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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/02/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composiZIne monocratica, I seZIne civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6446/2019 R.G.
OGGETTO: prelaZIne agraria vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , (C.F. ) (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F. ), tutti nella qualità di C.F._4 Parte_5 C.F._5 eredi di (C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Persona_1 C.F._6
Ciccimarra ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli, alla Via Chiatamone, n. 63, in forza di procura alle liti del 17.05.2022 rilasciata su foglio separato da considerarsi in calce alla comparsa di costituZIne di nuovo difensore
ATTORE
(C.F. rappresentato e difeso dall' Avv. Daniela Maria Controparte_1 C.F._7
Carrella e dall'Avv. Liberato Mazzola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
[...]
n Sorrento (NA) al Corso Italia 261, in virtù di Controparte_2
procura in atti
CONVENUTO
, (C.F. ) (CF: ) Controparte_3 CodiceFiscale_8 Persona_1 C.F._9 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Giuseppe Di Martino ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli, alla Via G. PorZI n. 4, Centro DireZInale di Napoli, Is. G.8, in virtù di procura in atti
CONVENUTI
nato a [...] il [...] (C.F. ), ed CP_4 C.F._10 ivi residente (NA) alla Via Scola 13, rappresentato e difeso dall' Avv. Daniela Maria Carrella e dall'Avv. Liberato Mazzola ed elettivamente domiciliato presso lo studio
[...]
n Sorrento (NA) al Corso Italia n. 261 Controparte_2
1 CONVENUTO
CONCLUSIONI come da note di trattaZIne scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituZIne dell'udienza del 16.09.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citaZIne regolarmente notificato , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e , convenivano in giudiZI ,
[...] Parte_4 Parte_5 CP_4 CP_1
e chiedendo di accertare il diritto di prelaZIne
[...] Persona_1 Controparte_3 sull'appezzamento di terreno sito nel Comune di AS LU (NA), località Titigliano, della superficie catastale di mq 1460, riportato nel relativo Catasto Terreni al foglio 3, particella 217, agrumeto, cl. 2, are 14.60, R.D. €. 62.21, R.A. €. 14.70, in favore del de cuius e, Persona_1 previa declaratoria di inefficacia e nullità dell'atto di compravendita di tale fondo Rep. n. 192617 del 15.12.2016, trascritto in data 02.01.2017, tra i sigg. e , dietro Parte_6 CP_4 la corresponsione del prezzo di €uro 30.000,00 dichiarato nel menZInato atto pubblico e formalmente offerto con l'atto stragiudiziale di diffida e contestuale eserciZI del retratto agrario, notificato il 30.10.2017 – di dichiarare trasferita in favore degli attori, in ragione delle rispettive qualità così come dedotte in atti, la proprietà del suddetto appezzamento di terreno oggetto di riscatto con sentenza sostitutiva dell'atto pubblico di compravendita ed avente efficacia traslativa tra le parti;
ordinare al Competente Conservatore dei Registri immobiliari dell'Agenzia del
Territorio - Ufficio DireZIne Provinciale II di Napoli - Servizi di Pubblicità Immobiliare, di trascrivere la emananda sentenza nel Registro tenuto per legge, con esonero di ogni responsabilità al riguardo;
in via gradata e, qualora nella malaugurata ipotesi i convenuti non fossero più nella materiale disponibilità del bene in natura, condannare i convenuti medesimi, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori da liquidarsi in via equitativa, oltre interesse e rivalutaZIne monetaria sino all'effettivo soddisfo;
condannare, in ogni caso, i convenuti, in solido, con efficacia retroattiva, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori per lucro cessante e danno emergente in virtù del mancato tempestivo trasferimento del fondo in questione, come da atto stragiudiziale di diffida e contestuale eserciZI del retratto agrario, notificato il 30.10.2017, oltre interesse e rivalutaZIne monetaria sino all'effettivo soddisfo.
Gli attori allegavano di agire nella qualità di eredi di nato a [...] il Persona_1
31.10.1928 e che il predetto, in virtù atto notarile di divisione Rep. 8063 del 31.10.1956, era proprietario dei fondi rustici siti nel Comune di AS LU (NA) e riportati nel Catasto Terreni al foglio 3, particelle nn. 220 (vigneto), 221 (vigneto), 225 (vigneto), 273 (uliveto) e 383 (vigneto),
CL 2 e 3, per un totale di aree 36.77, di R.D. Euro 60.72, di RA. Euro 33.98, nonché coltivatore diretto dei predetti fondi. Specificavano che , come da allegato estratto conto Parte_1
2 previdenziale INPS del 18.02.2019, agiva nella qualità sia di erede di che di Persona_1
coltivatore diretto in continuità dei predetti fondi, mentre , e Parte_2 Pt_3 Pt_4
, stante la dipartita del loro padre, agivano nella qualità di eredi di quest'ultimo; Pt_5
deducevano, a sostegno della domanda, che il de cuius congiuntamente alla propria Persona_1
famiglia agricola ovvero alla moglie aveva da sempre coltivato i predetti fondi Parte_1
agricoli e che, detti fondi, come da allegata mappa catastale del 18.01.2019, confinano, a sud, con un appezzamento di terreno della superficie catastale di mg 1460, riportato nel relativo catasto
Terreni del Comune di AS LU al foglio 3, particella 217, agrumeto, cl. 2, area 14.60, R.D.
Euro 62.21, R.A. 14.70, che era di proprietà di nato a [...] il Parte_6
10.09.1927 e defunto in data 26.06.2017; osservavano che, prima del decesso, e, precisamente, in data 15.12.2016, , in violaZIne del combinato disposto di cui all'art. 8 della legge Parte_6
del 26.05.1965 n. 590 ed all'art. 7 della legge del 14.08.1971 n. 817, giusta atto pubblico per NO
Rep. n. 192617 del 15.12.2016, trascritto in data 02.01.2017, aveva venduto Persona_2
detto appezzamento di terreno a , in violaZIne della suddetta normativa, in CP_4
quanto, all'epoca dei fatti, era l'unico proprietario contiguo confinante del predetto Persona_1
compravenduto fondo nonché coltivatore diretto dello stesso.
Tutti i convenuti si costituivano in giudiZI contestando l'inammissibilità ed improcedibilità dell'aZIne spiegata, la decadenza dal termine per l'eserciZI del diritto di riscatto e l'infondatezza nel merito delle domande attoree.
In particolare, si costituiva in giudiZI 13.01.2020 chiedendo, in rito, di Controparte_1 accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citaZIne notificato al convenuto per difetto della procura speciale rilasciata al procuratore degli attori;
accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea, per violaZIne dell'articolo 5, comma 1 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, per non avere gli attori esperito il procedimento obbligatorio di mediaZIne ante causam nei suoi confronti;
in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimaZIne attiva degli attori;
in via preliminare, accertare e dichiarare la decorrenza del termine decadenziale di un anno per l'eserciZI dell'aZIne di retratto agrario e per effetto accertare e dichiarare la decadenza degli attori dal relativo diritto;
nel merito, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e per effetto accertare e dichiarare la validità ed efficacia del contratto di compravendita sottoscritto dai Sig.ri e in data 15.12.2016 (giusto Atto notarile Parte_6 CP_4
rep. 192617/ n. racc.ta 22364 trascritto presso la Conservatoria di Napoli in data 02.01.2017 reg.
112/76) ed avente ad oggetto l'appezzamento di terreno sito nel Comune di AS LU (NA), località Titigliano, della superficie catastale di mq. 1460, riportato al Catasto terreni al foglio 3, p.lla
216, are 14,60, cl.2; sempre nel merito, accertare e dichiarare che gli attori non hanno alcun diritto
3 di prelaZIne sul terreno oggetto di compravendita tra i Sig.ri e e Parte_6 CP_4 per l'effetto accertare e dichiarare che il convenuto nulla deve agli attori in conseguenza della predetta pronuncia;
condannare gli attori per le motivaZIni tutte espresse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.; condannare gli attori in via solidale alle spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Il convenuto, in particolare, deduceva che il rapporto di collaboraZIne tra e CP_4
iniziava oltre dieci anni prima dell'atto impugnato dagli attori, a seguito Parte_6 dell'acquisto da parte di di un fondo confinante, identificato al Catasto Terreni al foglio 3, CP_4
p.lla 218 cl.2 are 11, giusto atto di compravendita del 07.06.2004 per NO , e che la Per_3
decisione del Sig. di concedere in fitto prima e successivamente di vendere Parte_6
l'appezzamento di terreno al maturava a seguito di una lunga e proficua collaboraZIne CP_4
durante la quale quest'ultimo contribuiva fattivamente nella manutenZIne e coltivaZIne del predetto fondo, dividendo gli utili derivanti dalla vendita degli agrumi. Osservava, ancora, che sebbene al momento della vendita il risultasse quindi l'unico beneficiario della prelaZIne CP_4
sul predetto fondo in quanto affittuario, coltivatore diretto e confinate del fondo offerto in vendita, le controparti, con atto di diffida stragiudiziale notificato in data 30.12.2017 e successivo atto di citaZIne del 29.10.2019 avevano contestato: i) che la vendita dell'immobile è avvenuta in frode alla legge e "con intento chiaramente elusivo della Legge 14.08.1971 n. 871"; ii) che gli unici soggetti legittimati all'acquisto dell'immobile erano e sono gli attori in quanto famiglia agricola ed eredi del Sig. "coltivatore diretto e unico contiguo confinate del terreno Persona_1
compravenduto"; iii) che il Sig. non è coltivatore diretto ma bensì lavoratore CP_4
dipendente e pertanto lo stesso non possiede alcun diritto di prelaZIne sul predetto fondo.
Con distinti atti, si costituivano tempestivamente in giudiZI e , i Controparte_3 CP_4
quali impugnavano e contestavano integralmente tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito dagli attori, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza del 10.02.2020, il Giudice verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo nei confronti di non costituito, perfeZInatasi a mani della moglie familiare convivente, Persona_1 ne dichiarava la contumacia e rinviava all'udienza dell'8.06.2020, per verificare l'esito della mediaZIne.
Nelle more veniva anche promosso ed espletato il tentativo di mediaZIne obbligatorio, il quale si concludeva tuttavia con il verbale di mancato accordo del 20.02.2020.
All'udienza del 08.06.2020, sostituita dal deposito di note di trattaZIne scritta ex art. 127 ter c.p.c, assegnava alle parti i termini di all'art. 183, VI comma, c.p.c., rinviava la causa all'udienza del
19.05.2021, per l'adoZIne dei provvedimenti conseguenti.
4 In data 24.11.2020, si costituiva nel presente giudiZI anche che impugnava e Persona_1
contestava integralmente tutto quanto ex adverso prodotto ed eccepito dagli attori, poiché infondato in fatto ed in diritto, associandosi alla linea difensiva degli altri convenuti.
Escussi i testi, la causa veniva rinviata per la precisaZIne delle conclusioni all'udienza del
16.09.2024.
Alla predetta udienza, il Giudice con ordinanza a seguito di trattaZIne cartolare, letti gli artt. 281 quinquies co. 1, 189 e 190 c.p.c., riserva la causa in decisione, assegnando alle parti giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Questioni Preliminari
La domanda è procedibile in quanto ritualmente preceduta dal preliminare tentativo di mediaZIne obbligatoria, il quale ha avuto esito negativo (cfr. verbale esito negativo allegato alla nota depositata dagli attori il 24.02.2020).
Sempre in via preliminare si osserva che ogni questione relativa al difetto di mandato alle liti in capo all'originario difensore degli attori, in quanto, nell'assunto, conferito per promuovere l'aZIne in danno del solo è del tutto superata in virtù della costituZIne in giudiZI del CP_4
nuovo procuratore di parte attrice, in data 19.05.2022, con la quale è stata prodotta in giudiZI una nuova procura il cui oggetto si riferisce in generale al giudiZI in corso tra le parti.
Merito.
La domanda non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Si premette in diritto che l'art. 8, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, prevede che
“In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipaZIne, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condiZIni, ha diritto di prelaZIne purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposiZIne fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelaZIne in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.”.
Il diritto di prelaZIne dell'affittuario ha l'obiettivo di permettere che un unico soggetto possa essere sia proprietario che conduttore del fondo agricolo. Il legislatore ha considerato utile, per lo sviluppo dell'economia agricola, che chi gestisce il fondo (purché sia qualificato come coltivatore diretto) abbia la priorità nell'acquisto della proprietà, nel caso in cui il proprietario decida di venderlo.
L'allineamento tra proprietà e gestione del fondo agricolo risponde all'interesse collettivo, poiché il
5 proprietario, rispetto all'affittuario, è più incentivato ad apportare miglioramenti al terreno, rendendolo più produttivo anche attraverso investimenti a lungo termine.
La coltivaZIne del fondo in qualità di affittuario deve essere basata su un titolo giuridico effettivo, dunque non è sufficiente un insediamento di fatto sul fondo agricolo, privo di un titolo giustificativo, e neppure un contratto di comodato (cfr. Cass. n. 26286/2008; Cass. n. 2135/1980).
Perché sorga il diritto di prelaZIne, è necessario che il coltivatore diretto sia da almeno due anni affittuario del fondo offerto in vendita. L'insediamento sul fondo da almeno due anni dovrebbe garantire un minimo di stabilità nella coltivaZIne da parte del coltivatore diretto, tale da giustificare il diritto di preferenza che gli viene concesso. La giurisprudenza ha precisato che il biennio va calcolato ad anno solare, e non ad annata agraria, e deve trattarsi di un periodo interamente decorso, ma non occorre che il titolo che attribuisce il diritto di coltivare il fondo sia unico per tutto il biennio (Cass. n. 1970/1978; Cass. n. 1971/2002).
Ancora, l'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 dispone che il diritto di prelaZIne previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, “spetta anche (…) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti”.
Sicché, va escluso il diritto di prelaZIne degli attori, con prevalenza dell'interesse dell'affittuario
“stabile e duraturo” nel tempo per l'avveramento della condiZIne limitativa prevista dall'art. 7 L.
817/1971.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte, che ribadisce come “in base alla lettura del combinato disposto degli artt. 8 l. n. 590/1965 e 7 l. n. 817/1971 non si configura il diritto di prelaZIne e quello succedaneo di riscatto del coltivatore diretto proprietario di terreno confinante ove ricorra la condiZIne limitativa prevista dal 2° comma dell'art. 7 cit., ovvero l'insediamento sul fondo oggetto della vendita - al momento della denuntiatio della proposta di alienaZIne o, in difetto di comunicaZIne, al momento della stipula del negoZI traslativo - di mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti, anche se costoro abbiano rinunziato alla prelaZIne spettantegli” (Cass. 10626/1998; Cass. 10227/2001).
E ancora, è stato rilevato che “Il diritto di prelaZIne attribuito al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita è escluso, secondo la previsione di cui all'art. 7, comma secondo, n. 2, della legge 14 agosto 1971, n. 817, quando sul fondo offerto in vendita sia insediato un affittuario e tale insediamento si prospetti come destinato a durare nel tempo, perché in tal caso la legge privilegia l'interesse dell'affittuario alla prosecuZIne dell'attività di coltivaZIne, rispetto all'interesse del confinante” (Cass. 15804/2009).
6 Tanto premesso in diritto, prima di vagliare la sussistenza nel merito dei requisiti legittimanti gli attori all'eserciZI dell'aZIne di riscatto agraria va esaminata l'ecceZIne di decadenza sollevata dalla difesa del convenuto , il quale ha eccepito di non aver mai ricevuto, nella Controparte_1 qualità di erede di alcuna comunicaZIne per l'eserciZI del diritto di riscatto Parte_6
esercitato dal Sig. essendo il relativo atto stragiudiziale notificato in data 30.10.2017 Persona_1
destinato al solo . CP_4
In tema di eserciZI del riscatto agrario ex art. 8, comma 5, l. 26 maggio 1965 n. 590, la manifestaZIne della volontà di riscattare dell'avente diritto deve pervenire nella conoscenza del soggetto al quale è diretta entro il termine annuale di decadenza previsto dalla norma.
La normativa in tema di retratto agrario ha carattere ecceZInale (in quanto deroga al principio generale dell'autonomia negoziale), sicchè non può essere applicata in via analogica (art. 14 Prel.) a casi che non siano espressamente previsti.
Ebbene, come chiarito anche da costante giurisprudenza, il destinatario della domanda di riscatto è il solo acquirente illegittimamente prescelto, il quale è l'unico legittimato passivo contro il quale deve essere instaurata l'aZIne di riscatto (cfr
Sez. U, Sentenza n. 5895 del 01/07/1997 Diversamente dalla prelaZIne convenZInale, avente carattere meramente obbligatorio (e dalla cui violaZIne può scaturire non altro che il diritto al risarcimento del danno), la prelaZIne prevista dalle leggi agrarie è dotata di efficacia reale, e può essere, pertanto, esercitata nei confronti dell'acquirente iniziale del bene o di un suo successivo avente causa, con la conseguenza che, sul piano processuale, legittimato passivo dell'aZIne di riscatto va considerato il solo acquirente del fondo (ovvero un suo successivo avente causa) e non anche il venditore, la cui presenza in giudiZI sarà eventualmente evocabile, da parte del primo, in forza di una chiamata in garanzia cosiddetta "impropria").
Nella fattispecie avendo dante causa degli attori -notificato, in data 30.10.2017, la Persona_1 propria diffida all'acquirente (acquirente prescelto) il temine di decorrenza CP_4
decadenziale di un anno dalla trascriZIne del contratto di compravendita (02.01.2017) è stato rispettato (cfr allegato 12 produZIne attorea).
L'ecceZIne di decadenza in esame va, pertanto, disattesa.
Va dunque verificata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo agli attori per l'eserciZI del diritto di riscatto.
Gli attori agiscono quali proprietari di un fondo agricolo, catastalmente rappresentato dalle particelle n. 220, 221, 223, 273 e 383, contiguo con quello oggetto della presente aZIne di riscatto;
assumono che come emerge dalle visure e planimetrie catastali (cfr. doc. n. 8 produZIne attorea) e, in ogni caso, non contestato dai convenuti, il fondo oggetto di causa confina a nord, per la sua intera
7 estensione, con un fondo di proprietà attorea (riportata al foglio 3, particella 273 NCT Comune di
AS LU); che i due fondi sono dunque confinanti, dal momento che gli stessi si toccano su un lato, cioè hanno una linea di confine in comune;
che il fondo attoreo, seppure diviso tra diverse particelle appartenenti al foglio 3 presenta, anche in ragione dell'andamento “perlopiù pianeggiante” degli stessi i caratteri di un unico appezzamento destinato alla coltivaZIne prevalentemente di limoni, ma anche frutteto misto e piante ortive, richiamando la relaZIne del consulente di parte (cfr. relaZIne Dott. ; che di tale appezzamento, solo una parte minima Per_4
sarebbe destinata ad opificio in uso a , senza che ciò possa minimamente intaccare Parte_5
l'attività produttiva agricola che si realizza sulla rimanente e prevalente parte del fondo;
che, richiamando all'uopo nuovamente le risultanze della perizia di parte in atti, non vi è dubbio che gli stessi costituiscano una famiglia agricola, da anni dedita alla coltivaZIne agricola dei terreni di loro proprietà.
