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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/03/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2385/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2385/2021
Oggi 5 marzo 2025 alle ore 12.15 innanzi al dott.ssa Sara Lanzetta, sono comparsi: per parte opponente è presente l'avv.to Gianfranco Testa il quale si riporta all'opposizione e ne chiede l'accoglimento insistendo in ogni caso per l'ammissione delle richieste istruttorie;
per parte convenuta opposta è presente l'avv.to Maria Vittoria Andreotti per delega dell'avv.to Oliosi la quale si riporta alle note di discussione già depositate;
il giudice invita le parti a discutere la causa oralmente terminata la discussione orale il giudice invita le parti a precisare le conclusioni l'avv.to Testa conclude come in atti insistendo per l'accoglimento dell'opposizione;
l'avv.to Andreotti conclude come in atti.
Terminata la discussione orale il giudice si ritira in camera di consiglio
Successivamente all'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dando pubblica lettura in udienza dell'allegata sentenza.
Il Giudice
dott. Sara Lanzetta
pagina 1 di 9 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cassino, Sezione prima civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Sara Lanzetta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2385/2021 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., con sede in Formia, Parte_1 P.IVA_1
Piazza Sant'Erasmo n. 17, rappresentata e difesa, dall'Avv. Gianfranco Testa, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Formia, Largo U. Scipione n. 22
Opponente
e
(CF ), nato a [...] il [...], ivi residente a[...] C.F._1
Tergu 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Oliosi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Piazza degli Strozzi n. 30
Opposto
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo , ha chiesto ed ottenuto l'emissione da parte del Controparte_1
Tribunale di Cassino del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 501/2021 (RG n. 1575/2021) del 17.05.2021, nei confronti della , per l'importo di euro 132.367,98 oltre Parte_1
interessi come da domanda, nonché le spese della presente fase monitoria pari ad € 410,33 per esborsi,
€ 2.135,00 per compensi professionali liquidati ai sensi del D.M. 55/2014, oltre rimborso spese forfettario, IVA e C.P.A. come per legge.
A fondamento del ricorso monitorio ha dedotto che la , si è resa inadempiente Parte_1
rispetto all'obbligo di corrispondere il pagamento della somma complessiva di euro 132.367,98 a titolo pagina 2 di 9 di corrispettivi ed onorari per l'opera professionale svolta per la progettazione di 12 ville nel piano di zona Castellonorato Formia, oltre alla direzione dei lavori.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la , ha proposto opposizione al Parte_1
predetto decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto e privo di ogni giuridico fondamento.
Nello specifico ha dedotto: che il documento denominato “riconoscimento del debito” del 28.6.2019, in virtù del quale il Tribunale concedeva l'immediata esecutività del decreto ingiuntivo n. 501/2021, non costituisce fonte autonoma di obbligazione non avendo l'effetto sostanziale di far sorgere il debito qualora quest'ultimo non sia già preesistente;
che tale riconoscimento di debito è ignoto alla Coop. opponente, non rammentando il Presidente
l'occasione ed il momento della sottoscrizione;
che l'obbligazione non è sorta tra le attuali parti processuali, non avendo mai la conferito Pt_1
Con l'incarico a , per l'esecuzione dell'opera professionale invocata;
CP che l'opposto ha ricevuto incarico professionale dal (C.E.P.) con sede in Controparte_2
Viale XXI Aprile n. 53 e non dalla;
Parte_1
che, il , è stato costituito proprio con la finalità di curare gli aspetti CP_2
tecnico/contabili/amministrativi, ivi compresi i poteri di conferimento degli incarichi professionali ed assumerne le conseguenti obbligazioni;
che, con l'affidamento dell'incarico professionale i tecnici in genere e l'arch. nello specifico, CP
hanno sottoscritto contestuale convenzione di regolamentazione dei rapporti con preventiva quantificazione dei compensi per cui le opere in argomento rientrano nell'edilizia economica e popolare, soggiacendo alle relative normative di contenimento della spesa;
che, nel caso de quo, il professionista ha accettato e pattuito sia la determinazione dell'onorario in base ad un costo forfettizzato delle opere di €. 80.000,00 (art. 3 convenzione), sia la delimitazione del compenso ad € 22.000,00 (€ 21.359,70 arrotondato ad € 22.000,00); che, peraltro, gli onorari relativi alle prestazioni di cui all'art. 1 della convenzione de qua, punti “D”
