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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RG 615/2022
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr. MAURO MIRENNA Consigliere
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 615/2022 RGAC vertente tra:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , ( ) rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. Felice Soffrè
APPELLANTE
E già ( ), in persona legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Desiree Imola
APPELLATA
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 536/2022, pubblicata il 09.05.2022, nel giudizio iscritto al n. R.G. 103/2017
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_4 Parte_2
hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_3
Calabria n. 536/2022, pubblicata il 09.05.2022, nell'ambito del procedimento n.R.G.
103/2017, con cui il giudice di prime cure aveva rigettato l'opposizione dagli stessi proposta, avente ad oggetto la dichiarazione di decadenza dal contratto di fideiussione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 920/2016, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data
6.11.2016 con cui era stato ingiunto agli odierni appellanti il pagamento, in solido, della somma di € 15.914,58, oltre spese in favore di già CP_1 Controparte_2
Con la presente impugnazione gli appellanti hanno domandato la parziale riforma della pronuncia di primo grado, ritenuta erronea nella parte in cui il giudice di prime cure ha qualificato la garanzia per cui è causa come “contratto autonomo di garanzia” e non come
“fideiussione” e nella parte in cui il giudicante non ha applicato alla fattispecie in esame la disciplina di cui all'art. 1957 comma 1 c.c.; in subordine, gli appellanti hanno contestato la sentenza per errata pronuncia sulla quantificazione dell'asserito credito vantato dalla società
Pertanto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1. in via principale, ritenere e CP_1 dichiarare, per motivi esposti, che è decaduta dalla garanzia per Controparte_2 cui è causa, rilasciata dai IG , e Parte_5 Parte_2 Parte_3 in favore del e, per l'effetto, revocare e dichiarare
[...] Controparte_3 privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 920/2016 emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria;
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al precedente punto 1, ritenere e dichiarare che il credito vantato dalla
[...]
preso atto dei pagamenti richiamati e documentati al punto 3 della Controparte_2 narrativa che precede, ammonta a complessivi Euro 3.582,16, o, comunque, a una somma inferiore a Euro 15.914,58 e, per l'effetto, revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 920/2016 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria.”
costituitasi in giudizio e contestata la difesa avversaria, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello in quanto infondato, evidenziando la corretta qualificazione del contratto di garanzia, sottoscritta dagli appellanti, come contratto autonomo di garanzia e ribadendo la non
2 applicabilità al caso di specie dell'art. 1957 c.c., trattandosi di obbligazione autonoma e indipendente e considerata la clausola n. 6 del contratto de quo che espressamente deroga all'art. 1957 c.c.
All'udienza del 18.09.2025, quale prima effettiva udienza di trattazione, l'appellante non ha depositato note scritte (condotta equipollente alla mancata comparizione in udienza), sicché il giudizio è stato rinviato ex art. 348 comma 2 c.p.c. all'udienza del 06.11.2025.
Neppure a tale nuova udienza l'appellante ha depositato note scritte;
pertanto, il Collegio, verificata la regolarità delle comunicazioni alle parti, con ordinanza del 12.11.2025, ha assegnato la causa a sentenza senza termini.
2. Alla luce di quanto precede, atteso il verificarsi dei presupposti di legge, occorre dichiarare l'improcedibilità del gravame per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza e a quella successiva, essendo pacifico, ex art. 348 comma 2 c.p.c., che “se una parte, allora, pur avendo dato impulso mediante la proposizione di un'impugnazione ed essersi costituita, per due volte di seguito non compare davanti al giudice, è ragionevole ritenere che l'impulso sia venuto meno”, a ciò non potendo che conseguire, senza alcuna discrezionalità, la declaratoria di improcedibilità (cfr., da ultimo, Cass. civ. 6/03/2019, n. 6439).
E' difatti univoco l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, l'appello è improcedibile, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli (Cass. civ. 8173/2024).
Le spese processuali del presente grado di giudizio, in forza del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata, alla luce del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, secondo il valore della controversia (€ 15.914,58), parametri minimi tenuto conto della bassa complessità e dell'esito della lite.
Infine, trattandosi di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e 561, della Legge n. 228/2012) e risultando il “regime del raddoppio del contributo unificato
… previsto per” tutte “le ipotesi del rigetto integrale o della definizione in rito sfavorevole all'appellante”, “categoria”, “quest'ultima”, in cui “rientra l'improcedibilità comminata dall'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Corte cost., 30/05/2016, n. 120), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla prima parte dell'art. 13 comma 1 quater T.U.S.G. (cfr. Cass. civ. SU 20/02/2020, n. 4315).
