Articolo 3 della Legge 15 dicembre 1949, n. 967
Articolo 2
Versione
19 gennaio 1950
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 19 gennaio 1950