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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 531 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 24.09.2024, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano De Parte_1
Lise, presso il cui studio elettivamente domicilia in Mondragone (CE), alla Via C.
Oliveti, n. 19;
-Appellante-
e
Controparte_1
-Appellata contumace-
e in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Tortorano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Dei Mille n. 40;
-Appellata-
1 OGGETTO: Appello sentenza n. 1401/2017 depositata il 16.06.2017 del GdP di
Carinola.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del
24.09.2024.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 1401/2017, con la quale il giudice di pace di Carinola aveva rigettato la domanda di risarcimento per lesioni personali, che lo stesso aveva promosso in relazione al sinistro verificatosi in Mondragone, alla via Razzino, alle ore 10, 45 circa del
12.06.2012, con compensazione delle spese di lite. In particolare,
l'appellante lamentava l'erronea valutazione degli elementi istruttori e concludeva per la riforma della sentenza impugnata, con accertamento della responsabilità esclusiva di controparte nella verificazione del sinistro, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_3
preliminarmente, eccepiva la inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., perché privo degli elementi richiesti e nell'impugnare estensivamente l'avverso gravame, chiedeva la conferma della sentenza gravata, con vittoria delle spese di giudizio.
L'appellata, sig.ra nonostante la regolare notifica, rimaneva Controparte_1 contumace.
La causa, istruita documentalmente, dopo diversi rinvii per cambio giudice e carico di ruolo, all'esito dell'udienza del 24.09.2024, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
****
2 Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
In via preliminare, si ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla compagnia assicurativa, per l'omessa indicazione delle parti della sentenza che si intendeva appellare, in quanto, si ritiene che dall'atto di gravame si evinca chiaramente la parte della sentenza di primo grado che il sig. ha inteso impugnare, ossia la parte in cui il giudice di Parte_1 prime cure ha ritenuto infondata la domanda attorea per inverosimile corrispondenza tra le lesioni refertate rispetto a quanto indicato nell'atto introduttivo, lamentando l'erronea valutazione delle prove assunte.
Si ritiene opportuno precisare che, seppur risulti incompleta la sentenza allegata, mancando la pag. 3, tuttavia non si può ritenere l'appello inammissibile, in quanto la ricostruzione della sentenza è comunque possibile attraverso lo stesso atto di appello, che ha riportato interamente la parte della sentenza interessata, per cui, in assenza di contestazione, da parte dell'appellata, quanto riportato può ritenersi conforme all'originale.
Ciò precisato, si ritiene utile, in primo luogo, riassumere i termini della vicenda:
l'appellante, in primo grado, conveniva in giudizio la sig.ra Controparte_1 quale proprietaria della vettura tg. CY574LB, nonché la Controparte_2
quale società che copriva la RCA, al fine di sentirla dichiarare unica
[...] responsabile del sinistro avvenuto in data 12.06.2012 in Mondragone ed ottenere la condanna al risarcimento dei danni da lesioni personali subìte.
A sostegno della propria domanda, parte appellante sosteneva che in tale data, alle ore 10,45 circa, si trovava in Mondragone (CE), alla Via S. Razzino, in sella alla propria bicicletta, allorquando sarebbe stato investito da una vettura tg.
CY574LB che, uscendo in retromarcia dal parcheggio del supermercato “Maxi
Sidis”, non si avvedeva del ciclista, perciò lo avrebbe urtato, provocandone la caduta al suolo.
A causa dell'impatto, il sig. avrebbe riportato lesioni personali, tali da Parte_1 richiedere il trasporto presso il pronto soccorso della Clinica “Pineta Grande” di
Castel Volturno, ove gli veniva diagnosticato: “Ampia ferita polso sinistro con
3 lesione vascolare”. Pertanto, il sig. agiva in giudizio al fine di essere Parte_1 risarcito per le lesioni personali subìte in occasione del sinistro.
Nel giudizio di primo grado veniva escusso un solo teste di parte attrice e disposta Ctu medico-legale sulla persona dell'attore sig. Parte_1
In data 16.06.2017 veniva depositata la sentenza n. 1401/2017 nella quale veniva disposto che << Esaminato il certificato di pronto soccorso si rileva che i medici repertarono solo una ferita al polso sinistro con lesione vascolare, senza altre lesioni.
Invero tanto lascia alquanto perplessi atteso che, cadendo da una bicicletta necessariamente l'attore avrebbe dovuto riportare altre lesioni sia pure di lieve entità su altre parti del corpo date dal contatto del corpo a terra, quanto più il fatto è avvenuto nel mese di giugno, periodo durante il quale l'abbigliamento leggero di certo non poteva proteggere. Poi aggiungasi che il testimone riferisce che la stessa stava transitando su un'area dove vi erano rifiuti costituiti da vetro, laddove, necessariamente ed in transito con una bicicletta si tenta di evitare stante la facilità di foratura delle gomme. Ciò posto, la domanda viene rigettata. Le spese del giudizio vengono compensate tenendo conto che il rigetto avviene su profili di dubbio>>.
Così sintetizzati i fatti, codesto giudicante ritiene fondato il motivo di appello, relativo all'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, che avrebbe determinato il rigetto della domanda e la compensazione delle spese di lite.
Innanzitutto, nel caso in esame, il responsabile civile decidendo di restare contumace non ha fornito la prova di una dinamica diversa da quella rappresentata dall'attore e confermata dal teste, così come la compagnia assicurativa non ha superato la presunzione di responsabilità a carico del conducente dell'autovettura Nissan RA.
Secondo l'articolo 154 del Codice della Strada “Nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione i conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in marcia normale;
durante la manovra di retromarcia bisogna fare sempre attenzione alla circolazione e a non creare intralci e potenziali pericoli per gli altri utenti della strada”; dalla lettura della norma si evince che, in caso di sinistro stradale, salvo prova contraria, il conducente che procede in retromarcia si presume responsabile.
4 Il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda ritenendo, di fatto, inverosimile la dinamica del sinistro, seppur la stessa trovasse riscontro sia nelle dichiarazioni testimoniali sia nelle risultanze dell'elaborato peritale, in considerazione del fatto che il certificato di pronto soccorso aveva refertato la presenza solamente di una ferita al polso sinistro con lesione vascolare, circostanza ritenuta inverosimile dal giudice di pace, secondo il quale dalla caduta descritta sarebbero dovute derivare anche abrasioni e/o altre ferite, soprattutto per la presenza di vetro sulla carreggiata.
In realtà, tale deduzione non si ritiene idonea a superare le risultanze istruttorie, in quanto, il fatto che dal certificato di pronto soccorso non si evinca la presenza di abrasioni non significa che non ci fossero, ben potendo esserne stata omessa la presenza perché non ritenute degne di nota clinica. Appare di contro significativo, che nemmeno il ctp di parte convenuta abbia inviato osservazioni alla bozza del ctu che riconosceva la compatibilità delle lesioni con la dinamica.
Il teste escusso in primo grado, sig. cugino dell'attore, ha Testimone_1 dichiarato: “Eravamo sulla bici a fare una passeggiata ed in corrispondenza dei palazzi vicino ai parcheggi della Sisa, quando una RA di colore grigio facendo retromarcia lo urtò al lato destro facendolo cadere sul lato sinistro… Era il 12 giugno 2012 verso le ore
10,30 circa. Ricordo che c'era della spazzatura con bottiglie di vetro… A causa della caduta il sig. si è tagliato con il vetro sul polso… La conducente della si Parte_1 Pt_2 fermò e prestò soccorso”.
Dalla lettura delle dichiarazioni, si evince che il teste ha ricostruito la situazione fattuale con dovizia di particolari, infatti identificava la vettura RA di colore grigio, indicando le posizioni di quest'ultima e del ciclista, non si è limitato a rispondere “si è vero”, ma ha indicato il senso di marcia della vettura RA e la posizione del ciclista coinvolto nell'incidente, riferendo di trovarsi insieme all'attore, anche lui alla guida della propria bicicletta e ciò induce a deporre per la sua effettiva presenza in loco, nonché per la genuinità della sua testimonianza, che non appare affatto generica e lacunosa, ma, al contrario, risulta abbastanza precisa e, a parere di codesto giudicante, risulta più che idonea a far ritenere provata la dinamica del sinistro.
5 Tra l'altro, la dinamica prospettata dal teste trova riscontro anche nella richiesta di risarcimento danni inoltrata dai procuratori alla datata Controparte_4
20.04.2014 (Cfr. missiva nel fascicolo cartaceo di I grado di parte attrice).
