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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9385 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione di parte ricorrente, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 18-11-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 3-11-2025, in data 17-12-2025 ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8221/2025 Ruolo Generale Lavoro
T R A
(C.F. , nato a [...] il [...], rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso giusta procure in atti dagli Avv.ti Achille Reccia e Aniello Corvino, con cui elettivamente domicilia
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona
[...] dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l'
[...]
, in alla Via Ponte della Maddalena n. 55 Controparte_1 CP_1
Convenuti
OGGETTO: personale docente a tempo determinato –– indennità ferie non godute
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 1-4-2025 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il Controparte_1
concludendo
[...]
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della parte ricorrente, quale docente precario con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 42,67 giorni di ferie maturate e non godute ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo – con consequenziale CONDANNA giudiziale – a carico della resistente di corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 962,7, Controparte_2 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 42,67 giorni di ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Per l'effetto, con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato (se corrisposto) ed accessori di legge in favore del procuratore antistatario”. Ha rappresentato di essere un docente precario e di avere svolto in favore dell'Amministrazione scolastica incarichi di supplenza con nomine fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno), in particolare, nei seguenti anni scolastici e per i seguenti periodi:
- nell'a.s. 2019/2020, con nomina presso l'Istituto I.S.I.S. "D'ESTE-CARACCIOLO" di on CP_1 decorrenza dal 20/11/2019 al 30/06/2020;
1 - nell'a.s. 2020/2021, con nomina presso l'Istituto NA BRAMANTE di ROMA con decorrenza dal 20/11/2020 al 30/06/2021 e presso l'Istituto SO NI di ROMA (con decorrenza dal 25/01/2021 al 30/06/2021;
- nell'a.s. 2021/2022, con nomina presso l'Istituto L. EINAUDI di ROMA con decorrenza dal 02/11/2021 al 30/06/2022.
Ha dedotto inoltre di non avere mai fruito delle ferie maturate durante i suddetti anni scolastici e di avere maturato per l'effetto un monte ferie non godute pari a 42,67 giorni (di cui 12,80 giorni nell'a.s. 2019/2020, 14,76 giorni nell'a.s. 2020/2021 e 15,11 giorni nell'a.s. 2021/2022); di avere diffidato invano il convenuto alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva, come da diffida CP_1 stragiudiziale del 3-3-2025 allegata al ricorso.
Tanto premesso, richiamate le pertinenti norme del CCNL del comparto scuola nonché i principi eurocomunitari in tema di indennità sostitutiva delle ferie non fruite, accolti anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, ha concluso nel modo sopra interamente riportato
Fissata udienza di discussione 18-11-2025, con memoria depositata il 14-10-2025 si è costituito tempestivamente il Controparte_3
che ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto.
[...]
Ha eccepito, preliminarmente, la prescrizione estintiva quinquennale dei benefici economici richiesti in ricorso. In diritto ha eccepito l'infondatezza della domanda sulla base di una serie di articolate considerazioni. Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “rigettare integralmente l'avverso ricorso, poiché infondato, per tutto quanto innanzi esposto, sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, disp. att. c.p.c.”. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa, di natura documentale e non abbisognevole di ulteriore istruttoria, è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
*****
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato nei termini segnati dalla seguente motivazione. Il thema decidendum del presente giudizio riguarda il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute dalla parte ricorrente durante le supplenze svolte negli anni scolastici indicati
(AA.S.S. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022). L'art. 35 del CCNL 2019 al comma 2 prevede che “
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”. In tale comma non è stato inserito il secondo periodo del previgente art. 19 del CCNL 2007 il quale prevedeva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. La Suprema Corte, nella sentenza n. 11968 del 7.5.2025, nell'interpretare l'art. 19 cit., ha ben evidenziato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e
l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il personale docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il
2 calendario regionale, si svolgono le lezioni” e, in relazione alla normativa contrattuale e legale vigente ratione temporis, ha affermato il seguente principio di diritto "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e
C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro".
