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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/05/2024, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 82/2022 R.G., promossa
DA
, con gli avv.ti BERGAMASCHI GIUSEPPE, BERGAMASCHI Parte_1
MARIA CATERINA e SPANU MARIA TERESA
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
rappresentata dalla sua mandataria Controparte_1 [...]
in persona della sua procuratrice speciale , con Controparte_2 Controparte_3
l'avv. PESENTI MARCO
CONVENUTO
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto numero 936 del 2021, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 24.447,13 in favore di cessionaria del credito Controparte_1
derivante dal contratto numero 3079924 da lui concluso con . Ha Parte_2
affidato l'opposizione ai seguenti motivi: ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire dell'avversaria in difetto di prova della cessione del credito in suo favore;
ha affermato l'erroneo calcolo degli interessi addebitatigli;
ancora, ha denunciato l'illegittima applicazione dell'anatocismo, l'indeterminatezza del tasso di interessi e la loro probabile usurarietà, concludendo in conformità alle sue difese.
Si è costituita la convenuta che ha insistito nel rigetto dell'opposizione e nella conferma del decreto ingiuntivo e in subordine nella condanna dell'opponente al pagamento della somma portata nel titolo. Ha richiamato la documentazione già prodotta in sede monitoria a dimostrazione della sua legittimazione e rilevato come la controparte non abbia né indicato in che termini e in forza di quale clausola sarebbe stata applicata la capitalizzazione degli interessi né chiarito come questi avrebbero superato i tassi soglia né quali sarebbero stati gli errori di calcolo degli interessi.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, previa istruttoria solo documentale, la causa è approdata alla decisione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c..
L'opposizione non può trovare accoglimento.
La contestazione del difetto di legittimazione attiva, e quindi della mancanza di titolarità del credito in capo alla convenuta, è smentita dalle produzioni di causa e in particolare dalla comunicazione sub 6 delle produzioni eseguite in sede monitoria con cui , originaria contraente, ha comunicato all'odierna opponente che il Parte_2
credito è stato ceduto a in data 25/06/2015. Nel presente giudizio, poi, Controparte_4
sempre la convenuta ha prodotto il contratto di cessione del ramo d'azienda con cui la predetta le ha ceduto anche tutti i crediti deteriorati di cui era titolare Controparte_4
alla data dell'1.7.2018, categoria cui dunque appartiene anche quello oggetto del presente giudizio (appunto perché la conferente ne era titolare già dal 25.6.2015). Non vi sono, pertanto, dubbi sul fatto che l'odierna convenuta è la creditrice legittimata a far valere il suo diritto. Nel resto occorre rilevare come l'opposizione non risponda affatto ai criteri di necessaria stringente specificità dei suoi motivi. In particolare le contestazioni relative a come sono stati calcolati gli interessi, all'anatocismo, all'indeterminatezza del tasso e alla solo probabile usura sono talmente generiche da non consentire neppure un'adeguata difesa;
né può soccorrere la perizia che solo successivamente è stata prodotta e in particolare l'affermazione dell'infedeltà del TAEG di contratto a quello effettivo, atteso che ammettere tale contestazione e farne oggetto anche di un accertamento tecnico determinerebbe l'introduzione di motivi di opposizione oltre il termine perentorio di 40 giorni previsto dal legislatore. Quanto agli aspetti di eventuale nullità rilevabili d'ufficio, gli stessi sono esclusi dal semplice esame del contratto, nel quale il tasso di interesse ultra legale è stato esattamente indicato ed accettato e non ha superato il tasso soglia (posto che è irrilevante l'eventuale usura sopravvenuta, il TAEG indicato è pari al 10,15% contenuto nel limite all'epoca vigente in base al tipo di operazione svolta del 15,55%) e non si ritrova alcuna clausola che preveda l'applicazione di anatocismo in contrasto con l'unica sua forma possibile, quella di matrice codicistica.