Inoltre, nel corso del giudizio di primo grado veniva disposta, sulla persona dell'attore, consulenza medico-legale ed il Ctu nominato, dott. , Persona_1 nel proprio elaborato peritale a pag. 4 affermava: “il periziando in data 12.06.2012 ebbe a riportare: “Ampia ferita polso sinistro con lesione vascolare”. I postumi a tutt'oggi apprezzabili consistono in un esito cicatriziale della lunghezza di circa 5 cm, discromico, riferita dolente digitopressione in corrispondenza della pregressa ferita e articolarità attiva e passiva limitata ai gradi estremi e riferita dolente. I mezzi di produzione delle lesioni che il periziando ebbe a riportare nell'incidente de quo, in base ai dati anamnestici relativi alle modalità dello stesso e sulla scorta della natura e delle caratteristiche anatomocliniche delle lesioni sono da ritenersi pienamente compatibili con la dinamica dell'incidente stradale riferito, così come risulta dagli atti processuali”. Dunque, il Ctu, nell'indicare i postumi tuttora apprezzabili, fa riferimento ad una cicatrice della lunghezza di 5 cm, compatibile con la presenza di vetro sul luogo della caduta, ed evidenzia la compatibilità delle lesioni con la dinamica dell'incidente riferito.
Seppur le valutazioni espresse dal c.t.u. non abbiano efficacia vincolante per il giudice, è altrettanto vero che quest'ultimo può legittimamente disattenderle solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (Cass.
Sez. 3, Sent. n. 36638 del 25/11/2021). Nel caso in esame, invece, il giudice di prime cure ha disatteso le risultanze dell'elaborato peritale sulla base di una sua opinione, non avendo fornito motivazioni oggettive e tecniche tali da poter giustificare tale discostamento.
La diversa valutazione che viene fatta degli elementi istruttori acquisiti in primo grado, comporta l'accoglimento del motivo di gravame, con conseguente riforma della sentenza appellata sia in punto di an, con accertamento della responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente della Nissan RA, sia in punto di quantum, con riconoscimento della somma quantificata dal ctu e non oggetto di appello.
6 Si precisa, in punto di quantum, che il ctu nominato riconosceva un danno biologico valutabile intorno al 2% oltre a 10 giorni di ITP al 75%, 20 gg. di ITP al
50% ed ulteriori 20 gg. di ITP al 25%. Inoltre, ha ritenuto congrue le spese mediche documentate agli atti.
Pertanto, sulla base delle considerazioni e valutazioni esposte, non essendo stata contestata la quantificazione del ctu, si ritiene di liquidare la somma complessiva di € 3.200,24 di cui € 1.917,34 per danno biologico permanente, € 1.242,90 per danno biologico temporaneo ed € 40,00 per le spese mediche documentate.
Trattandosi di debito di valore, la somma andrà devalutata al momento del fatto
(12.06.2012) e rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat fino alla presente pronuncia.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al dm
55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta
(nel giudizio di appello, data la natura documentale, si sono applicati i valori minimi per la fase sia istruttoria che decisionale).
Le spese di ctu del giudizio di primo grado sono poste definitivamente a carico delle parti appellate.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Terza Civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Arlen Picano, così provvede:
- Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza n. 1401/2017 del GdP di
Carinola, dichiara il conducente della vettura RA tg. CY574LB unico responsabile del sinistro di cui è causa e per l'effetto condanna la sig.ra in solido con la in Controparte_1 Controparte_2 persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del sig.
della complessiva somma di € 3.200,24 da Parte_1 devalutare al momento del sinistro e rivalutare di anno in anno sino alla presente pronuncia, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo;
- Condanna altresì in solido con la Controparte_1 [...]
, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di Controparte_2
7 lite del doppio grado di giudizio che liquida in € 244,00 per spese (di cui
€ 70,00 per il primo grado ed € 174,00 per l'appello) ed € 2047,00 per compensi (di cui € 346,00 per il primo grado ed € 1701,00 per l'appello), oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
- Pone le spese di ctu, come liquidate in primo grado, a carico definitivo delle parti appellate, con eventuali oneri restitutori.
Così deciso il 11/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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