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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTINI LUIGI, Presidente
SANTINI SILVANO, Relatore
POLITI FABRIZIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 363/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Di Sangro - Corso Vittorio Emanuele 67031 Castel Di Sangro AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0044173 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0044174 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2017 - INVITO AL PAGAMENTO n. 0044176 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0044175 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dell'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso:
intimazione di pagamento nr. 0044173 del 31/01/2024 per euro 2.268,52 (pratica n. 90020230030564539 -
All. 1), in riferimento all'avviso di accertamento nr. 40398220000050345 del 07/12/2022 che si ritiene notificato il 19/12/2022;
intimazione di pagamento nr. 0044174 del 31/01/2024 per euro 4.493,50 (pratica nr.90020230030566559 -
All. 1) in riferimento all'avviso di accertamento nr. 403938220000000108 del 01/12/2022 che si ritiene notificato il 14/12/2022;
intimazione di pagamento nr. 0044176 del 31/01/2024 per euro 2.266,33 (pratica nr.90020230030805531 -
All. 1) in riferimento all'avviso di accertamento nr. 403938220000022445 del 07/12/2022 che si ritiene notificato il 15/12/2022;
intimazione di pagamento nr. 0044175 del 31/01/2024 per euro 7.802,87 (pratica nr.90020230030566761 all. nr. 1) in riferimento all'avviso di accertamento nr. 403938220000012539 del 07/12/2022
Nel ricorso viene sostenuto:
--che l'impugnate intimazioni di pagamento venivano personalmente notificate al ricorrente presso il proprio indirizzo di residenza privata, mentre avrebbero dovuto riferirsi alla Società_1 snc di Nominativo_1 C con sede in Castel di Sangro (AQ)e alla Indirizzo_1 che è evidentemente soggetto diverso rispetto all'odierno ricorrente;
,socio (di minoranza);
- la mancata notificazione degli atti presupposti. ritenendo che siano mai stati notificati i relativi avvisi di accertamento da ritenersi atti presupposto delle successive intimazioni di pagamento;
- che dalla documentazione prodotta in giudizio (all.nr.3) la P.lla N_1 (ex. P.lla N_2) Catasto Terreni (dove insiste parte della struttura utilizzata dalla Società_1 snc) viene qualificata quale ENTE URBANO;
inoltre, la stessa particella risulta graffata nell'estratto di mappa catastale, collegata con la P.lla omonima censita al Catasto Fabbricati e facente parte di tutti i subalterni di cui è composto l'immobile di cui al Fg. N_3 P.lla N_1 (Catasto Fabbricati); che dalla comunicazione del Comune di Castel di Sangro (prot nr. 10327 del 20 Agosto 2008) pure versata in atti, si comprende come l'area in questione non sia demaniale, non appartenga al patrimonio disponibile dell'ente locale.
La SOGET, nel costituirsi in giudizio, sulla presunta errata notifica al socio della società Società_1 snc, e sulla presunta prescrizione ha sostento la correttezza del proprio operato sia della notifica degli atti prodromici, gli avvisi di accertamento sono stati regolarmente notificati alla società Società_1 snc.;- che in data 04.07.2024 veniva presentata dall'altro socio della società Società_1 snc una istanza di rateizzazione del debito sulle cartelle n. 90020230030564539 e n. 90020230030566559 che veniva concessa dalla Soget spa in un numero di 36 rate mensili. (doc. 2), e tramite l'istanza di rateazione proposta si sia proceduto ad interrompere nuovamente i termini prescrizionali.
Nelle more del giudizio sono state prodotte dalla ricorrente Copia dei bollettini di pagamento relativi al provvedimento di rateazione;
Istanza di rateazione del 03/07/2024 e relativo provvedimento di accoglimento
So.G.E.T. S.p.A.; Istanza di annullamento in autotutela del 30/01/2024 relativa all'avviso di accertamento
OS permanente n. 403938220000022445 del 07/12/2022; Istanza di annullamento in autotutela del
03/01/2024 relativa all'avviso di accertamento OS temporanea n. 403938220000012539 del 07/12/2022
e comunicazione PEC di avvenuto discarico.
