Articolo 3 della Legge 8 agosto 1977, n. 595
Articolo 2Articolo 4
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11 settembre 1977
Art. 3.
Gli incarichi di personale educativo possono essere conferiti, in attesa dell'espletamento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, soltanto per posti disponibili nei ruoli organici determinati sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 2 e dopo aver utilizzato, anche al di fuori della provincia, il personale educativo che risulti eventualmente in eccedenza rispetto agli organici degli istituti educativi corrispondenti.
E' fatto divieto di assumere personale in eccedenza ai posti previsti negli organici.
A carico degli inadempienti si applicano le norme del terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 .
Entrata in vigore il 11 settembre 1977