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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 16/12/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1737/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione secondo il rito vertente
TRA
(C.F. , rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
ET IG
Ricorrente
E
(C.F. ), Controparte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avv. IN Controparte_1
PERSONA DEL DIRETTORE PRO-TEMPORE Per_1
Resistente
OGGETTO: opposizione all'ordinanza ingiunzione prot n. 30682/2019 notificata in data
15.10.2019 ed emessa dall' Controparte_1
CONCLUSIONI: come da note di discussione ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex l. 689/81 tempestivamente depositato, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prot n. 30682/2019 notificata in data 15.10.2019 ed emessa dall'
[...] con la quale gli veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di € Controparte_1
5.000,00, oltre spese, per la violazione dell'art. 96 della Legge 907/42.
Il ricorrente a sostegno dell'opposizione deduceva;
- la nullità e/o inesistenza dell'ordinanza- ingiunzione per carenza della motivazione;
la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 co. 1 della legge n. 212/2000/omessa allegazione;
la mancata imputabilità della sanzione comminata.
Tanto premesso instava, previa sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, per l'annullamento del provvedimento con vittoria di spese e competenza del giudizio, da distrarsi per dichiarato anticipo. L'amministrazione competente, ritualmente citata, si costituiva in giudizio con memoria di costituzione e provvedeva a depositare la documentazione di cui all'art. 23 c. 2° l. 689/81, concludendo per il rigetto del ricorso.
Quindi con note di discussione ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente discuteva oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il ricorso non è fondato e pertanto deve essere rigettato.
Quanto alle censure prospettate dal ricorrente si osserva quanto segue.
Preliminarmente deve inoltre osservarsi che, secondo la costante giurisprudenza in materia di illeciti amministrativi, spetta all'autorità che ha proceduto ad irrogare la sanzione documentare e provare la fondatezza della propria pretesa, in particolare provando la responsabilità del trasgressore in ordine alla violazione contestata.
Ne consegue che l'amministrazione deve adempiere l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto del citato art. 23, comma 12 (Cass. civ., sez. I, 26/05/1999, n. 5095).
Ciò posto, nel caso di specie, si ritiene che l'amministrazione abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, costituendo la documentazione prodotta prova sufficiente dell'illecito prodotto.
Deve infatti osservarsi che la contestazione per cui è causa scaturiva da un accesso ispettivo effettuato dalla Guardia di Finanza in data 3.5.2019 presso l'esercizio commerciale “Bar Alimentari di Cianni Romolo”, in occasione del quale gli operanti constatavano la presenza di tabacchi lavorati nazionali ed esteri per Kg. 3,080, negli scaffali di vendita al pubblico sebbene il patentino ordinario di vendita al pubblico nr 200230/CS fosse stato soppresso con nota nr. 13550 del 12.4.2019 per mancato rinnovo dello stesso nei termini prescritti.
Ciò posto, il verbale di accertamento della contestata violazione, secondo giurisprudenza ormai costante, in tema di sanzioni amministrative, fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza (e da lui percepiti senza alcun margine di apprezzamento discrezionale) ovvero da lui stesso compiuti;
mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di aver accertato, il materiale probatorio è liberamente apprezzabile dal
Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (cfr. Cass., sez. I, 26-01-1999, n. 693; Cass., sez. un., 25-11-1992, n. 12545; Cass., sez. I, 05-02-1999, n. 1006; Cass. 9827/2000).
Orbene, la documentazione prodotta da parte resistente nel presente giudizio costituisce prova sufficiente dell'illecito contestato, non risultando, peraltro, presentata in giudizio querela di falso. Ed ancora ritenersi provata la messa in vendita del tabacco lavorato essendo stato trovato lo stesso sugli scaffali di vendita al pubblico;
la prossimità dello stesso non può far ritenere sussistente dubbio alcuno sulla finalità di vendita dello stesso.
