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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/06/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2165/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2165/2018 R.G. vertente tra
P.I.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Tarsitano;
appellante principale-appellata incidentale
e
(già Controparte_1 Controparte_2
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Claudia Bruni;
appellata principale-appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2400/2018 del Tribunale di Cosenza pubblicata il 12.11.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva CP_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 69/2014 emesso dal Tribunale di
1 Cosenza il 15.01.2014, avente ad oggetto il pagamento, in favore della
[...]
di seguito per brevità della somma di Parte_1 Parte_1
€8.883,00 oltre interessi, spese e competenze, quale saldo relativo alla fornitura a piè
d'opera di conglomerato bituminoso per lavori di completamento e messa in sicurezza della viabilità del Comune di Bisignano.
Avverso il predetto decreto proponeva opposizione la chiedendo di CP_2 accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della e, per l'effetto, Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo;
disporre la riduzione del prezzo decurtando i metri cubi di conglomerato non consegnato riportato nella fattura n. 3/2013 nella misura di €7.877,10; condannare al ripristino delle imperfezioni di cui al verbale di sopralluogo del 31.01.2013; in via riconvenzionale, condannare la ditta opposta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa dell'inadempimento contrattuale, consistenti nella riduzione di €4.431,17 oltre iva per le imperfezioni sui lavori;
in tutti i casi, condannare la ditta opposta al pagamento delle spese e competenze di lite.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda Parte_1
riconvenzionale.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. la rappresentava di CP_2
essere stata costretta a provvedere a proprie spese a sistemare il manto stradale sostenendo un esborso di €12.334,20 come da fattura n. 523 del 30.09.2014 e pertanto chiedeva la condanna della al rimborso di detta somma. Parte_1
Istruita la causa con l'escussione dei testi di parte opponente e con l'espletamento di c.t.u., con sentenza n. 2400/2018 il Tribunale revocava il D.I. n. 69/2014 e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava la al Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla liquidati in €4.431,17 CP_2
oltre Iva al 10%, nonché alla restituzione del prezzo relativo ai quantitativi di metri cubi di conglomerato riportati nella fattura n. 03/2013 pari ad €7.877,10 comprensivo di Iva al 21%; condannava infine parte opposta al pagamento delle spese di lite, comprese quelle di c.t.u..
Innanzitutto il giudice di primo grado dichiarava inammissibili le eccezioni di prescrizione, decadenza e nullità del contratto inter partes sollevate dalla difesa di parte opposta in sede di discussione orale.
Rilevava, poi, che l'istruttoria orale e documentale aveva dimostrato che la
[...]
non solo aveva fornito il materiale, ma aveva anche provveduto alla posa in Pt_1
opera della pavimentazione. In particolare, osservava che vi era in atti il contratto di
2 subappalto del 23.11.2012 con il quale la dichiarava di essere disponibile Parte_1 ad assumere a proprio rischio e onere l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto relative alla pavimentazione di asfalto bituminoso;
che il Comune di Bisignano con la determina n. 411 del 30.11.2012 autorizzava il predetto subappalto;
che in occasione del sopralluogo del 31.01.2013, cui partecipava la ditta opposta, veniva constatato che il manto stradale “Tappeto” si era sgretolato in alcuni punti e in altri punti si erano create delle buche ed in tale occasione la ditta opposta, in persona del sig. riferiva all'opponente e al direttore dei lavori che avrebbe Parte_2
provveduto a sistemare le buche più pericolose il giorno successivo al sopralluogo e che per le altre imperfezioni avrebbe provveduto non appena le condizioni climatiche sarebbero migliorate;
che tanto era riportato nel verbale di sopralluogo ed aveva ricevuto conferma nelle dichiarazioni testimoniali del sig. e dell'ing. Testimone_1
che tali risultanze rendevano inattendibili le dichiarazioni rese dal sig. Tes_2
peraltro divenuto nelle more legale rappresentante dell'opposta. Parte_2
Sulla scorta dei predetti elementi, il giudice di primo grado riteneva accertato l'inadempimento della società Parte_1
Quanto alla domanda riconvenzionale, riteneva provato il danno rappresentato dalla riduzione di €4.431,17 oltre Iva al 10% applicata alla sul CP_2 corrispettivo dell'appalto a causa delle imperfezioni sui lavori.
