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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/06/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di VI
Il Tribunale Ordinario di VI , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.3447/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 5.7.2023 da:
(C.F.: Parte_1 C.F._1 nato in [...] il [...] e ora residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. FERRARI SARA (C.F.: ) e dall'avv. BIAGIOLI MARCO C.F._2
( con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in C.F._3
Venezia alla via Mestrina 69
attore
CONTRO
Controparte_1
, (C.F. ),
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.MALAVASI MANUELA (C.F.: ) e dall'avv.ROSINA SILVIA C.F._4
( ) VIALE DANTE 3 36100 VICENZA;
C.F._5 CP_2
( ) VIA BAROZZI 1 MILANO;
, con domicilio
[...] C.F._6 eletto presso lo studio dello stesso in VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO, come da procura a margine della comparsa di costituzione convenuto
In punto : riassunzione del procedimento originariamente radicato presso il Tribunale di Venezia, Sezione Impresa e Proprietà Industriale, 4636/2021
1 Conclusioni delle parti:
C O N C L U S I O N I PER L'ATTORE NON DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDO respingersi tutte le questioni pregiudiziali, di ammissibilità, proponibilità, procedibilità, giurisdizione e competenza, comunque denominate, sollevate dalla convenuta e, di seguito rimettersi la causa in istruttoria con ordinanza al fine di volersi proseguire il giudizio ed infine accogliersi le seguenti conclusioni di merito, come da comparsa di riassunzione e successiva precisazione in memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. NEL MERITO accertata e dichiarata, anche incidentalmente, per tutti i motivi indicati in narrativa, la nullità dei contratti di affidamento in conto corrente e comunicazione di linee di credito correnti tra l'attore dott. e la Parte_1 [...]
(già , ora Controparte_3 CP_4 Controparte_1
, nonché, per tutti i motivi indicati in narrativa, la nullità del
[...] contratto disciplinante la prestazione dei servizi di investimento e di acquisto dei titoli azionari della (già , ora Controparte_3 CP_4 [...]
in quanto tra loro Controparte_1 funzionalmente collegati e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da parte del dott. alla (già Parte_1 Controparte_3
, ora , sia CP_4 Controparte_1 per l'importo oggetto di finanziamento, sia per l'operazione di acquisto delle azioni della (già , e così al solo effetto di Controparte_3 CP_4 accertamento negativo, e con esplicita esclusione di qualsiasi effetto o domanda rivendicatoria, restitutoria o condannatoria. IN OGNI CASO spese e compensi di lite rifusi oltre accessori come per Legge, con maggiorazione fino al 30% in ragione della particolare complessità della difesa. IN VIA ISTRUTTORIA l'attore deduce le seguenti istanze istruttorie:
Sia ordinata l'esibizione e la produzione in giudizio, ex art. 210 e 213 c.p.c., dei seguenti documenti: in relazione alla circostanza per cui i contratti sarebbero stati sottoscritti al di fuori dei locali dell' (controversa tra le parti) si Parte_2 chiede ordinarsi, ex art. 210 c.p.c., alla Controparte_1
, quale soggetto che ha ricevuto, e dunque oggi ne è detentore,
[...] tutta la documentazione contabile, non contabile e contrattuale della già
[...]
l'esibizione e produzione in giudizio: Controparte_3
Del “manuale di sicurezza” della banca elaborato dalla Direzione Organizzazione e Sicurezza (del 12/2012 – nr. protocollo 0007), al fine di verificare quali siano le procedure dovute dal personale, al momento della cessazione dell'orario di lavoro. E ciò perché, per quanto noto a parte attrice, la chiusura delle filiali della banca doveva avvenire entro un determinato termine temporale, ai fini della sicurezza del personale e dei beni giacenti, con la conseguenza che eventuali permanenze oltre l'orario dovevano essere segnalate dal personale ed autorizzate da specifiche funzioni. Nella vicenda di cui è causa, infatti, se il dott. si fosse Pt_1 intrattenuto nell'agenzia a sottoscrivere preordini ed ordini, l'uno a distanza di pochi
2 secondi dall'altro, oltre l'orario di chiusura della stessa (circostanza non contestata e comunque documentale), ciò avrebbe dovuto essere stato comunicato da un funzionario al personale autorizzato a concedere una deroga sui sistemi di sicurezza: una informativa chiara ed esaustiva, sui titoli e sui rischi, avrebbe comportato sicuramente un tempo ben superiore a quello risultante dai documenti (due minuti). La circostanza è comunque confermata dall'estratto conto del dott.
(cfr. doc. 45 – estratto conto) da cui si evince che nel periodo in oggetto Pt_1 non ha avuto alcuna movimentazione, se non già l'accredito/addebito dell'importo di Euro 550.000/500.000, oltre agli interessi.
Dei “fogli presenza” presso l'agenzia di del Sig. Pt_2 [...]
nel periodo dal 28.1.2014 al 30.1.2014, così da appurare l'orario di Tes_1 presenza del dipendente presso la banca.