I principi enunciati dai giudici di legittimità si attagliano anche al periodo di causa ove la contrattazione collettiva ha eliminato la facoltatività della fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni e risulta intervenuto l'art. 1 della Legge 228/2012 con cui il legislatore ha dettato una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. Il comma 54 recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Secondo il comma 54 del suddetto articolo 1, dunque il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - gode delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha poi integrato l'articolo 5, comma, 8, del DL n. 95/12, stabilendo che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non si applica «al personale docente … limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 16715/2024 ha stabilito che i docenti non di ruolo non sono automaticamente in ferie durante la sospensione delle lezioni in assenza di una loro richiesta o di un provvedimento esplicito del dirigente scolastico (esclusi scrutini, esami di Stato e attività valutative:
“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma
8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”. La stessa Corte di cassazione, già nella sentenza n. 14268/2022, recependo i principi comunitari, aveva osservato che non si può perdere il diritto all'indennità per ferie non godute senza una previa
3 verifica che il lavoratore sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare tale diritto, tramite un'adeguata informazione ed è illegittimo decurtare automaticamente i giorni di sospensione delle lezioni dalle ferie maturate. La normativa interna deve quindi essere interpretata in conformità con l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE e in considerazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea (Sentenze della Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569 e C-570/2016; in causa C-619/2016; in causa C-684/2016), che ha confermato la legittimità della disposizione che prevede la perdita delle ferie delle quali il lavoratore non ha chiesto la fruizione e del suo relativo diritto a un'indennità finanziaria, solo previa verifica della circostanza che lo stesso sia stato effettivamente posto in condizione dal datore di lavoro di esercitare il proprio diritto attraverso un'informazione adeguata. Discende, da ciò, che è onere del datore di lavoro informare il lavoratore della possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite ed assicurarsi concretamente che quest'ultimo si trovi nella condizione di usufruirne.
L'applicazione dei principi giurisprudenziali, appena richiamati al caso di specie, consente di accogliere in punto di diritto la domanda attorea dal momento che il , nel costituirsi in CP_1 giudizio, non ha dato dimostrazione specifica di avere inutilmente invitato il docente a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. In ordine alla quantificazione, va esaminata preliminarmente l'eccezione di prescrizione, ritualmente e tempestivamente sollevata dalla difesa di parte resistente. È noto che secondo l'orientamento della S.C. l'indennità sostitutiva delle ferie non godute riveste natura mista, sia risarcitoria, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, che retributiva, in quanto connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro quale rapporto a prestazioni corrispettive.
Pur non ignorando il principio sancito dalla sentenza Cass. civile sez. I - 10/02/2020, n. 3021 invocato da parte ricorrente, che privilegia la componente risarcitoria dell'istituto in esame, ritiene il Tribunale di prestare adesione al diverso precedente consolidato orientamento, da ultimo ribadito da Cass. sez. lav. - 04/04/2024, n. 9009, ove viene posto l'accento sulla prevalenza dell'aspetto retributivo rispetto a quello risarcitorio, seppure ai diversi fini della sottoposizione della indennità sostitutiva delle ferie a contribuzione previdenziale nonché ai fini dell'inclusione di tale voce retributiva nel calcolo della indennità di fine rapporto: “In particolare, è stato ritenuto (così Cass., Sez. L, n. 26160 del 17 novembre 2020; Cass., Sez. L, n. 13473 del 29 maggio 2018; Cass., Sez. L, n. 20836 dell'11 settembre
2013; Cass., n. 11462 del 9 luglio 2012), propendendosi per la natura mista dell'indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall'art. 36
Cost. - ed ulteriormente sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore
l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse. Alla natura retributiva e alla sottoposizione a contribuzione previdenziale ex art. 12 della legge n.
153 del 1969 dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute consegue che la stessa va calcolata ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita”. In adesione ai principi sanciti dalla su citata sentenza, ritiene il Tribunale che l'indennità sostitutiva di ferie, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di
4 tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, riveste prevalente carattere retributivo, anche perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non ne impedisce comunque la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione, costituendo essa, comunque, un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in ontologica dipendenza del rapporto di lavoro.