“F” e, precisamente, il piano di sicurezza e coordinamento e la redazione dei progetti delle opere di isolamento tecnico e degli impianti di cui alla L. 46/99, sono a carico dell'impresa esecutrice dei lavori, come indicato nel penultimo comma del citato art. 3; che appare evidente come nessuna obbligazione di pagamento sussista in capo alla opponente, Pt_1
che quindi difetta di legittimazione passiva ad causam;
che, oltre al citato limite insuperabile di €. 22.000,00, per la quantificazione degli onorari si deve fare riferimento alla classe “I” categoria “b” della tariffa professionale, così come previsto dall'art. 3, I
pagina 3 di 9 comma, della convenzione, mentre, il professionista nel prodotto atto ricognitivo del debito, fa riferimento alle classe 1, lett. c, III, lett. a – c;
che, l'assemblea non ha mai conferito poteri di straordinaria amministrazione né deleghe per le trattative e la definizione della posizione creditoria, già conferita, per statuto, al Controparte_2
e non revocate;
[...] che, inoltre, l'RC. , socio della pponente è in mora verso quest'ultima, per l'omesso CP Pt_1 versamento dei contributi, ad oggi ammontanti ad €. 169.341,24; che gli oneri conseguenti sono stati sostenuti dalla non volendo la stessa decadere dal beneficio Pt_1
Contr del termine concesso per l'ammortamento del mutuo in essere con la e pregiudicarsi l'iter in corso per il frazionamento e l'assegnazione degli alloggi ai singoli soci;
che, per tale motivo, la Coop. opponente si riserva di agire con autonome azioni per la tutela del suo credito e delle sue più ampie ragioni risarcitorie per i danni patiti e patiendi, non avendo la stessa ancora concluso gli accertamenti e le verifiche della corretta o meno, portata opera professionale;
che, il decreto ingiuntivo opposto, in ragione della sua immediata esecutività espone la Pt_1 Pt_1
alle revoche degli affidamenti oltre ai sopra citati rischi relativi al finanziamento ed alla perdita della credibilità creditizia, con quanto ne consegue.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di Cassino: “Piaccia al Tribunale di Cassino, accogliere la presente opposizione, revocando l'opposto decreto ingiuntivo per i motivi tutti dedotti in premessa e comunque perché inesistente il credito ingiunto, difettando l'opponente di legittimazione passiva. In subordine, perché dichiari eccessiva e non dovuta la somma così come ex adverso quantificata, giusta quanto contemplato dall'art. 3 della convenzione stipulata il 12.11.2004, prodotta in atti sub all. n. 3.
Chiede sin d'ora sospendersi la concessa immediata esecuzione, ricorrendone gravi motivi, così come in narrativa dedotto”.
Si è costituito in giudizio , contestando le avverse deduzioni in quanto infondate in Controparte_1
fatto ed in diritto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Nello specifico ha dedotto: che dal 15.02.2010 al 28.06.2019 ha prestato la sua opera professionale nei confronti della Parte_1
con sede in Formia Piazza Sant'Erasmo n. 17, per la costruzione di n. 12 ville nel piano di zona
[...]
Castellonorato Formia curandone la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva con coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, nonché la direzione dei lavori, ottenendo in data 28.06.2021 il certificato di regolare esecuzione, concordando, per l'opera professionale svolta, una parcella pari a € 136.110,49, oltre oneri fiscali;
pagina 4 di 9 che, tale somma è stato oggetto di un riconoscimento di debito da parte del Presidente della cooperativa e firmato da entrambe le parti in data 28.06.2019; Parte_2
che della somma indicata, l'opposto ha ricevuto il pagamento in acconto di € 3.742,51 residuando euro
132.367,98;
che il decreto ingiuntivo emesso n. 501/2021, munito di formula esecutiva del 20.05.2021, è stato notificato, unitamente all'atto di precetto di pagamento in data 24.05.2021;
che il riconoscimento di debito insieme al certificato di regolare esecuzione delle opere e l'avvenuto pagamento parziale della maggior somma dovuta, costituiscono piena prova della fondatezza della domanda;
che l'atto di riconoscimento del debito costituisce atto che può essere posto a fondamento per la concessione di un decreto ingiuntivo , costituendo prova scritta ex art. 634cpc;
che sia l'atto di riconoscimento del debito che gli altri documenti allegati al ricorso, non sono stati mai contestati da parte opponente, nè tanto meno disconosciuti;
che l'eccezione sulla carenza di legittimazione passiva della in favore del C.E.P. è Parte_1
infondata, in quanto ha ricevuto incarico dalla opponente e pur ammettendo l'esistenza di un CP
Parte contratto con il ciò non implica che non possa esserne sorto un secondo con la Cooperativa Del
Sole, visto che l'oggetto del contratto è diverso: se con il CEP si parla della costruzione di n.7 ville, nel caso di cui è causa l'incarico ha riguardato n.12 ville;
