'attore le spese di lite che si liquidano in complessivi €.
1000,00 di cui €. 125,00, per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa come
per legge e ne dispone la distrazione nei confronti degli avv.ti Giovanni Sal-
vaggio e Giuseppe Giardina, dichiaratisi antistatari”.
Ha dedotto l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha rite-
nuto non provata la regolare notifica dei verbali di contestazione e per
CP_ l'effetto accolto, in via assorbente, l'opposizione proposta dal , annul-
lando l'intimazione di pagamento n. 29120229001085451000.
Ha inoltre rilevato che, in considerazione della regolarità del procedi-
mento di notificazione delle cartelle esattoriali presupposte all'intimazione di pagamento n. 29120229001085451000, – non vagliata dal giudice di prime cure – tutte le eccezioni inerenti ai verbali di contestazione (difetto
Tribunale di Agrigento
- 2 - Sezione Civile di notifica, inesistenza giuridica della pretesa) sono inammissibili perché
tardivamente avanzate in violazione del termine decadenziale di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011.
Ha chiesto, dunque, in riforma della sentenza appellata, di ritenere inammissibile la questione relativa all'omessa notifica dei verbali di con-
testazione presupposti all'intimazione di pagamento n.
29120229001085451000, stante che la stessa avrebbe dovuto essere proposta nel termine decadenziale di 30 gg. dalla notifica delle cartelle esattoriali presupposte, previsto dal rito di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.
150/2011.
In via subordinata, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità
CP_ dell'opposizione proposta dal avverso le cartelle esattoriali presuppo-
ste in relazione ai motivi di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'atto di citazione in-
troduttivo del giudizio di primo grado, perché avanzate oltre il termine de-
cadenziale di 20 gg. dalla notifica delle dette cartelle, in violazione dell'art. 617 c.p.c.; ha insistito per la regolarità del procedimento di notificazione dell'intimazione di pagamento opposta n. 29120229001085451000 con sanatoria, in ogni caso, dell'eventuale nullità ex art. 156 c.p.c. e, infine,
sull'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti recati dalle car-
telle esattoriali per il periodo successivo alla notifica delle stesse;
con vit-
toria di spese.
Ritualmente costituitosi, il convenuto contestando le al- CP_2
legazioni di parte attrice, ha chiesto il rigetto dell'appello insistendo nei motivi di opposizione addotti in primo grado;
con vittoria di spese.
Il processo è stato istruito in via meramente documentale e all'udienza
Tribunale di Agrigento
- 3 - Sezione Civile del 5.2.2025 sulle conclusioni scritte delle parti è stato trattenuto in deci-
sione.
****
L'appello è parzialmente fondato.
La presente controversia trae origine dall'impugnazione promossa da avverso l'intimazione di pagamento n. CP_2
29120229001085451000 (alleg. 3 all'atto di appello), emessa nei suoi confronti per il recupero della complessiva somma di € 60.012,54, limita-
tamente alle seguenti cartelle esattoriali presupposte di competenza dell'adito Giudice di Pace per un valore di € 4.129,75 e segnatamente:
1) cartella esattoriale n. 29120110002385842000 (Ruolo n. 997/2011-
Prefettura di Palermo contravv cod strada 2009); 2)cartella esattoriale n.
29120110021443259 (Ruolo n. 3729/2011-Prefettura di Caltanissetta
contravv cod strada 2011; 3)cartella esattoriale n.
2912012002333306100 (Ruolo nn. 3155/2012 e n. 401/2022- limitata-
mente al Ruolo di competenza del GdP adito Comune di Agrigento con-
travv cod strada 2010); 4)cartella esattoriale n. 2912014002095475200
(Ruolo nn. 2674/2014 e 434/2014- limitatamente al Ruolo di competenza del GDP adito Comune di Agrigento contravv cod strada 2012); 5)cartella esattoriale n. 29120150019278614000 (Ruolo n. 2827/2015-Comune di
Agrigento contravv cod strada 2013); 6)cartella esattoriale n.
2912016000388800600( Ruolo nn. 317/2016, 325/2016 e 35/2016- li-
mitatamente al Ruolo di competenza del GDP adito Comune di Lampedu-
sa e Linosa contravv cod strada anno 2013); 7) cartella esattoriale n.
29120160035822178000(Ruolo nn. 2822/2016- Comune di Agrigento
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- 4 - Sezione Civile contravv cod strada anno 2014).
L'opponente, odierno convenuto, ha dedotto in primo grado: 1)nullità
insanabile della cartella di pagamento per l'inesistenza giuridica del pro-
cedimento di notifica della stessa perché eseguita da società già estinta e cancellata;
2)eccezione di nullità dell'intimazione opposta per inesistenza giuridica della notifica determinata dalla palese violazione degli artt. 26
DPR 602/1973, degli artt. 148 e 149 c.p.c., nonché degli artt. 14 e 3,
comma 1 L. n. 890/1992 sotto diversi profili;
3)eccezione di nullità degli atti impugnati per violazione dell'art. 25 DPR n. 602/73 per la mancata e/o illegittima notifica delle cartelle di pagamento presupposte ed impu-
gnate; 4)eccezione di nullità degli atti impugnati per difetto di motivazio-
ne, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 L. 212/2000,
dell'art. 8 D.Lgs. n. 32/2001 nonché dell'art. 24 Cost. (Diritto di difesa) ed art. 3 L. 241/90; 5) nullità degli atti impugnati per mancata indicazione del responsabile del procedimento;
6) nullità degli atti impugnati per as-
soluto difetto di motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi di mora sia dell'aggio applicato per assoluta incostituzionalità dello stesso;
7) nullità dell'atto impugnato per inesistenza della pretesa amministrativa ed intervenuta decadenza del credito vantato. Mancata notifica/nullità del titolo posto alla base della cartella esattoriale. Violazione e falsa applica-
zione art. 201 cds e artt. 137 e segg cpc Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 L. 241/1990 nonché 6 e 7 L. 212/2000. Violazione art. 24
Cost; 8) Nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza e/o nullità
delle relative notifiche ovvero per intervenuta prescrizione delle contrav-
venzioni vantate.
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- 5 - Sezione Civile Ciò posto, quanto alle doglianze relative all'intimazione di pagamento n. 291202290010854154000 si osserva quanto segue.
E' infondata l'eccezione di inesistenza/nullità della notifica, in quanto l'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata al destinatario a mani proprie all'indirizzo di Via Pietro Nenni 75 (AG) in data 14.4.2022
per il tramite del messo notificatore (cfr. relata doc. Persona_1
3 -10 dell'atto di appello).
Con riferimento all'asserito difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento opposta, la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 10692
dell'11 aprile 2024, ha ribadito il principio secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta, asserendo che “l'avviso
di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al
contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973,
ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al
modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è suffi-
ciente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in
precedenza notificata”.
Ai fini della validità della motivazione è, infatti, sufficiente che il con-
tribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, circostanza che si realizza attraverso il riferimento alla car-
tella esattoriale precedentemente notificata;
in tal modo il debitore ha la facoltà di esercitare il proprio diritto di difesa, sollevando le contestazioni che ritiene opportune.
Nel caso in oggetto, l'intimazione di pagamento indica specificamente
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- 6 - Sezione Civile le cartelle esattoriali presupposte, la data della loro notifica e l'ammontare del credito portato da ciascuna.
Ancora, non ha alcuna base giuridica l'estensione dell'obbligo di indi-
care il responsabile del procedimento all'atto dell'intimazione di pagamen-
to, trattandosi di un atto della procedura di riscossione coattiva che pre-
cede il pignoramento e ne condiziona la validità, funzionalmente distinto dalla cartella di pagamento, disciplinata dagli artt. 25 e 26, d.p.r. n. 602
del 1973, atto quest'ultimo destinato a portare a conoscenza del contri-
buente il ruolo, limitatamente alla partita iscritta a suo carico, e con il quale si avanza la pretesa impositiva (così, Corte di Cassazione sezione
Tributaria ordinanza 6 luglio 2018, n. 23537).
Passando alla disamina delle cartelle esattoriali presupposte all'intimazione di pagamento, le stesse risultano essere state notificate alle seguenti date, mediante messo notificatore:
1)cartella esattoriale n. 29120110002385842000 in data 21/09/2011;
2)cartella esattoriale n. 29120110021443259 in data 27/06/2012;
3)cartella esattoriale n. 2912012002333306100 in data 27/02/2013;
4)cartella esattoriale n.2912014002095475200 in data 17/07/2015;
5)cartella esattoriale n. 29120150019278614000 in data 19/09/2016;
6)cartella esattoriale n. 2912016000388800600 in data 19/11/2016;
7)cartella esattoriale n. 29120160035822178000 in data 9/06/2017 (cfr.
relate in atti, doc. 3- 6 dell'atto di citazione in appello).
A tal proposito è priva di fondamento la doglianza relativa all'insufficienza della sola produzione della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, in assenza di un circostanziato disconoscimento da parte
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- 7 - Sezione Civile dell'opponente (così Cass. ordinanza n. 28373 del 5.11.2024, secondo cui
“In tema di riscossione coattiva, il deposito in giudizio della copia fotostati-
ca dell'avviso di ricevimento, munito di attestazione di conformità all'origi-
nale ad opera dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 5, comma 5,
del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla l. n. 30 del 1997, è sufficien-
te dimostrare l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento che costi-
tuisce presupposto dell'avviso di intimazione, oggetto di impugnazione, ed il
suo eventuale disconoscimento dev'essere circostanziato e non generico,
con indicazione dei documenti specifici che si contestano e degli aspetti che,
secondo il contribuente, sono difformi dall'originale, nonché con allegazione
di idonea prova”).
Ancora, ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso,
come quello in esame, di irreperibilità relativa del destinatario (circostan-
za incontestata), il procedimento da seguire, dunque, è quello disciplinato dall'art. 140 cod. proc. civ. con i relativi adempimenti (deposito della co-
pia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
af-
fissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
notizia del de-
posito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento).
Tuttavia, nonostante l'omissione di uno degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. la notificazione può ritenersi perfezionata, per raggiun-
gimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., anche nel caso in cui il destinatario abbia ricevuto al proprio indirizzo la raccomandata informa-
tiva del deposito del piego presso l'ufficio postale ed abbia scelto di omet-
terne il ritiro determinando la “compiuta giacenza”, potendo la presunzio-
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- 8 - Sezione Civile ne di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. ritenersi superata soltanto se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego (cfr. Cass. n. 31724 del 04/12/2019; Cass.
n. 19522 del 30/09/2016).
In tema, la Suprema Corte di Cassazione, in un caso analogo al pre-
sente ha espresso il seguente principio di diritto: “il raggiungimento dello
scopo della notifica si verifica anche nel caso in cui il destinatario ha cer-
tamente ricevuto la raccomandata presso il proprio indirizzo e ha delibera-
tamente scelto di omettere il ritiro del plico presso l'ufficio postale, determi-
nando la compiuta giacenza” (cfr. Cass. n. 31724 del 2019 cit. e Cass. n.
265 del 2019).
Pertanto, nella fattispecie non può che operare la presunzione di cono-
scenza, di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se la persona desti-
nataria dia prova di essersi trovata, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (cfr. Cass. n. 15315 del 2014), circostanza in alcun modo dedotta dall'opponente.
