Ordinanza cautelare 24 marzo 2022
Ordinanza collegiale 26 maggio 2022
Sentenza 27 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 27/05/2023, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2023
N. 00318/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00111/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 111 del 2022, proposto da
Progetto Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Maria Stramigioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Comune di Porto Recanati, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Carassai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
- del provvedimento della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata protocollo numero 264-P del 13 gennaio 2022 avente ad oggetto: “Porto Recanati (MC) - Intervento edilizio di demolizione e ricostruzione con sopraelevazione e cambio di destinazione d'uso al piano terra di edificio sito tra via Accardo - via Cavour e via Raffaello. Piano particolareggiato del nucleo urbano, isolato numero 44. Foglio numero 11, mappale n. 365 e 364 Sub. 1. Parere di competenza reso ai sensi della nota emessa da questo ufficio in data 25/6/2019 Prot. 13680. Richiedente: Ascani Samuel. Resp. del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Francesca Bruni”, limitatamente alle seguenti prescrizioni:
“- considerata l'ubicazione del nuovo fabbricato si ritiene necessario limitare a tre il numero dei piani fuori terra;
- non è consentita la realizzazione di nuove aperture che abbiano caratteristiche incongrue per dimensioni e tipologia degli infissi rispetto all'edificio stesso e agli edifici immediatamente circostanti, per cui le aperture del piano terra nel prospetto est e prospetto ovest dovranno essere di dimensioni contenute allineate in asse con le finestre poste ai piani superiori in analogia con le aperture del prospetto sud; le architravi dovranno essere simili alle altre presenti sul prospetto”.
- della nota a firma del responsabile del 4° Settore del Comune di Porto Recanati del 13 gennaio 2022 avente ad oggetto: “Richiesta di permesso di costruire - Comunicazione parere Soprintendenza” con la quale, con riferimento alla pratica edilizia della ricorrente (pratica numero 103/2021; protocollo numero 9391 del 23/3/2021), è stato trasmesso il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza e la società istante è stata invitata: ”… ad adeguare tutti gli elaborati tecnici alle prescrizioni del parere sopra indicato entro 30 giorni dal ricevimento della presente nota; nelle more il procedimento rimane sospeso”,
nonché
di ogni atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, del Comune di Porto Recanati e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- a seguito del parziale annullamento in autotutela del provvedimento comunale oggetto di impugnazione (annullamento disposto con la nota prot. n. 6661 del 23 febbraio 2023, depositata in giudizio in data 25 febbraio 2023), Progetto Immobiliare, con la memoria conclusionale depositata in data 20 aprile 2023, ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla coltivazione del ricorso, rimettendosi al Tribunale per quanto concerne la regolazione delle spese di lite;
- anche la difesa comunale, con la memoria depositata in data 19 aprile 2023, aveva convenuto circa l’improcedibilità del ricorso;
- la difesa erariale nulla ha osservato sul punto;
- ciò premesso, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- le spese del giudizio si possono integralmente compensare, stante la qualificazione della natura del parere della Soprintendenza (parere in sé corretto) operata dal Comune in sede di esercizio del potere di autotutela.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Capitanio | Giuseppe Daniele |
IL SEGRETARIO