che il permesso a costruire come riportato dall'atto di ricognizione di debito è il n. 22 del 09.02.2012 con variante n.123 del 27.06.2012 e n. 98 del 03.06.2013, mentre il contratto che si vorrebbe fa valere sarebbe stato stipulato nell'anno 2004, con evidente impossibilità cronologica;
che l'opposto non ha alcun debito con l'opponente per l'omesso versamento di contributi per la prenotazione di un alloggio nella zona de quo, di conseguenza nessuna compensazione è di fatto possibile;
che l'opposto ha svolto il proprio compito con diligenza ottenendo il certificato di regolare esecuzione controfirmato anche dal committente, provando in tal modo il rapporto intercorso per via delle presunzioni ex art. 2729 cc.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di Cassino: “in via di merito preliminare, respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge;
in via di merito, respingere la domanda dell'opponente perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa, e pertanto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 501/2021. Con vittoria delle spese di lite.”
pagina 5 di 9 Con provvedimento del 04.11.2021, il Giudice ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 501/2021.
Con provvedimento del 15.06.2022, il Giudice ha rigettato la richiesta di intervento ex art 107 del
, avanzata dall'opponente, non ravvisandosi comunanza di cause o Controparte_4
litisconsorzio necessario.
Concessi i termini di cui all'art 183 c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 05.03.2025 all'esito della quale è stata decisa.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si osserva che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto riveste il ruolo di attore in senso sostanziale, è altrettanto vero che anche in questo tipo di giudizio non possono non ritenersi operanti i principi generali espressi dalla Suprema Corte in tema di onere della prova dell'inadempimento. Invero, secondo i suddetti principi, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr.
Cass. SS.UU. n. 13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n. 2387/04 e n. 3373/10). Dall'applicazione di tali principi discende che è onere dell'opponente - attore solo in senso formale e convenuto in senso sostanziale - eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione.
I principi appena richiamati vanno ulteriormente coordinati con il principio di non contestazione sancito all'art 115 c.p.c. che impone al convenuto - in questo caso l'opponente quale convenuto in senso sostanziale - di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati.
Nel caso di specie, va osservato che l'arch. , ha ottenuto l'emissione del decreto Controparte_1
ingiuntivo nei confronti della , per il pagamento del credito di euro 132.367,98 Parte_1
per prestazioni di opera professionale resa in favore della Cooperativa, producendo in giudizio atto di ricognizione del debito 28.06.2019, fattura in acconto n. 16 del 28.06.2019 di € 3.742,51 e certificato di regolare esecuzione del 28.06.2021.
Si rileva, inoltre, che l'eccezione sollevata dall'opponente, relativamente al difetto di legittimazione passiva, per non aver mai conferito incarico all'TT , avendo egli ricevuto incarico dal CP
, è smentita dalle evidenze processuali e in particolare dalla circostanza che Controparte_2
pagina 6 di 9 nel documento denominato “riconoscimento del debito” del 28.6.2019, la Cooperativa edilizia del Sole, qualificandosi come committente e dato atto dell'esecuzione delle prestazioni da parte dell'RCitetto
, riconosce in suo favore l'importo di euro 136.110,49,corrispondendo anche un acconto. CP
Quanto alla natura giuridica del documento denominato “riconoscimento del debito” del 28.6.2019 si rileva che che lo stesso efficacia di promessa di ricognizione di debito che al pari della promessa di pagamento, determina una presunzione di esistenza del rapporto sottostante. In altri termini, la promessa di pagamento determina un'inversione dell'onere della prova, e fa gravare sull'autore della promessa medesima (nel caso di specie la Cooperativa Edilizia del Sole) l'onere di dimostrare l'inesistenza dell'obbligazione e dunque del rapporto negoziale o la sua estinzione.
Sul punto si osserva che la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 3477 del 07/02/2024 ha chiarito che:
“La dichiarazione con la quale taluno si impegna a pagare un debito futuro, non determinato nel quantum, dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale, restando, invece, a suo carico la dimostrazione dell'effettivo ammontare della somma pretesa, come cristallizzatosi in epoca successiva alla promessa”
Nel caso di specie tale onere non può ritenersi assolto da parte opponente.