Per quanto riguarda l'asserita mancanza di motivazione in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità occorre rilevare che lo stesso deve ritenersi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione contestata affinchè la parte possa far valere in via giurisdizionale le proprie ragioni;
invero dalla lettura del testo risulta richiamata la violazione della normativa contestata nonché le ragioni in fatto scaturite dall'accertamento.
Afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità “L'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante.” (Cass. n. 14567/25).
Ed ancora l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3254/2003) è nel senso di ritenere l'inapplicabilità anche della legge n. 241/1990 ai procedimenti di cui alla legge 689/1981 in considerazione del rapporto di specialità intercorrente tra le medesime, in caso di violazione dell'obbligo di motivazione il trasgressore ben può esercitare direttamente nel procedimento sanzionatorio le facoltà di cui all'art. 18 legge n. 689/1981, laddove l'amministrazione procedente può legittimamente assolvere l'obbligo motivazionale attraverso l'allegazione del verbale di contestazione e della documentazione di cui all'art 23 della legge 689/1981.
Per quanto concerne, poi, l'asserita violazione dello Statuto del contribuente, al di là dell'eccepita inapplicabilità dello stesso da parte delle riesistente siccome atto sanzionatorio, deve invece rilevarsi che detta violazione è ravvisabile nell'ipotesi in cui non vi sia la motivazione, la misura esatta degli importi richiesti o se manchi l'indicazione della norma violata, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione dell'amministrazione procedente;
ne deriva che ritenendo sussistenti detti elementi alla luce delle considerazioni sopra esposte, non può ritenersi sussistente la dedotta violazione.
Infine, in relazione alla dedotta non imputabilità della condotta contestata non essendo venuto a conoscenza l'opponente della violazione per essere stata la comunicazione di revoca del 12.4.2019 inoltrata alla casella pec del commercialista che non provvedeva a comunicarla, deve rilevarsi che le modalità di comunicazione indicate dall'opponente - pertanto al medesimo imputabili - non possono influire sulla conoscenza degli atti alla luce del principio di conoscibilità anche alla luce che il rinnovo del patentino medesimo costituisce un onere del titolare;
ed ancora tra l'accertamento del mancato rinnovo e l'accesso ispettiva intercorreva un lasso di tempo di circa venti giorni tale che l'opponente medesimo poteva con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza avvedersi e provvedere nel tempo utile.
Afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità “In tema di sanzioni amministrative, con riferimento alla sussistenza del relativo elemento soggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 novembre 1981 n.689, l'errore sulla illiceità del fatto, per essere incolpevole, deve trovare causa in un fatto scusabile, situazione questa che se può rinvenirsi in presenza di atti o circostanze positive tali da ingenerare una certa convinzione sul significato della norma, certamente non può essere identificata nella mera asserita incertezza del dettato normativo, specie se causata da una errata soggettiva percezione dello stesso, trattandosi di condizione sempre superabile, anche mediante una richiesta di informazioni alla P.A.. E ciò tanto più ove l'ignoranza interessi un operatore professionale, cioè un soggetto nei cui confronti il dovere di conoscenza e di informazione in ordine ai limiti e condizioni del proprio operare è particolarmente intenso, con
l'effetto che la sua condotta, sotto il profilo considerato, dovrebbe semmai essere valutata con maggior rigore.” (Cass. n. 21776/2006).
Ciò, dunque, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, poiché, tuttavia, parte opposta ha resistito in giudizio senza avvalersi del patrocinio di un avvocato, non sono liquidabili in suo favore i compensi
(cfr. Cass. 6898/1998 con riferimento ai diritti di procuratore e agli onorari di avvocato).
