Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/05/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 661/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 04/04/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è chiamata la causa
TRA
- Parte_1
OPPONENTE
E
- CP_1
OPPOSTO
Hanno depositato note scritte:
Per l'Avv. MARTOCCIA PIETRO LUIGI che “si riporta alle Parte_1 conclusioni formulate nell'atto di opposizione ed a tutti gli atti di causa chiedendone
l'integrale accoglimento”; per , l'Avv. GIULIVI SABRINA, il quale CP_1 conclude “nel riportarsi ai propri scritti difensivi, auspica l'accoglimento delle conclusioni spiegate in atti quivi da intendersi integralmente riprodotte”.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, esaminati gli atti della causa n. 661/2023 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare, decide la controversia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 661/2023 r.g.a.c.
TRA
661/2023 r.g.a.c. Pag. 1
Viale Marconi 111/c 85100 Potenza, presso lo studio dell'Avv. MARTOCCIA
PIETRO LUIGI da cui è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di opposizione;
OPPONENTE
E
, c.f. , domiciliata come in atti, rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. GIULIVI SABRINA, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, somministrazione;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato all'opposta in data 11.02.2023,
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 814/2022 del Pt_1
09.12.2022, con cui le veniva ingiunto di pagare, in favore di la Controparte_1
complessiva somma di €10.798,69 oltre interessi e spese del procedimento monitorio per la somministrazione di energia elettrica.
Alla prima udienza del 14.06.2023, rilevata la mancata costituzione di parte opposta e la regolarità della notifica, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Costituitasi tardivamente in data 03.06.2024, la società convenuta ha avanzato istanza di rimessione in termini deducendo la non imputabilità della tardiva costituzione, determinata dalla mancata annotazione, da parte della cancelleria, nel fascicolo del monitorio, dell'avvenuta iscrizione a ruolo del procedimento di opposizione (ragione che ha poi portato anche il Giudice del monitorio all'emissione del decreto di esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ.).
Respinta l'istanza di rimessione con provvedimenti del 27.12.2023 e del
13.06.2024, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
****
661/2023 r.g.a.c. Pag. 2
L'opposizione va accolta per mancata prova del credito, non essendo a tal fine sufficienti i documenti depositati dall'opposta nel procedimento monitorio (fatture e contratti di fornitura), a fronte dell'inutilizzabilità degli ulteriori documenti tardivamente depositati nel presente giudizio di opposizione.
In merito alla tardiva costituzione di parte opposta, avvenuta solamente in data
03.06.2024, deve ribadirsi quanto già osservato con i provvedimenti sopra richiamati, non ravvisandosi una causa non imputabile al contumace ex art. 294 cod. proc. civ.
È infatti pacifico che l'opposta abbia ricevuto la notifica dell'atto di citazione in data 11.02.2023, ben potendo dunque verificare se, nel breve termine di dieci giorni successivi alla notifica, fosse stata iscritta a ruolo l'opposizione con regolare costituzione dell'opponente.
A parere di chi scrive non è sufficiente ad integrare la causa non imputabile, di cui alla disciplina della rimessione in termini, la mancata annotazione nel fascicolo monitorio dell'avvenuta opposizione, trattandosi di adempimento della cancelleria che non esonera la parte - debitamente assistita dal difensore - di compiere gli ulteriori controlli comunque possibili.
Secondo l'opposta “Nel vigore del processo telematico, infatti, in caso di mancato aggiornamento del fascicolo del monitorio con l'espressa indicazione del ruolo generale della causa di opposizione, non solo non è possibile per il convenuto venire a conoscenza dell'iscrizione al ruolo dell'opposizione stessa, ma non esiste neppure un R.G. su cui poter materialmente effettuare il deposito della comparsa di risposta”. A conferma della necessità dell'aggiornamento del fascicolo telematico, con espressa annotazione dell'avvenuta iscrizione al ruolo dell'opposizione e del numero di ruolo, si ricorda che, l'avvocato, a seguito della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo, è tenuto a notificare alla
Cancelleria l'avviso di opposizione ex art. 645, 2 comma cpc, al fine di permettere
l'annotazione sul fascicolo stesso;
incombente che non è dato sapere se sia stato espletato dall'avversario” (cfr. pag. 9 e 10 della comparsa conclusionale).
Trattasi di prospettazione non condivisibile.
661/2023 r.g.a.c. Pag. 3
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non differisce affatto, ai fini che qui interessano, da un ordinario giudizio di cognizione introdotto con citazione.
