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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/04/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 265/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Rieti, Largo Parte_1 C.F._1
Bonfante n. 3, presso lo studio dell'Avv. Paola Fasciolo che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
E da
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Rieti, Via Sanizi 2, Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Barbara Pelagotti che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto
Ragioni di fatto e di diritto
e hanno contratto matrimonio in Terni il 4.9.1999, trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello stato civile di detto Comune (atto n. 54, parte II, serie B, ufficio 1, anno 1999).
Dalla unione coniugale sono nate in data 15.6.2001 e in data 7.7.2006, Persona_1 Controparte_1 entrambe maggiorenni.
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 18.2.2025 contenente l'indicazione degli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5.3.2025 i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate e il giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Vista la natura della decisione e la domanda congiunta le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2 in Terni il 4.9.1999, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune (atto n. 54, parte II,
[...] serie B, ufficio 1, anno 1999) alle condizioni di cui al ricorso;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terni perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Rieti, Largo Parte_1 C.F._1
Bonfante n. 3, presso lo studio dell'Avv. Paola Fasciolo che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
E da
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Rieti, Via Sanizi 2, Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Barbara Pelagotti che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto
Ragioni di fatto e di diritto
e hanno contratto matrimonio in Terni il 4.9.1999, trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello stato civile di detto Comune (atto n. 54, parte II, serie B, ufficio 1, anno 1999).
Dalla unione coniugale sono nate in data 15.6.2001 e in data 7.7.2006, Persona_1 Controparte_1 entrambe maggiorenni.
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 18.2.2025 contenente l'indicazione degli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5.3.2025 i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate e il giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Vista la natura della decisione e la domanda congiunta le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2 in Terni il 4.9.1999, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune (atto n. 54, parte II,
[...] serie B, ufficio 1, anno 1999) alle condizioni di cui al ricorso;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terni perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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