TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/02/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1823/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento/avvisi di addebito promossa
DA
rappresentato e difeso dagli Avv. Arturo Mazzei e Parte_1
Fabrizio Vassallo;
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valentina CP_1
Bevilacqua;
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Cavallo;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.3.2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020229006672105000 notificata il
1.2.2024 e ai presupposti avvisi di addebito nn. 40020160004620043000, 40020180007162242000 40020190001946137000, 40020190008068163000,
40020210001080286000 aventi ad oggetto contributi IVS di competenza dell' anni CP_1
2015-2019. Eccepiva la nullità/illegittimità della intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei contributi, anche sopravvenuta alla eventuale notifica degli atti. Censurava altresì la entità delle sanzioni previste negli avvisi di addebito. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione del giudice del lavoro per l'accertamento della illegittimità della intimazione di pagamento e della prescrizione dei crediti previdenziali chiedendo altresì la riduzione delle sanzioni al minimo edittale. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituivano gli Enti convenuti chiedendo il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice in data odierna decideva la causa con sentenza sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note scritte disposte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.2.2025.
Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del
1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del
2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma). Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatori dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n.
24506 del 2016). E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016). Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto
- segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione
(per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019). Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come
"la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito). Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine
(quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza). E' stato altresì precisato che, ove siano dedotti vizi formali – tra cui l'omessa notifica degli atti presupposti, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018).
Nel caso che ci occupa, parte attrice ha lamentato per un verso la omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente illegittimità della intimazione di pagamento per violazione della sequenza procedimentale (con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. riguardo alla quale è legittimato passivo l' e per Controparte_3 CP_4 altro verso la prescrizione dei crediti contributivi a decorrere dalla data del versamento dei contributi o anche maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito e la illegittimità delle sanzioni irrogate con gli avvisi di addebito (con ciò configurando una opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/99 in funzione recuperatoria e una opposizione ex art. 615
c.p.c. riguardo alle quali è legittimato passivo l'Ente Impositore, . CP_1
Ebbene come visto, le doglianze relative ai vizi propri della intimazione di pagamento, configurando una opposizione agli atti esecutivi, sono da proporre nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Giova ancora rammentare che il termine ex art. 617 c.p.c. (al pari di quella ai sensi dell'art. 24 del dlgs 1999) è un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio (cfr Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018), rilevabilità che non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.)
o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione (cfr Cass. Sez. 5 - ,
Sentenza n. 32527 del 04/11/2022).
Nella specie il predetto termine di decadenza di 20 giorni non è stato rispettato essendo stato il ricorso depositato il 26.3.2024 a fronte dell'intimazione di pagamento notificata il
1.2.2024, sicchè va dichiarata l'inammissibilità nei confronti dell' dell'opposizione in CP_4 esame proposta oltre il richiamato termine.
Del pari è inammissibile l'opposizione proposta nei confronti dell' per far valere (in CP_1 funzione recuperatoria) la prescrizione dei contributi e la illegittimità delle sanzioni in quanto il ricorso risulta proposto anche oltre i 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
D'altronde si evidenzia che l' sconfessando l'assunto attoreo, ha fornito la prova della CP_1 notifica degli avvisi di addebito nelle date del 7.11.2016, 11.12.2018, 20.6.2019, 10.12.2019
e 22.11.2021 (v. avvisi di ricevimento in atti) sicchè, a maggior ragione, il motivo di doglianza in esame, consistendo in opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/99 (cfr. Cass., nn.
25757/2008; 18207/2003; 6756/2012) andava proposto nel termine di quaranta giorni dalla notifica di tali atti.
Riguardo alle doglianze sollevate dalla parte ricorrente in ordine alla notifica dei predetti atti si osserva che, come di recente ricordato anche da Cass. n.10850/2020, “la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R.
n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, costituisce una modalità di notifica alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione. Essa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza che sia necessario redigere un'apposita relazione di notificazione, né inviare alcuna raccomandata informativa al destinatario, trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta di cui alla legge n. 890 del
1982 (v., tra le tante, Cass., 10037/2019; Cass. 29710/2018; Cass. 28872/2018; Cass.
19270/2018; Cass. 8293/2018; Cass.12083/2016).
