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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11732 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 6202/2024, avente ad oggetto: inadempimento in contratto di trasporto vertente tra
(P. IVA: con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Ferrazzano (CB), Via S. Andrea, n. 5, in persona del legale rappresentante Sig. , rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Vincenzo Francesco Sbrescia
Attrice
e
(C.F. e P. IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Via San Giorgio
Vecchio, n. 168, San Giorgio a Cremano (NA)
Convenuta/Contumace
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1)Dichiarare la responsabilità contrattuale della CP_1
per inadempimento contrattuale dovuto a colpa grave;
[...]
2)Per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di trasporto;
3)Condannare la al risarcimento del danno Controparte_1 emergente, ex art. 1696, co. 1 e co. 5, c.c., quantificato in €
56.246,86, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero nella diversa maggiore o minore somma accertata in giudizio ovvero ritenuta equa o di giustizia;
4)Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore di parte attrice quale antistatario;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha citato in giudizio la Parte_1 Controparte_1 per ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro
56.246,86 a titolo di risarcimento del danno per l'inadempimento in cui era incorsa nell'esecuzione del contratto di trasporto.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: di occuparsi prevalentemente del noleggio di autogrù diesel ed elettriche, furgoni, autoarticolati anche con gru, macchine per l'edilizia in genere, con o senza operatori;
che aveva commissionato alla convenuta il trasporto di n. 1 zavorra per autogrù GMK5250XL1 del peso di 10 ton, n. 1 zavorra per autogrù GMK5250XL1 del peso di
9,5 ton e n. 4 piastre d'appoggio peso 4 ton.; che il vettore aveva accettato la commessa sottoscrivendo la conferma d'ordine; che il trasporto doveva essere effettuato l'11/11/2023 ed il vettore doveva prelevare i suddetti propri beni presso la
[...] nel comune di Bellizzi (SA) per consegnarli presso il CP_2 cantiere Medea S.p.a., in Cava Dé Tirreni (SA); che durante il tragitto, alle ore 08:40 circa, dell'11/11/2023, il veicolo della targato FN814HW, con cui veniva effettuato Controparte_1 il trasporto aveva avuto un incidente stradale con la conseguente perdita di una parte ingente del carico;
che il sinistro era avvenuto in Montecorvino Pugliano (SA), S.P. 323, località
Pagliarone, e, in occasione del fatto, erano intervenute sia la società deputata al il ripristino Controparte_3 della viabilità stradale, che una pattuglia della Guardia di
Finanza di Salerno;
che a causa dei danni alla carreggiata provocati dalla perdita del carico la Guardia di Finanza aveva dovuto richiedere l'intervento della Controparte_3 che aveva inviato sul posto una unità di pronto intervento per il ripristino della viabilità; che non erano stati coinvolti nel sinistro altri veicoli e, pertanto, il danneggiamento della merce trasportata era imputabile alla condotta del conducente del veicolo tg. FN814HW; che in conseguenza del sinistro, una delle due zavorre trasportate era rimasta irrimediabilmente danneggiata;
che per acquistare un nuovo contrappeso doveva sostenere un costo di € 56.246,86, iva compresa;
che la Controparte_3 aveva chiesto alla quale assicuratrice per Controparte_4 la rca del veicolo tg. FN814HW di proprietà della CP_1
, il pagamento di euro 976,00 per il ripristino della
[...] carreggiata;
che aveva richiesto alla convenuta il risarcimento del danno nella misura di euro 56.246,86 senza tuttavia ricevere alcun riscontro;
che aveva rinnovato la richiesta di risarcimento del danno formalmente alla , alla Insurance Controparte_1
JS DA ed alla DiodeaItaly S.r.l. invitandole a stipulare una convenzione di negoziazione assistita anche in questo caso ottenere risposta.
Non si è costituita la Controparte_1
Ciò premesso, la domanda dell'attrice è fondata entro i limiti di seguito indicati.
E' provato dai documenti prodotti dall'attrice e dalle deposizioni dei testi che l'attrice ha affidato alla convenuta il trasporto di una serie di beni e tra questi una zavorra del peso di una tonnellata;
che durante il trasporto si è verificato un incidente;
che la zavorra del peso di una tonnellata si è spezzata in tre parti;
che la zavorra non è ripristinabile tenuto conto materiale di cui è costituita.
Consegue che va affermata la responsabilità della convenuta ex art. 1693 c.c., norma che prevede che il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto se non prova che sono state determinate da caso fortuito. Quanto alla misura del risarcimento del danno non può essere superato il limite posto dall'art. 1696, comma 2, c.c..
Non è provata la colpa grave del vettore cosicchè non può operare la previsione di cui al comma 5 dell'art. 1696 c.c..
Non è sufficiente al fine di ritenere la colpa grave del vettore la circostanza che nell'incidente che ha coinvolto il mezzo della convenuta non fossero implicati altri veicoli in quanto ciò dimostra solo la colpa esclusiva del conducente del mezzo della convenuta ma non anche la colpa grave.
Consegue che la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 10.723,80(euro 10000,00 maggiorati di interessi legali computati sulle somme di anno in rivalutate tenuto conto che viene in rilievo un debito di valore).
Le spese del giudizio al pari di quelle della ctu vanno poste a carico della convenuta in applicazione del principio della soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal d.m.
55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro 26000,00.
Il contributo unificato viene riconosciuto per l'importo dovuto in relazione alle controversie di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro 26000,00 tenuto conto dell'importo riconosciuto all'attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti della ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1)condanna la al pagamento in favore della Controparte_1
della somma di euro 10.723,80; Parte_1
2)condanna la al pagamento delle spese del Controparte_1 giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva;
3)Pone a carico della le spese della ctu Controparte_1 svolta dall'Architetto . Persona_1 Napoli, 12.11.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 6202/2024, avente ad oggetto: inadempimento in contratto di trasporto vertente tra
(P. IVA: con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Ferrazzano (CB), Via S. Andrea, n. 5, in persona del legale rappresentante Sig. , rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Vincenzo Francesco Sbrescia
Attrice
e
(C.F. e P. IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Via San Giorgio
Vecchio, n. 168, San Giorgio a Cremano (NA)
Convenuta/Contumace
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1)Dichiarare la responsabilità contrattuale della CP_1
per inadempimento contrattuale dovuto a colpa grave;
[...]
2)Per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di trasporto;
3)Condannare la al risarcimento del danno Controparte_1 emergente, ex art. 1696, co. 1 e co. 5, c.c., quantificato in €
56.246,86, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero nella diversa maggiore o minore somma accertata in giudizio ovvero ritenuta equa o di giustizia;
4)Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore di parte attrice quale antistatario;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha citato in giudizio la Parte_1 Controparte_1 per ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro
56.246,86 a titolo di risarcimento del danno per l'inadempimento in cui era incorsa nell'esecuzione del contratto di trasporto.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: di occuparsi prevalentemente del noleggio di autogrù diesel ed elettriche, furgoni, autoarticolati anche con gru, macchine per l'edilizia in genere, con o senza operatori;
che aveva commissionato alla convenuta il trasporto di n. 1 zavorra per autogrù GMK5250XL1 del peso di 10 ton, n. 1 zavorra per autogrù GMK5250XL1 del peso di
9,5 ton e n. 4 piastre d'appoggio peso 4 ton.; che il vettore aveva accettato la commessa sottoscrivendo la conferma d'ordine; che il trasporto doveva essere effettuato l'11/11/2023 ed il vettore doveva prelevare i suddetti propri beni presso la