Riteneva fondata la domanda di restituzione di quanto ricevuto in pagamento dalla per i quantitativi di conglomerato bituminoso “Binder” di cui alle bolle di Parte_1
trasporto 1/A, 3/A, 4/A, 5/A e 6/A mai sottoscritte dal legale rappresentante della
Pt_1
1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
10.12.2018, la sulla base dei seguenti motivi: 1) erroneità della statuizione Parte_1 circa la tardività delle eccezioni di decadenza dalla garanzia e di nullità del contratto di subappalto;
secondo l'appellante il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere tardive le suddette eccezioni in quanto non aveva tenuto conto che a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta, la aveva sollevato l'eccezione di Pt_1 tardività della contestazione della quantità della cosa venduta, quindi della decadenza dalla garanzia di cui all'art. 1495 comma 1 c.c. e che la nullità del contratto di subappalto era stata invocata non appena ne era stata allegata l'esistenza e in ogni caso era rilevabile d'ufficio per violazione di norme imperative;
2) erroneità della decisione nella parte in cui aveva affermato la mancata sottoscrizione delle bolle
3 relative al conglomerato bituminoso “Binder”; rilevava l'appellante che le bolle in questione erano state firmate dal direttore dei lavori ing. che chiedeva di Tes_2
risentire; 3) erroneità della sentenza laddove il giudice di prime cure aveva affermato l'esistenza del contratto di subappalto;
ad avviso dell'appellante mai vi era stato un contratto di subappalto stipulato tra le parti e che, comunque, tale contratto, se esistente, sarebbe stato nullo perchè sottoscritto in violazione di quanto previsto ex art. 21 L. 646/1982; che l'autorizzazione del Comune richiamata dal Tribunale era inoltre successiva all'esaurimento del rapporto tra le parti;
4) ingiustizia della condanna al risarcimento dei danni;
affermava l'appellante di non aver eseguito i lavori di posa in opera e che nessuna rilevanza giuridica poteva essere attribuita al verbale di sopralluogo del 31.01.2013 sottoscritto dal Sig. in quanto Parte_2 lo stesso all'epoca non era legale rappresentante della Formulava, quindi, Parte_1 le seguenti conclusioni: Voglia la Corte adita preliminarmente sospendere
l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza di 1°grado; nel merito, voglia accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n.2400/2018 del
Tribunale di Cosenza, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n.69/2014
RG.5698/2013 emesso l'11.02.2014, nonché rigettare la domanda riconvenzionale della con vittoria di spese e competenze del Controparte_2 CP_2 doppio grado di giudizio”.
Si costituiva con comparsa depositata in data 06.03.2019 la che CP_2 eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e
348 bis c.p.c.. Nel merito ne chiedeva il rigetto e con appello incidentale chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva accolto la domanda di risarcimento del danno nella ulteriore misura di €12.334,20 pari all'ammontare effettivo necessario per il ripristino del manto stradale come da fattura n.523 del
30.09.2014 prodotta in giudizio e da offerta del 23.07.2014, nonché nella parte in cui non aveva condannato la al rimborso delle spese della consulenza tecnica di Pt_1 parte e delle spese sostenute per l'esecuzione del D.I. poi revocato.
Con ordinanza dell'01.04.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.03.2019, la Corte dichiarava inammissibili, in quanto riferite a circostanze nuove, le istanze istruttorie formulate dall'appellante principale e fissava l'udienza del 26.10.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
4 Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 22.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
2.2.Anche l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
5 diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con il primo motivo l'appellante principale assume di aver tempestivamente eccepito la decadenza dalla garanzia per vizi ai sensi dell'art. 1495 c.c. comma 1 per avere a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta rilevato che “nessuna contestazione da parte della è stata mossa alla CP_2 Parte_1 Parte_3
è pervenuta il 5.11.2023 la raccomandata del 31.10.2013. Troppo comodo
[...]
contestare oggi e per giunta dopo la proposizione della domanda giudiziale la qualità del materiale fornito. E' evidente che si tratta di un maldestro tentativo di sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione”.
Il motivo non ha pregio.
L'eccezione di decadenza ex art. 1495 comma 1 c.c. costituisce una eccezione in senso proprio e deve essere sollevata dalla parte chiaramente e inequivocabilmente, ancorché senza l'impiego di formule sacramentali e senza il riferimento a precisi dati normativi.
Ritiene la Corte che l'eccezione de qua non possa essere ravvisata nel contenuto sopra riportato della comparsa di risposta non emergendo da esso, in maniera chiara ed inequivoca, anche se non espressa, l'intento di volersi avvalere del fatto decadenziale. Ed invero la convenuta invoca la mancanza di contestazioni da parte della al fine di dimostrare la strumentalità dell'opposizione, e ciò CP_2 emerge dalla chiosa “E' evidente che si tratta di un maldestro tentativo di sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione “.
In ogni caso deve evidenziarsi che la si è costituita all'udienza, così Parte_1 incorrendo nelle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c..
Quanto all'eccezione di nullità del contratto di subappalto, posto che essa risulta formulata per la prima volta con le note difensive finali, deve in ogni caso rilevarsene la infondatezza risultando ex actis l'autorizzazione dell'ente appaltante intervenuta in data 30.11.2012, dopo appena 7 giorni dalla conclusione del contratto di subappalto, sicchè risulta smentita l'ulteriore deduzione di parte appellante secondo cui l'autorizzazione sarebbe stata successiva all'esaurimento del rapporto tra le parti.
3.2. Infondato è anche il secondo motivo dell'appello principale, difettando la prova della sottoscrizione delle bolle relative al conglomerato bituminoso “Binder”
e non risultando altrimenti dimostrata la consegna di detto materiale.
6 3.3. Il terzo motivo relativo alla insussistenza del contratto di subappalto è smentito documentalmente dalla presenza in atti di detto contratto che reca la sottoscrizione, non disconosciuta, del legale rappresentante della Parte_1
3.4. Anche l'ultimo motivo di gravame è privo di pregio.
Il contratto di subappalto intervenuto tra la e la aveva ad CP_2 Parte_1
oggetto la pavimentazione di asfalto bituminoso e il verbale di sopralluogo del
31.01.2013 è stato redatto alla presenza del sig. e del geom. Parte_2 CP_3
, intervenuti in rappresentanza della per come riportato nello
[...] Parte_1 stesso verbale. L'affermazione di parte appellante che vorrebbe privare di rilevanza giuridica il verbale per il solo fatto che il sig. all'epoca non fosse il legale Pt_2
rappresentante, essendolo divenuto solo successivamente, è evidentemente pretestuosa. Ed invero l'odierna appellante non ha specificamente contestato la legittimazione del sig. e del geom. a partecipare al sopralluogo del Pt_2 CP_3
31.01.2013 per conto della società.
3.5. Venendo all'appello incidentale, anch'esso risulta infondato.
L'importo di €4.431,17, liquidato dal giudice di prime cure a titolo di risarcimento danni per i lavori non eseguiti a regola d'arte, corrisponde alla trattenuta provvisoria riportata sul certificato di pagamento n. 1 del 25.02.2013 emesso dal Comune di
Bisignano a favore dell'Impresa el quale si fa riferimento a imperfezioni CP_2 sulle lavorazioni contabilizzate riportate nel verbale di sopralluogo del 31/01/2013 ed è stato ritenuto congruo dal c.t.u. nominato in primo grado.
L'ulteriore importo di €12.334,20 di cui alla fattura n. 523 del 30.09.2014 non può essere riconosciuto in difetto di elementi da cui trarre la sicura correlazione degli interventi oggetto della predetta fattura con la cattiva esecuzione dei lavori da parte della anche in ragione del fatto che, come evincibile dalla determina del Parte_1
Comune n. 411 del 30.11.2012 di autorizzazione del subappalto, quest'ultimo Contr riguardava solo una parte dei lavori appaltati alla
Infondata è l'ulteriore richiesta di rimborso delle spese della consulenza tecnica di parte e di quelle sostenute in occasione della procedura esecutiva intrapresa dalla difettando la prova della effettività della spesa. Parte_1
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
3.6. Attesa la reciproca soccombenza delle parti le spese del presente grado vanno integralmente compensate.
7 Il rigetto del gravame principale e di quello incidentale impongono, a ciascuna delle parti, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nonché sull'appello incidentale Parte_1
proposto da unipersonale, avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_4
Cosenza n. 2400/2018, pubblicata il 12.11.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello principale e quello incidentale, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2165/2018 R.G. vertente tra
P.I.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Tarsitano;
appellante principale-appellata incidentale
e
(già Controparte_1 Controparte_2
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Claudia Bruni;
appellata principale-appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2400/2018 del Tribunale di Cosenza pubblicata il 12.11.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva CP_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 69/2014 emesso dal Tribunale di
1 Cosenza il 15.01.2014, avente ad oggetto il pagamento, in favore della
[...]