In relazione alla circostanza per cui il dott. sarebbe stato pienamente Pt_1 consapevole della rischiosità e di tutte le condizioni dell'investimento (controversa tra le parti) deve osservarsi che una attenta analisi del doc. 05 – apertura deposito amministrativo rivela che il primo preordine dei titoli azionari, generato alle ore 12:59:48 del 29.1.2014, era stato valutato dal sistema come “non adeguato per dimensione superamento del limite di concentrazione” svolgendo l'attività di consulenza (p. 3), e che tale blocco (che avrebbe impedito l'ordine) è stato poi forzato alle ore 13:08:45 del 29.1.2014, mediante un più blando giudizio per cui esso risultava “appropriato” (p. 2) e ciò conferma l'assenza di una corretta informativa del personale. Inoltre, come detto, il caso di specie ricade perfettamente nella casistica sanzionata dalle autorità di vigilanza in cui la banca ha finanziato l'acquisto del capitale e, per far ciò, ha utilizzato l'escamotage della valutazione di appropriatezza dell'investimento, in luogo della adeguatezza (che risultava “bloccante” l'operazione). Per dimostrare la volontarietà e la malafede della condotta della allora in CP_3 bonis, in relazione alle risultanze del procedimento penale la cui sentenza è in atti, si chiede ordinarsi, ex art. 210 c.p.c., alla Controparte_1
, quale soggetto che ha ricevuto, e dunque oggi ne è detentore,
[...] tutta la documentazione contabile, non contabile e contrattuale della già
[...]
l'esibizione e produzione in giudizio: Controparte_3
Di tutti i 1.276 preordini, debitamente anonimizzati, della banca che hanno interessato gli acquisti dei capitali finanziati (così come accertati dalla CA Centrale Europea) a dare evidenza di tale situazione, confermata in sede ispettiva cfr. doc. 12 – richieste CA d'AL e doc. 13 – richieste Consob). Peraltro, la malafede della è confermata dall'esistenza dei procedimenti CP_3 sanzionatori, già in corso all'epoca dei fatti (cfr. doc. 39 – procedimenti sanzionatori), dal report della CA d'AL (cfr. doc. 40 – comunicato CA d'AL e cfr. doc. 32 – note CA d'AL), dalle dichiarazioni confessorie della (cfr. doc. 28 – supplemento al documento di registrazione del 17.11.2015) e CP_3 dal fatto che alcuni risparmiatori fossero stati fraudolentemente rimborsati prima di
3 altri grazie alle proprie personali entrature (cfr. doc. 41 – l'Espresso 4.11.2015), dall'opacità della gestione degli ordini (cfr. doc. 42 – 15.11.2016) e dalla CP_5 delibera AGCM del 6.9.2019 (cfr. doc. 43 – delibera AGCM). In relazione alle condotte fraudolente della e alla Controparte_3 commissione di reati da parte di questa e dei suoi amministratori e dipendenti (controversa tra le parti) si chiede ordinarsi, ex art. 213 c.p.c., l'esibizione e produzione in giudizio:
Alla Commissione Nazionale Società e Borsa CONSOB, degli accertamenti ispettivi compiuti relativi ai provvedimenti recanti n. 43144, 43399. 43647, 43687 e 43904, la cui esistenza è confermata dalla banca stessa (cfr. doc. 28 – supplemento al documento di registrazione del 17.11.2015 e doc. 39 – procedimenti sanzionatori): si specifica che l'eccezione già più volte opposta dalla liquidatela per cui tali documenti sarebbero coperti dal segreto d'ufficio o istruttorio (figura, questa, peraltro sconosciuta all'ordinamento) non è conferente poiché non opponibile all'autorità giudiziaria.
Alla Cancelleria Dibattimentale del Tribunale di VI, dell'intero fascicolo del dibattimento del procedimento penale 2177/2018 del Tribunale di VI
contro
LE NI +6.
Alla Cancelleria Civile del Tribunale di Venezia, Sezione Impresa e Proprietà Industriale, dei fascicoli dei procedimenti civili promossi, l'uno da nei Parte_3 confronti della e l'altro dalla Controparte_3 Controparte_3 Contr nei confronti di (cfr. doc. 44 – comunicato stampa ). Parte_3
Tutti al fine di verificare la consapevolezza delle parti in merito alle condotte illegittime poste in essere dalla CP_3
Sia disposta prova per testimoni in ordine a tutte le circostanze di cui alla parte in fatto dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, depurate da ogni espressione valutativa e introdotte dalla locuzione “Esser vero che”, nonché specificamente sui seguenti capitoli:
Essere vero che nel gennaio dell'anno 2014 il sig. Parte_4
contattò il dott. al fine di proporre una operazione di
[...] Parte_1 finanziamento per l'acquisto di azioni della ? Controparte_3
Essere vero che l'operazione di finanziamento per l'acquisto delle azioni della
venne illustrata al sig. nell'anno 2013 dalla Controparte_3 Pt_4
Direzione Corporate della la quale aveva sollecitato affinché il personale CP_3 dell'istituto proponesse tali operazioni alla clientela e ciò al fine di mantenere costante il valore del rapporto massa di impieghi e capitale sociale?
Essere vero che la Direzione Corporate della Controparte_3 rappresentava al sig. che le operazioni di vendita/acquisto delle azioni Pt_4 della dovevano essere strutturate attraverso la concessione al cliente di un CP_3 affidamento in conto corrente o mutuo chirografario che, integralmente o parzialmente, doveva essere utilizzato per l'acquisto dei titoli di capitale?