[...] nel comune di Bellizzi (SA) per consegnarli presso il CP_2 cantiere Medea S.p.a., in Cava Dé Tirreni (SA); che durante il tragitto, alle ore 08:40 circa, dell'11/11/2023, il veicolo della targato FN814HW, con cui veniva effettuato Controparte_1 il trasporto aveva avuto un incidente stradale con la conseguente perdita di una parte ingente del carico;
che il sinistro era avvenuto in Montecorvino Pugliano (SA), S.P. 323, località
Pagliarone, e, in occasione del fatto, erano intervenute sia la società deputata al il ripristino Controparte_3 della viabilità stradale, che una pattuglia della Guardia di
Finanza di Salerno;
che a causa dei danni alla carreggiata provocati dalla perdita del carico la Guardia di Finanza aveva dovuto richiedere l'intervento della Controparte_3 che aveva inviato sul posto una unità di pronto intervento per il ripristino della viabilità; che non erano stati coinvolti nel sinistro altri veicoli e, pertanto, il danneggiamento della merce trasportata era imputabile alla condotta del conducente del veicolo tg. FN814HW; che in conseguenza del sinistro, una delle due zavorre trasportate era rimasta irrimediabilmente danneggiata;
che per acquistare un nuovo contrappeso doveva sostenere un costo di € 56.246,86, iva compresa;
che la Controparte_3 aveva chiesto alla quale assicuratrice per Controparte_4 la rca del veicolo tg. FN814HW di proprietà della CP_1
, il pagamento di euro 976,00 per il ripristino della
[...] carreggiata;
che aveva richiesto alla convenuta il risarcimento del danno nella misura di euro 56.246,86 senza tuttavia ricevere alcun riscontro;
che aveva rinnovato la richiesta di risarcimento del danno formalmente alla , alla Insurance Controparte_1
JS DA ed alla DiodeaItaly S.r.l. invitandole a stipulare una convenzione di negoziazione assistita anche in questo caso ottenere risposta.
Non si è costituita la Controparte_1
Ciò premesso, la domanda dell'attrice è fondata entro i limiti di seguito indicati.
E' provato dai documenti prodotti dall'attrice e dalle deposizioni dei testi che l'attrice ha affidato alla convenuta il trasporto di una serie di beni e tra questi una zavorra del peso di una tonnellata;
che durante il trasporto si è verificato un incidente;
che la zavorra del peso di una tonnellata si è spezzata in tre parti;
che la zavorra non è ripristinabile tenuto conto materiale di cui è costituita.
Consegue che va affermata la responsabilità della convenuta ex art. 1693 c.c., norma che prevede che il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto se non prova che sono state determinate da caso fortuito. Quanto alla misura del risarcimento del danno non può essere superato il limite posto dall'art. 1696, comma 2, c.c..
Non è provata la colpa grave del vettore cosicchè non può operare la previsione di cui al comma 5 dell'art. 1696 c.c..
Non è sufficiente al fine di ritenere la colpa grave del vettore la circostanza che nell'incidente che ha coinvolto il mezzo della convenuta non fossero implicati altri veicoli in quanto ciò dimostra solo la colpa esclusiva del conducente del mezzo della convenuta ma non anche la colpa grave.
Consegue che la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 10.723,80(euro 10000,00 maggiorati di interessi legali computati sulle somme di anno in rivalutate tenuto conto che viene in rilievo un debito di valore).
Le spese del giudizio al pari di quelle della ctu vanno poste a carico della convenuta in applicazione del principio della soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal d.m.
55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro 26000,00.
Il contributo unificato viene riconosciuto per l'importo dovuto in relazione alle controversie di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro 26000,00 tenuto conto dell'importo riconosciuto all'attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti della ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1)condanna la al pagamento in favore della Controparte_1
della somma di euro 10.723,80; Parte_1
2)condanna la al pagamento delle spese del Controparte_1 giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva;
3)Pone a carico della le spese della ctu Controparte_1 svolta dall'Architetto . Persona_1 Napoli, 12.11.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa