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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/05/2025, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
n. 16603/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 27.9.24, iscritta al n. 16603/24 di
R.G., promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Alessandra Mollo
ricorrente contro
Controparte_1
resistente
premesso
che
- con ricorso depositato il 27.9.24 il Comune di ha chiesto la condanna del Parte_1
signor al rilascio della stanza ammobiliata assegnatagli in utilizzo CP_1
temporaneo con provvedimento del 4 febbraio 2022 e al pagamento dell'indennizzo mensile di euro 250 dal mese di agosto 2023 al rilascio;
pagina 1 di 4 - nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza il resistente non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace;
- la causa non ha richiesto attività istruttorie e viene decisa con la presente sentenza alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- come risulta dalla documentazione in atti, con provvedimento del 4 febbraio 2022 il
Comune di ha autorizzato l'utilizzo temporaneo da parte del resistente di Parte_1
una stanza ammobiliata negli alloggi di assistenza sociale pubblica siti in , Parte_1
Via Napoli n. 63, per il periodo dal 4 febbraio 2022 al 4 agosto 2022, poi prorogato al 4
febbraio 2023;
- con tale provvedimento è stato posto a carico del resistente un indennizzo mensile per l'ospitalità temporanea di euro 250, con la previsione che la mancata puntuale corresponsione avrebbe comportato l'interruzione dell'ospitalità temporanea e il conseguente rilascio della stanza;
- decorso il termine finale, il Comune con provvedimento del 31 luglio 2023 ha decretato la decadenza del resistente dall'autorizzazione all'ospitalità temporanea e ha prescritto il rilascio entro 30 giorni della stanza assegnatagli;
- secondo quanto dedotto dal Comune, la stanza non è stata liberata né entro tale termine, né successivamente;
- la permanente occupazione dell'immobile da parte del resistente è provata dalla notificazione a sue mani del ricorso al medesimo indirizzo di via Napoli 63;
- per questo motivo la domanda di rilascio deve trovare accoglimento;
pagina 2 di 4 - preso atto che il resistente ha corrisposto in pendenza di giudizio euro 500 imputati dalla controparte alle mensilità di agosto e settembre 2023, è inoltre dovuto dall'ottobre
2023 al rilascio l'indennizzo nell'importo mensile di euro 250 stabilito nel provvedimento di assegnazione del 4 febbraio 2022 sottoscritto per accettazione dal resistente;
- trattandosi di un'obbligazione di valuta, sono dovuti gli interessi al tasso di cui all'articolo 1284 primo e quarto comma del codice civile dalle singole scadenze al saldo, mentre in assenza di prova del maggior danno non è dovuta la rivalutazione;
- non sono rimborsabili i compensi per il procedimento di mediazione perché, non trattandosi di un contratto di locazione in senso proprio, l'incombente non costituiva condizione di procedibilità della domanda;
- per il medesimo motivo la presente sentenza è immediatamente esecutiva;
- le spese di lite seguono la soccombenza del resistente;
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
- fase di studio: euro 213
- fase introduttiva: euro 213
- fase decisionale: euro 426
per complessivi euro 1.793, oltre ad euro 125 per esposti, 15% per spese generali, IVA
se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
pagina 3 di 4 disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- condanna all'immediato rilascio in favore del Controparte_1 Parte_1
della stanza concessagli in utilizzo temporaneo all'interno degli alloggi
[...]
di assistenza sociale siti in , via Napoli n. 63; Parte_1
- condanna al pagamento a favore del Controparte_1 Parte_1
di euro 250 per ogni mese di occupazione della stanza dal settembre
[...]
2023 al rilascio, oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c. dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento a favore del Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi euro 125 per esposti
[...]
ed euro 1.793 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A.
come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 6 maggio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 27.9.24, iscritta al n. 16603/24 di
R.G., promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Alessandra Mollo
ricorrente contro
Controparte_1
resistente
premesso
che
- con ricorso depositato il 27.9.24 il Comune di ha chiesto la condanna del Parte_1
signor al rilascio della stanza ammobiliata assegnatagli in utilizzo CP_1
temporaneo con provvedimento del 4 febbraio 2022 e al pagamento dell'indennizzo mensile di euro 250 dal mese di agosto 2023 al rilascio;
pagina 1 di 4 - nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza il resistente non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace;
- la causa non ha richiesto attività istruttorie e viene decisa con la presente sentenza alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- come risulta dalla documentazione in atti, con provvedimento del 4 febbraio 2022 il
Comune di ha autorizzato l'utilizzo temporaneo da parte del resistente di Parte_1
una stanza ammobiliata negli alloggi di assistenza sociale pubblica siti in , Parte_1
Via Napoli n. 63, per il periodo dal 4 febbraio 2022 al 4 agosto 2022, poi prorogato al 4
febbraio 2023;
- con tale provvedimento è stato posto a carico del resistente un indennizzo mensile per l'ospitalità temporanea di euro 250, con la previsione che la mancata puntuale corresponsione avrebbe comportato l'interruzione dell'ospitalità temporanea e il conseguente rilascio della stanza;
- decorso il termine finale, il Comune con provvedimento del 31 luglio 2023 ha decretato la decadenza del resistente dall'autorizzazione all'ospitalità temporanea e ha prescritto il rilascio entro 30 giorni della stanza assegnatagli;
- secondo quanto dedotto dal Comune, la stanza non è stata liberata né entro tale termine, né successivamente;
- la permanente occupazione dell'immobile da parte del resistente è provata dalla notificazione a sue mani del ricorso al medesimo indirizzo di via Napoli 63;
- per questo motivo la domanda di rilascio deve trovare accoglimento;
pagina 2 di 4 - preso atto che il resistente ha corrisposto in pendenza di giudizio euro 500 imputati dalla controparte alle mensilità di agosto e settembre 2023, è inoltre dovuto dall'ottobre
2023 al rilascio l'indennizzo nell'importo mensile di euro 250 stabilito nel provvedimento di assegnazione del 4 febbraio 2022 sottoscritto per accettazione dal resistente;
- trattandosi di un'obbligazione di valuta, sono dovuti gli interessi al tasso di cui all'articolo 1284 primo e quarto comma del codice civile dalle singole scadenze al saldo, mentre in assenza di prova del maggior danno non è dovuta la rivalutazione;
- non sono rimborsabili i compensi per il procedimento di mediazione perché, non trattandosi di un contratto di locazione in senso proprio, l'incombente non costituiva condizione di procedibilità della domanda;
- per il medesimo motivo la presente sentenza è immediatamente esecutiva;
- le spese di lite seguono la soccombenza del resistente;
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
- fase di studio: euro 213
- fase introduttiva: euro 213
- fase decisionale: euro 426
per complessivi euro 1.793, oltre ad euro 125 per esposti, 15% per spese generali, IVA
se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
pagina 3 di 4 disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- condanna all'immediato rilascio in favore del Controparte_1 Parte_1
della stanza concessagli in utilizzo temporaneo all'interno degli alloggi
[...]
di assistenza sociale siti in , via Napoli n. 63; Parte_1
- condanna al pagamento a favore del Controparte_1 Parte_1
di euro 250 per ogni mese di occupazione della stanza dal settembre
[...]
2023 al rilascio, oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c. dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento a favore del Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi euro 125 per esposti
[...]
ed euro 1.793 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A.
come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 6 maggio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
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