Essere vero che a cavallo degli anni 2013 e 2014 la Direzione Corporate della
rappresentava al sig. la necessità di procedere Controparte_3 Pt_4
4 alla estensione delle operazioni relative al finanziamento diretto all'acquisto delle azioni della anche ai componenti stessi del Comitato Fidi della CA? CP_3
Essere vero che nel mese di gennaio dell'anno 2014 si tenne un incontro, fuori dai locali della CA, presso lo studio del dott. in Lugo di Parte_1
VI, alla via Sioggio 76, in cui l'operazione di finanziamento per l'acquisto delle azioni della venne rappresentata ai clienti, ed in Controparte_3 particolare allo stesso dott. , come una operazione sicura, in quanto la Pt_1 rappresentava una realtà solida, esente da rischi? CP_3
Essere vero che nella circostanza di cui al capitolo di prova numero 5) venne riferito ai clienti, ed in particolare al dott. , che l'operazione di Parte_1 finanziamento per l'acquisto delle azioni della era Controparte_3 operazione limitata temporalmente ad un periodo di quattro mesi, all'esito del quale periodo la avendo stanziato tra i 250/300 milioni di euro quale fondo per CP_3
l'acquisto delle azioni, avrebbe provveduto al riacquisto dei titoli?
Essere vero che, sempre in occasione dell'incontro del gennaio 2014 di cui al capitolo di prova numero 5), venne riferito ai clienti, ed in particolare al dott.
, che l'operazione di finanziamento per l'acquisto delle azioni Parte_1 della sarebbe stata gestita direttamente dalla Direzione Controparte_3 della CA, la quale avrebbe aperto un conto corrente dedicato al finanziamento, nonché un deposito titoli a custodia e amministrazione, gestiti entrambi direttamente dalla Direzione stessa della CA?
8) Essere vero che in seguito, essendo stato il dott. convito alla Parte_1 esecuzione dell'operazione di finanziamento ed acquisto delle azioni della CA, il sig. contattò il direttore della filiale di della Pt_4 Pt_2 Controparte_3
, Sig. , affinché procedesse alla preparazione della
[...] Testimone_1 documentazione contrattuale necessaria alla conclusione dell'operazione che venne dallo stesso indicata per l'importo di euro 500.000,00? Pt_4
9) Essere vero che, successivamente tra la fine del mese di gennaio e i primi dieci giorni del mese di febbraio dell'anno 2014, i sig.ri e Parte_4
si recarono presso lo studio del dott. in Testimone_1 Parte_1
Lugo di VI, via Sioggio n. 76 al fine di raccogliere la sottoscrizione dello stesso sulla documentazione al contratto di negoziazione di strumenti finanziari e deposito titoli n. 2167524, intestato al dott. recante data dell' 29.1.2014, già Pt_1 predisposta e stampata da parte della CA? 10) Essere vero che, in occasione della circostanza di cui al capitolo di prova numero 9), vennero sottoscritti, sempre presso lo studio del dott. , Lugo di Pt_1
VI, via Sioggio n. 76, gli ordini di acquisto di 8.000 titoli azionari della
[...]
che si rammostrano al teste quale documento 46 (doc. 46 – Controparte_3 ordine di acquisto 29.1.2014)? 11) Essere vero che in occasione, in occasione della circostanza di cui al capitolo di prova numero 10), i sig.ri e Parte_4 Testimone_1 ribadivano al dott. che l'operazione relativa al finanziamento ed Parte_1 all'acquisto delle azioni era una operazione esente da qualsiasi rischio in quanto
5 valore delle azioni era deciso dalla e, inoltre, Controparte_3 quest'ultima in quanto realtà solida e patrimonialmente importante, aveva stanziato il fondo per il riacquisto delle azioni della CP_3
12) Essere vero che, successivamente, il dott. sottoscriveva Parte_1 sempre presso il proprio studio in Lugo di VI, via Sioggio n. 76, la richiesta di concessione del fido di euro 550.000,00 di cui al doc. 08 di parte attrice che si rammostra, della durata di un anno, con scadenza al 31.1.2015?
13) Essere vero che nell'autunno dell'anno 2014, il dott. venne Parte_1 più volte rassicurato in merito al fatto che le azioni sarebbero state a breve riacquistate dalla con azzeramento della linea di credito Controparte_3 accordata?
14) Essere vero che le rassicurazioni di cui al capitolo numero 13) vennero rese dal sig. , il quale le apprese direttamente dalla Direzione Parte_4
Generale che lo rassicurò in merito al fatto che l'allungamento dei tempi per l'esercizio del riacquisto delle azioni era dovuto solamente all'accertamento ispettivo della CA Centrale Europea? 15) Essere vero che il dott. , avendo ricevuto sollecito di Parte_1 pagamento nei primi mesi dell'anno 2015, ed in particolare all'inizio del febbraio 2015, a seguito della ricezione della predetta comunicazione, chiedeva informazioni in merito alla risoluzione dell'operazione e in particolare al riacquisto dei titoli da parte della ? Controparte_3
16) Essere vero che, otto giorni prima dell'assemblea dei soci dell'anno 2015, la
, in occasione della cena organizzata sull' Controparte_3 Parte_5
, alla presenza del Prof. del Dott. , nonché
[...] Persona_1 Persona_2 dei direttori delle filiali di tutto l , dichiarava ai presenti che la <<banca parte_5 era solida le ispezioni della bce e banca d si erano concluse positivamente che l dei soci prossima avrebbe confermato il prezzo delle azioni ad euro>>? 17) Essere vero che il conto deposito titoli n. 86/2167524, sin dalla data di accensione del rapporto, non era gestibile direttamente da parte del dott. Parte_1
, in quanto <
[...] CP_3 [...]