Con successive memorie il ricorrente ha sostenuto che in data 30/06/2024 e 03/07/2024, ha presentato formale istanza di autotutela (cfr. doc. “sgravio 1.pdf” e “sgravio nr 2.pdf”, per l'annullamento parziale degli avvisi di accertamento n. 403938220000022445 e n. 403938220000012539, entrambi relativi all'anno 2020
e che tali istanze sono state accolte, come da comunicazione PEC del 15/11/2024 inviata dalla stessa SO.
G.E.T. S.p.A., con cui si attesta l'avvenuto “discarico per l'annualità 2020” (cfr. doc. “sgravio nr 2.pdf”, già depositato). Di conseguenza, il debito portato dalle intimazioni di pagamento n. 0044176 (pratica n. 1
90020230030805531) e n. 0044175 (pratica n. 90020230030566761) deve considerarsi estinto per espresso annullamento da parte dell'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'adita Corte, esaminati gli atti prodotti in giudizio e sentite le parti in sede di udienza, osserva quanto segue.
1) In merito all sostenuta Nullità delle notificazioni delle intimazioni di pagamento impugnate, personalmente notificate al ricorrente, socio della società Società_1 snc di Nominativo_1 & C, presso il proprio indirizzo di residenza privata, viene chiarito che nel caso in esame l'Amministrazione finanziaria ha la possibilità di notificare comunque al socio sussidiariamente responsabile il titolo esecutivo rappresentato dalla cartella di pagamento, senza attendere l'esito infruttuoso dell'esecuzione a carico della società. La notifica al socio di una S.n.c. o al socio accomandatario di una S.a.s. è considerata legittima poiché essi rispondono illimitatamente e in solido dei debiti sociali.
L'eccezione è rigettata.
-In relazione alla lamentata mancata notifica degli atti prodromici, dalla disamina della documentazione prodotta in giudizio i gli avvisi di accertamento ( n.40398220000050345 notificato il 19.12.2022, n.
403938220000000108 notificato il 14.12.2022, n. 403938220000012539 notificato il 15.12.2022 e n.
403938220000022445 notificato il 15.12.2022), sono stati regolarmente notificati alla società Società_1 snc dalla quale nasce la pretesa debitoria originaria, entro i termini previsti di Legge e non impugnati.
Da quanto emerso in data 04.07.2024 veniva presentata dall'altro socio della società Società_1 snc una istanza di rateizzazione del debito sulle cartelle n. 90020230030564539 e n. 90020230030566559 che veniva concessa dalla Soget spa in un numero di 36 rate mensili, ne consegue che detto fatto risulta essere in contrasto con quanto affermato dal contribuente circa una mancata notifica degli atti presupposti all'ingiunzione impugnata.
Nel caso in esame non essendo stati impugnati gli avvisi di accertamento prodromici agli atti impugnati,
l'odierna impugnazione può solo riguardare vizi propri delle predette intimazioni di pagamento.
-In merito alla documentazione prodotta in giudizio dalla parte ricorrente, per quanto di competenza dell'adita
Corte, è risultata presentata:
--una Istanza di rateazione del 03/07/2024 e relativo provvedimento di accoglimento So.G.E.T. S.p.A. e copia dei bollettini di pagamento relativi a provvedimento di rateazione, in realtà privi della prova dell'avvenuto pagamento, riportanti su di essi solo date scritte a mano e quindi privi di relative ricevute di pagamento.
--doc. “sgravio 1.pdf” e “sgravio nr 2.pdf”. relativi il debito portato dalle intimazioni di pagamento n. 0044176
(pratica n. 1 90020230030805531) e n. 0044175 (pratica n. 90020230030566761) chiedendo da considerarsi estinto per espresso annullamento da parte dell'ente impositore.
Per tutti i motivi trattati ne consegue che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle intimazioni di pagamento n. 0044176 (pratica n. 90020230030805531) e n. 0044175 (pratica n.
90020230030566761), e rigettato il ricorso limitatamente alle intimazioni n. 0044173 (pratica n.90020230030564539) e n. 0044174 (pratica n. 90020230030566559), con compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila, in composizione collegiale , definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, cotrariis reiectis, così decide:
-dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alle intimazioni di pagamento n. 0044176 (pratica n. 90020230030805531) e n. 0044175 (pratica n. 90020230030566761);
-rigetta il ricorso limitatamente alle intimazioni n. 0044173 (pratica n.90020230030564539) e n. 0044174
(pratica n. 90020230030566559);
-compensa le spese di lite tra le parti.
L'Aquila li 21.01.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
SI NT IG NT
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTINI LUIGI, Presidente
SANTINI SILVANO, Relatore
POLITI FABRIZIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 363/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Di Sangro - Corso Vittorio Emanuele 67031 Castel Di Sangro AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0044173 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0044174 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2017 - INVITO AL PAGAMENTO n. 0044176 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0044175 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dell'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso:
intimazione di pagamento nr. 0044173 del 31/01/2024 per euro 2.268,52 (pratica n. 90020230030564539 -
All. 1), in riferimento all'avviso di accertamento nr. 40398220000050345 del 07/12/2022 che si ritiene notificato il 19/12/2022;
intimazione di pagamento nr. 0044174 del 31/01/2024 per euro 4.493,50 (pratica nr.90020230030566559 -
All. 1) in riferimento all'avviso di accertamento nr. 403938220000000108 del 01/12/2022 che si ritiene notificato il 14/12/2022;
intimazione di pagamento nr. 0044176 del 31/01/2024 per euro 2.266,33 (pratica nr.90020230030805531 -
All. 1) in riferimento all'avviso di accertamento nr. 403938220000022445 del 07/12/2022 che si ritiene notificato il 15/12/2022;
intimazione di pagamento nr. 0044175 del 31/01/2024 per euro 7.802,87 (pratica nr.90020230030566761 all. nr. 1) in riferimento all'avviso di accertamento nr. 403938220000012539 del 07/12/2022
Nel ricorso viene sostenuto:
--che l'impugnate intimazioni di pagamento venivano personalmente notificate al ricorrente presso il proprio indirizzo di residenza privata, mentre avrebbero dovuto riferirsi alla Società_1 snc di Nominativo_1 C con sede in Castel di Sangro (AQ)e alla Indirizzo_1 che è evidentemente soggetto diverso rispetto all'odierno ricorrente;
,socio (di minoranza);
- la mancata notificazione degli atti presupposti. ritenendo che siano mai stati notificati i relativi avvisi di accertamento da ritenersi atti presupposto delle successive intimazioni di pagamento;
- che dalla documentazione prodotta in giudizio (all.nr.3) la P.lla N_1 (ex. P.lla N_2) Catasto Terreni (dove insiste parte della struttura utilizzata dalla Società_1 snc) viene qualificata quale ENTE URBANO;
inoltre, la stessa particella risulta graffata nell'estratto di mappa catastale, collegata con la P.lla omonima censita al Catasto Fabbricati e facente parte di tutti i subalterni di cui è composto l'immobile di cui al Fg. N_3 P.lla N_1 (Catasto Fabbricati); che dalla comunicazione del Comune di Castel di Sangro (prot nr. 10327 del 20 Agosto 2008) pure versata in atti, si comprende come l'area in questione non sia demaniale, non appartenga al patrimonio disponibile dell'ente locale.
La SOGET, nel costituirsi in giudizio, sulla presunta errata notifica al socio della società Società_1 snc, e sulla presunta prescrizione ha sostento la correttezza del proprio operato sia della notifica degli atti prodromici, gli avvisi di accertamento sono stati regolarmente notificati alla società Società_1 snc.;- che in data 04.07.2024 veniva presentata dall'altro socio della società Società_1 snc una istanza di rateizzazione del debito sulle cartelle n. 90020230030564539 e n. 90020230030566559 che veniva concessa dalla Soget spa in un numero di 36 rate mensili. (doc. 2), e tramite l'istanza di rateazione proposta si sia proceduto ad interrompere nuovamente i termini prescrizionali.
Nelle more del giudizio sono state prodotte dalla ricorrente Copia dei bollettini di pagamento relativi al provvedimento di rateazione;
Istanza di rateazione del 03/07/2024 e relativo provvedimento di accoglimento
So.G.E.T. S.p.A.; Istanza di annullamento in autotutela del 30/01/2024 relativa all'avviso di accertamento
OS permanente n. 403938220000022445 del 07/12/2022; Istanza di annullamento in autotutela del
03/01/2024 relativa all'avviso di accertamento OS temporanea n. 403938220000012539 del 07/12/2022
e comunicazione PEC di avvenuto discarico.
