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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
8^ SEZ. CIV. riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4682/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratrice e legale rapp.te P.IVA_1
p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Controparte_1
Annunziata (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rapp.te p.t., dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro CP_3
Musto (C.F. ); C.F._2
APPELLATO
Oggetto: pagamento corrispettivo appalto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6420/22, pubblicata in data
27.06.2022, in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta dalla condannava il Controparte_2 [...]
a pagare, in favore Parte_1
dell'attrice, l'importo di “euro 76,333,20, oltre ulteriori interessi dalla presente pronuncia al soddisfo”, nonché la “ somma di euro 766.178,62 all'attualità, oltre interessi legali”, oltre alla rifusione delle spese processuali.
Con atto notificato in data 26/10/2022, il predetto Parte_1
interponeva tempestivamente appello avverso l'indicata sentenza, sollecitandone l'integrale riforma.
Si costituiva la società resistendo al gravame e Controparte_2
sollecitandone il rigetto.
Con ordinanza del 17.3.2023, emessa all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte, questa Corte così provvedeva:
“Rigetta l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante; letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino al giorno 14.3.2025”.
Con ordinanza depositata il 19.3.2025, ritualmente comunicata, questa
Corte così provvedeva: “Letto l'art. 127 ter co. 4 c.p.c., concede alle parti nuovo termine perentorio, per deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle 09.30 del giorno 11.4.2025”.
pag. 2/4 Entro la scadenza di tale termine, come si ricava dall'esame del fascicolo d'ufficio telematico, nessuna delle parti depositava note.
In siffatta ipotesi, ai sensi dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c., il Giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, così provvede: Parte_1
letto l'art. 127 ter c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 3/4 pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
8^ SEZ. CIV. riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4682/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratrice e legale rapp.te P.IVA_1
p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Controparte_1
Annunziata (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rapp.te p.t., dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro CP_3
Musto (C.F. ); C.F._2
APPELLATO
Oggetto: pagamento corrispettivo appalto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6420/22, pubblicata in data
27.06.2022, in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta dalla condannava il Controparte_2 [...]
a pagare, in favore Parte_1
dell'attrice, l'importo di “euro 76,333,20, oltre ulteriori interessi dalla presente pronuncia al soddisfo”, nonché la “ somma di euro 766.178,62 all'attualità, oltre interessi legali”, oltre alla rifusione delle spese processuali.
Con atto notificato in data 26/10/2022, il predetto Parte_1
interponeva tempestivamente appello avverso l'indicata sentenza, sollecitandone l'integrale riforma.
Si costituiva la società resistendo al gravame e Controparte_2
sollecitandone il rigetto.
Con ordinanza del 17.3.2023, emessa all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte, questa Corte così provvedeva:
“Rigetta l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante; letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino al giorno 14.3.2025”.
Con ordinanza depositata il 19.3.2025, ritualmente comunicata, questa
Corte così provvedeva: “Letto l'art. 127 ter co. 4 c.p.c., concede alle parti nuovo termine perentorio, per deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle 09.30 del giorno 11.4.2025”.
pag. 2/4 Entro la scadenza di tale termine, come si ricava dall'esame del fascicolo d'ufficio telematico, nessuna delle parti depositava note.
In siffatta ipotesi, ai sensi dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c., il Giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, così provvede: Parte_1
letto l'art. 127 ter c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 3/4 pag. 4/4