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 936 del 2021 che per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna alla rifusione in favore di come Parte_1 Controparte_1
rappresentata, delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 2.600,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sassari, 30/05/2024 Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 82/2022 R.G., promossa
DA
, con gli avv.ti BERGAMASCHI GIUSEPPE, BERGAMASCHI Parte_1
MARIA CATERINA e SPANU MARIA TERESA
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
rappresentata dalla sua mandataria Controparte_1 [...]
in persona della sua procuratrice speciale , con Controparte_2 Controparte_3
l'avv. PESENTI MARCO
CONVENUTO
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto numero 936 del 2021, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 24.447,13 in favore di cessionaria del credito Controparte_1
derivante dal contratto numero 3079924 da lui concluso con . Ha Parte_2
affidato l'opposizione ai seguenti motivi: ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire dell'avversaria in difetto di prova della cessione del credito in suo favore;
ha affermato l'erroneo calcolo degli interessi addebitatigli;
ancora, ha denunciato l'illegittima applicazione dell'anatocismo, l'indeterminatezza del tasso di interessi e la loro probabile usurarietà, concludendo in conformità alle sue difese.
Si è costituita la convenuta che ha insistito nel rigetto dell'opposizione e nella conferma del decreto ingiuntivo e in subordine nella condanna dell'opponente al pagamento della somma portata nel titolo. Ha richiamato la documentazione già prodotta in sede monitoria a dimostrazione della sua legittimazione e rilevato come la controparte non abbia né indicato in che termini e in forza di quale clausola sarebbe stata applicata la capitalizzazione degli interessi né chiarito come questi avrebbero superato i tassi soglia né quali sarebbero stati gli errori di calcolo degli interessi.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, previa istruttoria solo documentale, la causa è approdata alla decisione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c..
L'opposizione non può trovare accoglimento.
La contestazione del difetto di legittimazione attiva, e quindi della mancanza di titolarità del credito in capo alla convenuta, è smentita dalle produzioni di causa e in particolare dalla comunicazione sub 6 delle produzioni eseguite in sede monitoria con cui , originaria contraente, ha comunicato all'odierna opponente che il Parte_2
credito è stato ceduto a in data 25/06/2015. Nel presente giudizio, poi, Controparte_4
sempre la convenuta ha prodotto il contratto di cessione del ramo d'azienda con cui la predetta le ha ceduto anche tutti i crediti deteriorati di cui era titolare Controparte_4
alla data dell'1.7.2018, categoria cui dunque appartiene anche quello oggetto del presente giudizio (appunto perché la conferente ne era titolare già dal 25.6.2015). Non vi sono, pertanto, dubbi sul fatto che l'odierna convenuta è la creditrice legittimata a far valere il suo diritto. Nel resto occorre rilevare come l'opposizione non risponda affatto ai criteri di necessaria stringente specificità dei suoi motivi. In particolare le contestazioni relative a come sono stati calcolati gli interessi, all'anatocismo, all'indeterminatezza del tasso e alla solo probabile usura sono talmente generiche da non consentire neppure un'adeguata difesa;
né può soccorrere la perizia che solo successivamente è stata prodotta e in particolare l'affermazione dell'infedeltà del TAEG di contratto a quello effettivo, atteso che ammettere tale contestazione e farne oggetto anche di un accertamento tecnico determinerebbe l'introduzione di motivi di opposizione oltre il termine perentorio di 40 giorni previsto dal legislatore. Quanto agli aspetti di eventuale nullità rilevabili d'ufficio, gli stessi sono esclusi dal semplice esame del contratto, nel quale il tasso di interesse ultra legale è stato esattamente indicato ed accettato e non ha superato il tasso soglia (posto che è irrilevante l'eventuale usura sopravvenuta, il TAEG indicato è pari al 10,15% contenuto nel limite all'epoca vigente in base al tipo di operazione svolta del 15,55%) e non si ritrova alcuna clausola che preveda l'applicazione di anatocismo in contrasto con l'unica sua forma possibile, quella di matrice codicistica.
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 936 del 2021 che per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna alla rifusione in favore di come Parte_1 Controparte_1
rappresentata, delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 2.600,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sassari, 30/05/2024 Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella