Art. 2.
I dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio che non abbiano conseguito la predetta nomina sono considerati candidati notai agli effetti della loro eventuale nomina a coadiutori di notai in permesso di assenza.
Le funzioni di coadiutore possono essere esercitate dai dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge, non oltre un quinquennio dalla dichiarazione di idoneita'.
I dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio che non abbiano conseguito la predetta nomina sono considerati candidati notai agli effetti della loro eventuale nomina a coadiutori di notai in permesso di assenza.
Le funzioni di coadiutore possono essere esercitate dai dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge, non oltre un quinquennio dalla dichiarazione di idoneita'.