TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/05/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice TT.ssa Maria
Laura Pasca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 713 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa
DA rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto introduttivo, Parte_1 dall'Avv. Antonietta Campanozzi, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teramo,
C.so De Michetti n. 80
Attore
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di RO costituzione e risposta, dall'Avv. Luca Quartapelle, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teramo, Via Cipollone n. 44
Convenuto
E
, in persona del legale rappresentante p.t., RO rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alberto Lai Molè, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec
Email_1
Terzo chiamato
OGGETTO: Responsabilità medica
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:
Per parte attrice Parte_1
“Voglia l'On. Tribunale intestato, in accoglimento delle richieste desumibili dalla narrativa di cui sopra,
a) accertare e dichiarare che il convenuto professionista ha eseguito nei confronti dell'attore un'ordinaria cura odontoiatrica, meglio descritta nella narrativa che precede, peraltro incongrua e non adeguata all'arte, così cagionandogli un danno materiale risolto solo dopo plurimi disagi e sofferenze, senza alcun suo ausilio stante la infedele negazione dell'eventus damni ma mercé un'operazione di alta chirurgia di ortodonzia dentale a cura di diverso specialista;
pagina 1 di 15 b) per l'effetto, stante appunto la manifesta responsabilità professionale, condannare il TT.
al risarcimento di tutti i danni ingiustamente sopportati dal TT. RO Per_1
avendo questi agito con manifesta negligenza e imperizia, da quantificarsi mediante CTU
[...] nominanda e/o in via equitativa ex art. 2056 c.c.;
c) condannare inoltre il TT. al rimborso delle spese mediche tutte e di trasferta (come CP_1 documentate in atti) in ragione dell'attività terapeutica che si è resa necessaria per porre rimedio al disagio provocato;
d) con vittoria di spese e compensi di lite, compresi accessori come per legge”
Per parte convenuta RO
“Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza:
- in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 co. 3 n.
3 e 164 co. 4 c.p.c. stante l'indeterminatezza e la lacunosità della domanda di parte attrice, sia sotto il profilo dei danni lamentati che per quanto attiene il quantum debeatur;
- nel merito, rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto con tutte le conseguenze di legge;
- in via riconvenzionale, accertare il mancato pagamento da parte del Sig. delle Parte_1 prestazioni professionali fornite in data 24.03.2015 nonché l'omessa disdetta del successivo appuntamento del 9.04.2015 e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento della somma di €
2.000,00 oltre accessori di legge in favore del TT. ; RO
- condannare il Sig. ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria Parte_1 cagionati al TT. , nonché ai danni per il discredito professionale arrecato al RO deducente che si quantificano, in via prudenziale ed equitativa, in € 10.000,00 ovvero nel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia;
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, Iva e
CAP come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il TT. Parte_1
affinché l'intestato Tribunale accertasse la sua responsabilità in relazione agli Controparte_3 interventi odontoiatrici dallo stesso eseguiti in prossimità delle festività pasquali del 2015 allorquando, nell'esecuzione di prestazioni dirette alla cura ed alla prevenzione di patologie del proprio apparato dentale, gli ha cagionato – in conseguenza della rottura della punta del trapano odontoiatrico - una lesione all'integrità del dente incisivo laterale dell'arcata superiore nonché per aver provveduto ad un incongruo innesto delle protesi dentarie nella cavità degli incisivi superiori centrali con conseguente richiesta di condanna al risarcimento dei danni.
2. Si è costituito in giudizio il quale, dopo aver preliminarmente eccepito la RO nullità dell'atto di citazione ex art. 163-164 c.p.c. e l'inammissibilità/improponibilità dell'azione pagina 2 di 15 per violazione dell'art. 8 l. n. 24/2017 in ragione del mancato esperimento del ricorso ex art. 696bis
c.p.c., ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale, ha domandato la condanna dell'attore al pagamento del compenso per le prestazioni rese in data 24.03.2015 nonché la condanna dello stesso al risarcimento dei danni conseguenti alla disdetta senza preavviso dell'appuntamento del 9.04.2015 e ai danni derivanti dal discredito professionale conseguente alla sua condotta.
Ha chiesto, altresì, l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione
[...]
affinché la stessa lo manlevasse in caso di condanna in favore di RO
Parte_1
3. A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa concessa dal Giudice precedente assegnatario del procedimento, si è costituita in giudizio la società RO
la quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
[...]
In caso di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto che il pagamento del dovuto fosse contenuto entro i massimali determinati in polizza e tenuto conto della franchigia di € 550,00.
4. Con provvedimento del 20.11.2019 il Giudice precedente assegnatario del procedimento ha assegnato alle parti termine di 15 giorni per l'instaurazione del procedimento ex art. 696bis c.p.c. di cui all'art. 8 l. n. 24/2017.