Ed invero le deduzioni relative alla esistenza della convenzione del 2004, intervenuta tra l'TT
[...]
e il , per la realizzazione di 10 alloggi di proprietà della società CP Controparte_2
Cooperativa Edilizia del Sole, non consentono di superare la presunzione di esistenza del rapporto professionale dal quale è scaturito il debito oggetto di riconoscimento dal momento che la convenzione del 2004 a cui fa riferimento parte opponete è notevolmente anteriore rispetto alla data di concessione dei titoli abilitativi riportati nel documento di “riconoscimento del debito” che fanno riferimento agli anni 2012 e 2013 peraltro è anche diverso il numero degli alloggi indicati nella convenzione e nell'atto di ricognizione del debito, inoltre nessuna prova né documentale né tecnica è stata fornita in ordina alla circostanza che la prestazione professionale resa dall'TT , per la quale è stata richiesta CP
l'emissione dell'ingiunzione di pagamento nei confronti della Cooperativa Edilizia del Sole, si riferisce alla realizzazione delle medesime villette di cui alla convenzione del 2004.
Quanto alla validità dell'atto di riconoscimento del debito sollevata da parte opponente si rileva che argomentazioni di parte opponente relative alle circostanze in cui sarebbe avvenuta la sottoscrizione del documento da parte del legale rappresentante della Cooperativa sono inidonee ad inficiare la validità e l'efficacia della dichiarazione ricognitiva posta alla base dell'ingiunzione di pagamento, considerato che le deduzioni di parte opponente appaiono del tutto contraddittorie, dal momento che non ha disconosciuto espressamente la sottoscrizione del documento ma ha dichiarato di non ricordare la circostanza in cui è stato sottoscritto. Sul punto la prova orale richiesta in seconda memoria ex art 183
pagina 7 di 9 c.p.c. deve ritenersi inammissibile in quanto basata su dati presuntivi non dotati né di gravità né di precisione. Ed invero si rileva che la difesa articolata da parte opponente appare del tutto contraddittoria laddove pur non disconoscendo la sottoscrizione ha dichiarato di non ricordare di aver firmato il documento, per poi articolare prova per testi specificamente circostanziata nel tempo e nello spazio volta a provare che in data 28.6.2019 l'arch. sottoponeva al legale rappresentante CP
della cooperativa una serie di moduli prestampati senza che se ne desse preventiva lettura e sovrapponendo gli uni agli altri (cap.
4-5 della seconda memoria 183 c.p.c.). Sul punto si rileva che tale prova parte dal presupposto indimostrato che tra i moduli vi fosse proprio il riconoscimento del debito, circostanza smentita dalla stessa difesa di parte opponente avendo dichiarato non ricordare l'occasione in cui fu sottoscritto il documento, ed è inoltre volta a trarre in via deduttiva un assunto privo di contiguità logica con le premesse, vale a dire la circostanza che tra certamente tra quei moduli sottoscritti non poteva che esservi anche il documento di riconoscimento del debito posto a fondamento dell'istanza monitoria.
Per tale ragione va confermata l'ordinanza che ha ritenuto la causa matura per la decisione rigettando implicitamente tutte le istanze istruttorie perché inammissibili e irrilevanti alla luce delle evidenze processuali emerse.
Quanto ai criteri di quantificazione del compenso contenuti nel riconoscimento di debito si rileva che le deduzioni di parte opponente sono infondate dal momento che non essendo stata superata la presunzione di esistenza del rapporto e del debito non può che confermarsi il compenso ivi indicato non avendo parte opponente offerto elementi per operare una diversa quantificazione secondo i criteri legali. Quanto alle deduzioni afferenti alla carenza di potere del legale rappresentante della Cooperativa si rileva che tale deduzione è priva di riscontro non avendo la Cooperativa prodotto lo Statuto.
L'opposizione deve essere pertanto rigettata e il decreto ingiuntivo 501/2021 deve essere confermato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, stante la bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n.
2385/2021, come innanzi proposta, così provvede:
pagina 8 di 9 1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 501/2021 emesso dal
Tribunale di Cassino che per l'effetto diventa esecutivo;
2. condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte Parte_1
convenuta opposta che liquida in euro 7.052,00 per compensi professionali oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cassino, 05.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2385/2021
Oggi 5 marzo 2025 alle ore 12.15 innanzi al dott.ssa Sara Lanzetta, sono comparsi: per parte opponente è presente l'avv.to Gianfranco Testa il quale si riporta all'opposizione e ne chiede l'accoglimento insistendo in ogni caso per l'ammissione delle richieste istruttorie;
per parte convenuta opposta è presente l'avv.to Maria Vittoria Andreotti per delega dell'avv.to Oliosi la quale si riporta alle note di discussione già depositate;
il giudice invita le parti a discutere la causa oralmente terminata la discussione orale il giudice invita le parti a precisare le conclusioni l'avv.to Testa conclude come in atti insistendo per l'accoglimento dell'opposizione;
l'avv.to Andreotti conclude come in atti.
Terminata la discussione orale il giudice si ritira in camera di consiglio
Successivamente all'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dando pubblica lettura in udienza dell'allegata sentenza.
Il Giudice
dott. Sara Lanzetta
pagina 1 di 9 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cassino, Sezione prima civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Sara Lanzetta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2385/2021 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., con sede in Formia, Parte_1 P.IVA_1
Piazza Sant'Erasmo n. 17, rappresentata e difesa, dall'Avv. Gianfranco Testa, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Formia, Largo U. Scipione n. 22
Opponente
e
(CF ), nato a [...] il [...], ivi residente a[...] C.F._1
Tergu 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Oliosi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Piazza degli Strozzi n. 30
Opposto
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo , ha chiesto ed ottenuto l'emissione da parte del Controparte_1
Tribunale di Cassino del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 501/2021 (RG n. 1575/2021) del 17.05.2021, nei confronti della , per l'importo di euro 132.367,98 oltre Parte_1
interessi come da domanda, nonché le spese della presente fase monitoria pari ad € 410,33 per esborsi,
€ 2.135,00 per compensi professionali liquidati ai sensi del D.M. 55/2014, oltre rimborso spese forfettario, IVA e C.P.A. come per legge.
A fondamento del ricorso monitorio ha dedotto che la , si è resa inadempiente Parte_1
rispetto all'obbligo di corrispondere il pagamento della somma complessiva di euro 132.367,98 a titolo pagina 2 di 9 di corrispettivi ed onorari per l'opera professionale svolta per la progettazione di 12 ville nel piano di zona Castellonorato Formia, oltre alla direzione dei lavori.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la , ha proposto opposizione al Parte_1
predetto decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto e privo di ogni giuridico fondamento.
Nello specifico ha dedotto: che il documento denominato “riconoscimento del debito” del 28.6.2019, in virtù del quale il Tribunale concedeva l'immediata esecutività del decreto ingiuntivo n. 501/2021, non costituisce fonte autonoma di obbligazione non avendo l'effetto sostanziale di far sorgere il debito qualora quest'ultimo non sia già preesistente;
che tale riconoscimento di debito è ignoto alla Coop. opponente, non rammentando il Presidente
l'occasione ed il momento della sottoscrizione;
che l'obbligazione non è sorta tra le attuali parti processuali, non avendo mai la conferito Pt_1
Con l'incarico a , per l'esecuzione dell'opera professionale invocata;
CP che l'opposto ha ricevuto incarico professionale dal (C.E.P.) con sede in Controparte_2
Viale XXI Aprile n. 53 e non dalla;
Parte_1
che, il , è stato costituito proprio con la finalità di curare gli aspetti CP_2
tecnico/contabili/amministrativi, ivi compresi i poteri di conferimento degli incarichi professionali ed assumerne le conseguenti obbligazioni;
che, con l'affidamento dell'incarico professionale i tecnici in genere e l'arch. nello specifico, CP
hanno sottoscritto contestuale convenzione di regolamentazione dei rapporti con preventiva quantificazione dei compensi per cui le opere in argomento rientrano nell'edilizia economica e popolare, soggiacendo alle relative normative di contenimento della spesa;
che, nel caso de quo, il professionista ha accettato e pattuito sia la determinazione dell'onorario in base ad un costo forfettizzato delle opere di €. 80.000,00 (art. 3 convenzione), sia la delimitazione del compenso ad € 22.000,00 (€ 21.359,70 arrotondato ad € 22.000,00); che, peraltro, gli onorari relativi alle prestazioni di cui all'art. 1 della convenzione de qua, punti “D”
