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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10105 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 26499/2024 Verbale dell'udienza del 4/11/2025 Per l'appellante è presente l'avv. Anna Busiello per delega dell'avv. Toma. Per il per delega dell'avv. Di Fiore, è presente l'avv. prat. abilitato Parte_1
TI DE SO. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 26499 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto azione di accertamento negativo TRA
, c.f.: in persona del Parte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Toma, presso il cui studio elett.te domicilia in Maglie alla Via Malta, 65 APPELLANTE E c.f. in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to in Parte_1 P.IVA_2
Palazzo San Giacomo, presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende a Pt_1 mezzo dell'Avv. Giulia Di Fiore APPELLATO NONCHÉ
, C.F. , C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
C.F. P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_4 CP_4
, C.F. , C.F.
[...] P.IVA_5 Controparte_5 P.IVA_6
, C.F. Controparte_6 P.IVA_7 APPELLATI CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra con ricorso del 26/02/2024, convenne in giudizio l' e gli enti CP_1 CP_7 impositori, impugnando l'intimazione di pagamento n. notificata PartitaIVA_8 in data 22/02/2024. Eccependo in buona sostanza la prescrizione del credito, in relazione alla natura del carico, chiese “A) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, previa sospensione dell'esecuzione, dichiarare la prescrizione dei crediti vantati nelle cartelle esattoriali impugnate, unitamente all'intimazione di pagamento anch'essa impugnata;
B) Accertare la regolarità di tutte le notifiche delle cartelle esattoriali indicate in premessa e delle contravvenzioni al codice della strada sottese alla loro emissione;
”. Si costituì l'odierna appellante , eccependo il difetto di Parte_2 giurisdizione, l'incompetenza dell'adito giudice nonché l'inammissibilità e infondatezza della domanda. Il Giudice di Pace di con sent. n. 21999/2024, accolse la domanda, mancando Pt_1 relativamente alla intimazione di pagamento n. 07120249005126826/000, la prova della raccomandata di ritorno contenenti l'avviso non può dirsi completata correttamente la procedura di notifica e va annullata, con condanna dell' alla refusione delle spese di lite. CP_7
L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente affermato la propria giurisdizione per la cartella 07120190136364881000 e ritenuta viziata la notifica dell'intimazione impugnata, riproponendo, altresì, le censure sollevate in primo grado. Si è costituito il aderendo, in sostanza, ai motivi di appello. Parte_1
L'appello è fondato. In primo luogo, si evidenzia che la cartella n. 07120190136364881000, relativa a Pt_3 non risulta oggetto dell'originario ricorso, limitato espressamente alle sole cartelle relative a sanzioni amministrative. Quanto alle ulteriori cartelle, va premesso che l'intimazione di pagamento non era affatto impugnata con il ricorso introduttivo, originato proprio a seguito della notifica di tale atto, né tanto meno sono stati prospettati vizi di notifica afferenti all'intimazione medesima, avendo esso ricorrente eccepito unicamente la prescrizione dei crediti sottostanti. Ad ogni modo, l'esattore ha dimostrato la rituale notifica dell'atto, in quanto effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ipotesi nella quale la notifica si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. 1686/2023). Tanto chiarito, è sufficiente osservare che la notifica de quo ha interrotto la prescrizione con riferimento alle cartelle notificate negli anni 2018 e 2023, tenuto conto anche del periodo di sospensione ex D.L. 18/2020, mentre, con riferimento alle cartelle notificate nell'anno 2016, risulta notificata precedentemente, in data 17/09/2018, l'intimazione n. 07120189016045540000. Si precisa che le cartelle risultano notificate per irreperibilità relativa ed esso esattore ha prodotto, al fine di attestarne la regolarità, gli avvisi di ricevimento restituiti (quasi sempre) per compiuta giacenza, per cui non sono ammissibili doglianze “recuperatorie”. Sebbene vi sia un dibattito sull'ambito applicativo e sugli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 d.l. citato, va osservato che un periodo di sospensione in favore dell' CP_7 va certamente riconosciuto, pena l'incostituzionalità delle norme, in quanto, se così non fosse, l'esattore avrebbe visto prescriversi i crediti pur senza poter compiere alcuna attività, in un certo periodo temporale. Siccome l'art. 67 si riferisce all'attività degli enti impositori, si ritiene che vada applicato l'art. 68 primo comma (dato che l'ipotesi che ci riguarda non ricade nel comma 4 bis, riferito ai soli carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis).
La S.C. (ordinanza n. 960/2025) ha ripercorso il disposto dell'art. 67 precisando altresì che l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Pur Controparte_8 facendo, dunque, la norma riferimento ai “versamenti in scadenza” nel periodo contemplato, va interpretato nel senso suggerito dalla S.C. secondo cui i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione… Il “diritto vivente”, che estende l'applicabilità della sospensione a tutte le “attività”, ivi inclusa, dunque, quella di riscossione, con il relativo termine di prescrizione, stempera la possibilità di censurare la norma sul piano costituzionale. Pertanto, non essendosi compiuta la prescrizione quinquennale, applicabile nella specie, la domanda proposta dalla sig.ra eve essere rigettata. CP_1
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della questione e l'attività espletata, esclusa istruttoria nel presente grado (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 21999/2024 del giudice di pace di rigetta la domanda Pt_1 proposta dalla sig.ra CP_1 - condanna la stessa al pagamento, in favore dell' , delle competenze di lite del primo CP_7 grado di giudizio, che liquida in € 633,00 e, in favore dell' e del CP_7 Parte_1 delle competenze di lite del presente grado di giudizio, che liquida per ciascuna in € 852,00, il tutto oltre spese generali al 15%, iva e cpa. Così deciso in Napoli, il 4/11/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
TI DE SO. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 26499 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto azione di accertamento negativo TRA
, c.f.: in persona del Parte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Toma, presso il cui studio elett.te domicilia in Maglie alla Via Malta, 65 APPELLANTE E c.f. in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to in Parte_1 P.IVA_2
Palazzo San Giacomo, presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende a Pt_1 mezzo dell'Avv. Giulia Di Fiore APPELLATO NONCHÉ
, C.F. , C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
C.F. P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_4 CP_4
, C.F. , C.F.