5. La causa è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 10.12.2020.
Con provvedimento del 26.12.2021, in ragione della sottoposizione della società Elite Insurance
Company Ltd alla procedura di amministrazione straordinaria giusto provvedimento della Corte
Suprema di Gibilterra, è stata dichiarata l'interruzione della causa tra e la RO compagnia di assicurazione, separando la stessa dalla causa pendente tra il primo e
[...]
trattandosi di cause scindibili. Parte_1
Con ricorso depositato in data 17.03.2022 ha riassunto il procedimento nei RO confronti della (r.g. 3/2022), nel quale la predetta società non si è costituita. RO
Con provvedimento del 24.04.2024 il procedimento r.g. 3/2022 è stato riunito al presente procedimento.
6. La causa, istruita mediante acquisizione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., CTU medica e interrogatori formali, è stata presa in decisione all'udienza del 27.03.2025 con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex artt. 163-164 c.p.c
7. Preliminarmente dev'essere esaminata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata da parte convenuta secondo cui “l'atto introduttivo, così come formulato” “non RO permette di comprendere i motivi per i quali l'avversa difesa sostenga, in assenza di qualsivoglia elemento probatorio, l'esistenza di un danno né, tanto meno, quali siano le censure formulate avverso l'operato del TT. ” essendosi la controparte limitata “ad asserire, in RO maniera del tutto generica, superficiale e confusionaria, che, in conseguenza dell'attività posta in pagina 3 di 15 essere dall'odierno convenuto in prossimità delle feste pasquali del 2015, tesa alla cura di non meglio specificate patologie del proprio cavo orale, avrebbe subito danni patrimoniali e non, senza, tuttavia, minimamente individuarli in concreto”. Secondo la prospettazione del convenuto, quindi,
“parte attrice” “non ha minimamente indicato quali sono state le inadempienze concretamente attribuibili al TT. , ovvero, in altre parole, cosa lo stesso avrebbe potuto fare e che non CP_1 fece”, con conseguente lesione del principio del contraddittorio ex art. 111 Cost. e del diritto di difesa ex art. 24 Cost. (vd. pag.
4-5 dell'atto di citazione).
7.1. In punto di diritto la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163-164 c.p.c. – nel testo ratione temporis vigente - può riscontrarsi soltanto in presenza, sia pure alternativa, di un'assoluta indeterminatezza della domanda ovvero di una radicale violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, sussistenti in caso di impossibilità per la parte evocata in giudizio di cogliere l'obiettivo, sostanziale e processuale, dell'avversa pretesa.
In particolare, l'art. 164 co. 4 c.p.c., nel disciplinare la nullità dell'atto di citazione nei casi in cui sia omessa o risulti assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda (art. 163 co. 3 n. 3 c.p.c.) e l'esposizione di fatti (art. 163 co.3 n. 4 c.p.c.), sancisce la nullità della citazione unicamente per le ipotesi di omissione del petitum o, comunque, di sua assoluta incertezza, nonché per l'ipotesi di mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda tali da non consentire al giudice di comprendere e qualificare correttamente la domanda ed alla parte convenuta di assumere difese adeguate e pertinenti, occorrendo – a tal fine – tener conto del contenuto complessivo dell'atto, dei documenti ad esso allegati, della natura dell'oggetto della controversia e delle relazioni in cui con esso si trovi la parte evocata in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. 2, 29 gennaio 2015, n. 1681).
7.2. In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che nel caso di specie nell'atto introduttivo del giudizio sono stati indicati chiaramente sia il petitum immediato (essendo stato ben individuato il provvedimento giurisdizionale richiesto), che il petitum mediato (ovvero il bene della vita richiesto) ed è stata, altresì, esplicitata la causa petendi, avendo parte attrice ben argomentato le ragioni poste alla base della domanda spiegata, deducendo, in particolare, l'incongruo innesto di protesi dentarie nella cavità degli incisivi superiori centrali nonché il danno consistente nell'errata perforazione del dente incisivo laterale dell'arcata superiore in occasione della prestazione professionale resa in prossimità delle festività pasquali del 2015 in conseguenza della rottura della punta del trapano odontoiatrico (vd. pag. 1 dell'atto introduttivo).
Ne deriva non sussistono gli estremi per pronunciare la nullità dell'atto di citazione anche considerando che , pur avendo eccepito la violazione del diritto di difesa, ha RO svolto sufficienti ed esaustive controdeduzioni, avendo chiaramente affermato di aver provveduto a curare il dente incisivo laterale superiore dell'attore – colpito da una grave carie – essendo, ai fini di una completa cura, necessaria una terapia canalare da effettuarsi in due sedute (la prima del
24.03.2015 e la seconda del 9.04.2015) e precisando – altresì – che è stata svolta solo la prima pagina 4 di 15 seduta in quanto l'attore non si è presentato alla seconda seduta senza alcun preavviso e senza alcuna motivazione (vd. pag. 8 della CTU).