PQM
Il Tribunale di Paola, in persona del Giudice Dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede;
1. RIGETTA il ricorso proposto da avverso l'ordinanza ingiunzione prot n. Parte_1
30682/2019 notificata in data 15.10.2019 ed emessa dall' Controparte_1
2. NULLA sulle spese. Paola, lì 16.12.2025
IL GIUDICE
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1737/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione secondo il rito vertente
TRA
(C.F. , rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
ET IG
Ricorrente
E
(C.F. ), Controparte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avv. IN Controparte_1
PERSONA DEL DIRETTORE PRO-TEMPORE Per_1
Resistente
OGGETTO: opposizione all'ordinanza ingiunzione prot n. 30682/2019 notificata in data
15.10.2019 ed emessa dall' Controparte_1
CONCLUSIONI: come da note di discussione ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex l. 689/81 tempestivamente depositato, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prot n. 30682/2019 notificata in data 15.10.2019 ed emessa dall'
[...] con la quale gli veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di € Controparte_1
5.000,00, oltre spese, per la violazione dell'art. 96 della Legge 907/42.
Il ricorrente a sostegno dell'opposizione deduceva;
- la nullità e/o inesistenza dell'ordinanza- ingiunzione per carenza della motivazione;
la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 co. 1 della legge n. 212/2000/omessa allegazione;
la mancata imputabilità della sanzione comminata.
Tanto premesso instava, previa sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, per l'annullamento del provvedimento con vittoria di spese e competenza del giudizio, da distrarsi per dichiarato anticipo. L'amministrazione competente, ritualmente citata, si costituiva in giudizio con memoria di costituzione e provvedeva a depositare la documentazione di cui all'art. 23 c. 2° l. 689/81, concludendo per il rigetto del ricorso.
Quindi con note di discussione ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente discuteva oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il ricorso non è fondato e pertanto deve essere rigettato.
Quanto alle censure prospettate dal ricorrente si osserva quanto segue.
Preliminarmente deve inoltre osservarsi che, secondo la costante giurisprudenza in materia di illeciti amministrativi, spetta all'autorità che ha proceduto ad irrogare la sanzione documentare e provare la fondatezza della propria pretesa, in particolare provando la responsabilità del trasgressore in ordine alla violazione contestata.
Ne consegue che l'amministrazione deve adempiere l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto del citato art. 23, comma 12 (Cass. civ., sez. I, 26/05/1999, n. 5095).
Ciò posto, nel caso di specie, si ritiene che l'amministrazione abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, costituendo la documentazione prodotta prova sufficiente dell'illecito prodotto.
Deve infatti osservarsi che la contestazione per cui è causa scaturiva da un accesso ispettivo effettuato dalla Guardia di Finanza in data 3.5.2019 presso l'esercizio commerciale “Bar Alimentari di Cianni Romolo”, in occasione del quale gli operanti constatavano la presenza di tabacchi lavorati nazionali ed esteri per Kg. 3,080, negli scaffali di vendita al pubblico sebbene il patentino ordinario di vendita al pubblico nr 200230/CS fosse stato soppresso con nota nr. 13550 del 12.4.2019 per mancato rinnovo dello stesso nei termini prescritti.
Ciò posto, il verbale di accertamento della contestata violazione, secondo giurisprudenza ormai costante, in tema di sanzioni amministrative, fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza (e da lui percepiti senza alcun margine di apprezzamento discrezionale) ovvero da lui stesso compiuti;
mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di aver accertato, il materiale probatorio è liberamente apprezzabile dal
Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (cfr. Cass., sez. I, 26-01-1999, n. 693; Cass., sez. un., 25-11-1992, n. 12545; Cass., sez. I, 05-02-1999, n. 1006; Cass. 9827/2000).
Orbene, la documentazione prodotta da parte resistente nel presente giudizio costituisce prova sufficiente dell'illecito contestato, non risultando, peraltro, presentata in giudizio querela di falso. Ed ancora ritenersi provata la messa in vendita del tabacco lavorato essendo stato trovato lo stesso sugli scaffali di vendita al pubblico;
la prossimità dello stesso non può far ritenere sussistente dubbio alcuno sulla finalità di vendita dello stesso.
Per quanto riguarda l'asserita mancanza di motivazione in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità occorre rilevare che lo stesso deve ritenersi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione contestata affinchè la parte possa far valere in via giurisdizionale le proprie ragioni;
invero dalla lettura del testo risulta richiamata la violazione della normativa contestata nonché le ragioni in fatto scaturite dall'accertamento.
Afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità “L'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante.” (Cass. n. 14567/25).
Ed ancora l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3254/2003) è nel senso di ritenere l'inapplicabilità anche della legge n. 241/1990 ai procedimenti di cui alla legge 689/1981 in considerazione del rapporto di specialità intercorrente tra le medesime, in caso di violazione dell'obbligo di motivazione il trasgressore ben può esercitare direttamente nel procedimento sanzionatorio le facoltà di cui all'art. 18 legge n. 689/1981, laddove l'amministrazione procedente può legittimamente assolvere l'obbligo motivazionale attraverso l'allegazione del verbale di contestazione e della documentazione di cui all'art 23 della legge 689/1981.
Per quanto concerne, poi, l'asserita violazione dello Statuto del contribuente, al di là dell'eccepita inapplicabilità dello stesso da parte delle riesistente siccome atto sanzionatorio, deve invece rilevarsi che detta violazione è ravvisabile nell'ipotesi in cui non vi sia la motivazione, la misura esatta degli importi richiesti o se manchi l'indicazione della norma violata, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione dell'amministrazione procedente;
ne deriva che ritenendo sussistenti detti elementi alla luce delle considerazioni sopra esposte, non può ritenersi sussistente la dedotta violazione.
Infine, in relazione alla dedotta non imputabilità della condotta contestata non essendo venuto a conoscenza l'opponente della violazione per essere stata la comunicazione di revoca del 12.4.2019 inoltrata alla casella pec del commercialista che non provvedeva a comunicarla, deve rilevarsi che le modalità di comunicazione indicate dall'opponente - pertanto al medesimo imputabili - non possono influire sulla conoscenza degli atti alla luce del principio di conoscibilità anche alla luce che il rinnovo del patentino medesimo costituisce un onere del titolare;
ed ancora tra l'accertamento del mancato rinnovo e l'accesso ispettiva intercorreva un lasso di tempo di circa venti giorni tale che l'opponente medesimo poteva con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza avvedersi e provvedere nel tempo utile.
Afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità “In tema di sanzioni amministrative, con riferimento alla sussistenza del relativo elemento soggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 novembre 1981 n.689, l'errore sulla illiceità del fatto, per essere incolpevole, deve trovare causa in un fatto scusabile, situazione questa che se può rinvenirsi in presenza di atti o circostanze positive tali da ingenerare una certa convinzione sul significato della norma, certamente non può essere identificata nella mera asserita incertezza del dettato normativo, specie se causata da una errata soggettiva percezione dello stesso, trattandosi di condizione sempre superabile, anche mediante una richiesta di informazioni alla P.A.. E ciò tanto più ove l'ignoranza interessi un operatore professionale, cioè un soggetto nei cui confronti il dovere di conoscenza e di informazione in ordine ai limiti e condizioni del proprio operare è particolarmente intenso, con
l'effetto che la sua condotta, sotto il profilo considerato, dovrebbe semmai essere valutata con maggior rigore.” (Cass. n. 21776/2006).
Ciò, dunque, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, poiché, tuttavia, parte opposta ha resistito in giudizio senza avvalersi del patrocinio di un avvocato, non sono liquidabili in suo favore i compensi
(cfr. Cass. 6898/1998 con riferimento ai diritti di procuratore e agli onorari di avvocato).
PQM
Il Tribunale di Paola, in persona del Giudice Dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede;
1. RIGETTA il ricorso proposto da avverso l'ordinanza ingiunzione prot n. Parte_1
30682/2019 notificata in data 15.10.2019 ed emessa dall' Controparte_1
2. NULLA sulle spese. Paola, lì 16.12.2025
IL GIUDICE
Dr. Alberto Caprioli