? CP_3
18) Essere vero che le filiali della sono gestite nella Controparte_3 chiusura ed apertura da un protocollo generale che vieta, peraltro, la permanenza del personale oltre l'orario indicato di apertura della filiale, come risulta da manuale operativo presente in ogni filiale della CP_3
Indicando quali testimoni: c/o via Monte Novegno 32, Parte_4
36030 Zugliano (VI); c/o via Palladio 44, 36030 Lugo di Testimone_2
VI (VI); c/o via Don Carraretto 28, 36016 Thiene (VI); Tes_3
c/o via Trieste 5/B, 36030 Sarcedo (VI); Testimone_4
c/o via Palladio 44, 36030 Lugo di VI (VI); Testimone_5
c/o via Ponte 17/A, 36050 Bolzano Vicentino (VI). Testimone_1
6 CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA
- in via pregiudiziale, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle do- mande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli ef-fetti dell'art. 83, comma 3 e/o dell'art. 83, comma 3-bis TUB;
- in subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree, proposte in violazione delle norme sul rito applicabile, ai sensi e per gli effetti del com-binato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in atti;
- in via istruttoria, in subordine, previa occorrenda revoca dell'ordinanza del 21 maggio 2024, ordinare al Sig. l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., della copia in Pt_1 suo possesso e sottoscritta dalla CA del contratto quadro per la prestazione di servizi d'investimento del 14 maggio 2009, di cui si è prodotta la copia sottoscritta dal Sig. sub ns. doc. 42. Pt_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato l'attore riassumeva il procedimento originariamente radicato presso il Tribunale di Venezia, Sezione Impresa e Proprietà Industriale, 4636/2021 R.G.A.C., a seguito di dichiarazione di incompetenza.
Con l'originario atto di citazione, notificato il 9.6.2021 l'attore, premesso di essere stato per lungo tempo correntista della ora Controparte_3 [...]
disposta con D.M. Economia e Finanze Controparte_1
185/2017 su proposta della CA d'AL, ai sensi dell'art. 80, co. 1, D. Lgs. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB) e dell'art. 2, co. 1, lett. a) D.L. 99/2017 recante “disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di e di (in Controparte_3 Parte_6
G.U.R.I. 146 di pari data: doc. 01 – D.M. 185/2017). aveva esposto:
-che nel marzo 2014, quando appunto egli era da lungo tempo cliente della banca,
, Presidente dell'Istituto, lo nominò membro del Comitato Fidi , Persona_3 ruolo tenuto fino all'11.11.2015, giorno in cui l'intero Comitato Consultivo
Territoriale di Thiene della si dimise;
Controparte_3
- che tale ruolo gli era stato attribuito dopo che era stato contattato da Pt_1
(Responsabile Mercato Corporate della CA Parte_4 dell'area mercati di Thiene) che per l'opportunità che gli veniva offerta di entrare nell'organo collegiale della banca, gli proponeva di acquistare uno stock di azioni dell'Istituto per un breve periodo di tempo, mediante una complessiva operazione finanziaria;
- che “tale operazione rientrava in una politica seriale e sistematica con cui la banca, abusando del proprio ruolo e della fiducia che la clientela storica riponeva sulla sua solidità, induceva i correntisti di lungo corso ad acquistare azioni della stessa mediante un collegato finanziamento, e magari accattivandosi la simpatia degli
7 sventurati investitori proponendo loro ruoli di formale prestigio ma, nei fatti, nel tutto irrilevanti”;
-che, pertanto, nel mese di Febbraio del 2014, la banca concesse al dott. un Pt_1 finanziamento di euro 550.000,00, ma tali denari non furono incassati perché in data 10.2.2014 risulta aver conferito alla la Pt_1 Controparte_3 somma di euro 500.000,00 per l'acquisto di prodotti finanziari, custoditi nel deposito titoli 86/2167524 intestato all'attore, aperto per l'occasione ;
-che, in tal modo, si era indebitato per la somma di euro 550.000,00 per Pt_1 ricevere in cambio un pacchetto di azioni della banca, custodite in un conto titoli su cui non aveva accesso diretto e di cui era solo “formalmente” titolare, posto che la gestione era portata avanti interamente a livello centrale;
-che nella prospettazione datane dal , l'investimento avrebbe dovuto durare Pt_4 non più di 4 mesi, dopo i quali i titoli sarebbero stati venduti e la linea di credito estinta, ma al 31.12.2014 la complessiva operazione era ancora in piedi tant'è che nel rendiconto trasmesso dalla banca all'attore, essi risultavano ancora aperti e risultava avere un debito residuo in linea capitale a scadere di euro Pt_1
550.000,00 legato al finanziamento 070 05062030, che aveva peraltro generato interessi passivi addebitati per euro 12.205,48 ;
-che l'attore tentava di ottenere dalla banca informazioni e spiegazioni sulla definizione della stessa, ricevendone sempre risposte rassicuranti circa “l'imminente” chiusura dell'operazione stessa mediante il riacquisto dei titoli da parte dell'istituto;
-che, invece, a inizio 2015, infatti, del tutto inaspettatamente e inopinatamente, la banca, anziché chiudere l'operazione riacquistando i titoli ed estinguendo la linea di credito, sollecitava all'attore il pagamento della rata scaduta del finanziamento concesso;
in data 13.2.2015, infatti, il dott. veniva informato della Pt_1 scadenza del proprio finanziamento 070 05062030, erogato il 10.2.2014, e formalmente invitato a rientrare regolarizzando la posizione , con la minaccia di attivare iniziative volte al recupero forzoso del credito;
-che, sconcertato. chiese spiegazioni al , di cui ancora si fidava, e Pt_1 Pt_4 che riferiva l'emersione di fantomatici e non meglio specificati “intoppi burocratici” che, in ogni caso, sarebbero stati risolti nell'immediato, e suggeriva quale soluzione interinale della vicenda, di sottoscrivere una proroga del finanziamento, al contempo rassicurandolo che l'operazione sarebbe stata portata a chiusura entro e non oltre il 30.6.2015;