La responsabilità del TT. RO
8. In punto di diritto la responsabilità del medico dentista della cui opera il paziente si avvale nell'esercizio della libera professione ha natura contrattuale, con la conseguenza che il creditore deve provare la fonte del suo diritto ed allegare l'inadempimento, gravando sul debitore l'onere di provare di aver esattamente adempiuto ovvero l'esistenza di una causa impeditiva all'adempimento allo stesso non imputabile (cfr. Cass. Civ., sez. U, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Come condivisibilmente messo in rilievo dalla più recente giurisprudenza di legittimità, tale principio deve essere meglio chiarito, in relazione alla prova del nesso di causalità materiale, quando viene in rilievo un'ipotesi di responsabilità medica (e, in generale, quando l'obbligazione contrattuale ha ad oggetto un facere professionale).
In particolare, poiché il nesso di causalità materiale rientra nella fattispecie costitutiva del diritto a tutela del quale il paziente agisce in giudizio, grava sullo stesso l'onere di provare non solo di aver subito un evento di danno alla salute e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate (cd. causalità giuridica) ma anche il nesso di causalità tra l'evento pregiudizievole e la condotta del professionista nella sua materialità. Solo una volta che il paziente ha fornito la prova della sussistenza di detto nesso di causalità materiale (ossia del nesso causale tra la condotta del sanitario e l'insorgenza o aggravamento della patologia) sorgono gli oneri probatori a carico del sanitario, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile.
Si ha, pertanto, “un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello tra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176 co. 1 c.c. ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 3, 26 luglio 2017, n. 18392; Cass. Civ., sez. 3, 20 novembre 2018, n. 29853; Cass. Civ., sez. 3, 17 gennaio 2019, n. 1045; Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, n. 29881).
9. Ciò chiarito ritiene il Tribunale che l'istruttoria svolta ha condotto alla prova della sussistenza della responsabilità professionale di in relazione ai danni allo stesso cagionati a RO
Parte_1
A tale conclusione si perviene alla luce di quanto emerso nella CTU depositata in data 30.06.2023
(condivisa dall'intestato Tribunale in quanto immune da vizi logici e redatta tenendo conto delle linee guida e delle pratiche accreditate presso le comunità scientifica nonché delle peculiarità del caso di specie) dovendo ritenersi provato: i) che i perni installati sugli incisivi frontali dell'arcata pagina 5 di 15 superiore dell'apparato boccale dell'attore sono stati ivi apposti nel precedente intervento effettuato dall'odontotecnico Marilena , collaboratrice all'epoca dei fatti per cui è causa del TT. CP_4
e presso lo studio di quest'ultimo, su sua precisa commessa;
ii) che nel periodo CP_1 prepasquale dell'anno 2015 si è recato presso lo studio del TT. per Parte_1 CP_1 un ordinario controllo dell'apparato orale durante il quale questi ha rilevato una limatura radicale dello smalto superficiale vicino alla gengiva (dovuto al precedente intervento del suo ortodonzista) ed ha, sulla base delle radiografie effettuate, riscontrato un granuloma diffuso al dente incisivo sx dell'arcata superiore;
iii) che nell'eseguire l'esplorazione operatoria di ricerca del canale del citato dente a vista e con il trapano, ha provocato una grande perforazione diretta, tra l'altro, verso la parte esterna del dente, attingendo l'osso mandibolare al di sotto della gengiva, spezzando la punta dello strumento;
iv) che, per risolvere la problematica, ha fissato un nuovo appuntamento per il giorno
9/04/2015.
Tali circostanze devono, invero, ritenersi provate alla luce della mancata comparizione senza giustificato motivo di a rendere interrogatorio formale all'udienza del RO
13.07.2022 in quanto l'art. 232 co. 1 c.p.c. prevede che «se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio».
Sebbene tale disposizione non ricolleghi automaticamente alla mancata comparizione, per quanto ingiustificata, per rendere l'interrogatorio l'effetto della confessione, riconoscendo solo al giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (cfr, ex multis, Cass. civ., sez. 6-2, ordinanza 18 aprile 2018, n. 9436; Cass. civ., sez. 1, 6 agosto 2014, n. 17719; Cass. civ., sez. 3, 14 febbraio 2007,
n. 3258; Cass. civ., sez. 2, 20 aprile 2006, n. 9254), nel caso di specie, la mancata comparizione del convenuto consente di ritenere provate le circostanze sopra dedotte tenuto, altresì, conto:
- della mancata ottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto con provvedimento del 26.02.2021 (con il quale era stata ordinata al convenuto l'esibizione in giudizio della radiografia eseguita in occasione della prima visita effettuata a;
Parte_1
- del danneggiamento dell'hard disk di parte convenuta nel quale erano archiviate le radiografie relative all'odierno attore (vd. pag. 5 della CTU depositata in data 30.06.2023);
- di quanto dichiarato da in sede di interrogatorio formale (il quale ha Parte_1 confermato che il primo intervento eseguito dalla controparte in data 23.04.2015 ha avuto esito negativo con la conseguenza che non si è ripresentato al successivo appuntamento fissato per il
9.04.2015, avendo preferito rivolgersi ad ali professionisti, vd. verbale di udienza del 13.07.2022);
- del fatto che sin dalla CTU redatta nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. il Collegio peritale ha riscontrato la presenza di una “falsa strada” dall'esame della radiografia del dente interessato (vd. pag. 4 della CTU redatta nel procedimento ex art. 696bis c.p.c.)
In particolare, la consulenza tecnica depositata in data 30.06.2023 ha consentito di appurare che nell'esecuzione dell'intervento del 23.04.2015 – intervento di non speciale difficoltà e corretto alla pagina 6 di 15 luce della patologia diagnosticata di granuloma – ha, in violazione delle linee RO guida della terapia entodontica, omesso di montare la diga di gomma ed ha aperto una “falsa via”, in quanto “la perforazione della radice durante le procedure operative dovrebbe essere evitata” (vd. pag. 9 della CTU) e che, in ogni caso, una volta aperta la “falsa via”, il sanitario avrebbe dovuto chiuderla subito oppure inviare il paziente al più presto da un professionista esperto qualificato in
Endodonzia (vd. pag. 10 della CTU).
Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta non può ritenersi che il danno cagionato dal paziente sia dovuto alla sua scelta di non portare a termine la prestazione professionale (omettendo di recarsi alla successiva visita del 9.04.2015) atteso che, da un lato, è stata la stessa condotta del professionista a cagionargli un danno (consistente nell'apertura di una “falsa via”) con conseguente legittimità della sua scelta di rivolgersi ad altri professionisti (i quali, come emerso nella stessa
CTU, hanno risolto la problematica) e, dall'altro lato, il sanitario avrebbe dovuto provvedere subito alla chiusura della falsa strada ovvero invitare il paziente al più presto da un professionista esperto qualificato in Endodonzia.
In altri termini la tesi di parte convenuta secondo cui la scelta dell'attore di interrompere le prestazioni non presentandosi all'appuntamento del 9.04.2015 ha “impedito al convenuto di completare la prestazione professionale secondo le buone pratiche cliniche ovvero di porre in essere le condotte evidenziate nella CTU” “interrompendo così il nesso causale tra condotta ed evento”
(vd. pag. 3 della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.) non può essere condivisa sia perché sussiste colpa medica già nell'apertura di una falsa strada nell'esecuzione di una prestazione di non particolare complessità sia perché sin dalla comparsa di costituzione e risposta il convenuto ha negato ogni responsabilità in ordine ai danni lamentati dall'attore sostenendo che alla luce della presenza di un'estesa otturazione sarebbero state necessarie due sedute terapeutiche (vd. pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta). La tesi del convenuto sarebbe, pertanto, sostenibile qualora lo stesso avesse riscontrato l'errore commesso e, conseguentemente, agito per porvi rimedio secondo le modalità descritte dal Collegio peritale in quanto, in assenza di ciò, è difficilmente ipotizzabile che lo stesso avrebbe posto la condotta corretta descritta dal CTU.
Segue. Il danno risarcibile
10. Quanto al danno risarcibile, parte attrice ha, innanzitutto, richiesto il risarcimento del danno patrimoniale pari alle spese mediche sostenute
Tale domanda deve essere accolta avendo il Collegio peritale ritenuto congrue le spese mediche come risultanti agli atti di causa per un totale di € 3.107,00 (vd. pag. 11 della CTU).
A tale somma deve aggiungersi l'ulteriore importo di € 2.800,00 pari al costo dei controlli con cadenza annuale cui parte attrice dovrà sottoporsi per valutare le condizioni dell'elemento dentale in contestazione per i prossimi 20 anni (vd. pag. 11-12 della CTU).
11. In secondo luogo parte attrice ha richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale a titolo di danno biologico, il quale può essere definito come la lesione, temporanea o permanente della persona, suscettibile di accertamento medico legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività pagina 7 di 15 quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito (art. 138 co. 2 lett. a) d.lgs. n. 209/2005 e art. 139 co. 2 d.lgs. n. 209/2005).