Divenuta intangibile la pretesa contributiva per la mancata opposizione ai richiamati atti presupposti della intimazione impugnata, è quindi possibile in questa sede esclusivamente verificare la sussistenza di fatti estintivi del credito successivi alla formazione e alla notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, non essendo tale azione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. soggetta ad alcun termine di decadenza.
Nella specie la prescrizione quinquennale (art. 3 comma 9 L. 335/1995) risulta maturata successivamente alla notifica solo con riferimento all'avviso di addebito n.
40020160004620043000. Ed invero il primo atto interruttivo documentato dall' CP_4 successivamente alla notifica del predetto avviso di addebito (7.11.2016) è la intimazione di pagamento oggetto di causa notificata il 1.2.2024 ovvero quando oramai il termine quinquennale di prescrizione (art. 3 comma 9 L. 335/1995) era già decorso.
Riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di
“cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione –cui si ritiene di dare continuità- secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la CP_1 cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. CP_5
78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” –cfr. Cass. S.U. 23397/2016-.
Riguardo agli avvisi di addebito n.40020160004620043000, 40020180007162242000
40020190001946137000, 40020190008068163000, 40020210001080286000, notificati rispettivamente il 11.12.2018, 20.6.2019, 10.12.2019 e 22.11.2021, il termine quinquennale di prescrizione risulta utilmente interrotto dall' con la notifica in data 1.2.2024 della CP_4 intimazione di pagamento oggetto di causa, tenuto altresì conto, per quanto concerne l'avviso di addebito n. 40020180007162242000, della sospensione del termine di prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale connessa alla pandemia da COVID
19.
Occorre in particolare tener conto dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Infatti, l'art. 37 citato dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 D.L. 183/2020 ha poi previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo (comma 9).
Le norme hanno introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19: l'effetto è stato quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal 31.12.2020 al
30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
In conclusione va dichiarata la prescrizione dei crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n. 40020160004620043000 con rigetto, per il resto, della opposizione.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito della controversia, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta nei confronti dell
[...]
e l'opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/99 proposta nei confronti Controparte_2 dell' CP_1
2. accerta e dichiara la prescrizione dei crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n.
40020160004620043000;
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 7.2.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1823/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento/avvisi di addebito promossa
DA
rappresentato e difeso dagli Avv. Arturo Mazzei e Parte_1
Fabrizio Vassallo;
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valentina CP_1
Bevilacqua;
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Cavallo;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.3.2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020229006672105000 notificata il
1.2.2024 e ai presupposti avvisi di addebito nn. 40020160004620043000, 40020180007162242000 40020190001946137000, 40020190008068163000,
40020210001080286000 aventi ad oggetto contributi IVS di competenza dell' anni CP_1
2015-2019. Eccepiva la nullità/illegittimità della intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei contributi, anche sopravvenuta alla eventuale notifica degli atti. Censurava altresì la entità delle sanzioni previste negli avvisi di addebito. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione del giudice del lavoro per l'accertamento della illegittimità della intimazione di pagamento e della prescrizione dei crediti previdenziali chiedendo altresì la riduzione delle sanzioni al minimo edittale. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituivano gli Enti convenuti chiedendo il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice in data odierna decideva la causa con sentenza sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note scritte disposte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.2.2025.
Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del
1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del
2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma). Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatori dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n.
24506 del 2016). E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016). Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto
- segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione
(per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019). Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come
"la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito). Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine
(quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza). E' stato altresì precisato che, ove siano dedotti vizi formali – tra cui l'omessa notifica degli atti presupposti, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018).
Nel caso che ci occupa, parte attrice ha lamentato per un verso la omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente illegittimità della intimazione di pagamento per violazione della sequenza procedimentale (con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. riguardo alla quale è legittimato passivo l' e per Controparte_3 CP_4 altro verso la prescrizione dei crediti contributivi a decorrere dalla data del versamento dei contributi o anche maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito e la illegittimità delle sanzioni irrogate con gli avvisi di addebito (con ciò configurando una opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/99 in funzione recuperatoria e una opposizione ex art. 615
c.p.c. riguardo alle quali è legittimato passivo l'Ente Impositore, . CP_1
Ebbene come visto, le doglianze relative ai vizi propri della intimazione di pagamento, configurando una opposizione agli atti esecutivi, sono da proporre nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Giova ancora rammentare che il termine ex art. 617 c.p.c. (al pari di quella ai sensi dell'art. 24 del dlgs 1999) è un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio (cfr Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018), rilevabilità che non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.)
o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione (cfr Cass. Sez. 5 - ,
Sentenza n. 32527 del 04/11/2022).