[...] P.IVA_5 Controparte_5 P.IVA_6
, C.F. Controparte_6 P.IVA_7 APPELLATI CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra con ricorso del 26/02/2024, convenne in giudizio l' e gli enti CP_1 CP_7 impositori, impugnando l'intimazione di pagamento n. notificata PartitaIVA_8 in data 22/02/2024. Eccependo in buona sostanza la prescrizione del credito, in relazione alla natura del carico, chiese “A) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, previa sospensione dell'esecuzione, dichiarare la prescrizione dei crediti vantati nelle cartelle esattoriali impugnate, unitamente all'intimazione di pagamento anch'essa impugnata;
B) Accertare la regolarità di tutte le notifiche delle cartelle esattoriali indicate in premessa e delle contravvenzioni al codice della strada sottese alla loro emissione;
”. Si costituì l'odierna appellante , eccependo il difetto di Parte_2 giurisdizione, l'incompetenza dell'adito giudice nonché l'inammissibilità e infondatezza della domanda. Il Giudice di Pace di con sent. n. 21999/2024, accolse la domanda, mancando Pt_1 relativamente alla intimazione di pagamento n. 07120249005126826/000, la prova della raccomandata di ritorno contenenti l'avviso non può dirsi completata correttamente la procedura di notifica e va annullata, con condanna dell' alla refusione delle spese di lite. CP_7
L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente affermato la propria giurisdizione per la cartella 07120190136364881000 e ritenuta viziata la notifica dell'intimazione impugnata, riproponendo, altresì, le censure sollevate in primo grado. Si è costituito il aderendo, in sostanza, ai motivi di appello. Parte_1
L'appello è fondato. In primo luogo, si evidenzia che la cartella n. 07120190136364881000, relativa a Pt_3 non risulta oggetto dell'originario ricorso, limitato espressamente alle sole cartelle relative a sanzioni amministrative. Quanto alle ulteriori cartelle, va premesso che l'intimazione di pagamento non era affatto impugnata con il ricorso introduttivo, originato proprio a seguito della notifica di tale atto, né tanto meno sono stati prospettati vizi di notifica afferenti all'intimazione medesima, avendo esso ricorrente eccepito unicamente la prescrizione dei crediti sottostanti. Ad ogni modo, l'esattore ha dimostrato la rituale notifica dell'atto, in quanto effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ipotesi nella quale la notifica si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. 1686/2023). Tanto chiarito, è sufficiente osservare che la notifica de quo ha interrotto la prescrizione con riferimento alle cartelle notificate negli anni 2018 e 2023, tenuto conto anche del periodo di sospensione ex D.L. 18/2020, mentre, con riferimento alle cartelle notificate nell'anno 2016, risulta notificata precedentemente, in data 17/09/2018, l'intimazione n. 07120189016045540000. Si precisa che le cartelle risultano notificate per irreperibilità relativa ed esso esattore ha prodotto, al fine di attestarne la regolarità, gli avvisi di ricevimento restituiti (quasi sempre) per compiuta giacenza, per cui non sono ammissibili doglianze “recuperatorie”. Sebbene vi sia un dibattito sull'ambito applicativo e sugli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 d.l. citato, va osservato che un periodo di sospensione in favore dell' CP_7 va certamente riconosciuto, pena l'incostituzionalità delle norme, in quanto, se così non fosse, l'esattore avrebbe visto prescriversi i crediti pur senza poter compiere alcuna attività, in un certo periodo temporale. Siccome l'art. 67 si riferisce all'attività degli enti impositori, si ritiene che vada applicato l'art. 68 primo comma (dato che l'ipotesi che ci riguarda non ricade nel comma 4 bis, riferito ai soli carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis).
La S.C. (ordinanza n. 960/2025) ha ripercorso il disposto dell'art. 67 precisando altresì che l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Pur Controparte_8 facendo, dunque, la norma riferimento ai “versamenti in scadenza” nel periodo contemplato, va interpretato nel senso suggerito dalla S.C. secondo cui i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione… Il “diritto vivente”, che estende l'applicabilità della sospensione a tutte le “attività”, ivi inclusa, dunque, quella di riscossione, con il relativo termine di prescrizione, stempera la possibilità di censurare la norma sul piano costituzionale. Pertanto, non essendosi compiuta la prescrizione quinquennale, applicabile nella specie, la domanda proposta dalla sig.ra eve essere rigettata. CP_1
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della questione e l'attività espletata, esclusa istruttoria nel presente grado (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 21999/2024 del giudice di pace di rigetta la domanda Pt_1 proposta dalla sig.ra CP_1 - condanna la stessa al pagamento, in favore dell' , delle competenze di lite del primo CP_7 grado di giudizio, che liquida in € 633,00 e, in favore dell' e del CP_7 Parte_1 delle competenze di lite del presente grado di giudizio, che liquida per ciascuna in € 852,00, il tutto oltre spese generali al 15%, iva e cpa. Così deciso in Napoli, il 4/11/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco