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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/10/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2674/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IA LD Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa ES ON Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 2674/2025 promosso da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. FRANCHINI PAMELA;
e
nata a [...]ù) il 23.02.1978, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. BRUNETTI GIOVANNA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano di avere già ripartito tra loro ogni bene comune e di avere definito concordemente tra loro ogni altro rapporto patrimoniale, per cui non hanno nulla da chiedere e/o pretendere reciprocamente, fatti salvi gli accordi contenuti nel ricorso per separazione.
3) Dato atto delle attuali condizioni economico-reddituali di entrambi, il sig. Parte_1 verserà alla sig.ra , entro e non oltre il giorno
[...] Controparte_1 venti di ogni mese, la somma pari ad € 500,00 (cinquecento/00) mensili soggetta a rivalutazione
ISTAT.
- 1 - 4) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
5) I coniugi dichiarano che il presente accordo è satisfattivo di ogni loro ragione e diritto e che, pertanto, non hanno più nulla a pretendere nei rispettivi confronti per qualsivoglia titolo e/o ragione, salvo il buon fine delle obbligazioni espressamente concordate e pattuite a mezzo del presente atto”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e che Parte_1 Controparte_1 si sono sposati a Boulogne (Argentina) il 26.07.2002, il cui matrimonio è strato trascritto nel Comune di Ancona, hanno chiesto la separazione consensuale.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate non presentano profili di contrarietà alla legge o all'ordine pubblico.
Il Collegio può pertanto omologare l'accordo raggiunto dalle parti.
Le spese di lite, come concordato dalle parti, sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contatto matrimonio a Boulogne (Argentina) il 26/07/2002, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Ancona al n. 137, parte 2, serie C dell'anno 2025; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
- 2 - Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'01.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
ES ON IA LD
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IA LD Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa ES ON Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 2674/2025 promosso da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. FRANCHINI PAMELA;
e
nata a [...]ù) il 23.02.1978, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. BRUNETTI GIOVANNA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano di avere già ripartito tra loro ogni bene comune e di avere definito concordemente tra loro ogni altro rapporto patrimoniale, per cui non hanno nulla da chiedere e/o pretendere reciprocamente, fatti salvi gli accordi contenuti nel ricorso per separazione.
3) Dato atto delle attuali condizioni economico-reddituali di entrambi, il sig. Parte_1 verserà alla sig.ra , entro e non oltre il giorno
[...] Controparte_1 venti di ogni mese, la somma pari ad € 500,00 (cinquecento/00) mensili soggetta a rivalutazione
ISTAT.
- 1 - 4) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
5) I coniugi dichiarano che il presente accordo è satisfattivo di ogni loro ragione e diritto e che, pertanto, non hanno più nulla a pretendere nei rispettivi confronti per qualsivoglia titolo e/o ragione, salvo il buon fine delle obbligazioni espressamente concordate e pattuite a mezzo del presente atto”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e che Parte_1 Controparte_1 si sono sposati a Boulogne (Argentina) il 26.07.2002, il cui matrimonio è strato trascritto nel Comune di Ancona, hanno chiesto la separazione consensuale.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate non presentano profili di contrarietà alla legge o all'ordine pubblico.
Il Collegio può pertanto omologare l'accordo raggiunto dalle parti.
Le spese di lite, come concordato dalle parti, sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contatto matrimonio a Boulogne (Argentina) il 26/07/2002, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Ancona al n. 137, parte 2, serie C dell'anno 2025; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
- 2 - Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'01.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
ES ON IA LD
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