I convenuti eccepiscono in primo luogo che la domanda attorea difetta del presupposto oggettivo relativamente al fondo conteso per poter validamente esperire il retratto agrario, ossia non solo che il fondo per cui è lite fosse adoperato esclusivamente a fini agricoli ma altresì che fosse accatastato per la finalità agricola.
In particolare il convenuto evidenzia al riguardo, che l'art. 8 L. 590/1965 – con CP_4 riguardo all'esclusione del diritto di prelaZIne agraria in favore del coltivatore diretto laddove il trasferimento oneroso riguardi un fondo con destinaZIne diversa da quella agricola – si riferisce a qualsiasi strumento urbanistico di pianificaZIne territoriale, ivi comprendendovi le previsioni dei piani territoriali regionale di coordinamento ed i piani regolatori locali non ancora approvati: tra i piani regionali di coordinamento, in particolare, rientra senz'altro il PUT della Campania, L. n.
35/1987, che impone prescriZIni e vincoli di tipo urbanistico e paesaggistico;
che il PUT della
Regione Campania, L. n. 35/1987, prescrive come la zona territoriale 12 ricada nelle aree che, per la conformaZIne del suolo e per la posiZIne nell'assetto territoriale, costituiscono punti focali per le localizzaZIni di "attrezzature sportive integrate a livello territoriale e parte nella - zona I - nuova viabilità e parcheggi pubblici"; che, il fondo per cui è lite (foglio 3, p.lla 217) ricade proprio nella zona territoriale 12 del PUT (zona F/5 del PRG adottato con delibera di C.C. n. 17 del 15.01.1988, approvato con Dec. 82 del 21.05.1992), come peraltro si evince dal certificato di destinaZIne urbanistica allegato all'atto notarile di compravendita del 2016 tra le parti e CP_4
Detto dato risulta documentato anche dal certificato di destinaZIne urbanistica Parte_6 del fondo contiguo (foglio 3, p.lla 218), anch'esso in proprietà di sin dall'anno CP_4
2004 e già agli atti di causa.
8 Nel contrastare siffatta censura gli attori non contestano il dato documentale, ma eccepiscono che l'ecceZIne in esame non investe né le caratteristiche effettive del fondo acquistato né la capacità dello stesso di essere adibito ad attività agricola.
Ebbene la questione è stata oggetto dell'attenZIne della Suprema Corte, la quale ha pacificamente e reiteratamente affermato che sono circostanze ostative al sorgere del diritto di prelaZIne o di riscatto dei fondi rustici (ex art. 8 della legge n. 590 del 1965) sia la deliberaZIne di un piano regolatore generale che destini il terreno di cui è progettata la alienaZIne ad una utilizzaZIne non agricola senza che rilevi che tale destinaZIne sia stata successivamente bocciata dagli organi tutori
(nel qual caso il terreno non avrà mai perso la propria destinaZIne agraria), sia l'eventualità che il piano regolatore, che ha destinato il terreno a scopi diversi da quelli agricoli sia - successivamente all'eserciZI del diritto - annullato con effetti "ex tunc" (nel qual caso il fondo deve ritenersi, "ab origine", a destinaZIne agricola) (cfr. ex multiis CassaZIne civile sez. VI, 24/02/2015, n.3717
Cass.3727/2012;.Cass.Sez. 3, Sentenza n. 23902 del 09/11/2006Sez. 3, Sentenza n. 17154 del 2006,
Cass. 2 aprile 1996, n. 3028 e Cass. 28 agosto 1987, n. 7084) Sez. 3, Sentenza n. 17154 del 2006).
All'uopo si è osservato che conducono a tale interpretaZIne non solo la lettera della L. n. 590 del
1965, art. 8, comma 2, che espressamente prescinde dalla intervenuta approvaZIne del piano regolatore adottato, sia dalla sua ratio, che è quella di evitare l'applicaZIne di una disposiZIne che mira allo sviluppo della proprietà coltivatrice allorché un procedimento amministrativo volto al cambiamento della destinaZIne agricola del terreno sia pervenuto ad un grado di sviluppo sufficiente a rendere evidente la volontà precettiva della pubblica amministraZIne di regolare diversamente l'assetto del territorio.
Orbene posto che è a carico del retraente la prova della destinaZIne agricola del fondo oggetto di riscatto, nella specie non può non evidenziarsi che tale destinaZIne non risulta dal certificato di destinaZIne urbanistica del bene allegato all'atto di compravendita intercorso tra le parti convenute, e dal quale si evince che il terreno ricade nelle zona territoriale 12 del PUT “attrezzature sportive integrate” ed in zona F/5 attrezzature sportive di livello territoriale del P.R.G. (cfr allegato
10 produZIne attorea).
Già sotto tale profilo la domanda risulta infondata.
Ciò posto, e pur volendo diversamente opinare, si osserva ai fini del riconoscimento della prelaZIne e del riscatto agrario, il proprietario del fondo confinante che intenda esercitare tale diritto, deve dimostrare il possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge e cioè: la qualifica di coltivatore diretto secondo quanto indicato dall'art. 31 della legge n. 590/65; la coltivaZIne biennale del fondo agricolo confinante;
il possesso della forza lavorativa adeguata e il non aver effettuato vendita di fondi rustici nel biennio antecedente.
9 Inoltre è onere del retraente dimostrare che il fondo oggetto di retratto, in aggiunta a quello confinante di proprietà, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia, cioè non deve essere inferiore ad 1/3 di quella occorrente per la necessità della nuova azienda.
Sul punto la Corte di CassaZIne è concorde nel ritenere che: 'il coltivatore del fondo confinante che, allegando la violaZIne del suo diritto di prelaZIne di cui alla legge 26 maggio 1965 n. 590, intenda esercitare il retratto, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla suddetta legge, ivi compreso quello relativo al possesso di un'adeguata forza lavoro in grado di coltivare non solo la superficie oggetto della domanda di prelaZIne, ma l'intera superficie risultante dalla sommatoria del fondo posseduto e di quello retrattato' (CassaZIne Civile, Sez. III,
24.07.2012 n. 12893).
Ai fini della prova della qualifica di coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 590/1965, inoltre, non è sufficiente la mera iscriZIne negli elenchi dei coltivatori diretti. In proposito, la Corte di CassaZIne, con orientamento costante, afferma che “al fine di determinare l'esistenza della qualità di coltivatore diretto, quale presupposto del diritto alla prelaZIne e del conseguente diritto di riscatto accordati all'affittuario del fondo che il proprietario concedente intende trasferire a titolo oneroso nonché al proprietario di terreni confinanti con quello offerto in vendita, trova applicaZIne
l'art. 31 della legge n. 590 del 1965 per il quale, ai fini da essa previsti, è considerato coltivatore diretto chi direttamente ed abitualmente si dedica alla coltivaZIne del fondo ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivaZIne del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame' (Corte di CassaZIne, Sez. III, 29.01.1996 n. 684).
Sotto tale profilo la prova fornita dagli attori è risultata carente perché le dichiaraZIni rese dai testimoni sono state generiche, inoltre, gli attori non hanno fornito alcuna prova dalla quale ricavare che la forza lavoro del nucleo familiare, non fosse inferiore ad un terzo della forza lavoro necessaria per la lavoraZIne dei terreni posseduti unitamente a quelli oggetto di retratto, né hanno dimostrato di non aver venduto fondi rustici nel biennio antecedente.
Nessuna prova concreta della qualifica di coltivatore diretto può desumersi dall'estratto conto previdenziale INPS di e di da cui risulterebbe il versamento di Persona_1 Parte_7 contributi previdenziali nella gestione “coltivatori diretti” e “agricolo giornaliero”.
I documenti esibiti, oltre ad essere riferiti ai soli e sono risalenti Persona_1 Parte_1 nel tempo, sicché gli attori non hanno documentato in alcun modo il requisito dell'attualità della qualifica di coltivatore diretto al momento della vendita del fondo conteso, né al momento dell'eserciZI del diritto.
10 In merito alla prova della qualità di coltivatore diretto, necessaria per l'eserciZI del diritto di prelaZIne e per la domanda di riscatto ex art. 8 L. 590/1965, la giurisprudenza della Suprema Corte come già rilevato, ha avuto modo di precisare che “non è sufficiente la dimostraZIne dell'iscriZIne negli elenchi dei coltivatori diretti del ServiZI contributi agricoli unificati (SCAU), dovendo essere provata la diretta e abituale attività di coltivaZIne del fondo” (Cass. 123/2020).
Ancora in tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “in tema di retratto agrario, le condiZIni soggettive ed oggettive che legittimano l'avente diritto a riscattare il fondo dall'acquirente devono esistere sia alla data della vendita del fondo al terzo, che segna la nascita del diritto, sia alla data in cui tale diritto viene esercitato, coincidente con quella della riceZIne della dichiaraZIne di riscatto da parte del retrattato” (Cass. 22260/2018).