-che pertanto in data 26.2.2015 a venne formalmente erogato un nuovo Pt_1 finanziamento, il 070 05095817, sempre dell'importo di euro 550.000,00 con scadenza prevista per il 31.1.2016 in realtà esclusivamente finalizzato a fittiziamente saldare il primo;
-che da allora continuava ad essere imprigionato nella compagine azionaria Pt_1 della banca e l'operazione non fu mai portata alla prospettata chiusura, nonostante l' inoltro di numerosi solleciti di incontro e due reclami, rispettivamente il 7.10.2015 e il 12.11.2015 riscontrati con un prestampato di rigetto dell'istanza , nonostante
8 fosse ormai destinataria di specifiche domande anche dalle autorità preposte alla vigilanza bancaria;
-che nel tentativo di risolvere la cosa, l'attore altresì instaurava il procedimento di mediazione previsto ex lege (D. Lgs. 28/2010), avanti all'Organismo competente , presentando domanda in data 25.2.2016, e con incontro tenutosi in data 6.4.2016, il cui esito è stato negativo;
- che, pertanto con atto di citazione del 17.5.2016 conveniva in Parte_1 giudizio la avanti al Tribunale Di Venezia, sede Controparte_3 della Sezione Distrettuale Impresa ( proc. n. 6777/2016 R.G.A.C ) per sentire accertare e dichiarare la nullità dei contratti collegati e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla era dovuto da parte del , alla Pt_1 Controparte_3
(già ;
[...] CP_4
-che dopo la costituzione della , in data 26.6.2017 la CP_3 Controparte_3
a seguito dell'approvazione del D.L. 99/2017, fu posta in Liquidazione
[...]
Coatta Amministrativa con provvedimento della CA d'AL e successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, circostanza che ebbe a causare l'interruzione del giudizio, giudizio;
-che in data 13.2.2018, invero, l'attore propose istanza di riassunzione nei confronti della procedura mantenendo tutte le domande precedentemente formulate;
-che in data 21.6.2018 si costituiva la procedura mantenendo ferme le precedenti deduzioni di merito ma soprattutto eccependo, in rito, l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini perentori, l'inammissibilità e l'improcedibilità delle domande attoree ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 3 TUB, nonché l'incompetenza funzionale del Tribunale di Venezia per essere, invece, competente il Tribunale di VI;
-che il Tribunale di Venezia pronunciò, con sentenza del 23.7.2020, l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione dello stesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'evento interruttivo, ossia la perdita di capacità processuale della
[...]
Controparte_3
-che aveva poi inviato alla Pt_1 Controparte_7
l' invito a stipulare una convenzione di
[...] negoziazione assistita datato 15.2.2021, senza esito. Contr Dopo tali fatti aveva convenuto in LCA avanti alla Sezione Pt_1 specializzata per le Imprese formulando le domande di accertamento negativo del proprio credito;
nel procedimento 4636/2021 si era costituita in data 22.10.2021 la eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'azione perchè l'art. 83, commi 1 e 3 TUB preclude la proposizione di ogni tipologia di domanda nei confronti delle banche in liquidazione coatta amministrativa, e l'incompetenza della Sezione specializzata, non trattandosi di controversie di diritto societario, ma di controversia intesa ad ottenere la liberazione dell'attore da debiti derivanti da finanziamenti a suo tempo erogati dalla
Controparte_3 Controparte_8
9 Con ordinanza del 12.4.2023 il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in
Materia di Impresa aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere le domande attoree, essendo competente il Tribunale di VI, assegnando il termine di legge per la riassunzione della causa innanzi al Giudice competente e compensando integralmente le spese di lite. Tutto ciò premesso, riassumeva, ex art. 50 c.p.c. e 125 disp. att. Parte_1
c.p.c. la causa avanti questo Tribunale di VI, formulando le conclusioni sopra epigrafate.
Contr La convenuta in LCA, costituitasi, contestava in fatto e in diritto, con molteplici richiami in dottrina e giurisprudenza, le domande attoree;
in via pregiudiziale eccepiva l'inammissibilità dell'azione atteso che l'art. 83, commi 1 e 3 TUB preclude la proposizione di ogni tipologia di domanda nei confronti delle banche in liquidazione coatta amministrativa;
nel merito affermava che l'attore era aduso da tempo a investire in titoli BPVI, ben prima dell'acquisto azioni per cui è causa, ed era dotato di notevole esperienza e conoscenza, anche in ragione delle proprie competenze professionali in quanto “laureato in giurisprudenza, nonché dottore commercialista e titolare, dal 1991, di uno studio professionale di “consulenza del lavoro, aziendale e fiscale”, attività che esercita con profitto da diversi anni e nel 2014 era un componente in carica del Comitato Consultivo Territoriale di Thiene presso (c.d. “Comitato Fidi”), quindi sarebbe non Controparte_3 vittima, bensì compartecipe del preteso pactum sceleris le cui conseguenze dannose si sono, in definitiva, riverberate sulla CA e, con essa, su tutti gli altri soci e creditori sociali” , e che nel questionario MI aveva dichiarato di essere titolare di un patrimonio compreso “tra 500.001 e 2.000.000 Euro”, e titolare di numerosi immobili (abitazioni, terreni, fabbricati di altra natura), indice di una notevole solidità patrimoniale . Osservava che nella denuncia-querela presentata innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di VI (prodotta dallo stesso attore sub doc. avv. 33), aveva narrato diversamente i fatti dichiarando: “ di aver ricevuto Pt_1 la proposta di entrare a far parte del Comitato Fidi nell'ottobre 2013 (doc. avv. 33, p. 3) e, peraltro, di ritenere “particolarmente gratificante” l'incarico “di prestigio”, che comportava il coinvolgimento diretto dell'attore nell'attività di concessione fidi, mediante l'emissione di pareri (sia pur non vincolanti) “circa la meritevolezza della concessione dei fidi”; e, poi, di essere stato contattato per la prima volta dal Sig.
