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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/11/2025, n. 3416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3416 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- ZI DA Presidente
- Francesca Caputo Componente
- HE DE Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5298/2024 R.G. avente ad oggetto regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e pendente tra
), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
ON TO De UR,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. ON Cerfeda,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 5298/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo che Parte_1 dall'unione con la parte convenuta è nata (Lecce, Persona_1
22/12/2018).
Ha allegato che, a seguito della cessazione della convivenza con la controparte, avvenuta nel settembre 2023, costei ha manifestato un progressivo disinteresse nei confronti della figlia, limitandosi a corrispondere spontaneamente un contributo mensile al suo mantenimento pari ad € 100,00, elevato ad € 150,00 a far data dal mese di febbraio 2024.
Ha, altresì, dedotto una non regolare partecipazione dell'altro genitore alle spese straordinarie sostenute per Per_1
Ha riferito di lavorare presso l'attività commerciale di famiglia e di percepire redditi annui pari a circa € 40.000,00, gravati dal mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione in cui attualmente vive con la figlia nonché da un finanziamento contratto per l'acquisto della mobilia. Quanto alla situazione economico-patrimoniale della controparte, ha allegato che costei lavora, con la mansione di caposquadra, presso l'Ufficio postale di Martano, percependo redditi mensili pari € 1.500,00, cui si sommano ulteriori €
850,00, percepiti a titolo di canone di locazione di un immobile ad uso commerciale.
Ha concluso domandando: a) l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso di sé; b) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
c) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della figlia minore pari ad € 500,00, con decorrenza dalla mensilità di settembre 2023; d) la ripartizione in egual misura delle spese straordinarie;
e) la condanna della parte convenuta al pagamento della somma di € 295,87, pari alla metà delle spese straordinarie non corrisposte.
Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 02/08/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- si è costituito in giudizio, contestando le Controparte_1 avverse prospettazioni.
2 R.G. 5298/2024
In particolare, ha allegato di essere stato impossibilitato, nei primi quattro anni di vita di a mantenere con costei un rapporto proficuo Per_1
e continuativo a causa della distanza geografica tra il suo luogo di lavoro a
ST AG (LC) e il luogo di residenza della minore (San Donato di
Lecce). Ha lamentato la sua estromissione, ad opera della parte attrice, da tutte le questioni inerenti alla gestione della figlia nonché un'eccessiva ingerenza dei nonni materni nel suo rapporto con la minore. Ha dedotto che, terminata la convivenza, la controparte ha inizialmente assunto condotte ostruzionistiche e manipolatorie, impedendogli di mantenere un rapporto con precisando che, tuttavia, col tempo, le parti sono Per_1 giunte ad una collocazione sostanzialmente paritaria della figlia. Ha contestato la riferita omessa contribuzione alle spese straordinarie, precisando di aver versato alla controparte somme superiori a quelle di volta in volta richiestegli.
Ha sostanzialmente confermato le avverse deduzioni in ordine alla propria situazione lavorativa e patrimoniale, precisando di essere gravato da un mutuo ipotecario e da un finanziamento contratti per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile ad uso commerciale locato, nonché dalla cessione del quinto dello stipendio per i costi sostenuti per i lavori di ristrutturazione dell'immobile presso il quale attualmente vive.
Ha concluso domandando: a) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso la madre;
b) la regolamentazione del proprio diritto di visita;
c) la quantificazione del proprio contributo al mantenimento della prole pari ad € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) la condanna della parte attrice al pagamento della somma di € 216,80, pari alla metà delle spese non corrisposte, oltre al pagamento della somma di € 104,13 versata in eccesso a titolo di spese straordinarie.
Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il 25/10/2024).
1.3.- Con ordinanza del 17/04/2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/01/2025, il giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse delle parti e della prole e, in particolare, ha: a) disposto che la figlia minore della coppia CP_1
3 R.G. 5298/2024
resti affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso;
b) regolamentato il Parte_1 diritto di visita dell'altro genitore;
c) posto a carico di Controparte_1
l'obbligo di versare a favore di la somma mensile di € Parte_1
300,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole;
d) disposto che le spese straordinarie per la prole siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
e) disposto che l'assegno unico e universale per la figlia continui ad essere percepito al 50% dai genitori come per legge.
Il giudice delegato, inoltre, attesa la forte conflittualità tra le parti, le ha invitate ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e le ha invitate a sperimentare un bonario componimento della lite anche sulla base dei provvedimenti provvisori adottati.