Nè tantomeno conducono ad un esito diverso le risultanze della prova orale.
In sede di escussione testimoniale, il teste (nipote di e cugino degli Testimone_1 Persona_1 attori), dichiarava: “I miei zii e quindi adesso anche i miei cugini possedevano un fondo agricolo a
AS LU al quale si accede o attraverso strada carrabile via Turro Pastena, oppure attraverso via San Nicola. So che mio ZI era proprietario di questo fondo, ma non so dopo la sua morte come sia stata divisa la sua proprietà. Il fondo è recintato. Io non vado sul luogo da circa 6/7 mesi, generalmente ci vado per prendere prodotti che coltivano i miei cugini. Sul fondo c'è un limoneto, infatti ci vado a prendere i limoni, ci sono alberi di ulivo e viene coltivata anche della verdura. La famiglia di mio ZI ha da sempre coltivato questo fondo, ogni tanto andava anche qualche operaio a dare una mano a mio ZI per coltivare il fondo. I miei cugini fanno tutti un altro lavoro, ma aiutavano mio ZI spesso il sabato e la domenica, invece mio ZI e mia zia Persona_1
hanno sempre lavorato nella terra”; ancora precisava: “Mio ZI è deceduto Parte_1 circa 4 anni fa e da allora del terreno si è occupata prevalentemente mia zia con l'aiuto di mia cugina che è l'unica che non è sposata e non ha altro lavoro stabile. Gli altri miei cugini Pt_4 sono tutti sposati e con altri lavori….Non so se mia zia si avvale anche dell'aiuto di terze persone per coltivare il fondo, penso di si vista la sua età. …mio padre aveva un distributore di benzina
ESSO a sant'Agata a via Reola ed era molto unito con suo fratello che spesso lo andava a Per_1
trovare presso il distributore e qualche volta poteva capitare anche che lo sostituisse a lavoro ma sempre in virtù di un rapporto fraterno e non lavorativo, anche perché mio padre aveva dei lavoratori dipendenti.”
DichiaraZIni analoghe sono state rese dal teste , fratello del dante causa degli Parte_2
attori, (cfr verbale di udienza del 25.10.2023). Persona_1
Dalle dichiaraZIni rese dai predetti testi non risulta confermato quanto necessario per sostenere la domanda di riscatto;
non risulta l'attualità della coltivaZIne del fondo in capo al dante causa degli
11 attori al momento della vendita, nè risulta l'abitualità nell'eserciZI dell'attività Persona_1 agricola precisandosi che la stessa“ va intesa quale normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, essendo sufficiente che l'attività agricola venga espletata in modo stabile e continuativo anche se non professionale, prevalentemente con lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia, traendo da tale attività un reddito, ancorché secondario" (in termini Cass. 23.1.1995, n.
759; in senso analogo Cass. n. 15.5.1991 n. 5456, Cass. n. 13.3.1987 n.2610).
Va rilevato altresì che non risultano prodotti certificati attestanti l'iscriZIne degli attori, eredi di nella gestione previdenziale ed assistenziale degli agricoltori e considerando che Persona_1
il coltivatore diretto è colui che soddisfa le esigenze di lavoro della propria azienda prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia, gli stessi non hanno provato in alcun modo di essere in regola con le norme vigenti che stabiliscono una soglia minima di un terzo della forza lavoro necessaria per la normale conduZIne dell'azienda (L. 203/82, 590/65, 454/61) e tanto con riferimento all'epoca della vendita oggetto di lite.
Per quanto riguarda la condiZIne della mancata vendita di fondi agricoli nei due anni antecedenti parte attrice risultano le ispeZIni ipotecarie degli attori ma non del de cuius , in Persona_1
relaZIne al quale tale requisito andava, certamente dimostrato. Né gli attori hanno indicato altri mezzi di prova, tantomeno presuntivi, con cui dimostrare tale imprescindibile condiZIne dell'aZIne.
La domanda non può pertanto trovare accoglimento, non avendo gli attori assolto all'onere probatorio sugli stessi gravante, relativo alla dimostraZIne dell'esistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'eserciZI del retratto agrario.
A tanto si aggiunge che il convenuto ha fornito la prova della qualifica di CP_4 affittuario dimostrando di essere in possesso di un valido titolo giustificativo che dimostri l'affitto del fondo rustico e di essere coltivatore del fondo da almeno due anni, con carattere di stabilità e durata nel tempo (cfr allegato 3 produZIne parte convenuta).
Invero, in virtù di regolare contratto di affitto della p.lla 217, intervenuto tra e Parte_6
in data 27.11.2014 e registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle CP_4
Entrate al n. 5968, serie 3T, in data 09.12.2014 con identificativo TEL14T005968000VD, CP_4
era, dunque, all'epoca della vendita del 2016, nel godimento del bene in forza di un
[...]
contratto di affitto dotato del carattere della continuità e stabilità nel tempo.
Va rilevato che non vale ad escludere la qualifica di coltivatore diretto del la circostanza CP_4
rappresentata ex adverso che lo stesso sia stato un lavoratore dipendente. Sul tema, la Suprema
Corte ha affermato che la qualità di coltivatore diretto deriva dalla diretta ed abituale coltivaZIne della terra e dal governo del bestiame e, inoltre, che non occorre che tale attività sia prevalente
12 rispetto ad altre attività eventualmente svolte dal coltivatore, né, ancora, che non rileva il carattere periodico o stagionale dei lavori agricoli (cfr., Cass. n. 475/1983; Cass. 1289/1981; Cass. n.
3294/1979; Cass. n. 2664/1980).
E, ancora, la CassaZIne ha precisato che non è necessaria l'esistenza di una prova documentale, dalla quale debba risultare la qualità di coltivatore diretto, rilevando che la qualità può essere comprovata con ogni mezzo di prova e sulla base di circostanze di fatto risultanti dalle prove (Cass.
n. 4769/1982).
La prova della qualifica di coltivatore diretto può stata assolta dal oltre che con il contratto CP_4
innanzi richiamato, mediante le dichiaraZIni rese dalla teste e, comunque, Testimone_2
mediante la documentaZIne versata in atti, quale le fatture e le bolle di trasporto rilasciate al dall'azienda Costiera di Vinaccia Ferdinando e dall'Ingrosso Agrumi di Gargiulo Massimo CP_4
per l'acquisto di quantitativi pari o superiori a 500 Kg di limoni, coltivati dal presso il fondo CP_4
di Via Scola e di Via Turro Pastena loc. Titigliano, AS LU (NA) (cfr allegato L comparsa di costituZIne e risposta).
La teste badante di , precisava le cause che inducevano il Testimone_2 Parte_6
ad avvalersi dell'ausilio, formalizzato dopo molti anni nel contratto di affitto, di Parte_6
, precisando tra l'altro che: “Conosco i luoghi perché qualche volte ho portato CP_4
presso il terreno anche a fare una passeggiata perché già dal 2007 epoca in cui Parte_6 ho iniziato a fare da badante non stava è più bene e necessitava dell'ausilio dell'ossigeno. Proprio perché il sig. non era più in grado, si occupava da solo della Pt_6 CP_4 coltivaZIne del suo terreno, dove c'è un limoneto. Non so da quanto tempo si CP_4
occupasse di coltivare il fondo di però posso dire che quando ho iniziato a Parte_6
lavorare come badante di nel 2007 già si occupava del terreno del Parte_6 CP_4
” (cfr verbale di udienza del 25.10.2023). Per_1
Alla luce di tutte le ragioni innanzi indicate, pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata.
Va, infine, respinta la domanda formulata dai convenuti volta alla condanna degli attori per lite temeraria al risarcimento dei danni subiti ex art. 96, III comma, c.p.c.
La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violaZIne del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'eserciZI dell'aZIne processuale nel suo complesso, cosicché possa
13 considerarsi meritevole di sanZIne l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'aZIne per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnaZIne.
Nel caso di specie la domanda degli attori va respinta in quanto infondata, non rinvenendosi nel comportamento degli istanti alcuna mala fede o colpa grave.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e si liquidano in applicaZIne dei parametri di cui al DM 147/2022 (scaglione di riferimento da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00), con applicaZIne dell'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, che prevede la spettanza di un solo compenso, ma maggiorato, anche nel caso in cui l'avvocato assista più soggetti contro le domande proposte da più parti, sussistendo, anche in tal caso, la ratio della norma, da individuarsi nell'esigenza di remunerare l'avvocato in misura maggiore quando maggiore è stato il suo impegno, evitando, al contempo, una duplicaZIne del compenso a fronte di un'attività solo formalmente reiterata, ma sostanzialmente unitaria;
nella fattispecie non si ritiene di applicare la maggioraZIne predetta tenuto conto dell'identità di linea difensiva e di posiZIne delle parti
(CassaZIne civile sez. III, 31/01/2024, n.2956).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I seZIne civile, in composiZIne monocratica, - definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 6446/2019 R.G.:
I) rigetta la domanda;
II) condanna gli attori al pagamento in favore di e delle CP_4 Controparte_1
spese di lite liquidate in complessivi oppure 7.616,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori come per legge;
III) condanna gli attori al pagamento in favore di e delle spese di Persona_1 Controparte_3
lite liquidate in complessivi euro 7.616,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori come per legge.