“F” e, precisamente, il piano di sicurezza e coordinamento e la redazione dei progetti delle opere di isolamento tecnico e degli impianti di cui alla L. 46/99, sono a carico dell'impresa esecutrice dei lavori, come indicato nel penultimo comma del citato art. 3; che appare evidente come nessuna obbligazione di pagamento sussista in capo alla opponente, Pt_1
che quindi difetta di legittimazione passiva ad causam;
che, oltre al citato limite insuperabile di €. 22.000,00, per la quantificazione degli onorari si deve fare riferimento alla classe “I” categoria “b” della tariffa professionale, così come previsto dall'art. 3, I
pagina 3 di 9 comma, della convenzione, mentre, il professionista nel prodotto atto ricognitivo del debito, fa riferimento alle classe 1, lett. c, III, lett. a – c;
che, l'assemblea non ha mai conferito poteri di straordinaria amministrazione né deleghe per le trattative e la definizione della posizione creditoria, già conferita, per statuto, al Controparte_2
e non revocate;
[...] che, inoltre, l'RC. , socio della pponente è in mora verso quest'ultima, per l'omesso CP Pt_1 versamento dei contributi, ad oggi ammontanti ad €. 169.341,24; che gli oneri conseguenti sono stati sostenuti dalla non volendo la stessa decadere dal beneficio Pt_1
Contr del termine concesso per l'ammortamento del mutuo in essere con la e pregiudicarsi l'iter in corso per il frazionamento e l'assegnazione degli alloggi ai singoli soci;
che, per tale motivo, la Coop. opponente si riserva di agire con autonome azioni per la tutela del suo credito e delle sue più ampie ragioni risarcitorie per i danni patiti e patiendi, non avendo la stessa ancora concluso gli accertamenti e le verifiche della corretta o meno, portata opera professionale;
che, il decreto ingiuntivo opposto, in ragione della sua immediata esecutività espone la Pt_1 Pt_1
alle revoche degli affidamenti oltre ai sopra citati rischi relativi al finanziamento ed alla perdita della credibilità creditizia, con quanto ne consegue.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di Cassino: “Piaccia al Tribunale di Cassino, accogliere la presente opposizione, revocando l'opposto decreto ingiuntivo per i motivi tutti dedotti in premessa e comunque perché inesistente il credito ingiunto, difettando l'opponente di legittimazione passiva. In subordine, perché dichiari eccessiva e non dovuta la somma così come ex adverso quantificata, giusta quanto contemplato dall'art. 3 della convenzione stipulata il 12.11.2004, prodotta in atti sub all. n. 3.
Chiede sin d'ora sospendersi la concessa immediata esecuzione, ricorrendone gravi motivi, così come in narrativa dedotto”.
Si è costituito in giudizio , contestando le avverse deduzioni in quanto infondate in Controparte_1
fatto ed in diritto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Nello specifico ha dedotto: che dal 15.02.2010 al 28.06.2019 ha prestato la sua opera professionale nei confronti della Parte_1
con sede in Formia Piazza Sant'Erasmo n. 17, per la costruzione di n. 12 ville nel piano di zona
[...]
Castellonorato Formia curandone la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva con coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, nonché la direzione dei lavori, ottenendo in data 28.06.2021 il certificato di regolare esecuzione, concordando, per l'opera professionale svolta, una parcella pari a € 136.110,49, oltre oneri fiscali;
pagina 4 di 9 che, tale somma è stato oggetto di un riconoscimento di debito da parte del Presidente della cooperativa e firmato da entrambe le parti in data 28.06.2019; Parte_2
che della somma indicata, l'opposto ha ricevuto il pagamento in acconto di € 3.742,51 residuando euro
132.367,98;
che il decreto ingiuntivo emesso n. 501/2021, munito di formula esecutiva del 20.05.2021, è stato notificato, unitamente all'atto di precetto di pagamento in data 24.05.2021;
che il riconoscimento di debito insieme al certificato di regolare esecuzione delle opere e l'avvenuto pagamento parziale della maggior somma dovuta, costituiscono piena prova della fondatezza della domanda;
che l'atto di riconoscimento del debito costituisce atto che può essere posto a fondamento per la concessione di un decreto ingiuntivo , costituendo prova scritta ex art. 634cpc;
che sia l'atto di riconoscimento del debito che gli altri documenti allegati al ricorso, non sono stati mai contestati da parte opponente, nè tanto meno disconosciuti;
che l'eccezione sulla carenza di legittimazione passiva della in favore del C.E.P. è Parte_1
infondata, in quanto ha ricevuto incarico dalla opponente e pur ammettendo l'esistenza di un CP
Parte contratto con il ciò non implica che non possa esserne sorto un secondo con la Cooperativa Del
Sole, visto che l'oggetto del contratto è diverso: se con il CEP si parla della costruzione di n.7 ville, nel caso di cui è causa l'incarico ha riguardato n.12 ville;
che il permesso a costruire come riportato dall'atto di ricognizione di debito è il n. 22 del 09.02.2012 con variante n.123 del 27.06.2012 e n. 98 del 03.06.2013, mentre il contratto che si vorrebbe fa valere sarebbe stato stipulato nell'anno 2004, con evidente impossibilità cronologica;
che l'opposto non ha alcun debito con l'opponente per l'omesso versamento di contributi per la prenotazione di un alloggio nella zona de quo, di conseguenza nessuna compensazione è di fatto possibile;
che l'opposto ha svolto il proprio compito con diligenza ottenendo il certificato di regolare esecuzione controfirmato anche dal committente, provando in tal modo il rapporto intercorso per via delle presunzioni ex art. 2729 cc.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di Cassino: “in via di merito preliminare, respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge;
in via di merito, respingere la domanda dell'opponente perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa, e pertanto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 501/2021. Con vittoria delle spese di lite.”
pagina 5 di 9 Con provvedimento del 04.11.2021, il Giudice ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 501/2021.
Con provvedimento del 15.06.2022, il Giudice ha rigettato la richiesta di intervento ex art 107 del
, avanzata dall'opponente, non ravvisandosi comunanza di cause o Controparte_4
litisconsorzio necessario.
Concessi i termini di cui all'art 183 c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 05.03.2025 all'esito della quale è stata decisa.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si osserva che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto riveste il ruolo di attore in senso sostanziale, è altrettanto vero che anche in questo tipo di giudizio non possono non ritenersi operanti i principi generali espressi dalla Suprema Corte in tema di onere della prova dell'inadempimento. Invero, secondo i suddetti principi, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr.
Cass. SS.UU. n. 13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n. 2387/04 e n. 3373/10). Dall'applicazione di tali principi discende che è onere dell'opponente - attore solo in senso formale e convenuto in senso sostanziale - eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione.
I principi appena richiamati vanno ulteriormente coordinati con il principio di non contestazione sancito all'art 115 c.p.c. che impone al convenuto - in questo caso l'opponente quale convenuto in senso sostanziale - di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati.
Nel caso di specie, va osservato che l'arch. , ha ottenuto l'emissione del decreto Controparte_1
ingiuntivo nei confronti della , per il pagamento del credito di euro 132.367,98 Parte_1
per prestazioni di opera professionale resa in favore della Cooperativa, producendo in giudizio atto di ricognizione del debito 28.06.2019, fattura in acconto n. 16 del 28.06.2019 di € 3.742,51 e certificato di regolare esecuzione del 28.06.2021.
Si rileva, inoltre, che l'eccezione sollevata dall'opponente, relativamente al difetto di legittimazione passiva, per non aver mai conferito incarico all'TT , avendo egli ricevuto incarico dal CP
, è smentita dalle evidenze processuali e in particolare dalla circostanza che Controparte_2
pagina 6 di 9 nel documento denominato “riconoscimento del debito” del 28.6.2019, la Cooperativa edilizia del Sole, qualificandosi come committente e dato atto dell'esecuzione delle prestazioni da parte dell'RCitetto
, riconosce in suo favore l'importo di euro 136.110,49,corrispondendo anche un acconto. CP
Quanto alla natura giuridica del documento denominato “riconoscimento del debito” del 28.6.2019 si rileva che che lo stesso efficacia di promessa di ricognizione di debito che al pari della promessa di pagamento, determina una presunzione di esistenza del rapporto sottostante. In altri termini, la promessa di pagamento determina un'inversione dell'onere della prova, e fa gravare sull'autore della promessa medesima (nel caso di specie la Cooperativa Edilizia del Sole) l'onere di dimostrare l'inesistenza dell'obbligazione e dunque del rapporto negoziale o la sua estinzione.
Sul punto si osserva che la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 3477 del 07/02/2024 ha chiarito che:
“La dichiarazione con la quale taluno si impegna a pagare un debito futuro, non determinato nel quantum, dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale, restando, invece, a suo carico la dimostrazione dell'effettivo ammontare della somma pretesa, come cristallizzatosi in epoca successiva alla promessa”
Nel caso di specie tale onere non può ritenersi assolto da parte opponente.
Ed invero le deduzioni relative alla esistenza della convenzione del 2004, intervenuta tra l'TT
[...]
e il , per la realizzazione di 10 alloggi di proprietà della società CP Controparte_2
Cooperativa Edilizia del Sole, non consentono di superare la presunzione di esistenza del rapporto professionale dal quale è scaturito il debito oggetto di riconoscimento dal momento che la convenzione del 2004 a cui fa riferimento parte opponete è notevolmente anteriore rispetto alla data di concessione dei titoli abilitativi riportati nel documento di “riconoscimento del debito” che fanno riferimento agli anni 2012 e 2013 peraltro è anche diverso il numero degli alloggi indicati nella convenzione e nell'atto di ricognizione del debito, inoltre nessuna prova né documentale né tecnica è stata fornita in ordina alla circostanza che la prestazione professionale resa dall'TT , per la quale è stata richiesta CP
l'emissione dell'ingiunzione di pagamento nei confronti della Cooperativa Edilizia del Sole, si riferisce alla realizzazione delle medesime villette di cui alla convenzione del 2004.
Quanto alla validità dell'atto di riconoscimento del debito sollevata da parte opponente si rileva che argomentazioni di parte opponente relative alle circostanze in cui sarebbe avvenuta la sottoscrizione del documento da parte del legale rappresentante della Cooperativa sono inidonee ad inficiare la validità e l'efficacia della dichiarazione ricognitiva posta alla base dell'ingiunzione di pagamento, considerato che le deduzioni di parte opponente appaiono del tutto contraddittorie, dal momento che non ha disconosciuto espressamente la sottoscrizione del documento ma ha dichiarato di non ricordare la circostanza in cui è stato sottoscritto. Sul punto la prova orale richiesta in seconda memoria ex art 183
pagina 7 di 9 c.p.c. deve ritenersi inammissibile in quanto basata su dati presuntivi non dotati né di gravità né di precisione. Ed invero si rileva che la difesa articolata da parte opponente appare del tutto contraddittoria laddove pur non disconoscendo la sottoscrizione ha dichiarato di non ricordare di aver firmato il documento, per poi articolare prova per testi specificamente circostanziata nel tempo e nello spazio volta a provare che in data 28.6.2019 l'arch. sottoponeva al legale rappresentante CP
della cooperativa una serie di moduli prestampati senza che se ne desse preventiva lettura e sovrapponendo gli uni agli altri (cap.
4-5 della seconda memoria 183 c.p.c.). Sul punto si rileva che tale prova parte dal presupposto indimostrato che tra i moduli vi fosse proprio il riconoscimento del debito, circostanza smentita dalla stessa difesa di parte opponente avendo dichiarato non ricordare l'occasione in cui fu sottoscritto il documento, ed è inoltre volta a trarre in via deduttiva un assunto privo di contiguità logica con le premesse, vale a dire la circostanza che tra certamente tra quei moduli sottoscritti non poteva che esservi anche il documento di riconoscimento del debito posto a fondamento dell'istanza monitoria.
Per tale ragione va confermata l'ordinanza che ha ritenuto la causa matura per la decisione rigettando implicitamente tutte le istanze istruttorie perché inammissibili e irrilevanti alla luce delle evidenze processuali emerse.
Quanto ai criteri di quantificazione del compenso contenuti nel riconoscimento di debito si rileva che le deduzioni di parte opponente sono infondate dal momento che non essendo stata superata la presunzione di esistenza del rapporto e del debito non può che confermarsi il compenso ivi indicato non avendo parte opponente offerto elementi per operare una diversa quantificazione secondo i criteri legali. Quanto alle deduzioni afferenti alla carenza di potere del legale rappresentante della Cooperativa si rileva che tale deduzione è priva di riscontro non avendo la Cooperativa prodotto lo Statuto.
L'opposizione deve essere pertanto rigettata e il decreto ingiuntivo 501/2021 deve essere confermato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, stante la bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n.
2385/2021, come innanzi proposta, così provvede:
pagina 8 di 9 1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 501/2021 emesso dal
Tribunale di Cassino che per l'effetto diventa esecutivo;
2. condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte Parte_1
convenuta opposta che liquida in euro 7.052,00 per compensi professionali oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cassino, 05.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Lanzetta
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