Versione
1 maggio 2004
1 maggio 2004
>
Versione
10 ottobre 2023
10 ottobre 2023
Articolo 127
Consultabilita' degli archivi privati 1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell'articolo 13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalita' concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.
2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell'articolo 125. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilita' ai sensi dell'articolo 122, comma 3.
3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 123, comma 3, e 126, comma 3.
Consultabilita' degli archivi privati 1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell'articolo 13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalita' concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.
2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell'articolo 125. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilita' ai sensi dell'articolo 122, comma 3.
3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 123, comma 3, e 126, comma 3.
Commentari • 60
- 1. Sequestro senza dettagli e convalida: è impugnabile con il riesame?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 gennaio 2025 · 1
1. La questione: sequestro senza dettagli La procedura da doversi esperire qualora il decreto di sequestro il pubblico ministero non indichi specificamente le cose da assoggettare al vincolo, ma demandi alla polizia giudiziaria delegata per l'esecuzione del provvedimento l'incarico di individuarle Il Giudice delle indagini Preliminari del Tribunale di Enna rigettava un'opposizione proposta ai sensi dell'art. 263 c.p.p.[1] avverso un decreto con il quale il pubblico ministero aveva respinto un'istanza di restituzione delle cose di cui aveva in precedenza disposto il sequestro nell'ambito del procedimento in cui erano contestati i reati di cui agli artt. 416, 476, 483, 615-ter e 640-bis …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 82
- 1. TAR Firenze, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 643Provvedimento: Pubblicato il 01/04/2026 N. 00643/2026 REG.PROV.COLL. N. 02385/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2385 del 2025, proposto da LE HI, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, LA FE, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Dell'Anno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gianna …Leggi di più...
- art. 3 L. 689/1981·
- art. 18 L. 689/1981·
- violazione art. 6 comma 3 Regolamento commercio·
- commercio su aree pubbliche·
- art. 21-quinquies L. 241/1990·
- art. 127 L.R. 62/2018·
- comunicazione avvio procedimento·
- giurisdizione TAR·
- Area UNESCO·
- art. 116 L.R. 62/2018·
- potere di autotutela·
- decadenza concessione suolo pubblico·
- compensazione spese lite