Torre Annunziata, 20.02.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composiZIne monocratica, I seZIne civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6446/2019 R.G.
OGGETTO: prelaZIne agraria vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , (C.F. ) (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F. ), tutti nella qualità di C.F._4 Parte_5 C.F._5 eredi di (C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Persona_1 C.F._6
Ciccimarra ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli, alla Via Chiatamone, n. 63, in forza di procura alle liti del 17.05.2022 rilasciata su foglio separato da considerarsi in calce alla comparsa di costituZIne di nuovo difensore
ATTORE
(C.F. rappresentato e difeso dall' Avv. Daniela Maria Controparte_1 C.F._7
Carrella e dall'Avv. Liberato Mazzola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
[...]
n Sorrento (NA) al Corso Italia 261, in virtù di Controparte_2
procura in atti
CONVENUTO
, (C.F. ) (CF: ) Controparte_3 CodiceFiscale_8 Persona_1 C.F._9 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Giuseppe Di Martino ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli, alla Via G. PorZI n. 4, Centro DireZInale di Napoli, Is. G.8, in virtù di procura in atti
CONVENUTI
nato a [...] il [...] (C.F. ), ed CP_4 C.F._10 ivi residente (NA) alla Via Scola 13, rappresentato e difeso dall' Avv. Daniela Maria Carrella e dall'Avv. Liberato Mazzola ed elettivamente domiciliato presso lo studio
[...]
n Sorrento (NA) al Corso Italia n. 261 Controparte_2
1 CONVENUTO
CONCLUSIONI come da note di trattaZIne scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituZIne dell'udienza del 16.09.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citaZIne regolarmente notificato , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e , convenivano in giudiZI ,
[...] Parte_4 Parte_5 CP_4 CP_1
e chiedendo di accertare il diritto di prelaZIne
[...] Persona_1 Controparte_3 sull'appezzamento di terreno sito nel Comune di AS LU (NA), località Titigliano, della superficie catastale di mq 1460, riportato nel relativo Catasto Terreni al foglio 3, particella 217, agrumeto, cl. 2, are 14.60, R.D. €. 62.21, R.A. €. 14.70, in favore del de cuius e, Persona_1 previa declaratoria di inefficacia e nullità dell'atto di compravendita di tale fondo Rep. n. 192617 del 15.12.2016, trascritto in data 02.01.2017, tra i sigg. e , dietro Parte_6 CP_4 la corresponsione del prezzo di €uro 30.000,00 dichiarato nel menZInato atto pubblico e formalmente offerto con l'atto stragiudiziale di diffida e contestuale eserciZI del retratto agrario, notificato il 30.10.2017 – di dichiarare trasferita in favore degli attori, in ragione delle rispettive qualità così come dedotte in atti, la proprietà del suddetto appezzamento di terreno oggetto di riscatto con sentenza sostitutiva dell'atto pubblico di compravendita ed avente efficacia traslativa tra le parti;
ordinare al Competente Conservatore dei Registri immobiliari dell'Agenzia del
Territorio - Ufficio DireZIne Provinciale II di Napoli - Servizi di Pubblicità Immobiliare, di trascrivere la emananda sentenza nel Registro tenuto per legge, con esonero di ogni responsabilità al riguardo;
in via gradata e, qualora nella malaugurata ipotesi i convenuti non fossero più nella materiale disponibilità del bene in natura, condannare i convenuti medesimi, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori da liquidarsi in via equitativa, oltre interesse e rivalutaZIne monetaria sino all'effettivo soddisfo;
condannare, in ogni caso, i convenuti, in solido, con efficacia retroattiva, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori per lucro cessante e danno emergente in virtù del mancato tempestivo trasferimento del fondo in questione, come da atto stragiudiziale di diffida e contestuale eserciZI del retratto agrario, notificato il 30.10.2017, oltre interesse e rivalutaZIne monetaria sino all'effettivo soddisfo.
Gli attori allegavano di agire nella qualità di eredi di nato a [...] il Persona_1
31.10.1928 e che il predetto, in virtù atto notarile di divisione Rep. 8063 del 31.10.1956, era proprietario dei fondi rustici siti nel Comune di AS LU (NA) e riportati nel Catasto Terreni al foglio 3, particelle nn. 220 (vigneto), 221 (vigneto), 225 (vigneto), 273 (uliveto) e 383 (vigneto),
CL 2 e 3, per un totale di aree 36.77, di R.D. Euro 60.72, di RA. Euro 33.98, nonché coltivatore diretto dei predetti fondi. Specificavano che , come da allegato estratto conto Parte_1
2 previdenziale INPS del 18.02.2019, agiva nella qualità sia di erede di che di Persona_1
coltivatore diretto in continuità dei predetti fondi, mentre , e Parte_2 Pt_3 Pt_4
, stante la dipartita del loro padre, agivano nella qualità di eredi di quest'ultimo; Pt_5
deducevano, a sostegno della domanda, che il de cuius congiuntamente alla propria Persona_1
famiglia agricola ovvero alla moglie aveva da sempre coltivato i predetti fondi Parte_1
agricoli e che, detti fondi, come da allegata mappa catastale del 18.01.2019, confinano, a sud, con un appezzamento di terreno della superficie catastale di mg 1460, riportato nel relativo catasto
Terreni del Comune di AS LU al foglio 3, particella 217, agrumeto, cl. 2, area 14.60, R.D.
Euro 62.21, R.A. 14.70, che era di proprietà di nato a [...] il Parte_6
10.09.1927 e defunto in data 26.06.2017; osservavano che, prima del decesso, e, precisamente, in data 15.12.2016, , in violaZIne del combinato disposto di cui all'art. 8 della legge Parte_6
del 26.05.1965 n. 590 ed all'art. 7 della legge del 14.08.1971 n. 817, giusta atto pubblico per NO
Rep. n. 192617 del 15.12.2016, trascritto in data 02.01.2017, aveva venduto Persona_2
detto appezzamento di terreno a , in violaZIne della suddetta normativa, in CP_4
quanto, all'epoca dei fatti, era l'unico proprietario contiguo confinante del predetto Persona_1
compravenduto fondo nonché coltivatore diretto dello stesso.
Tutti i convenuti si costituivano in giudiZI contestando l'inammissibilità ed improcedibilità dell'aZIne spiegata, la decadenza dal termine per l'eserciZI del diritto di riscatto e l'infondatezza nel merito delle domande attoree.
In particolare, si costituiva in giudiZI 13.01.2020 chiedendo, in rito, di Controparte_1 accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citaZIne notificato al convenuto per difetto della procura speciale rilasciata al procuratore degli attori;
accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea, per violaZIne dell'articolo 5, comma 1 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, per non avere gli attori esperito il procedimento obbligatorio di mediaZIne ante causam nei suoi confronti;
in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimaZIne attiva degli attori;
in via preliminare, accertare e dichiarare la decorrenza del termine decadenziale di un anno per l'eserciZI dell'aZIne di retratto agrario e per effetto accertare e dichiarare la decadenza degli attori dal relativo diritto;
nel merito, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e per effetto accertare e dichiarare la validità ed efficacia del contratto di compravendita sottoscritto dai Sig.ri e in data 15.12.2016 (giusto Atto notarile Parte_6 CP_4
rep. 192617/ n. racc.ta 22364 trascritto presso la Conservatoria di Napoli in data 02.01.2017 reg.
112/76) ed avente ad oggetto l'appezzamento di terreno sito nel Comune di AS LU (NA), località Titigliano, della superficie catastale di mq. 1460, riportato al Catasto terreni al foglio 3, p.lla
216, are 14,60, cl.2; sempre nel merito, accertare e dichiarare che gli attori non hanno alcun diritto
3 di prelaZIne sul terreno oggetto di compravendita tra i Sig.ri e e Parte_6 CP_4 per l'effetto accertare e dichiarare che il convenuto nulla deve agli attori in conseguenza della predetta pronuncia;
condannare gli attori per le motivaZIni tutte espresse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.; condannare gli attori in via solidale alle spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Il convenuto, in particolare, deduceva che il rapporto di collaboraZIne tra e CP_4
iniziava oltre dieci anni prima dell'atto impugnato dagli attori, a seguito Parte_6 dell'acquisto da parte di di un fondo confinante, identificato al Catasto Terreni al foglio 3, CP_4
p.lla 218 cl.2 are 11, giusto atto di compravendita del 07.06.2004 per NO , e che la Per_3
decisione del Sig. di concedere in fitto prima e successivamente di vendere Parte_6
l'appezzamento di terreno al maturava a seguito di una lunga e proficua collaboraZIne CP_4
durante la quale quest'ultimo contribuiva fattivamente nella manutenZIne e coltivaZIne del predetto fondo, dividendo gli utili derivanti dalla vendita degli agrumi. Osservava, ancora, che sebbene al momento della vendita il risultasse quindi l'unico beneficiario della prelaZIne CP_4
sul predetto fondo in quanto affittuario, coltivatore diretto e confinate del fondo offerto in vendita, le controparti, con atto di diffida stragiudiziale notificato in data 30.12.2017 e successivo atto di citaZIne del 29.10.2019 avevano contestato: i) che la vendita dell'immobile è avvenuta in frode alla legge e "con intento chiaramente elusivo della Legge 14.08.1971 n. 871"; ii) che gli unici soggetti legittimati all'acquisto dell'immobile erano e sono gli attori in quanto famiglia agricola ed eredi del Sig. "coltivatore diretto e unico contiguo confinate del terreno Persona_1
compravenduto"; iii) che il Sig. non è coltivatore diretto ma bensì lavoratore CP_4
dipendente e pertanto lo stesso non possiede alcun diritto di prelaZIne sul predetto fondo.
Con distinti atti, si costituivano tempestivamente in giudiZI e , i Controparte_3 CP_4
quali impugnavano e contestavano integralmente tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito dagli attori, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza del 10.02.2020, il Giudice verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo nei confronti di non costituito, perfeZInatasi a mani della moglie familiare convivente, Persona_1 ne dichiarava la contumacia e rinviava all'udienza dell'8.06.2020, per verificare l'esito della mediaZIne.
Nelle more veniva anche promosso ed espletato il tentativo di mediaZIne obbligatorio, il quale si concludeva tuttavia con il verbale di mancato accordo del 20.02.2020.
All'udienza del 08.06.2020, sostituita dal deposito di note di trattaZIne scritta ex art. 127 ter c.p.c, assegnava alle parti i termini di all'art. 183, VI comma, c.p.c., rinviava la causa all'udienza del
19.05.2021, per l'adoZIne dei provvedimenti conseguenti.
4 In data 24.11.2020, si costituiva nel presente giudiZI anche che impugnava e Persona_1
contestava integralmente tutto quanto ex adverso prodotto ed eccepito dagli attori, poiché infondato in fatto ed in diritto, associandosi alla linea difensiva degli altri convenuti.
Escussi i testi, la causa veniva rinviata per la precisaZIne delle conclusioni all'udienza del
16.09.2024.
Alla predetta udienza, il Giudice con ordinanza a seguito di trattaZIne cartolare, letti gli artt. 281 quinquies co. 1, 189 e 190 c.p.c., riserva la causa in decisione, assegnando alle parti giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Questioni Preliminari
La domanda è procedibile in quanto ritualmente preceduta dal preliminare tentativo di mediaZIne obbligatoria, il quale ha avuto esito negativo (cfr. verbale esito negativo allegato alla nota depositata dagli attori il 24.02.2020).
Sempre in via preliminare si osserva che ogni questione relativa al difetto di mandato alle liti in capo all'originario difensore degli attori, in quanto, nell'assunto, conferito per promuovere l'aZIne in danno del solo è del tutto superata in virtù della costituZIne in giudiZI del CP_4
nuovo procuratore di parte attrice, in data 19.05.2022, con la quale è stata prodotta in giudiZI una nuova procura il cui oggetto si riferisce in generale al giudiZI in corso tra le parti.
Merito.
La domanda non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Si premette in diritto che l'art. 8, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, prevede che
“In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipaZIne, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condiZIni, ha diritto di prelaZIne purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposiZIne fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelaZIne in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.”.
Il diritto di prelaZIne dell'affittuario ha l'obiettivo di permettere che un unico soggetto possa essere sia proprietario che conduttore del fondo agricolo. Il legislatore ha considerato utile, per lo sviluppo dell'economia agricola, che chi gestisce il fondo (purché sia qualificato come coltivatore diretto) abbia la priorità nell'acquisto della proprietà, nel caso in cui il proprietario decida di venderlo.
L'allineamento tra proprietà e gestione del fondo agricolo risponde all'interesse collettivo, poiché il
5 proprietario, rispetto all'affittuario, è più incentivato ad apportare miglioramenti al terreno, rendendolo più produttivo anche attraverso investimenti a lungo termine.
La coltivaZIne del fondo in qualità di affittuario deve essere basata su un titolo giuridico effettivo, dunque non è sufficiente un insediamento di fatto sul fondo agricolo, privo di un titolo giustificativo, e neppure un contratto di comodato (cfr. Cass. n. 26286/2008; Cass. n. 2135/1980).
Perché sorga il diritto di prelaZIne, è necessario che il coltivatore diretto sia da almeno due anni affittuario del fondo offerto in vendita. L'insediamento sul fondo da almeno due anni dovrebbe garantire un minimo di stabilità nella coltivaZIne da parte del coltivatore diretto, tale da giustificare il diritto di preferenza che gli viene concesso. La giurisprudenza ha precisato che il biennio va calcolato ad anno solare, e non ad annata agraria, e deve trattarsi di un periodo interamente decorso, ma non occorre che il titolo che attribuisce il diritto di coltivare il fondo sia unico per tutto il biennio (Cass. n. 1970/1978; Cass. n. 1971/2002).
Ancora, l'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 dispone che il diritto di prelaZIne previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, “spetta anche (…) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti”.
Sicché, va escluso il diritto di prelaZIne degli attori, con prevalenza dell'interesse dell'affittuario
“stabile e duraturo” nel tempo per l'avveramento della condiZIne limitativa prevista dall'art. 7 L.
817/1971.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte, che ribadisce come “in base alla lettura del combinato disposto degli artt. 8 l. n. 590/1965 e 7 l. n. 817/1971 non si configura il diritto di prelaZIne e quello succedaneo di riscatto del coltivatore diretto proprietario di terreno confinante ove ricorra la condiZIne limitativa prevista dal 2° comma dell'art. 7 cit., ovvero l'insediamento sul fondo oggetto della vendita - al momento della denuntiatio della proposta di alienaZIne o, in difetto di comunicaZIne, al momento della stipula del negoZI traslativo - di mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti, anche se costoro abbiano rinunziato alla prelaZIne spettantegli” (Cass. 10626/1998; Cass. 10227/2001).
E ancora, è stato rilevato che “Il diritto di prelaZIne attribuito al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita è escluso, secondo la previsione di cui all'art. 7, comma secondo, n. 2, della legge 14 agosto 1971, n. 817, quando sul fondo offerto in vendita sia insediato un affittuario e tale insediamento si prospetti come destinato a durare nel tempo, perché in tal caso la legge privilegia l'interesse dell'affittuario alla prosecuZIne dell'attività di coltivaZIne, rispetto all'interesse del confinante” (Cass. 15804/2009).
6 Tanto premesso in diritto, prima di vagliare la sussistenza nel merito dei requisiti legittimanti gli attori all'eserciZI dell'aZIne di riscatto agraria va esaminata l'ecceZIne di decadenza sollevata dalla difesa del convenuto , il quale ha eccepito di non aver mai ricevuto, nella Controparte_1 qualità di erede di alcuna comunicaZIne per l'eserciZI del diritto di riscatto Parte_6
esercitato dal Sig. essendo il relativo atto stragiudiziale notificato in data 30.10.2017 Persona_1
destinato al solo . CP_4
In tema di eserciZI del riscatto agrario ex art. 8, comma 5, l. 26 maggio 1965 n. 590, la manifestaZIne della volontà di riscattare dell'avente diritto deve pervenire nella conoscenza del soggetto al quale è diretta entro il termine annuale di decadenza previsto dalla norma.
La normativa in tema di retratto agrario ha carattere ecceZInale (in quanto deroga al principio generale dell'autonomia negoziale), sicchè non può essere applicata in via analogica (art. 14 Prel.) a casi che non siano espressamente previsti.
Ebbene, come chiarito anche da costante giurisprudenza, il destinatario della domanda di riscatto è il solo acquirente illegittimamente prescelto, il quale è l'unico legittimato passivo contro il quale deve essere instaurata l'aZIne di riscatto (cfr
Sez. U, Sentenza n. 5895 del 01/07/1997 Diversamente dalla prelaZIne convenZInale, avente carattere meramente obbligatorio (e dalla cui violaZIne può scaturire non altro che il diritto al risarcimento del danno), la prelaZIne prevista dalle leggi agrarie è dotata di efficacia reale, e può essere, pertanto, esercitata nei confronti dell'acquirente iniziale del bene o di un suo successivo avente causa, con la conseguenza che, sul piano processuale, legittimato passivo dell'aZIne di riscatto va considerato il solo acquirente del fondo (ovvero un suo successivo avente causa) e non anche il venditore, la cui presenza in giudiZI sarà eventualmente evocabile, da parte del primo, in forza di una chiamata in garanzia cosiddetta "impropria").
Nella fattispecie avendo dante causa degli attori -notificato, in data 30.10.2017, la Persona_1 propria diffida all'acquirente (acquirente prescelto) il temine di decorrenza CP_4
decadenziale di un anno dalla trascriZIne del contratto di compravendita (02.01.2017) è stato rispettato (cfr allegato 12 produZIne attorea).
L'ecceZIne di decadenza in esame va, pertanto, disattesa.
Va dunque verificata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo agli attori per l'eserciZI del diritto di riscatto.
Gli attori agiscono quali proprietari di un fondo agricolo, catastalmente rappresentato dalle particelle n. 220, 221, 223, 273 e 383, contiguo con quello oggetto della presente aZIne di riscatto;
assumono che come emerge dalle visure e planimetrie catastali (cfr. doc. n. 8 produZIne attorea) e, in ogni caso, non contestato dai convenuti, il fondo oggetto di causa confina a nord, per la sua intera
7 estensione, con un fondo di proprietà attorea (riportata al foglio 3, particella 273 NCT Comune di
AS LU); che i due fondi sono dunque confinanti, dal momento che gli stessi si toccano su un lato, cioè hanno una linea di confine in comune;
che il fondo attoreo, seppure diviso tra diverse particelle appartenenti al foglio 3 presenta, anche in ragione dell'andamento “perlopiù pianeggiante” degli stessi i caratteri di un unico appezzamento destinato alla coltivaZIne prevalentemente di limoni, ma anche frutteto misto e piante ortive, richiamando la relaZIne del consulente di parte (cfr. relaZIne Dott. ; che di tale appezzamento, solo una parte minima Per_4
sarebbe destinata ad opificio in uso a , senza che ciò possa minimamente intaccare Parte_5
l'attività produttiva agricola che si realizza sulla rimanente e prevalente parte del fondo;
che, richiamando all'uopo nuovamente le risultanze della perizia di parte in atti, non vi è dubbio che gli stessi costituiscano una famiglia agricola, da anni dedita alla coltivaZIne agricola dei terreni di loro proprietà.