Pertanto, l'opposto, al pari di qualsiasi altro convenuto, ricevuta la notifica dell'atto di citazione, può accedere - per il tramite del proprio difensore, peraltro, già nominato nel procedimento monitorio - ai registri del Controparte_2
onde ricavare il numero di ruolo del fascicolo (nell'ipotesi in cui, chiaramente,
l'iscrizione sia regolarmente avvenuta), facendo poi istanza di visibilità del fascicolo telematico onde poter procedere alla propria costituzione.
In proposito, deve allore richiamarsi quell'orientamento secondo cui il significato da attribuire all'espressione «causa non imputabile», di cui all'art. 294 cod. proc. civ., è nel senso di ritenere che, unitamente alle nozioni di caso fortuito e di forza maggiore, essa va ricondotta nell'ambito di quegli eventi considerati idonei a rompere il nesso eziologico tra un determinato comportamento ed un certo effetto, in modo tale che l'evento non possa essere ricondotto alla responsabilità dell'autore del comportamento e, in ogni caso, non possa essere evitato con il grado di diligenza cui ciascun soggetto è ordinariamente tenuto.
Ne consegue, pertanto, alla luce di quanto osservato, la sicura imputabilità all'opposta della sua tardiva costituzione non potendosi considerare non esigibile il semplice controllo dei registri telematici, onde verificare (autonomamente ed indipendentemente dalle attestazioni di cancelleria) l'avvenuta iscrizione a ruolo dell'opposizione, regolarmente notificata, peraltro in un lasso temporale estremamente breve (atteso il termine di 10 giorni prescritto, per la tempestiva iscrizione a ruolo della causa, dall'art. 165 cod. proc. civ., la cui inosservanza determina, come noto, l'improcedibilità dell'opposizione e la stabilità del decreto ingiuntivo).
Ciò posto, non può che accogliersi l'opposizione per mancata prova del credito ingiunto da parte della società opposta a fronte della contestazione dello stesso fatta dall'opponente.
Come noto, infatti, in caso di contestazione dei consumi da parte dell'utente è onere del somministrante dimostrare il quantum della merce somministrata e,
661/2023 r.g.a.c. Pag. 4
segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante.
Per giurisprudenza unanime, infatti, l'onere di provare l'inesistenza dei disservizi allegati dal somministrato, ovvero l'inesistenza dell'inesatto adempimento, è a carico del somministrante, sicché quest'ultimo deve dimostrare di avere reso la prestazione che giustifica l'obbligazione di pagamento della controparte; lo stesso onere sussiste nel caso di eccezione d'inadempimento, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento
(così Cassazione civile , sez. III , 15/02/2024 , n. 4197).
Trattasi di principi che trovano piena applicazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in cui, una volta instaurata l'opposizione, è onere del creditore opposto fornire prova dell'esistenza del credito ingiunto.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura, infatti, quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. In particolare, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo: la fattura, pur essendo titolo idoneo per l'emissione del decreto, non costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa, nel presente giudizio a cognizione ordinaria di opposizione a decreto ingiuntivo. Quindi, per i crediti relativi a somministrazione di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi eseguite da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili costituiscono prova scritta idonea a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo nei confronti anche di soggetti non imprenditori ma in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore è tenuto a fornire piena prova dei fatti costitutivi del credito, non potendo avvalersi, nei confronti del debitore che non sia imprenditore, né del regime speciale previsto per l'emissione del decreto ingiuntivo, né della norma sulla efficacia probatoria tra gli imprenditori prevista dall'art. 2710 c.c.
661/2023 r.g.a.c. Pag. 5
Le ragioni alla base della richiesta di rimessione in termini, sebbene non considerate sufficienti all'accoglimento della stessa, integrano, a parere della scrivente, gravi ed eccezionali ragioni per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti considerando che l'opposizione è stata accolta solamente per l'impossibilità dell'opposta, tardivamente costituitasi, di provare la fondatezza della propria pretesa mediante nuove prove.
L'accoglimento dell'opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo, sebbene dichiarato esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ., con decreto del 07-
08.08.2023, atteso che là dove sia stata conferita esecutività al decreto ingiuntivo sull'erroneo presupposto che non vi fosse opposizione, non può ritenersi esistente un titolo giudiziale definitivo, mancando il presupposto legittimante di cui all'art. 647 cod. proc. civ. (arg. Trib. Roma, 16-07- 2009 in Giur. Di merito, 10 - 2009 pag. 2453).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 814/2022 emesso dal Tribunale di Potenza in data 09.12.2022, erroneamente dichiarato esecutivo;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite;
Così deciso in Potenza, il 06/05/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
661/2023 r.g.a.c. Pag. 6