“alla fine del gennaio 2014”, al fine della conclusione dell'Acquisto Azioni Pt_4 per cui è causa.” In via preliminare la convenuta affermava l'insussistenza di un collegamento negoziale tra i finanziamenti e l'acquisto azioni, atteso che i finanziamenti, così come richiesti dall'attore e concessi dalla non prevedevano alcun vincolo di utilizzo CP_3 all'acquisto delle azioni BPVI, il secondo finanziamento, a oggi non rimborsato, è stato concesso nel febbraio 2015, mentre l'acquisto azioni è stato effettuato oltre un anno prima, nel gennaio 2014, e non è una proroga del primo finanziamento, bensì un nuovo e ben distinto contratto, che quindi non può in alcun modo essere messo in
10 collegamento con l'acquisto azioni, e, se l'attore avesse inteso utilizzare la somma finanziata per effettuare investimenti in titoli BPVI, e quand'anche ne avesse discusso con i dipendenti di quest'ultima, ciò costituirebbe un mero motivo, interno alla sfera volitiva dell'attore, come tale estraneo alla causa dei contratti e irrilevante sul piano giuridico. Eccepiva la inapplicabilità dell'art. 2358 c.c. perché la natura cooperativa delle banche popolari ne giustificava una disciplina peculiare, diversificata rispetto a quella delle società per azioni, e atteso che l'art. 2529 c.c. prevede che l'atto costitutivo possa autorizzare gli amministratori ad acquistare le azioni proprie della società, come stabilisce anche lo Statuto di BPVI, che rimette al C.d.A. il potere di disporre l'acquisto di azioni proprie . Osservava che “ se la società ha finanziato l'acquisto di azioni proprie (cioè di azioni di nuova emissione o di azioni proprie che aveva “in portafoglio”, come nel caso di specie secondo la tesi avversaria), la nullità sarebbe in netto contrasto con la ratio della norma, che è quella di tutelare l'effettività del patrimonio sociale, in quanto il finanziamento potrebbero costituire un pericolo per la società, che rischierebbe di acquisire un credito di non sicura realizzazione. E, infatti, mentre la nullità del solo finanziamento non determinerebbe alcuna lesione dell'integrità patrimoniale della società (comportando obblighi restitutori immediati per il soggetto finanziato), la prospettata nullità dell'acquisto di azioni: a. pregiudicherebbe quello stesso patrimonio sociale che l'art. 2358 c.c. è diretto a proteggere perché determinerebbe l'estinzione per compensazione del credito vantato verso il socio per il rimborso del finanziamento, ovvero di un asset rilevato nel bilancio, con il debito per la restituzione del prezzo ricevuto al momento dell'acquisto delle azioni, ricevendo invece la società in contropartita la retrocessione di azioni proprie che però dal punto di vista della società non hanno alcun valore intrinseco;
b. esporrebbe la società a una perdurante incertezza circa la consistenza effettiva del proprio capitale, aggravata dall'imprescrittibilità dell'azione di accertamento della nullità negoziale. Inoltre, riconoscere la possibilità, per i soggetti che hanno investito in azioni BPVI utilizzando non denaro proprio ma della di liberarsi di un inve- CP_3 stimento azionario non più conveniente invocando l'art. 2358 c.c. significherebbe creare un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto invece a tutti quei soci (ben 117.000) che hanno acquisto le azioni BPVI utilizzando i propri risparmi.”
Nel corso della fase istruttoria, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 cpc previgente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.2.2025. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto superflue essendo la causa documentalmente istruita. Le vicende di possono essere oramai considerate Controparte_3 Contr fatto notorio e nota giurisprudenza, essendo tali le condanne dei vertici della per reati di falso in prospetto, aggiotaggio art. 2637 c.c., ostacolo all'esercizio delle funzioni della autorità pubbliche di vigilanza art. 2638 c.c. (cfr. da ultimo Cass.