I convenuti eccepiscono in primo luogo che la domanda attorea difetta del presupposto oggettivo relativamente al fondo conteso per poter validamente esperire il retratto agrario, ossia non solo che il fondo per cui è lite fosse adoperato esclusivamente a fini agricoli ma altresì che fosse accatastato per la finalità agricola.
In particolare il convenuto evidenzia al riguardo, che l'art. 8 L. 590/1965 – con CP_4 riguardo all'esclusione del diritto di prelaZIne agraria in favore del coltivatore diretto laddove il trasferimento oneroso riguardi un fondo con destinaZIne diversa da quella agricola – si riferisce a qualsiasi strumento urbanistico di pianificaZIne territoriale, ivi comprendendovi le previsioni dei piani territoriali regionale di coordinamento ed i piani regolatori locali non ancora approvati: tra i piani regionali di coordinamento, in particolare, rientra senz'altro il PUT della Campania, L. n.
35/1987, che impone prescriZIni e vincoli di tipo urbanistico e paesaggistico;
che il PUT della
Regione Campania, L. n. 35/1987, prescrive come la zona territoriale 12 ricada nelle aree che, per la conformaZIne del suolo e per la posiZIne nell'assetto territoriale, costituiscono punti focali per le localizzaZIni di "attrezzature sportive integrate a livello territoriale e parte nella - zona I - nuova viabilità e parcheggi pubblici"; che, il fondo per cui è lite (foglio 3, p.lla 217) ricade proprio nella zona territoriale 12 del PUT (zona F/5 del PRG adottato con delibera di C.C. n. 17 del 15.01.1988, approvato con Dec. 82 del 21.05.1992), come peraltro si evince dal certificato di destinaZIne urbanistica allegato all'atto notarile di compravendita del 2016 tra le parti e CP_4
Detto dato risulta documentato anche dal certificato di destinaZIne urbanistica Parte_6 del fondo contiguo (foglio 3, p.lla 218), anch'esso in proprietà di sin dall'anno CP_4
2004 e già agli atti di causa.
8 Nel contrastare siffatta censura gli attori non contestano il dato documentale, ma eccepiscono che l'ecceZIne in esame non investe né le caratteristiche effettive del fondo acquistato né la capacità dello stesso di essere adibito ad attività agricola.
Ebbene la questione è stata oggetto dell'attenZIne della Suprema Corte, la quale ha pacificamente e reiteratamente affermato che sono circostanze ostative al sorgere del diritto di prelaZIne o di riscatto dei fondi rustici (ex art. 8 della legge n. 590 del 1965) sia la deliberaZIne di un piano regolatore generale che destini il terreno di cui è progettata la alienaZIne ad una utilizzaZIne non agricola senza che rilevi che tale destinaZIne sia stata successivamente bocciata dagli organi tutori
(nel qual caso il terreno non avrà mai perso la propria destinaZIne agraria), sia l'eventualità che il piano regolatore, che ha destinato il terreno a scopi diversi da quelli agricoli sia - successivamente all'eserciZI del diritto - annullato con effetti "ex tunc" (nel qual caso il fondo deve ritenersi, "ab origine", a destinaZIne agricola) (cfr. ex multiis CassaZIne civile sez. VI, 24/02/2015, n.3717
Cass.3727/2012;.Cass.Sez. 3, Sentenza n. 23902 del 09/11/2006Sez. 3, Sentenza n. 17154 del 2006,
Cass. 2 aprile 1996, n. 3028 e Cass. 28 agosto 1987, n. 7084) Sez. 3, Sentenza n. 17154 del 2006).
All'uopo si è osservato che conducono a tale interpretaZIne non solo la lettera della L. n. 590 del
1965, art. 8, comma 2, che espressamente prescinde dalla intervenuta approvaZIne del piano regolatore adottato, sia dalla sua ratio, che è quella di evitare l'applicaZIne di una disposiZIne che mira allo sviluppo della proprietà coltivatrice allorché un procedimento amministrativo volto al cambiamento della destinaZIne agricola del terreno sia pervenuto ad un grado di sviluppo sufficiente a rendere evidente la volontà precettiva della pubblica amministraZIne di regolare diversamente l'assetto del territorio.
Orbene posto che è a carico del retraente la prova della destinaZIne agricola del fondo oggetto di riscatto, nella specie non può non evidenziarsi che tale destinaZIne non risulta dal certificato di destinaZIne urbanistica del bene allegato all'atto di compravendita intercorso tra le parti convenute, e dal quale si evince che il terreno ricade nelle zona territoriale 12 del PUT “attrezzature sportive integrate” ed in zona F/5 attrezzature sportive di livello territoriale del P.R.G. (cfr allegato
10 produZIne attorea).
Già sotto tale profilo la domanda risulta infondata.
Ciò posto, e pur volendo diversamente opinare, si osserva ai fini del riconoscimento della prelaZIne e del riscatto agrario, il proprietario del fondo confinante che intenda esercitare tale diritto, deve dimostrare il possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge e cioè: la qualifica di coltivatore diretto secondo quanto indicato dall'art. 31 della legge n. 590/65; la coltivaZIne biennale del fondo agricolo confinante;
il possesso della forza lavorativa adeguata e il non aver effettuato vendita di fondi rustici nel biennio antecedente.
9 Inoltre è onere del retraente dimostrare che il fondo oggetto di retratto, in aggiunta a quello confinante di proprietà, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia, cioè non deve essere inferiore ad 1/3 di quella occorrente per la necessità della nuova azienda.
Sul punto la Corte di CassaZIne è concorde nel ritenere che: 'il coltivatore del fondo confinante che, allegando la violaZIne del suo diritto di prelaZIne di cui alla legge 26 maggio 1965 n. 590, intenda esercitare il retratto, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla suddetta legge, ivi compreso quello relativo al possesso di un'adeguata forza lavoro in grado di coltivare non solo la superficie oggetto della domanda di prelaZIne, ma l'intera superficie risultante dalla sommatoria del fondo posseduto e di quello retrattato' (CassaZIne Civile, Sez. III,
24.07.2012 n. 12893).
Ai fini della prova della qualifica di coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 590/1965, inoltre, non è sufficiente la mera iscriZIne negli elenchi dei coltivatori diretti. In proposito, la Corte di CassaZIne, con orientamento costante, afferma che “al fine di determinare l'esistenza della qualità di coltivatore diretto, quale presupposto del diritto alla prelaZIne e del conseguente diritto di riscatto accordati all'affittuario del fondo che il proprietario concedente intende trasferire a titolo oneroso nonché al proprietario di terreni confinanti con quello offerto in vendita, trova applicaZIne
l'art. 31 della legge n. 590 del 1965 per il quale, ai fini da essa previsti, è considerato coltivatore diretto chi direttamente ed abitualmente si dedica alla coltivaZIne del fondo ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivaZIne del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame' (Corte di CassaZIne, Sez. III, 29.01.1996 n. 684).
Sotto tale profilo la prova fornita dagli attori è risultata carente perché le dichiaraZIni rese dai testimoni sono state generiche, inoltre, gli attori non hanno fornito alcuna prova dalla quale ricavare che la forza lavoro del nucleo familiare, non fosse inferiore ad un terzo della forza lavoro necessaria per la lavoraZIne dei terreni posseduti unitamente a quelli oggetto di retratto, né hanno dimostrato di non aver venduto fondi rustici nel biennio antecedente.
Nessuna prova concreta della qualifica di coltivatore diretto può desumersi dall'estratto conto previdenziale INPS di e di da cui risulterebbe il versamento di Persona_1 Parte_7 contributi previdenziali nella gestione “coltivatori diretti” e “agricolo giornaliero”.
I documenti esibiti, oltre ad essere riferiti ai soli e sono risalenti Persona_1 Parte_1 nel tempo, sicché gli attori non hanno documentato in alcun modo il requisito dell'attualità della qualifica di coltivatore diretto al momento della vendita del fondo conteso, né al momento dell'eserciZI del diritto.
10 In merito alla prova della qualità di coltivatore diretto, necessaria per l'eserciZI del diritto di prelaZIne e per la domanda di riscatto ex art. 8 L. 590/1965, la giurisprudenza della Suprema Corte come già rilevato, ha avuto modo di precisare che “non è sufficiente la dimostraZIne dell'iscriZIne negli elenchi dei coltivatori diretti del ServiZI contributi agricoli unificati (SCAU), dovendo essere provata la diretta e abituale attività di coltivaZIne del fondo” (Cass. 123/2020).
Ancora in tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “in tema di retratto agrario, le condiZIni soggettive ed oggettive che legittimano l'avente diritto a riscattare il fondo dall'acquirente devono esistere sia alla data della vendita del fondo al terzo, che segna la nascita del diritto, sia alla data in cui tale diritto viene esercitato, coincidente con quella della riceZIne della dichiaraZIne di riscatto da parte del retrattato” (Cass. 22260/2018).