Sul punto il Collegio peritale ha condivisibilmente chiarito che i trattamenti successivi di particolare complessità eseguiti da presso diversi professionisti – consistenti Parte_1 nella chiusura della falsa strada e nel completamento della terapia canalare con devitalizzazione dell'elemento 2.2. - hanno dato esito positivo, come anche evidenziato nelle radiografie eseguite il
12.01.2023 durante le operazioni peritali (vd. pag. 10 della CTU), avendo - altresì – lo stesso paziente riferito di non aver avuto più nessun dolore al 2.2. dopo la terapia eseguita presso lo studio del TT. , in occasione della quale sono stati ritrattati endodonticamente e protesizzati Per_2 anche gli elementi 1.1. e 1.2. (vd. pag. 10 della CTU).
Conseguentemente, non è stato riscontrato alcun periodo di inabilità temporanea assoluta ma solo n. 8 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% in ragione delle successive visite e dei successivi trattamenti.
Il Collegio peritale ha, altresì, escluso la sussistenza di postumi permanenti in quanto “l'elemento
2.2. è un dente che, con il ritrattamento endodontico e la chiusura della falsa strada eseguiti dal
Prof. , ha subito un indebolimento della struttura radicolare ma non è possibile ipotizzare Per_2
l'arco temporale di efficacia del ritrattamento endodontico” (vd. pag. 11 della CTU).
Ne deriva che, in applicazione dei valori di cui al DM del 16.07.2024, parte attrice ha diritto all'importo di € 220,96. Tale importo deve essere corrisposto dall'odierno convenuto non essendo condivisibile la tesi secondo cui l'attore non avrebbe subito tale danno qualora avesse continuato con lui le prestazioni di cura (vd. par. 9 della motivazione)
11.1. Accanto al danno biologico vi è il danno morale, il quale, come chiarito dalla giurisprudenza, costituisce una voce autonoma non conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale e, perciò, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
L'art. 138 co. 2 lett. e) d.lgs. n. 209/2005 prevede, infatti, che «al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico» «è aumentata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione».
Ne deriva che, come di recente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, spetta al giudice accertare l'esistenza anche del danno morale in quanto, solo una volta accertata la suddetta esistenza, è possibile procedere alla quantificazione del danno subito applicando le relative tabelle dovendo – in caso contrario – considerare la sola voce del danno biologico, depurata dell'aumento tabellarmente previsto per il danno morale (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 10 novembre 2020, n. 25164).
Ai fini della prova del danno morale, tuttavia, è possibile – e centrale - il ricorso alla prova presuntiva avendo la Suprema Corte chiarito che alla necessità di un rigoroso onere di allegazione pagina 8 di 15 non corrisponde un altrettanto rigoroso onere probatorio, essendo possibile far ricorso alle massime di esperienza, anche al fine di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito (cfr. Cass. Civ. n. 25164/2020 cit.). A tal fine, “un attendibile criterio logico- presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute” è rappresentato dalla “corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto al sorgere di una sofferenza soggettiva”, di talché tanto più grave è la lesione della salute, tanto più il ragionamento interferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale, inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico-relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr. Cass. Civ., n. 25164/2020 cit.).
In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che, in assenza di qualsiasi precisa e tempestiva allegazione sul punto, nessun incremento a titolo di sofferenza soggettiva può essere riconosciuto, non potendo questo presumersi dall'entità delle conseguenze dannose.
11.2. Quanto alla richiesta maggiorazione a titolo di personalizzazione del danno subito costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui le conseguenze dannose da ritenersi normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non possono giustificare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, occorrendo a tal fine la presenza di circostanze specifiche ed eccezionali le quali rendano in concreto il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persona della stessa età (cfr.
Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, n. 28988).
Nel caso di specie parte attrice nell'atto introduttivo si è limitata ad affermare che a causa della condotta del convenuto sono state “precluse all'odierno esponente una serie di attività tra le quali suonare la tromba, hobby che coltiva sin da ragazzo, oggi finanche come componente della nota banda musicale di Montorio al OM” (pag. 3 della citazione) e nella memoria ex art. 183 co. 6 n.
2 c.p.c. ha dedotto che “con riferimento viepiù al mancato esercizio dell'hobby musicale praticato dall'esponente, si rappresenta come proprio l'errato intervento eseguito dal convenuto abbia comportato gravi sofferenze, anche psicologiche, all'attore, costretto per mesi nel corso degli anni
2015 e 2016, ad un vero e proprio calvario di visite specialistiche e interventi, tesi a porre rimedio all'errata cura canalare e ortodontica prestargli dal convenuto”, avendo – altresì – dovuto per tali ragioni rinunciare a prendere parte alla tournée di manifestazioni dove era stata invitata la banda musicale di Montorio al OM (vd. pag.
