Articolo 2 della Legge 18 maggio 1973, n. 239
Articolo 1Articolo 3
Versione
10 giugno 1973
Art. 2.
I dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio che non abbiano conseguito la predetta nomina sono considerati candidati notai agli effetti della loro eventuale nomina a coadiutori di notai in permesso di assenza.
Le funzioni di coadiutore possono essere esercitate dai dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge, non oltre un quinquennio dalla dichiarazione di idoneita'.
Entrata in vigore il 10 giugno 1973