Nè tantomeno conducono ad un esito diverso le risultanze della prova orale.
In sede di escussione testimoniale, il teste (nipote di e cugino degli Testimone_1 Persona_1 attori), dichiarava: “I miei zii e quindi adesso anche i miei cugini possedevano un fondo agricolo a
AS LU al quale si accede o attraverso strada carrabile via Turro Pastena, oppure attraverso via San Nicola. So che mio ZI era proprietario di questo fondo, ma non so dopo la sua morte come sia stata divisa la sua proprietà. Il fondo è recintato. Io non vado sul luogo da circa 6/7 mesi, generalmente ci vado per prendere prodotti che coltivano i miei cugini. Sul fondo c'è un limoneto, infatti ci vado a prendere i limoni, ci sono alberi di ulivo e viene coltivata anche della verdura. La famiglia di mio ZI ha da sempre coltivato questo fondo, ogni tanto andava anche qualche operaio a dare una mano a mio ZI per coltivare il fondo. I miei cugini fanno tutti un altro lavoro, ma aiutavano mio ZI spesso il sabato e la domenica, invece mio ZI e mia zia Persona_1
hanno sempre lavorato nella terra”; ancora precisava: “Mio ZI è deceduto Parte_1 circa 4 anni fa e da allora del terreno si è occupata prevalentemente mia zia con l'aiuto di mia cugina che è l'unica che non è sposata e non ha altro lavoro stabile. Gli altri miei cugini Pt_4 sono tutti sposati e con altri lavori….Non so se mia zia si avvale anche dell'aiuto di terze persone per coltivare il fondo, penso di si vista la sua età. …mio padre aveva un distributore di benzina
ESSO a sant'Agata a via Reola ed era molto unito con suo fratello che spesso lo andava a Per_1
trovare presso il distributore e qualche volta poteva capitare anche che lo sostituisse a lavoro ma sempre in virtù di un rapporto fraterno e non lavorativo, anche perché mio padre aveva dei lavoratori dipendenti.”
DichiaraZIni analoghe sono state rese dal teste , fratello del dante causa degli Parte_2
attori, (cfr verbale di udienza del 25.10.2023). Persona_1
Dalle dichiaraZIni rese dai predetti testi non risulta confermato quanto necessario per sostenere la domanda di riscatto;
non risulta l'attualità della coltivaZIne del fondo in capo al dante causa degli
11 attori al momento della vendita, nè risulta l'abitualità nell'eserciZI dell'attività Persona_1 agricola precisandosi che la stessa“ va intesa quale normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, essendo sufficiente che l'attività agricola venga espletata in modo stabile e continuativo anche se non professionale, prevalentemente con lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia, traendo da tale attività un reddito, ancorché secondario" (in termini Cass. 23.1.1995, n.
759; in senso analogo Cass. n. 15.5.1991 n. 5456, Cass. n. 13.3.1987 n.2610).
Va rilevato altresì che non risultano prodotti certificati attestanti l'iscriZIne degli attori, eredi di nella gestione previdenziale ed assistenziale degli agricoltori e considerando che Persona_1
il coltivatore diretto è colui che soddisfa le esigenze di lavoro della propria azienda prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia, gli stessi non hanno provato in alcun modo di essere in regola con le norme vigenti che stabiliscono una soglia minima di un terzo della forza lavoro necessaria per la normale conduZIne dell'azienda (L. 203/82, 590/65, 454/61) e tanto con riferimento all'epoca della vendita oggetto di lite.
Per quanto riguarda la condiZIne della mancata vendita di fondi agricoli nei due anni antecedenti parte attrice risultano le ispeZIni ipotecarie degli attori ma non del de cuius , in Persona_1
relaZIne al quale tale requisito andava, certamente dimostrato. Né gli attori hanno indicato altri mezzi di prova, tantomeno presuntivi, con cui dimostrare tale imprescindibile condiZIne dell'aZIne.
La domanda non può pertanto trovare accoglimento, non avendo gli attori assolto all'onere probatorio sugli stessi gravante, relativo alla dimostraZIne dell'esistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'eserciZI del retratto agrario.
A tanto si aggiunge che il convenuto ha fornito la prova della qualifica di CP_4 affittuario dimostrando di essere in possesso di un valido titolo giustificativo che dimostri l'affitto del fondo rustico e di essere coltivatore del fondo da almeno due anni, con carattere di stabilità e durata nel tempo (cfr allegato 3 produZIne parte convenuta).
Invero, in virtù di regolare contratto di affitto della p.lla 217, intervenuto tra e Parte_6
in data 27.11.2014 e registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle CP_4
Entrate al n. 5968, serie 3T, in data 09.12.2014 con identificativo TEL14T005968000VD, CP_4
era, dunque, all'epoca della vendita del 2016, nel godimento del bene in forza di un
[...]
contratto di affitto dotato del carattere della continuità e stabilità nel tempo.
Va rilevato che non vale ad escludere la qualifica di coltivatore diretto del la circostanza CP_4
rappresentata ex adverso che lo stesso sia stato un lavoratore dipendente. Sul tema, la Suprema
Corte ha affermato che la qualità di coltivatore diretto deriva dalla diretta ed abituale coltivaZIne della terra e dal governo del bestiame e, inoltre, che non occorre che tale attività sia prevalente
12 rispetto ad altre attività eventualmente svolte dal coltivatore, né, ancora, che non rileva il carattere periodico o stagionale dei lavori agricoli (cfr., Cass. n. 475/1983; Cass. 1289/1981; Cass. n.
3294/1979; Cass. n. 2664/1980).
E, ancora, la CassaZIne ha precisato che non è necessaria l'esistenza di una prova documentale, dalla quale debba risultare la qualità di coltivatore diretto, rilevando che la qualità può essere comprovata con ogni mezzo di prova e sulla base di circostanze di fatto risultanti dalle prove (Cass.
n. 4769/1982).
La prova della qualifica di coltivatore diretto può stata assolta dal oltre che con il contratto CP_4
innanzi richiamato, mediante le dichiaraZIni rese dalla teste e, comunque, Testimone_2
mediante la documentaZIne versata in atti, quale le fatture e le bolle di trasporto rilasciate al dall'azienda Costiera di Vinaccia Ferdinando e dall'Ingrosso Agrumi di Gargiulo Massimo CP_4
per l'acquisto di quantitativi pari o superiori a 500 Kg di limoni, coltivati dal presso il fondo CP_4
di Via Scola e di Via Turro Pastena loc. Titigliano, AS LU (NA) (cfr allegato L comparsa di costituZIne e risposta).
La teste badante di , precisava le cause che inducevano il Testimone_2 Parte_6
ad avvalersi dell'ausilio, formalizzato dopo molti anni nel contratto di affitto, di Parte_6
, precisando tra l'altro che: “Conosco i luoghi perché qualche volte ho portato CP_4
presso il terreno anche a fare una passeggiata perché già dal 2007 epoca in cui Parte_6 ho iniziato a fare da badante non stava è più bene e necessitava dell'ausilio dell'ossigeno. Proprio perché il sig. non era più in grado, si occupava da solo della Pt_6 CP_4 coltivaZIne del suo terreno, dove c'è un limoneto. Non so da quanto tempo si CP_4
occupasse di coltivare il fondo di però posso dire che quando ho iniziato a Parte_6
lavorare come badante di nel 2007 già si occupava del terreno del Parte_6 CP_4
” (cfr verbale di udienza del 25.10.2023). Per_1
Alla luce di tutte le ragioni innanzi indicate, pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata.
Va, infine, respinta la domanda formulata dai convenuti volta alla condanna degli attori per lite temeraria al risarcimento dei danni subiti ex art. 96, III comma, c.p.c.
La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violaZIne del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'eserciZI dell'aZIne processuale nel suo complesso, cosicché possa
13 considerarsi meritevole di sanZIne l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'aZIne per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnaZIne.
Nel caso di specie la domanda degli attori va respinta in quanto infondata, non rinvenendosi nel comportamento degli istanti alcuna mala fede o colpa grave.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e si liquidano in applicaZIne dei parametri di cui al DM 147/2022 (scaglione di riferimento da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00), con applicaZIne dell'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, che prevede la spettanza di un solo compenso, ma maggiorato, anche nel caso in cui l'avvocato assista più soggetti contro le domande proposte da più parti, sussistendo, anche in tal caso, la ratio della norma, da individuarsi nell'esigenza di remunerare l'avvocato in misura maggiore quando maggiore è stato il suo impegno, evitando, al contempo, una duplicaZIne del compenso a fronte di un'attività solo formalmente reiterata, ma sostanzialmente unitaria;
nella fattispecie non si ritiene di applicare la maggioraZIne predetta tenuto conto dell'identità di linea difensiva e di posiZIne delle parti
(CassaZIne civile sez. III, 31/01/2024, n.2956).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I seZIne civile, in composiZIne monocratica, - definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 6446/2019 R.G.:
I) rigetta la domanda;
II) condanna gli attori al pagamento in favore di e delle CP_4 Controparte_1
spese di lite liquidate in complessivi oppure 7.616,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori come per legge;
III) condanna gli attori al pagamento in favore di e delle spese di Persona_1 Controparte_3
lite liquidate in complessivi euro 7.616,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori come per legge.
Torre Annunziata, 20.02.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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