di seguito per brevità della somma di Parte_1 Parte_1
€8.883,00 oltre interessi, spese e competenze, quale saldo relativo alla fornitura a piè
d'opera di conglomerato bituminoso per lavori di completamento e messa in sicurezza della viabilità del Comune di Bisignano.
Avverso il predetto decreto proponeva opposizione la chiedendo di CP_2 accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della e, per l'effetto, Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo;
disporre la riduzione del prezzo decurtando i metri cubi di conglomerato non consegnato riportato nella fattura n. 3/2013 nella misura di €7.877,10; condannare al ripristino delle imperfezioni di cui al verbale di sopralluogo del 31.01.2013; in via riconvenzionale, condannare la ditta opposta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa dell'inadempimento contrattuale, consistenti nella riduzione di €4.431,17 oltre iva per le imperfezioni sui lavori;
in tutti i casi, condannare la ditta opposta al pagamento delle spese e competenze di lite.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda Parte_1
riconvenzionale.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. la rappresentava di CP_2
essere stata costretta a provvedere a proprie spese a sistemare il manto stradale sostenendo un esborso di €12.334,20 come da fattura n. 523 del 30.09.2014 e pertanto chiedeva la condanna della al rimborso di detta somma. Parte_1
Istruita la causa con l'escussione dei testi di parte opponente e con l'espletamento di c.t.u., con sentenza n. 2400/2018 il Tribunale revocava il D.I. n. 69/2014 e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava la al Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla liquidati in €4.431,17 CP_2
oltre Iva al 10%, nonché alla restituzione del prezzo relativo ai quantitativi di metri cubi di conglomerato riportati nella fattura n. 03/2013 pari ad €7.877,10 comprensivo di Iva al 21%; condannava infine parte opposta al pagamento delle spese di lite, comprese quelle di c.t.u..
Innanzitutto il giudice di primo grado dichiarava inammissibili le eccezioni di prescrizione, decadenza e nullità del contratto inter partes sollevate dalla difesa di parte opposta in sede di discussione orale.
Rilevava, poi, che l'istruttoria orale e documentale aveva dimostrato che la
[...]
non solo aveva fornito il materiale, ma aveva anche provveduto alla posa in Pt_1
opera della pavimentazione. In particolare, osservava che vi era in atti il contratto di
2 subappalto del 23.11.2012 con il quale la dichiarava di essere disponibile Parte_1 ad assumere a proprio rischio e onere l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto relative alla pavimentazione di asfalto bituminoso;
che il Comune di Bisignano con la determina n. 411 del 30.11.2012 autorizzava il predetto subappalto;
che in occasione del sopralluogo del 31.01.2013, cui partecipava la ditta opposta, veniva constatato che il manto stradale “Tappeto” si era sgretolato in alcuni punti e in altri punti si erano create delle buche ed in tale occasione la ditta opposta, in persona del sig. riferiva all'opponente e al direttore dei lavori che avrebbe Parte_2
provveduto a sistemare le buche più pericolose il giorno successivo al sopralluogo e che per le altre imperfezioni avrebbe provveduto non appena le condizioni climatiche sarebbero migliorate;
che tanto era riportato nel verbale di sopralluogo ed aveva ricevuto conferma nelle dichiarazioni testimoniali del sig. e dell'ing. Testimone_1
che tali risultanze rendevano inattendibili le dichiarazioni rese dal sig. Tes_2
peraltro divenuto nelle more legale rappresentante dell'opposta. Parte_2
Sulla scorta dei predetti elementi, il giudice di primo grado riteneva accertato l'inadempimento della società Parte_1
Quanto alla domanda riconvenzionale, riteneva provato il danno rappresentato dalla riduzione di €4.431,17 oltre Iva al 10% applicata alla sul CP_2 corrispettivo dell'appalto a causa delle imperfezioni sui lavori.
Riteneva fondata la domanda di restituzione di quanto ricevuto in pagamento dalla per i quantitativi di conglomerato bituminoso “Binder” di cui alle bolle di Parte_1
trasporto 1/A, 3/A, 4/A, 5/A e 6/A mai sottoscritte dal legale rappresentante della
Pt_1
1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
10.12.2018, la sulla base dei seguenti motivi: 1) erroneità della statuizione Parte_1 circa la tardività delle eccezioni di decadenza dalla garanzia e di nullità del contratto di subappalto;
secondo l'appellante il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere tardive le suddette eccezioni in quanto non aveva tenuto conto che a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta, la aveva sollevato l'eccezione di Pt_1 tardività della contestazione della quantità della cosa venduta, quindi della decadenza dalla garanzia di cui all'art. 1495 comma 1 c.c. e che la nullità del contratto di subappalto era stata invocata non appena ne era stata allegata l'esistenza e in ogni caso era rilevabile d'ufficio per violazione di norme imperative;
2) erroneità della decisione nella parte in cui aveva affermato la mancata sottoscrizione delle bolle
3 relative al conglomerato bituminoso “Binder”; rilevava l'appellante che le bolle in questione erano state firmate dal direttore dei lavori ing. che chiedeva di Tes_2
risentire; 3) erroneità della sentenza laddove il giudice di prime cure aveva affermato l'esistenza del contratto di subappalto;
ad avviso dell'appellante mai vi era stato un contratto di subappalto stipulato tra le parti e che, comunque, tale contratto, se esistente, sarebbe stato nullo perchè sottoscritto in violazione di quanto previsto ex art. 21 L. 646/1982; che l'autorizzazione del Comune richiamata dal Tribunale era inoltre successiva all'esaurimento del rapporto tra le parti;
4) ingiustizia della condanna al risarcimento dei danni;
affermava l'appellante di non aver eseguito i lavori di posa in opera e che nessuna rilevanza giuridica poteva essere attribuita al verbale di sopralluogo del 31.01.2013 sottoscritto dal Sig. in quanto Parte_2 lo stesso all'epoca non era legale rappresentante della Formulava, quindi, Parte_1 le seguenti conclusioni: Voglia la Corte adita preliminarmente sospendere
l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza di 1°grado; nel merito, voglia accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n.2400/2018 del
Tribunale di Cosenza, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n.69/2014
RG.5698/2013 emesso l'11.02.2014, nonché rigettare la domanda riconvenzionale della con vittoria di spese e competenze del Controparte_2 CP_2 doppio grado di giudizio”.
Si costituiva con comparsa depositata in data 06.03.2019 la che CP_2 eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e
348 bis c.p.c.. Nel merito ne chiedeva il rigetto e con appello incidentale chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva accolto la domanda di risarcimento del danno nella ulteriore misura di €12.334,20 pari all'ammontare effettivo necessario per il ripristino del manto stradale come da fattura n.523 del
30.09.2014 prodotta in giudizio e da offerta del 23.07.2014, nonché nella parte in cui non aveva condannato la al rimborso delle spese della consulenza tecnica di Pt_1 parte e delle spese sostenute per l'esecuzione del D.I. poi revocato.
Con ordinanza dell'01.04.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.03.2019, la Corte dichiarava inammissibili, in quanto riferite a circostanze nuove, le istanze istruttorie formulate dall'appellante principale e fissava l'udienza del 26.10.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
4 Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 22.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
2.2.Anche l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
5 diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con il primo motivo l'appellante principale assume di aver tempestivamente eccepito la decadenza dalla garanzia per vizi ai sensi dell'art. 1495 c.c. comma 1 per avere a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta rilevato che “nessuna contestazione da parte della è stata mossa alla CP_2 Parte_1 Parte_3
è pervenuta il 5.11.2023 la raccomandata del 31.10.2013. Troppo comodo
[...]
contestare oggi e per giunta dopo la proposizione della domanda giudiziale la qualità del materiale fornito. E' evidente che si tratta di un maldestro tentativo di sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione”.
Il motivo non ha pregio.
L'eccezione di decadenza ex art. 1495 comma 1 c.c. costituisce una eccezione in senso proprio e deve essere sollevata dalla parte chiaramente e inequivocabilmente, ancorché senza l'impiego di formule sacramentali e senza il riferimento a precisi dati normativi.