Con successive memorie il ricorrente ha sostenuto che in data 30/06/2024 e 03/07/2024, ha presentato formale istanza di autotutela (cfr. doc. “sgravio 1.pdf” e “sgravio nr 2.pdf”, per l'annullamento parziale degli avvisi di accertamento n. 403938220000022445 e n. 403938220000012539, entrambi relativi all'anno 2020
e che tali istanze sono state accolte, come da comunicazione PEC del 15/11/2024 inviata dalla stessa SO.
G.E.T. S.p.A., con cui si attesta l'avvenuto “discarico per l'annualità 2020” (cfr. doc. “sgravio nr 2.pdf”, già depositato). Di conseguenza, il debito portato dalle intimazioni di pagamento n. 0044176 (pratica n. 1
90020230030805531) e n. 0044175 (pratica n. 90020230030566761) deve considerarsi estinto per espresso annullamento da parte dell'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'adita Corte, esaminati gli atti prodotti in giudizio e sentite le parti in sede di udienza, osserva quanto segue.
1) In merito all sostenuta Nullità delle notificazioni delle intimazioni di pagamento impugnate, personalmente notificate al ricorrente, socio della società Società_1 snc di Nominativo_1 & C, presso il proprio indirizzo di residenza privata, viene chiarito che nel caso in esame l'Amministrazione finanziaria ha la possibilità di notificare comunque al socio sussidiariamente responsabile il titolo esecutivo rappresentato dalla cartella di pagamento, senza attendere l'esito infruttuoso dell'esecuzione a carico della società. La notifica al socio di una S.n.c. o al socio accomandatario di una S.a.s. è considerata legittima poiché essi rispondono illimitatamente e in solido dei debiti sociali.
L'eccezione è rigettata.
-In relazione alla lamentata mancata notifica degli atti prodromici, dalla disamina della documentazione prodotta in giudizio i gli avvisi di accertamento ( n.40398220000050345 notificato il 19.12.2022, n.
403938220000000108 notificato il 14.12.2022, n. 403938220000012539 notificato il 15.12.2022 e n.
403938220000022445 notificato il 15.12.2022), sono stati regolarmente notificati alla società Società_1 snc dalla quale nasce la pretesa debitoria originaria, entro i termini previsti di Legge e non impugnati.
Da quanto emerso in data 04.07.2024 veniva presentata dall'altro socio della società Società_1 snc una istanza di rateizzazione del debito sulle cartelle n. 90020230030564539 e n. 90020230030566559 che veniva concessa dalla Soget spa in un numero di 36 rate mensili, ne consegue che detto fatto risulta essere in contrasto con quanto affermato dal contribuente circa una mancata notifica degli atti presupposti all'ingiunzione impugnata.
Nel caso in esame non essendo stati impugnati gli avvisi di accertamento prodromici agli atti impugnati,
l'odierna impugnazione può solo riguardare vizi propri delle predette intimazioni di pagamento.
-In merito alla documentazione prodotta in giudizio dalla parte ricorrente, per quanto di competenza dell'adita
Corte, è risultata presentata:
--una Istanza di rateazione del 03/07/2024 e relativo provvedimento di accoglimento So.G.E.T. S.p.A. e copia dei bollettini di pagamento relativi a provvedimento di rateazione, in realtà privi della prova dell'avvenuto pagamento, riportanti su di essi solo date scritte a mano e quindi privi di relative ricevute di pagamento.
--doc. “sgravio 1.pdf” e “sgravio nr 2.pdf”. relativi il debito portato dalle intimazioni di pagamento n. 0044176
(pratica n. 1 90020230030805531) e n. 0044175 (pratica n. 90020230030566761) chiedendo da considerarsi estinto per espresso annullamento da parte dell'ente impositore.
Per tutti i motivi trattati ne consegue che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle intimazioni di pagamento n. 0044176 (pratica n. 90020230030805531) e n. 0044175 (pratica n.
90020230030566761), e rigettato il ricorso limitatamente alle intimazioni n. 0044173 (pratica n.90020230030564539) e n. 0044174 (pratica n. 90020230030566559), con compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila, in composizione collegiale , definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, cotrariis reiectis, così decide:
-dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alle intimazioni di pagamento n. 0044176 (pratica n. 90020230030805531) e n. 0044175 (pratica n. 90020230030566761);
-rigetta il ricorso limitatamente alle intimazioni n. 0044173 (pratica n.90020230030564539) e n. 0044174
(pratica n. 90020230030566559);
-compensa le spese di lite tra le parti.
L'Aquila li 21.01.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
SI NT IG NT