Conclusivamente, il procedimento notificatorio deve ritenersi essersi perfezionato considerando che la notificazione, eseguita ai sensi dell'arti-
colo 140 del codice di procedura civile, “è valida quando, nonostante l'o-
messa affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, l'interes-
sato abbia ricevuto la successiva raccomandata informativa di detto depo-
sito o abbia deciso di ometterne il ritiro determinando la compiuta giacen-
za” ( in termini, Cass. Civile Ord. Sez. 5 num. 31636 Anno 2023).
Pertanto, una volta appurato che le notifiche delle cartelle di pagamen-
to sono state validamente effettuate, ogni doglianza inerente al merito del-
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- 9 - Sezione Civile la pretesa impositiva (come è, per l'appunto, il caso della decadenza dall'esercizio del potere impositivo, nonché della prescrizione, maturate in data antecedente alla notifica delle cartelle di pagamento), i vizi di forma attinenti alle singole cartelle esattoriali (es. mancata indicazione del re-
sponsabile del procedimento;
difetto di motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi di mora sia dell'aggio applicato), nonché l'omessa notifica dei verbali di accertamento non può essere fatta valere in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento, poiché qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, è assolutamente preclu-
sa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi pro-
pri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto in-
contestato (cfr. ex multis Cass. 29 novembre 2021, n. 37259; Cass. 16
luglio 2019, n. 19010).
Resta, dunque, da esaminare l'ultima doglianza relativa al maturare della prescrizione nel periodo intercorrente tra la notifica delle cartelle di pagamento e l'impugnata intimazione di pagamento.
In merito, preliminarmente si precisa che “La manca-
ta impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza pre-
visto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del
credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve -
eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953
c.c.” (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11760 del 03/05/2019), per cui deve aversi riguardo alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 209 del CdS e art. 28 della legge n. 689/81.
Dalla disamina dei 3 atti interruttivi della prescrizione notificati rispet-
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- 10 - Sezione Civile tivamente in data 20.5.2017 (momento perfezionativo ex art . 140 cpc),
2.7.2018, 28.2.2019 versati in atti dall' (doc. 3-7, Controparte_3
3-8, 3-9 alleg. all'atto di appello), si evince che solo taluni di essi sono idonei ad interrompere la prescrizione, mentre altri - non inerenti le car-
telle esattoriali oggetto di scrutinio – sono irrilevanti.
All'esito dell'esame si conclude che il credito portato dalle cartelle n.
29120110002385842000, n. 29120150019278614000 e n.
2912016000388800600 risulta prescritto;
mentre il credito di cui alle cartelle n. 29120110021443259, n. 2912012002333306100,
n.2912014002095475200, n. 29120160035822178000 è stato valida-
mente azionato con l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudi-
zio.
Conclusivamente, la sentenza di prima cure deve essere riformata con accoglimento solo parziale dell'opposizione avanzata avver- CP_2
so l'intimazione di pagamento n. 29120229001085451000 limitatamente alle cartelle esattoriali presupposte n. 29120110002385842000, n.
29120150019278614000 e n. 2912016000388800600, il cui credito è
prescritto. Rigettati i restanti motivi di opposizione.
In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di entrambi i gradi di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 208/2023 resa dal Giudice di Pace di Agrigento ad esito del giudizio recante R.G.
Tribunale di Agrigento
- 11 - Sezione Civile 1530/2022, emessa il 17.02.2023 e depositata il 21.02.2023:
− accerta e dichiara la prescrizione del credito portato dalle cartelle n.
29120110002385842000, n. 29120150019278614000 e n.
2912016000388800600 di cui all'intimazione di pagamento n.
29120229001085451000;
− rigetta per il resto l'opposizione promossa da avverso CP_2
l'intimazione di pagamento n. 29120229001085451000 notificata in data
14.4.2022 dall' ; Controparte_3
− compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Agrigento, in data 06/02/2025.
Il Giudice
dott. Beatrice Ragusa
Tribunale di Agrigento
- 12 - Sezione Civile