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 22/10/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) la figlia minore della coppia (Lecce, Persona_1
22/12/2018) resterà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori;
2) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
3) il genitore non convivente incontrerà e terrà con sé la figlia secondo il seguente calendario: a.1) il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 16:00 alle 21:00 e, a settimane alterne, dalle
09:30 del sabato alle 20:00 della domenica (con la precisazione che i genitori devono organizzare l'alternanza in modo tale da non far coincidere il weekend di spettanza del genitore non convivente con la settimana in cui costui ha il turno di sabato); a.2) nella settimana in cui ha il turno di lavoro
4 R.G. 5298/2024
pomeridiano, accompagnerà scuola tutte le mattine Per_1
(mentre nel periodo non scolastico trascorrerà con la figlia il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 09:00 alle 12:00); b) quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il 25/12, il 31/12, il 06/01 e la Domenica di Pasqua e l'anno successivo il 24/12, il 01/01, il 05/01 e il Lunedì dell'Angelo e così di seguito;
c) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi
- eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio
o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività e compleanno del genitore;
e) il giorno di compleanno della figlia sarà trascorso unitamente ad entrambi i genitori;
4) il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze lavorative dei genitori e di quelle della prole;
i genitori si impegnano a favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità e, in particolare, il genitore collocatario prevalente si impegna ad adoperarsi affinché la prole incontri l'altro genitore;
5) si impegna a versare a favore di Controparte_1 [...]
la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento della prole. Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI
– avverrà entro il giorno 5 di ogni mese;
6) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data 21/05/2018 e ss.mm.;
7) l'assegno unico e universale per la figlia sarà percepito al 50% da entrambi i genitori come per legge;
5 R.G. 5298/2024
8) i genitori prestano sin d'ora il loro consenso al rilascio dei documenti di Swami validi per l'espatrio;
9) spese di lite compensate.
Il giudice delegato ha dunque provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
2.- La domanda di regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale è meritevole di accoglimento.
Le parti, infatti, hanno raggiunto un accordo che non contrasta con disposizioni di legge né con gli interessi della prole.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 5298/2024 introdotto con ricorso del
02/08/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti della prole sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa raggiunta dalle parti in occasione dell'udienza del 22/10/2025;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 20/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
HE DE ZI DA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- ZI DA Presidente
- Francesca Caputo Componente
- HE DE Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5298/2024 R.G. avente ad oggetto regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e pendente tra
), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
ON TO De UR,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. ON Cerfeda,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 5298/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo che Parte_1 dall'unione con la parte convenuta è nata (Lecce, Persona_1
22/12/2018).
Ha allegato che, a seguito della cessazione della convivenza con la controparte, avvenuta nel settembre 2023, costei ha manifestato un progressivo disinteresse nei confronti della figlia, limitandosi a corrispondere spontaneamente un contributo mensile al suo mantenimento pari ad € 100,00, elevato ad € 150,00 a far data dal mese di febbraio 2024.
Ha, altresì, dedotto una non regolare partecipazione dell'altro genitore alle spese straordinarie sostenute per Per_1
Ha riferito di lavorare presso l'attività commerciale di famiglia e di percepire redditi annui pari a circa € 40.000,00, gravati dal mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione in cui attualmente vive con la figlia nonché da un finanziamento contratto per l'acquisto della mobilia. Quanto alla situazione economico-patrimoniale della controparte, ha allegato che costei lavora, con la mansione di caposquadra, presso l'Ufficio postale di Martano, percependo redditi mensili pari € 1.500,00, cui si sommano ulteriori €
850,00, percepiti a titolo di canone di locazione di un immobile ad uso commerciale.
Ha concluso domandando: a) l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso di sé; b) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
c) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della figlia minore pari ad € 500,00, con decorrenza dalla mensilità di settembre 2023; d) la ripartizione in egual misura delle spese straordinarie;
e) la condanna della parte convenuta al pagamento della somma di € 295,87, pari alla metà delle spese straordinarie non corrisposte.
Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 02/08/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- si è costituito in giudizio, contestando le Controparte_1 avverse prospettazioni.