11 8612/2024 e Corte Cost. 7/2025 in relazione alla confisca). Tali reati venivano commessi anche a mezzo delle cosiddette “operazioni baciate” ossia vendite di azioni proprie mediante concessione di finanziamenti finalizzati proprio a tale scopo. E ciò avveniva in violazione dell'art. 2358 c.c.applicabile anche alle società cooperative, quale era inizialmente la CA popolare, ai sensi dell'art.2519 c.c. La Suprema Corte Cassazione ha infatti precisato che “ il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, previsto dall'art. 2358 c.c., nella versione introdotta dal d.lgs. n. 142 del 2008, salve le condizioni legittimanti ivi previste, è compatibile e, dunque, applicabile alle società cooperative per azioni, nonché alle banche popolari che ne rivestono la forma. (Cass.Sez. 1 - , Sentenza n. 372 del 08/01/2025); che il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, con la conseguenza che è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria - avvenga essa prima o dopo l'acquisto - atteso che assume rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato (Cass. n. 15398/2013). In tema di società per azioni, il nuovo testo dell'art. 2358 c.c., introdotto dal d.lgs. n. 142 del 2008, pur avendo consentito il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni (quali l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori), prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria - volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale - la cui violazione, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex art. 1418 c.c. non solo del finanziamento, ma anche dell'atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso. (Ordinanza n. 28148 del 06/10/2023 (Rv. 669287
- 01) Non deve pertanto ritenersi necessario la sussistenza di un vero e proprio "mutuo di scopo" o comunque di un "collegamento contrattuale" in senso proprio, realizzatosi per il tramite di atti espressamente collegati per volontà dispositiva delle parti, essendo al contrario sufficiente verificare che i due negozi siano di fatto tra loro intenzionalmente legati dalle parti e siano quindi, nella loro connessione fattuale, lesivi di fatto o in potenza dell'integrità del patrimonio sociale (Trib. Venezia 29/07/2019). Ancora, nella prospettiva della ravvisabilità di un collocamento finanziato di titoli propri, ricadente sotto la disciplina dell'art. 2358 c.c., non occorre, peraltro, che vi sia un collegamento negoziale in senso proprio ma è sufficiente una destinazione del finanziamento all'acquisto azionario. Ciò è quanto accaduto nel caso di specie all'odierno attore , come dimostrato dalla contiguità Pt_1 Contr cronologica e coincidenza di importi tra preordine di acquisto azioni del 29.1.2014 ed erogazione del finanziamento di euro 550.000 in data 10.2.2014 (docc. 5 e 4 attorei). D'altra parte il “finanziamento non ipotecario a tasso fisso” e breve termine , a rata unica, di euro 550.000,00, non poteva avere altre spiegazioni atteso
12 che , come affermato dalla convenuta stessa, era un commercialista ( non Pt_1 un imprenditore che dovesse fare fronte a momentanee crisi di liquidità) disponeva di un cospicuo patrimonio, ed era già titolare di azioni che avrebbe potuto vendere se necessitava di danari. Anche le caratteristiche del finanziamento : monorata, con scadenza al 31.1.2015, quindi con scadenza assai breve e rata unica, corrispondono alle rassicurazioni che Contr l'attore allega di avere ottenuto da esponenti di vertice della , ossia di una operazione di breve durata di acquisto di azioni che avrebbe potuto con sicurezza rivendere alla banca stessa. Tuttavia alla scadenza le azioni non vennero riacquistate ed erano maturati a carico del cliente interessi per euro 12.205,48 (doc. 6). In data 13.2.2015 il cliente riceveva sollecito di restituzione del finanziamento “denaro caldo” ora divenuto di euro 563.373,29 (doc.7), e in data 26.2.2015 stipulava nuovo finanziamento monorata di euro 550.000,00 con scadenza al 31.1.2016, mutuo solutorio con cui veniva coperto il primo finanziamento (doc.8). inoltrava due reclami alla banca, la quale Pt_1 rigettava affermando “la non può invero procedere ad alcuna operazione CP_3 avente ad oggetto azioni proprie” e ciò anche in forza del Reg. Ue del 575/2013. In conclusione il cliente aveva acquistato azioni che ben presto, al deflagare della crisi della banca, si rivelavano prive di valore, ma risultava indebitato per ingente somma verso la banca stessa. Del tutto fondata e meritevole di accoglimento appare dunque la sua azione, tesa semplicemente alla liberazione dal debito , e tale da non incidere in alcun modo sull'accertamento del passivo riservato ai commissari liquidatori. Infatti l'azione di accertamento dell'inesistenza del debito presuppone incidentalmente il giudizio di nullità delle operazioni collegate acquisto azioni- finanziamento, per violazione dell'art. 2358 c.c., ma non prelude ad alcuna azione di accertamento di credito o restitutoria verso la banca in liquidazione coatta amministrativa. La liquidazione convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 83 T.U.B. atteso che dalla data di insediamento degli organi liquidatori contro la banca in liquidazione non potrebbe essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto previsto dagli artt. 87, 88, 89 e 92 comma 3 del medesimo testo normativo, in quanto stante l'ampiezza della previsione dell'art. 83 TUB rispetto a quella più limitata di cui all'art. 51 l.fall, ogni pretesa vantata verso la banca in l.c.a. si dovrebbe far valere esclusivamente nella fase della formazione del passivo ed in sede concorsuale. In particolare parte convenuta eccepisce l'improcedibilità ex art. 83 TUB affermando che “il Sig. chiede espressamente l'accertamento e la Pt_1 declaratoria della nullità di contratti già eseguiti (ivi inclusi gli Acquisti Azioni e i Finanziamenti), il che comporta – evidentemente – l'insorgere di obbligazioni restitutorie ex indebito in capo alla CA) in merito alle prestazioni già eseguite che
– in caso di nullità – dovrebbero essere restituite (il riferimento è, in particolare, al prezzo delle azioni a suo tempo versato dal Sig. in favore della CA, che Pt_1 andrebbe – in caso di declaratoria di nullità degli Acquisti Azioni – restituito, dando così vita a un debito restitutorio in sede extraconcorsuale)” Tuttavia l'odierno attore non potrebbe richiedere la restituzione del prezzo delle azioni perché la provvista per