3
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) dichiara improcedibile, ex art. 348 comma 2 c.p.c., il gravame avanzato;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore della parte appellata, che si liquidano in complessivi € 2906,00 per compensi, oltre al rimborso per spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza del presupposto processuale di cui alla prima parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 25 novembre 2025
La consigliera est. Il presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott.Natalino Sapone
4
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr. MAURO MIRENNA Consigliere
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 615/2022 RGAC vertente tra:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , ( ) rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. Felice Soffrè
APPELLANTE
E già ( ), in persona legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Desiree Imola
APPELLATA
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 536/2022, pubblicata il 09.05.2022, nel giudizio iscritto al n. R.G. 103/2017
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_4 Parte_2
hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_3
Calabria n. 536/2022, pubblicata il 09.05.2022, nell'ambito del procedimento n.R.G.
103/2017, con cui il giudice di prime cure aveva rigettato l'opposizione dagli stessi proposta, avente ad oggetto la dichiarazione di decadenza dal contratto di fideiussione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 920/2016, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data
6.11.2016 con cui era stato ingiunto agli odierni appellanti il pagamento, in solido, della somma di € 15.914,58, oltre spese in favore di già CP_1 Controparte_2
Con la presente impugnazione gli appellanti hanno domandato la parziale riforma della pronuncia di primo grado, ritenuta erronea nella parte in cui il giudice di prime cure ha qualificato la garanzia per cui è causa come “contratto autonomo di garanzia” e non come
“fideiussione” e nella parte in cui il giudicante non ha applicato alla fattispecie in esame la disciplina di cui all'art. 1957 comma 1 c.c.; in subordine, gli appellanti hanno contestato la sentenza per errata pronuncia sulla quantificazione dell'asserito credito vantato dalla società
Pertanto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1. in via principale, ritenere e CP_1 dichiarare, per motivi esposti, che è decaduta dalla garanzia per Controparte_2 cui è causa, rilasciata dai IG , e Parte_5 Parte_2 Parte_3 in favore del e, per l'effetto, revocare e dichiarare
[...] Controparte_3 privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 920/2016 emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria;
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al precedente punto 1, ritenere e dichiarare che il credito vantato dalla
[...]
preso atto dei pagamenti richiamati e documentati al punto 3 della Controparte_2 narrativa che precede, ammonta a complessivi Euro 3.582,16, o, comunque, a una somma inferiore a Euro 15.914,58 e, per l'effetto, revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 920/2016 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria.”
costituitasi in giudizio e contestata la difesa avversaria, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello in quanto infondato, evidenziando la corretta qualificazione del contratto di garanzia, sottoscritta dagli appellanti, come contratto autonomo di garanzia e ribadendo la non
2 applicabilità al caso di specie dell'art. 1957 c.c., trattandosi di obbligazione autonoma e indipendente e considerata la clausola n. 6 del contratto de quo che espressamente deroga all'art. 1957 c.c.
All'udienza del 18.09.2025, quale prima effettiva udienza di trattazione, l'appellante non ha depositato note scritte (condotta equipollente alla mancata comparizione in udienza), sicché il giudizio è stato rinviato ex art. 348 comma 2 c.p.c. all'udienza del 06.11.2025.
Neppure a tale nuova udienza l'appellante ha depositato note scritte;
pertanto, il Collegio, verificata la regolarità delle comunicazioni alle parti, con ordinanza del 12.11.2025, ha assegnato la causa a sentenza senza termini.
2. Alla luce di quanto precede, atteso il verificarsi dei presupposti di legge, occorre dichiarare l'improcedibilità del gravame per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza e a quella successiva, essendo pacifico, ex art. 348 comma 2 c.p.c., che “se una parte, allora, pur avendo dato impulso mediante la proposizione di un'impugnazione ed essersi costituita, per due volte di seguito non compare davanti al giudice, è ragionevole ritenere che l'impulso sia venuto meno”, a ciò non potendo che conseguire, senza alcuna discrezionalità, la declaratoria di improcedibilità (cfr., da ultimo, Cass. civ. 6/03/2019, n. 6439).
E' difatti univoco l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, l'appello è improcedibile, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli (Cass. civ. 8173/2024).
Le spese processuali del presente grado di giudizio, in forza del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata, alla luce del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, secondo il valore della controversia (€ 15.914,58), parametri minimi tenuto conto della bassa complessità e dell'esito della lite.
Infine, trattandosi di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e 561, della Legge n. 228/2012) e risultando il “regime del raddoppio del contributo unificato
… previsto per” tutte “le ipotesi del rigetto integrale o della definizione in rito sfavorevole all'appellante”, “categoria”, “quest'ultima”, in cui “rientra l'improcedibilità comminata dall'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Corte cost., 30/05/2016, n. 120), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla prima parte dell'art. 13 comma 1 quater T.U.S.G. (cfr. Cass. civ. SU 20/02/2020, n. 4315).
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P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) dichiara improcedibile, ex art. 348 comma 2 c.p.c., il gravame avanzato;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore della parte appellata, che si liquidano in complessivi € 2906,00 per compensi, oltre al rimborso per spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza del presupposto processuale di cui alla prima parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 25 novembre 2025
La consigliera est. Il presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott.Natalino Sapone
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