Ritiene la Corte che l'eccezione de qua non possa essere ravvisata nel contenuto sopra riportato della comparsa di risposta non emergendo da esso, in maniera chiara ed inequivoca, anche se non espressa, l'intento di volersi avvalere del fatto decadenziale. Ed invero la convenuta invoca la mancanza di contestazioni da parte della al fine di dimostrare la strumentalità dell'opposizione, e ciò CP_2 emerge dalla chiosa “E' evidente che si tratta di un maldestro tentativo di sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione “.
In ogni caso deve evidenziarsi che la si è costituita all'udienza, così Parte_1 incorrendo nelle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c..
Quanto all'eccezione di nullità del contratto di subappalto, posto che essa risulta formulata per la prima volta con le note difensive finali, deve in ogni caso rilevarsene la infondatezza risultando ex actis l'autorizzazione dell'ente appaltante intervenuta in data 30.11.2012, dopo appena 7 giorni dalla conclusione del contratto di subappalto, sicchè risulta smentita l'ulteriore deduzione di parte appellante secondo cui l'autorizzazione sarebbe stata successiva all'esaurimento del rapporto tra le parti.
3.2. Infondato è anche il secondo motivo dell'appello principale, difettando la prova della sottoscrizione delle bolle relative al conglomerato bituminoso “Binder”
e non risultando altrimenti dimostrata la consegna di detto materiale.
6 3.3. Il terzo motivo relativo alla insussistenza del contratto di subappalto è smentito documentalmente dalla presenza in atti di detto contratto che reca la sottoscrizione, non disconosciuta, del legale rappresentante della Parte_1
3.4. Anche l'ultimo motivo di gravame è privo di pregio.
Il contratto di subappalto intervenuto tra la e la aveva ad CP_2 Parte_1
oggetto la pavimentazione di asfalto bituminoso e il verbale di sopralluogo del
31.01.2013 è stato redatto alla presenza del sig. e del geom. Parte_2 CP_3
, intervenuti in rappresentanza della per come riportato nello
[...] Parte_1 stesso verbale. L'affermazione di parte appellante che vorrebbe privare di rilevanza giuridica il verbale per il solo fatto che il sig. all'epoca non fosse il legale Pt_2
rappresentante, essendolo divenuto solo successivamente, è evidentemente pretestuosa. Ed invero l'odierna appellante non ha specificamente contestato la legittimazione del sig. e del geom. a partecipare al sopralluogo del Pt_2 CP_3
31.01.2013 per conto della società.
3.5. Venendo all'appello incidentale, anch'esso risulta infondato.
L'importo di €4.431,17, liquidato dal giudice di prime cure a titolo di risarcimento danni per i lavori non eseguiti a regola d'arte, corrisponde alla trattenuta provvisoria riportata sul certificato di pagamento n. 1 del 25.02.2013 emesso dal Comune di
Bisignano a favore dell'Impresa el quale si fa riferimento a imperfezioni CP_2 sulle lavorazioni contabilizzate riportate nel verbale di sopralluogo del 31/01/2013 ed è stato ritenuto congruo dal c.t.u. nominato in primo grado.
L'ulteriore importo di €12.334,20 di cui alla fattura n. 523 del 30.09.2014 non può essere riconosciuto in difetto di elementi da cui trarre la sicura correlazione degli interventi oggetto della predetta fattura con la cattiva esecuzione dei lavori da parte della anche in ragione del fatto che, come evincibile dalla determina del Parte_1
Comune n. 411 del 30.11.2012 di autorizzazione del subappalto, quest'ultimo Contr riguardava solo una parte dei lavori appaltati alla
Infondata è l'ulteriore richiesta di rimborso delle spese della consulenza tecnica di parte e di quelle sostenute in occasione della procedura esecutiva intrapresa dalla difettando la prova della effettività della spesa. Parte_1
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
3.6. Attesa la reciproca soccombenza delle parti le spese del presente grado vanno integralmente compensate.
7 Il rigetto del gravame principale e di quello incidentale impongono, a ciascuna delle parti, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nonché sull'appello incidentale Parte_1
proposto da unipersonale, avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_4
Cosenza n. 2400/2018, pubblicata il 12.11.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello principale e quello incidentale, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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