13 acquistarle era stata fornita dalla banca stessa mediante quel finanziamento generatore del debito da cui l'attore chiede, solamente, di essere liberato, in quanto assunto solo per acquistare azioni della banca stessa, azioni che venivano presentate come dotate di un valore abusivamente esagerato, e con operazione in violazione di norma imperativa di cui all'art. 2358 c.c. La convenuta oppone anche che il mero “accertamento negativo” di crediti vantati dalla banca in LCA nei confronti del cliente è comunque improcedibile in quanto dall'accoglimento di tali domande deriverebbe non un incremento del passivo di procedura, ma una riduzione dell'attivo. Appare al proposito assai significativa la pronuncia della Corte d'Appello di Venezia, che osserva: “Indubbiamente l'improcedibilità prevista dall'art. 83, comma 3, TUB riguarda sia le azioni di condanna che le azioni di accertamento. Tuttavia, deve trattarsi di azioni promosse
“contro la banca” e, quindi, di azioni dalle quali possono sorgere, anche se solo in via indiretta, pretese nei confronti della Procedura. Pertanto, in linea con quanto osservato da questa Corte con la sentenza nr. 505 del 6.3.2023, sono improcedibili solo le azioni con le quali si chiede l'accertamento di un credito - restitutorio o risarcitorio - nei confronti della LCA in quanto idonee ad incidere, sia pure indirettamente, sul passivo concorsuale. Va detto, peraltro, che tale divieto non è assoluto dal momento che l'art. 3 bis consente di fare valere, sia pure a date condizioni, la compensazione di crediti nei confronti della Procedura, che pur sempre postula l'accertamento di un credito sia pure al limitato fine di paralizzare la pretesa avversaria (con la precisazione che oggetto del comma 3 bis è la compensazione propria, mentre è possibile eccepire – come pure rilevare d'ufficio – un'eventuale compensazione impropria tra crediti di una lca e crediti della controparte). Diversamente, non sussistono divieti alla formulazione di una domanda di accertamento negativo il cui unico effetto è quello di scongiurare il rischio di vedersi destinatari di una pretesa di pagamento. Osserva il Collegio, inoltre, che non sussiste alcun divieto di proporre una simile domanda in prevenzione, vale a dire senza Parte attendere la richiesta di pagamento della . Anzi, quella in discussione è l'unica domanda proponibile dall'acquirente/mutuatario dal momento che – come già evidenziato dai primi giudici - le norme sulla liquidazione coatta amministrativa non prevedono un meccanismo di accertamento della “non debenza” di pretese creditorie della Procedura (ciò che si accerta è l'ammontare delle passività ovvero la titolarità di diritti reali sui beni posseduti dall'impresa sottoposta a procedura concorsuale per ottenere da essa il pagamento del credito o la restituzione del cespite). La formulazione della domanda di accertamento negativo corrisponde, peraltro, ad un preciso interesse della parte istante che altrimenti dovrebbe attendere il decorso del termine prescrizionale (che è quello decennale ordinario) prima di poter vedere definita la sua posizione giuridica nei confronti della procedura. Seguire la tesi contraria – fatta propria dall'appellante - porterebbe, invece, all'eccentrica conseguenza che le questioni di invalidità dei contratti stipulati con la banca in bonis potrebbero essere fatte valere solo in via di eccezione in un giudizio promosso dai Commissari liquidatori ovvero a fronte di una domanda riconvenzionale dagli stessi
14 spiegata nel giudizio introdotto dalla cliente, con evidente violazione degli artt. 3 e 24
Cost. ( Corte D'appello di Venezia Sezione Imprese, 17 maggio 2023 in causa n. 606/2021R.G.- doc. 47 attoreo) Va pertanto accertata la nullità della complessiva operazione di acquisto azionario finanziato, caratterizzata dal collegamento negoziale tra il contratto di acquisto azionario, la concessione del primo finanziamento, e la concessione del secondo finanziamento avente carattere solutorio del primo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2358, 1418 e 1344 cc, essendo violato il divieto di assistenza finanziaria, essendo l'operazione connotata da una causa concreta illecita ed essendo la stessa non meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico , e va dichiarato che l'attore nulla deve alla banca in liquidazione coatta amministrativa, sia per l'importo oggetto di finanziamento, sia per l'operazione di acquisto delle azioni, dato atto che l'attore espressamente esclude “qualsiasi effetto o domanda rivendicatoria, restitutoria e condannatoria”. Nonostante l'accoglimento delle domande attoree non si ritiene di condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite, considerata l'ancora esistente incertezza giurisprudenziale circa la procedibilità di siffatte azioni, e in considerazione delle qualità soggettive dell'attore, come evidenziate dalla convenuta. In particolare, come sopra visto, parte convenuta ha osservato che “riconoscere la possibilità, per i soggetti che hanno investito in azioni BPVI utilizzando non denaro proprio ma della
di liberarsi di un investimento azionario non più conveniente invocando l'art. CP_3
2358 c.c. significherebbe creare un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto invece a tutti quei soci (ben 117.000) che hanno acquisto le azioni BPVI utilizzando i propri risparmi.” Al proposito va osservato che questi ultimi hanno avuto la possibilità di rivalersi mediante il FIR ( Fondo per l'indennizzo ai risparmiatori Contr presso il Ministero Economia e Finanze) e non risultano gravati da debiti verso in LCA e suoi cessionari, tuttavia sicuramente la posizione dell'odierno attore, che per i titoli professionali era molto più qualificato di un normale risparmiatore, e che in qualche modo partecipava delle posizioni di vertice della banca (come risulta anche dalla denuncia doc. 33 attoreo), induce a ravvisare giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede: 1) accertata la nullità dei contratti collegati di acquisto azioni della Controparte_3
e finanziamenti del 10.2.2014 e 26.2.2015, dichiara che nulla è dovuto da
[...]
a titolo di adempimento degli obblighi restitutori Parte_1 derivanti dai finanziamenti oggetto di lite; 2) compensa le spese.
Così deciso in VI in data 12.6.2025
Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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