9-10 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice)
In applicazione dei sopraesposti principi ritiene il Tribunale che non può essere riconosciuto alcun aumento a titolo di personalizzazione del danno in quanto, da un lato, solo nella seconda memoria parte attrice ha allegato più analiticamente che la condotta del convenuto gli ha impedito di partecipare alla tournée di manifestazioni dove era stata invitata la banda musicale di Montorio al pagina 9 di 15 OM (stante la totale genericità dell'allegazione contenuta nell'atto introduttivo) e, dall'altro lato (e soprattutto), parte attrice non ha fornito alcuna prova dell'incidenza dannosa della condotta di parte convenuta su tale hobby. Invero, come emerso nella CTU, a seguito dell'intervento eseguito presso lo studio del TT. (eseguito nel Luglio 2015), il danno è stato riparato e lo stesso Per_2 odierno attore ha riferito al Collegio peritale di non aver avuto più dolore (vd. pag. 10 della CTU).
Né alcun rilievo probatorio hanno i capitoli testimoniali articolati da parte attrice in quanto, pacifico il cap. 13 (il quale mira semplicemente a dimostrare che l'attore fa parte della banda del
Comune di Montorio), i cap. 14 e 15 (“Vero che dal mese di aprile 2015 e sino al luglio 2016 l'attore, pur invitato, doveva forzatamente rinunciare a prender parte alla tournée di manifestazioni ove era stata invitata la banda musicale di Montorio al OM, per motivi di salute connessi al problema odontoiatrico per cui è causa?” e “Vero che, in particolare, l'attore giustificava la sua assenza dalle manifestazioni di cui al capitolo che precede a causa dei dolori all'apparato dentale/orale collegati all'intervento eseguito dal convenuto odontoiatra sul dente incisivo laterale sx dell'arcata superiore?”) sono generici e valutativi e, dunque, inammissibili.
12. In conclusione, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di parte attrice di € 6.127,96.
Sul totale del danno così liquidato deve essere riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione (cfr. Cass. Civ. sez. U., 17 febbraio 1995, n. 1712): pertanto, previa devalutazione alla data del sinistro (27.03.2015) della somma espressa in moneta attuale, alla somma via via rivalutata annualmente devono essere aggiunti gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento dannoso fino alla data della presente sentenza.
Da tale data, giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono, poi, gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
Le domande riconvenzionali formulate da RO
13. Parte convenuta ha contestato “il mancato pagamento delle prestazioni professionali fornite dall'odierno deducente in favore del Sig. nella seduta terapeutica del 24.03.2015” (vd. Per_1 pag. 14 della comparsa di costituzione) chiedendo, in via riconvenzionale la condanna dello stesso al pagamento del dovuto.
13.1. Sul punto parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. ha eccepito la prescrizione presuntiva del diritto di credito maturato ex art. 2956 c.c., ai sensi del quale il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese si prescrive nel termine di tre anni (n. 2).
Trattasi di un'ipotesi di prescrizione presuntiva la quale, a differenza di quella ordinaria o
"estintiva", non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo, bensì sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto in un pagina 10 di 15 lasso di tempo ristretto, con l'effetto che, trascorso un certo periodo da quando sono sorti i rapporti senza che il creditore abbia fatto valere la sua pretesa, l'obbligazione si presume estinta.
La prescrizione presuntiva, quindi, non opera sul piano del diritto sostanziale, come la prescrizione estintiva (che, laddove venga sollevata, è causa di estinzione del diritto), ma si dispiega interamente sul terreno della prova nel processo, ponendo a favore del debitore la presunzione legale che, una volta trascorso il periodo di tempo previsto dalla legge, l'obbligazione si sia estinta.
In altri termini la prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti, logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, in quanto elementi costitutivi della prima sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio che estinguono il debito, sicché il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione; mentre la seconda è fondata su una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, esponendosi colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza (cfr. Cass. civ., sez. 2, 25 gennaio 2021,
n.1435).
L'art. 2959 c.c. prevede che l'eccezione presuntiva deve essere rigettata se chi la oppone «ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta», rigetto che deve avvenire anche quando il debitore pone in essere qualsiasi comportamento che configuri, anche indirettamente, riconoscimento della mancata estinzione dell'obbligazione dedotta dal creditore, dovendo considerarsi tale condotta come contrastante con i presupposti della relativa presunzione, che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, infatti, l'eccezione è incompatibile con le difese che presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa sussistenza (con la precisazione che l'ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore può risultare anche per implicito dalla contestazione dell'entità della somma richiesta), poiché in tal modo si ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 2, ordinanza 5 giugno 2023, n.
15665; Cass. civ., sez. 6-2, ordinanza 30 giugno 2021, n. 18631; Cass. civ., 2 dicembre 2013, n.
26986; Cass. civ., 16 febbraio 2016, n. 2977; Cass. civ., 28 giugno 2019, n. 17595; Cass. civ., 3 marzo 2001, n. 3105; Cass. civ., 23 luglio 2012, n. 12771; Cass. civ., 5 giugno 2019, n. 15303;
Cass. civ. 14 dicembre 2017, n. 30058).
Una volta formulata correttamente l'eccezione, operando la presunzione legale semplice, spetta al preteso creditore superarla, dimostrando la mancata soddisfazione del credito, potendo fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio "per accertare se si è verificata l'estinzione del debito" ex art. 2960 c.c. o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta (cfr. Cass. civ., sez. 2, 20 gennaio 2022, n.1765; Cass. Civ., sez. 6, 16 giugno
2021 , n. 17071).
Orbene, nel caso di specie attrice ha eccepito la prescrizione presuntiva ma, al contempo, ha contestato sia la debenza del compenso sia la relativa quantificazione (vd. pag. 5 della memoria ex pagina 11 di 15 art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. dove si legge che “finanche laddove la prestazione fosse stata adeguatamente espletata (circostanza inverosimile e debitamente smentita dalla documentazione medica prodotta unitamente all'atto introduttivo) è ovviamente inammissibile una pretesa economia della portata di cui alla domanda riconvenzionale, dal momento che la cura canalare come viepiù accertato dallo stesso attore recatosi all'uopo presso altri ambulatori odontoiatrici e sulla base del palmare/tariffario ordinariamente vigente, risulta comunque inferiore agli € 200,00”), difesa incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva, la quale – quindi – deve essere disattesa.
13.2. Ciò nonostante la domanda riconvenzionale di parte convenuta non può trovare accoglimento mancando la prova della tipologia di attività professionale espletata (risultando mancante anche la radiografia eseguita all'odierno attore, vd. par. 9 della motivazione), con conseguente impossibilità, dinanzi alla specifica contestazione di parte attrice, di quantificare il corrispettivo dovuto.
14. In secondo luogo parte convenuta ha dedotto che “il Sig. non si degnava nemmeno di Per_1 effettuare la disdetta della successiva seduta terapeutica fissata per la data del 9.04.2015 disertando l'appuntamento senza alcun preavviso”, condotta che “cagionava un ulteriore danno economico al deducente il quale, stante il mancato preavviso, si vedeva impossibilitato ad assegnare ad altro paziente il posto rimasto vacante” (vd. pag. 14-15 della comparsa di costituzione e risposta).
14.1. Anche tale domanda non può trovare accoglimento non avendo parte convenuta fornito in alcun modo la prova né del fatto di aver dovuto rinunciare al compenso da parte di un altro paziente né – tantomeno – dell'ammontare del danno subito, non potendosi in alcun modo procedere alla liquidazione in via equitativa del danno ex art. 1226 c.c. in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza, affinché possa procedersi con la suddetta modalità di determinazione del danno occorre che il danneggiato fornisca la prova la prova dell'esistenza del danno, essendovi incertezza solo sulla sua quantificazione, incertezza non eliminabile in ragione della presenza di lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo.
In altri termini, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui la liquidazione del danno in via equitativa postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile (il cui onere probatorio ricade sul danneggiato) e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 12 aprile 2023, n. 9744), non potendo la valutazione equitativa sopperire all'inerzia del danneggiato nel senso che se il danneggiato, pur avendone la possibilità, omette di provare elementi utili per la determinazione del danno, il giudice deve tener conto solo degli elementi provati o notori, non potendo ricorrere alla sua determinazione in via equitativa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 6-3, ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41542; Cass. civ., sez. 3, 9 agosto 2007, n. 17492 secondo cui “il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.c., da pagina 12 di 15 luogo non ad un giudizio d'equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ond'è che non solo è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, ma non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, anzi, al contrario, presuppone già assolto dalla parte stessa, nei cui confronti le citate disposizioni non prevedono alcuna relevatio ab onere probandi al riguardo, l'onere su di essa incombente ex art. 2697 c.c., di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, così come non la esonera dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e ricondotto alla sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso”). 15. Infine parte convenuta ha chiesto, nelle conclusioni in calce all'atto introduttivo, la condanna dell'attore al risarcimento del danno arrecato per il discredito professionale, quantificato in via equitativa in € 10.000,00.
