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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/06/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
n. rgvg 18986 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18986 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. CHEF MARIA GIUSEPPINA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. COPPOLA IMMACOLATA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/10/2024 Parte_1 CP_1
premettendo:
[...]
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 07/12/2018;
- che dalla predetta unione non nascevano figli;
1 - di essersi separati in virtù di accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita del 7.3.2024.
Su tali premesse i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1. il sig. Parte_1
corrisponde alla data della sottoscrizione del presente ricorso e comunque non oltre il 10 Ottobre 2024 l'importo, quale assegno divorzile cd. una tantum, di euro
13.000,00 (tredicimila/00) a definitiva soluzione dei rapporti uxori alla sig.ra
[...]
. La corresponsione dell'importo di € 13.000,00 è condizione Controparte_1
essenziale affinchè la dott.ssa rilasci libero di cose e Controparte_1 persone, prelevando quanto concordato con allegato inventario, l'immobile già casa coniugale sito in Napoli, alla Via Roberto Bracco n.71 già via Largo
Francesco Torraca - interno 35 piano 9 (Sez.Urb.SGU - Foglio 2 - Particella 102
- Sub 109 Zona censuaria 12B - Cat A/2 - Classe 6 - consiste. 7 vani - superf. 132 mq , escluse aree scoperte 131 mq. Rendita 1.608,76). L'immobile è di proprietà del dott. padre del marito, in favore del quale sarà rilasciato Persona_1 entro e non oltre il 10 Ottobre 2024 con gli arredi indicati nell'atto di separazione.
2. Per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia e con la sottoscrizione del presente accordo si danno reciprocamente atto di avere definito ogni rapporto di dare/avere tra loro pendente ad eccezione di quanto previsto.
3. Le spese legali sono compensate tra le parti e nulla è dovuto reciprocamente, con espressa rinuncia alla solidarietà professionale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 10.04.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso. Deducevano, inoltre, che il sig. ha già corrisposto l'importo, quale assegno Parte_1
divorzile cd. una tantum, di euro 13.000,00 (tredicimila/00) a definitiva soluzione dei rapporti uxori alla sig.ra e la dott.ssa Controparte_1 CP_1 [...]
ha già rilasciato libero di cose e persone l'immobile già casa coniugale CP_1
sito in Napoli, alla Via Roberto Bracco n.71 già via Largo Francesco Torraca - interno 35 piano 9 (Sez.Urb.SGU - Foglio 2 - Particella 102 - Sub 109 Zona censuaria 12B - Cat A/2 - Classe 6 - consiste. 7 vani - superf. 132 mq , escluse aree
2 scoperte 131 mq. Rendita 1.608,76). Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del celebrato dai ricorrenti a Napoli il 07/12/2018 (atto n. 161, parte II, S. A. sez. U, reg. Atti
Matrimonio anno 2018);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/04/2025.
3 Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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