Nella specie il predetto termine di decadenza di 20 giorni non è stato rispettato essendo stato il ricorso depositato il 26.3.2024 a fronte dell'intimazione di pagamento notificata il
1.2.2024, sicchè va dichiarata l'inammissibilità nei confronti dell' dell'opposizione in CP_4 esame proposta oltre il richiamato termine.
Del pari è inammissibile l'opposizione proposta nei confronti dell' per far valere (in CP_1 funzione recuperatoria) la prescrizione dei contributi e la illegittimità delle sanzioni in quanto il ricorso risulta proposto anche oltre i 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
D'altronde si evidenzia che l' sconfessando l'assunto attoreo, ha fornito la prova della CP_1 notifica degli avvisi di addebito nelle date del 7.11.2016, 11.12.2018, 20.6.2019, 10.12.2019
e 22.11.2021 (v. avvisi di ricevimento in atti) sicchè, a maggior ragione, il motivo di doglianza in esame, consistendo in opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/99 (cfr. Cass., nn.
25757/2008; 18207/2003; 6756/2012) andava proposto nel termine di quaranta giorni dalla notifica di tali atti.
Riguardo alle doglianze sollevate dalla parte ricorrente in ordine alla notifica dei predetti atti si osserva che, come di recente ricordato anche da Cass. n.10850/2020, “la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R.
n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, costituisce una modalità di notifica alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione. Essa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza che sia necessario redigere un'apposita relazione di notificazione, né inviare alcuna raccomandata informativa al destinatario, trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta di cui alla legge n. 890 del
1982 (v., tra le tante, Cass., 10037/2019; Cass. 29710/2018; Cass. 28872/2018; Cass.
19270/2018; Cass. 8293/2018; Cass.12083/2016).
Divenuta intangibile la pretesa contributiva per la mancata opposizione ai richiamati atti presupposti della intimazione impugnata, è quindi possibile in questa sede esclusivamente verificare la sussistenza di fatti estintivi del credito successivi alla formazione e alla notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, non essendo tale azione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. soggetta ad alcun termine di decadenza.
Nella specie la prescrizione quinquennale (art. 3 comma 9 L. 335/1995) risulta maturata successivamente alla notifica solo con riferimento all'avviso di addebito n.
40020160004620043000. Ed invero il primo atto interruttivo documentato dall' CP_4 successivamente alla notifica del predetto avviso di addebito (7.11.2016) è la intimazione di pagamento oggetto di causa notificata il 1.2.2024 ovvero quando oramai il termine quinquennale di prescrizione (art. 3 comma 9 L. 335/1995) era già decorso.
Riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di
“cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione –cui si ritiene di dare continuità- secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la CP_1 cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. CP_5
78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” –cfr. Cass. S.U. 23397/2016-.
Riguardo agli avvisi di addebito n.40020160004620043000, 40020180007162242000
40020190001946137000, 40020190008068163000, 40020210001080286000, notificati rispettivamente il 11.12.2018, 20.6.2019, 10.12.2019 e 22.11.2021, il termine quinquennale di prescrizione risulta utilmente interrotto dall' con la notifica in data 1.2.2024 della CP_4 intimazione di pagamento oggetto di causa, tenuto altresì conto, per quanto concerne l'avviso di addebito n. 40020180007162242000, della sospensione del termine di prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale connessa alla pandemia da COVID
19.
Occorre in particolare tener conto dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Infatti, l'art. 37 citato dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 D.L. 183/2020 ha poi previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo (comma 9).
Le norme hanno introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19: l'effetto è stato quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal 31.12.2020 al
30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
In conclusione va dichiarata la prescrizione dei crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n. 40020160004620043000 con rigetto, per il resto, della opposizione.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito della controversia, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta nei confronti dell
[...]
e l'opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/99 proposta nei confronti Controparte_2 dell' CP_1
2. accerta e dichiara la prescrizione dei crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n.
40020160004620043000;
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 7.2.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio