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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/12/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 729/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 729/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Parte_1
Cotone n. 76/B C.F.: C.F._1
e nata a [...] il [...] e residente in [...](Li), Parte_2
Borgata Cotone, n.76/B C.F.: C.F._2
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati dall'Avv. DANIELE PINTO
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3
Il ricorso, depositato in data 03/03/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Piombino (LI) il 08/08/2015 tra e trascritto nei registri dello stato civile Parte_2 Parte_1 del Comune di Piombino (LI) nel Registro Atti di Matrimonio atto n. 39 parte 1 anno 2015;
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Piombino (LI) in Borgata Cotone n.76/b unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, già di proprietà esclusiva del Sig. rimarrà nella sua proprietà e nella sua piena ed esclusiva Parte_1 disponibilità;
2. il figlio è affidato ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambi i genitori;
pagina 2 di 3 3. il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna e che Per_1 il padre potrà esercitare il diritto di visita tutti i pomeriggi della settimana nei quali non avrà turno di lavoro;
4. durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di Maggio di ogni anno;
5. l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 300,00 (trecento/00) che il Sig. verserà tramite bonifico bancario, entro e non oltre il primo giorno del Pt_1 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio;
6. le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
7. il Sig. nell'eventualità in cui dovesse cedere il suddetto immobile si Pt_1 impegna a corrispondere alla Sig.ra la metà della somma ricavata dalla Pt_2 vendita al netto di quanto dovuto per l'estinzione del mutuo sullo stesso gravante;
8. si dà atto che i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento.
9. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Piombino (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 18.12.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 729/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Parte_1
Cotone n. 76/B C.F.: C.F._1
e nata a [...] il [...] e residente in [...](Li), Parte_2
Borgata Cotone, n.76/B C.F.: C.F._2
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati dall'Avv. DANIELE PINTO
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3
Il ricorso, depositato in data 03/03/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Piombino (LI) il 08/08/2015 tra e trascritto nei registri dello stato civile Parte_2 Parte_1 del Comune di Piombino (LI) nel Registro Atti di Matrimonio atto n. 39 parte 1 anno 2015;
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Piombino (LI) in Borgata Cotone n.76/b unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, già di proprietà esclusiva del Sig. rimarrà nella sua proprietà e nella sua piena ed esclusiva Parte_1 disponibilità;
2. il figlio è affidato ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambi i genitori;
pagina 2 di 3 3. il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna e che Per_1 il padre potrà esercitare il diritto di visita tutti i pomeriggi della settimana nei quali non avrà turno di lavoro;
4. durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di Maggio di ogni anno;
5. l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 300,00 (trecento/00) che il Sig. verserà tramite bonifico bancario, entro e non oltre il primo giorno del Pt_1 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio;
6. le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
7. il Sig. nell'eventualità in cui dovesse cedere il suddetto immobile si Pt_1 impegna a corrispondere alla Sig.ra la metà della somma ricavata dalla Pt_2 vendita al netto di quanto dovuto per l'estinzione del mutuo sullo stesso gravante;
8. si dà atto che i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento.
9. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Piombino (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 18.12.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
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