2 R.G. 5298/2024
In particolare, ha allegato di essere stato impossibilitato, nei primi quattro anni di vita di a mantenere con costei un rapporto proficuo Per_1
e continuativo a causa della distanza geografica tra il suo luogo di lavoro a
ST AG (LC) e il luogo di residenza della minore (San Donato di
Lecce). Ha lamentato la sua estromissione, ad opera della parte attrice, da tutte le questioni inerenti alla gestione della figlia nonché un'eccessiva ingerenza dei nonni materni nel suo rapporto con la minore. Ha dedotto che, terminata la convivenza, la controparte ha inizialmente assunto condotte ostruzionistiche e manipolatorie, impedendogli di mantenere un rapporto con precisando che, tuttavia, col tempo, le parti sono Per_1 giunte ad una collocazione sostanzialmente paritaria della figlia. Ha contestato la riferita omessa contribuzione alle spese straordinarie, precisando di aver versato alla controparte somme superiori a quelle di volta in volta richiestegli.
Ha sostanzialmente confermato le avverse deduzioni in ordine alla propria situazione lavorativa e patrimoniale, precisando di essere gravato da un mutuo ipotecario e da un finanziamento contratti per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile ad uso commerciale locato, nonché dalla cessione del quinto dello stipendio per i costi sostenuti per i lavori di ristrutturazione dell'immobile presso il quale attualmente vive.
Ha concluso domandando: a) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso la madre;
b) la regolamentazione del proprio diritto di visita;
c) la quantificazione del proprio contributo al mantenimento della prole pari ad € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) la condanna della parte attrice al pagamento della somma di € 216,80, pari alla metà delle spese non corrisposte, oltre al pagamento della somma di € 104,13 versata in eccesso a titolo di spese straordinarie.
Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il 25/10/2024).
1.3.- Con ordinanza del 17/04/2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/01/2025, il giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse delle parti e della prole e, in particolare, ha: a) disposto che la figlia minore della coppia CP_1
3 R.G. 5298/2024
resti affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso;
b) regolamentato il Parte_1 diritto di visita dell'altro genitore;
c) posto a carico di Controparte_1
l'obbligo di versare a favore di la somma mensile di € Parte_1
300,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole;
d) disposto che le spese straordinarie per la prole siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
e) disposto che l'assegno unico e universale per la figlia continui ad essere percepito al 50% dai genitori come per legge.
Il giudice delegato, inoltre, attesa la forte conflittualità tra le parti, le ha invitate ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e le ha invitate a sperimentare un bonario componimento della lite anche sulla base dei provvedimenti provvisori adottati.
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 22/10/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) la figlia minore della coppia (Lecce, Persona_1
22/12/2018) resterà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori;
2) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
3) il genitore non convivente incontrerà e terrà con sé la figlia secondo il seguente calendario: a.1) il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 16:00 alle 21:00 e, a settimane alterne, dalle
09:30 del sabato alle 20:00 della domenica (con la precisazione che i genitori devono organizzare l'alternanza in modo tale da non far coincidere il weekend di spettanza del genitore non convivente con la settimana in cui costui ha il turno di sabato); a.2) nella settimana in cui ha il turno di lavoro
4 R.G. 5298/2024
pomeridiano, accompagnerà scuola tutte le mattine Per_1
(mentre nel periodo non scolastico trascorrerà con la figlia il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 09:00 alle 12:00); b) quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il 25/12, il 31/12, il 06/01 e la Domenica di Pasqua e l'anno successivo il 24/12, il 01/01, il 05/01 e il Lunedì dell'Angelo e così di seguito;
c) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi
- eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio
o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività e compleanno del genitore;
e) il giorno di compleanno della figlia sarà trascorso unitamente ad entrambi i genitori;
4) il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze lavorative dei genitori e di quelle della prole;
i genitori si impegnano a favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità e, in particolare, il genitore collocatario prevalente si impegna ad adoperarsi affinché la prole incontri l'altro genitore;
5) si impegna a versare a favore di Controparte_1 [...]
la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento della prole. Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI
– avverrà entro il giorno 5 di ogni mese;
6) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data 21/05/2018 e ss.mm.;
7) l'assegno unico e universale per la figlia sarà percepito al 50% da entrambi i genitori come per legge;
5 R.G. 5298/2024
8) i genitori prestano sin d'ora il loro consenso al rilascio dei documenti di Swami validi per l'espatrio;
9) spese di lite compensate.
Il giudice delegato ha dunque provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
2.- La domanda di regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale è meritevole di accoglimento.
Le parti, infatti, hanno raggiunto un accordo che non contrasta con disposizioni di legge né con gli interessi della prole.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 5298/2024 introdotto con ricorso del
02/08/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti della prole sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa raggiunta dalle parti in occasione dell'udienza del 22/10/2025;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 20/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
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