In punto di diritto per poter ottenere il risarcimento del danno da lesione della reputazione professionale del lavoratore occorre che il danneggiato fornisca la prova della condotta lesiva, del fatto che questa ha determinato un danno ingiusto (prova che può essere fornita anche attraverso presunzioni, purché fondate su circostanze gravi, precise e concordanti e non sulla semplice
"ragionevolezza" delle asserzioni dell'interessato circa il pregiudizio all'immagine ed il discredito professionale o personale) e, poiché il danno risarcibile a norma dell'art. 2043 cod. civ.
è il danno - conseguenza patrimoniale, del fatto che detta lesione ha cagionato al lavoratore una perdita patrimoniale, senza la quale il risarcimento manca di oggetto (cfr. Cass. civ., sez. 3, 10 maggio 2001, n. 6507)
15.1. Nel caso di specie, parte convenuta non ha nè fornito la prova della condotta lesiva di parte attrice (risultando – per converso – la sua responsabilità professionale in ordine ai fatti di causa) né del danno subito, non potendosi – in ogni caso – procedere alla sua liquidazione in via equitativa
(vd. par. 14.1. della motivazione).
16. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547)
La domanda di manleva formulata da nei confronti della compagnia di RO assicurazione RO
pagina 13 di 15 17. Con riferimento alla domanda di manleva proposta da parte convenuta nei confronti della propria compagnia di assicurazione deve rilevarsi che la predetta compagnia di assicurazione è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria giusto provvedimento della Corte
Suprema di Gibilterra dell'11.12.2019 con nomina di e di Persona_3 Persona_4
Pricewaterhouse Coopers U.K. quali nuovi Joint Administrators della società, ai sensi delle disposizioni contenute nell'Insolvency Act 2011 (vd. doc. allegati al deposito di parte terza intervenuta del 13.09.2021).
L'art. 65 dell' Insolvency Act 2011 prevede che dal momento della presentazione dell'istanza per l'emissione dell'ordinanza di amministrazione e fino all'istanza di rigetto della stessa o alla successiva revoca dell'amministrazione che sia stata emessa, sussiste un periodo di cd. moratoria durante il quale, ai sensi dell'art. 66 lett. f) non è possibile avviare o proseguire alcuna procedura giudiziaria, compresi i procedimenti legali e l'esecuzione né è possibile imporre il pignoramento della società o dei suoi beni se non con l'autorizzazione della Corte o, se la società è in amministrazione, con il consenso dell'amministratore.
Alla luce del combinato disposto di tali disposizioni deve ritenersi che – risultando ancora in corso il periodo di moratoria – la domanda proposta nei confronti della società innanzi all'intestato
Tribunale deve ritenersi improseguibile in quanto la debenza di ogni credito dovrà essere assoggettata alle condizioni della legislazione che regola la procedura dell'Administration (cfr.
Tribunale Venezia, 26 maggio 2021, n. 1052).
La regolamentazione delle spese di lite
18. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. per cui parte convenuta è tenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite relative sia al procedimento ex art. 696bis
c.p.c. sia al presente procedimento.
Quanto alle spese del procedimento ex art. 696bis c.p.c. esse si liquidano, in applicazione delle tabelle di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (alla luce del decisum), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate nonché del pregio dell'attività difensiva svolta, in € 2.225,00 (€ 540,00 per la fase di studio, € 675,00 per la fase introduttiva ed € 1.010,00 per la fase istruttoria).
Per il presente giudizio esse si liquidano, in applicazione delle tabelle di cui al DM 147/2022 tenuto conto del valore della controversia (alla luce del decisum e della domanda riconvenzionale rigettata formulata dal convenuto), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate nonché del pregio dell'attività difensiva svolta, secondo i valori medi in € 5.077,00 (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale).
18.1. Le spese di lite tra e la compagnia di assicurazione, in ragione della RO peculiarità della questione, devono essere compensate ex art. 92 c.p.c.
18.2. Le spese di CTU come liquidate nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. con decreto
16.12.2021 sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
pagina 14 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...] contro e Parte_1 RO RO
, ogni contraria domanda e eccezione respinta e/o assorbita, così dispone:
[...]
1) condanna, per le causali di cui in parte motiva, parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di € 6.127,96 oltre interessi come indicati nel par. 12 della motivazione;
2) rigetta le domande riconvenzionali formulate da nei confronti di RO [...]
Parte_1
3) dichiara improseguibile il giudizio proposto da nei confronti della società RO
; RO
4) condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano per il procedimento ex art. 696bis c.p.c. in € 286,00 per anticipazioni, ed € 2.225,00 per onorario oltre accessori di legge, e, per il presente giudizio, in € 545,00 per anticipazioni, €
5.077,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge;
5) compensa le spese di lite tra parte convenuta e parte terza chiamata:
6) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta
Teramo, 20.05.2025
Il Giudice
TT.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 15 di 15