Dalla natura retributiva dei crediti oggetto di causa discende, quanto alla prescrizione, che non può farsi applicazione il termine ordinario decennale in luogo di quello, quinquennale, previsto dall'art. 2948 c.c., tale ultimo essendo il termine cui soggiacciono i crediti retributivi insorgenti dal rapporto di lavoro.
Posto che il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere la notificazione della diffida stragiudiziale inoltrata dal difensore del ricorrente in data 3-3-2025 (allegata al ricorso), deve ritenersi prescritta ogni pretesa creditoria anteriore alla data del 3-3-2020. Ebbene, alla luce dei principi esposti, risulta comprovato e incontestato che nelle annualità scolastiche
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 parte ricorrente non ha goduto della totalità delle ferie maturate.
Risulta altresì corretto il calcolo attoreo esplicitato nel ricorso e nei conteggi allegati, neppure specificamente contestati dall'Amministrazione, per cui, riproporzionando il dovuto al solo periodo dal 3-3-2020 al 30-6-2022, ne risulta un complessivo credito in favore del ricorrente pari a euro 904,01. Pertanto, il va condannato al pagamento dell'importo di euro Controparte_1
904,01 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute negli aa.ss. 2019/2020 (limitatamente al periodo dal 3-3-2020 al 30-6-2020), 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. Il carattere seriale della controversia e l'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico dell'Amministrazione soccombente e liquidate come in dispositivo. Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
Il dott. Francesco Armato, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 1-4-2025 nell'interesse di ogni diversa istanza disattesa, così Parte_1 provvede: 1) dichiara il diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie non godute negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e per l'effetto condanna il convenuto a corrispondere CP_1 al ricorrente l'importo di euro 904,01, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
2) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, alla rifusione, in favore del ricorrente, del residuo, che
[...] CP_4 liquida in complessivi euro 230,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
Si comunichi.
Napoli, 17-12-2025
Il giudice
Dr. Francesco Armato
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione di parte ricorrente, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 18-11-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 3-11-2025, in data 17-12-2025 ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8221/2025 Ruolo Generale Lavoro
T R A
(C.F. , nato a [...] il [...], rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso giusta procure in atti dagli Avv.ti Achille Reccia e Aniello Corvino, con cui elettivamente domicilia
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona
[...] dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l'
[...]
, in alla Via Ponte della Maddalena n. 55 Controparte_1 CP_1
Convenuti
OGGETTO: personale docente a tempo determinato –– indennità ferie non godute
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 1-4-2025 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il Controparte_1
concludendo
[...]
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della parte ricorrente, quale docente precario con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 42,67 giorni di ferie maturate e non godute ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo – con consequenziale CONDANNA giudiziale – a carico della resistente di corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 962,7, Controparte_2 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 42,67 giorni di ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Per l'effetto, con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato (se corrisposto) ed accessori di legge in favore del procuratore antistatario”. Ha rappresentato di essere un docente precario e di avere svolto in favore dell'Amministrazione scolastica incarichi di supplenza con nomine fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno), in particolare, nei seguenti anni scolastici e per i seguenti periodi:
- nell'a.s. 2019/2020, con nomina presso l'Istituto I.S.I.S. "D'ESTE-CARACCIOLO" di on CP_1 decorrenza dal 20/11/2019 al 30/06/2020;
1 - nell'a.s. 2020/2021, con nomina presso l'Istituto NA BRAMANTE di ROMA con decorrenza dal 20/11/2020 al 30/06/2021 e presso l'Istituto SO NI di ROMA (con decorrenza dal 25/01/2021 al 30/06/2021;
- nell'a.s. 2021/2022, con nomina presso l'Istituto L. EINAUDI di ROMA con decorrenza dal 02/11/2021 al 30/06/2022.
Ha dedotto inoltre di non avere mai fruito delle ferie maturate durante i suddetti anni scolastici e di avere maturato per l'effetto un monte ferie non godute pari a 42,67 giorni (di cui 12,80 giorni nell'a.s. 2019/2020, 14,76 giorni nell'a.s. 2020/2021 e 15,11 giorni nell'a.s. 2021/2022); di avere diffidato invano il convenuto alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva, come da diffida CP_1 stragiudiziale del 3-3-2025 allegata al ricorso.
Tanto premesso, richiamate le pertinenti norme del CCNL del comparto scuola nonché i principi eurocomunitari in tema di indennità sostitutiva delle ferie non fruite, accolti anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, ha concluso nel modo sopra interamente riportato
Fissata udienza di discussione 18-11-2025, con memoria depositata il 14-10-2025 si è costituito tempestivamente il Controparte_3
che ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto.
[...]
Ha eccepito, preliminarmente, la prescrizione estintiva quinquennale dei benefici economici richiesti in ricorso. In diritto ha eccepito l'infondatezza della domanda sulla base di una serie di articolate considerazioni. Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “rigettare integralmente l'avverso ricorso, poiché infondato, per tutto quanto innanzi esposto, sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, disp. att. c.p.c.”. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa, di natura documentale e non abbisognevole di ulteriore istruttoria, è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
*****
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato nei termini segnati dalla seguente motivazione. Il thema decidendum del presente giudizio riguarda il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute dalla parte ricorrente durante le supplenze svolte negli anni scolastici indicati
(AA.S.S. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022). L'art. 35 del CCNL 2019 al comma 2 prevede che “
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”. In tale comma non è stato inserito il secondo periodo del previgente art. 19 del CCNL 2007 il quale prevedeva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. La Suprema Corte, nella sentenza n. 11968 del 7.5.2025, nell'interpretare l'art. 19 cit., ha ben evidenziato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e
l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il personale docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il
2 calendario regionale, si svolgono le lezioni” e, in relazione alla normativa contrattuale e legale vigente ratione temporis, ha affermato il seguente principio di diritto "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e
C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro".
I principi enunciati dai giudici di legittimità si attagliano anche al periodo di causa ove la contrattazione collettiva ha eliminato la facoltatività della fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni e risulta intervenuto l'art. 1 della Legge 228/2012 con cui il legislatore ha dettato una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. Il comma 54 recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Secondo il comma 54 del suddetto articolo 1, dunque il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - gode delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha poi integrato l'articolo 5, comma, 8, del DL n. 95/12, stabilendo che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non si applica «al personale docente … limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 16715/2024 ha stabilito che i docenti non di ruolo non sono automaticamente in ferie durante la sospensione delle lezioni in assenza di una loro richiesta o di un provvedimento esplicito del dirigente scolastico (esclusi scrutini, esami di Stato e attività valutative:
“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma
8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”. La stessa Corte di cassazione, già nella sentenza n. 14268/2022, recependo i principi comunitari, aveva osservato che non si può perdere il diritto all'indennità per ferie non godute senza una previa
3 verifica che il lavoratore sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare tale diritto, tramite un'adeguata informazione ed è illegittimo decurtare automaticamente i giorni di sospensione delle lezioni dalle ferie maturate. La normativa interna deve quindi essere interpretata in conformità con l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE e in considerazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea (Sentenze della Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569 e C-570/2016; in causa C-619/2016; in causa C-684/2016), che ha confermato la legittimità della disposizione che prevede la perdita delle ferie delle quali il lavoratore non ha chiesto la fruizione e del suo relativo diritto a un'indennità finanziaria, solo previa verifica della circostanza che lo stesso sia stato effettivamente posto in condizione dal datore di lavoro di esercitare il proprio diritto attraverso un'informazione adeguata. Discende, da ciò, che è onere del datore di lavoro informare il lavoratore della possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite ed assicurarsi concretamente che quest'ultimo si trovi nella condizione di usufruirne.
L'applicazione dei principi giurisprudenziali, appena richiamati al caso di specie, consente di accogliere in punto di diritto la domanda attorea dal momento che il , nel costituirsi in CP_1 giudizio, non ha dato dimostrazione specifica di avere inutilmente invitato il docente a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. In ordine alla quantificazione, va esaminata preliminarmente l'eccezione di prescrizione, ritualmente e tempestivamente sollevata dalla difesa di parte resistente. È noto che secondo l'orientamento della S.C. l'indennità sostitutiva delle ferie non godute riveste natura mista, sia risarcitoria, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, che retributiva, in quanto connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro quale rapporto a prestazioni corrispettive.
Pur non ignorando il principio sancito dalla sentenza Cass. civile sez. I - 10/02/2020, n. 3021 invocato da parte ricorrente, che privilegia la componente risarcitoria dell'istituto in esame, ritiene il Tribunale di prestare adesione al diverso precedente consolidato orientamento, da ultimo ribadito da Cass. sez. lav. - 04/04/2024, n. 9009, ove viene posto l'accento sulla prevalenza dell'aspetto retributivo rispetto a quello risarcitorio, seppure ai diversi fini della sottoposizione della indennità sostitutiva delle ferie a contribuzione previdenziale nonché ai fini dell'inclusione di tale voce retributiva nel calcolo della indennità di fine rapporto: “In particolare, è stato ritenuto (così Cass., Sez. L, n. 26160 del 17 novembre 2020; Cass., Sez. L, n. 13473 del 29 maggio 2018; Cass., Sez. L, n. 20836 dell'11 settembre
2013; Cass., n. 11462 del 9 luglio 2012), propendendosi per la natura mista dell'indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall'art. 36
Cost. - ed ulteriormente sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore
l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse. Alla natura retributiva e alla sottoposizione a contribuzione previdenziale ex art. 12 della legge n.
153 del 1969 dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute consegue che la stessa va calcolata ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita”. In adesione ai principi sanciti dalla su citata sentenza, ritiene il Tribunale che l'indennità sostitutiva di ferie, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di
4 tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, riveste prevalente carattere retributivo, anche perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non ne impedisce comunque la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione, costituendo essa, comunque, un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in ontologica dipendenza del rapporto di lavoro.
Dalla natura retributiva dei crediti oggetto di causa discende, quanto alla prescrizione, che non può farsi applicazione il termine ordinario decennale in luogo di quello, quinquennale, previsto dall'art. 2948 c.c., tale ultimo essendo il termine cui soggiacciono i crediti retributivi insorgenti dal rapporto di lavoro.
Posto che il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere la notificazione della diffida stragiudiziale inoltrata dal difensore del ricorrente in data 3-3-2025 (allegata al ricorso), deve ritenersi prescritta ogni pretesa creditoria anteriore alla data del 3-3-2020. Ebbene, alla luce dei principi esposti, risulta comprovato e incontestato che nelle annualità scolastiche
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 parte ricorrente non ha goduto della totalità delle ferie maturate.
Risulta altresì corretto il calcolo attoreo esplicitato nel ricorso e nei conteggi allegati, neppure specificamente contestati dall'Amministrazione, per cui, riproporzionando il dovuto al solo periodo dal 3-3-2020 al 30-6-2022, ne risulta un complessivo credito in favore del ricorrente pari a euro 904,01. Pertanto, il va condannato al pagamento dell'importo di euro Controparte_1
904,01 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute negli aa.ss. 2019/2020 (limitatamente al periodo dal 3-3-2020 al 30-6-2020), 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. Il carattere seriale della controversia e l'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico dell'Amministrazione soccombente e liquidate come in dispositivo. Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
Il dott. Francesco Armato, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 1-4-2025 nell'interesse di ogni diversa istanza disattesa, così Parte_1 provvede: 1) dichiara il diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie non godute negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e per l'effetto condanna il convenuto a corrispondere CP_1 al ricorrente l'importo di euro 904,01, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
2) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, alla rifusione, in favore del ricorrente, del residuo, che
[...] CP_4 liquida in complessivi euro 230,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
Si comunichi.
Napoli, 17-12-2025
Il giudice
Dr. Francesco Armato
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