Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 09/06/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1989/2022 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1989/2022 del Ruolo Generale, vertente tra
( , in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. BENNATI GIANNI ( , come C.F._1 da procura in calce a atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in Monte San Savino (AR), alla Via Fiorenzuola n.
1 - parte attrice opponente -
CONCLUDE come da verbale ud. 8.01.2025: “dichiarare ammissibile e fondata la svolta opposi- zione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo num. 538/2022 (R.G. 1322/2022) emesso in data 19.05.202; conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dalla nei con- Parte_1 fronti della in quanto insussistente il diritto della opposta a richiedere la somma Controparte_1 come ingiunta. Con vittoria di spese e competenze”
E
- ( in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 parte rappresentata e difesa dall'Avv. MANCO EDOARDO
), in calce a copia notificata del D.I., con domicilio eletto C.F._2 presso il suo studio in Via Vittorio Veneto 69, Arezzo - parte convenuta opposta - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta : “- Nel merito: confermare il decreto ingiuntivo emesso e respingere l'opposizione proposta dalla “ e comunque Parte_1
1
- Rigettare le domande tutte nella opposizione proposta, poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque non pro- vate;
Sempre con vittoria di spese e competenze di causa”
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione premesso che: il 07.06.2022 gli veniva notificato Parte_1
decreto ingiuntivo n. 538/2022 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 19.05.2022 con cui la gli ingiungeva il pagamento di € 52.580,00 oltre interessi e spese Controparte_1
legali, per asseriti lavori eseguiti e documentati tramite fattura n. 10/2021 del 15.12.2021.
(di seguito solo proponeva formale opposi- Parte_1 Parte_1
zione al suddetto decreto ingiuntivo, contestando l'intero credito vantato da CP_2
(di seguito solo ). L'opponente ricostruiva i rapporti tra le parti, come di
[...] CP_1
seguito: i lavori di ristrutturazione del casolare in loc. IA (Monte San Savino) erano stati affidati alla Edil Agri s.a.s. mediante contratto d'appalto del 2019 per un valore di €
370.000,00, nell'ambito di un programma regionale di contributi per aziende agricole, nes- sun contratto di appalto o subappalto veniva a tal fine stipulato con la (infra doc 2); le CP_1
imprese subappaltatrici per alcune lavorazioni erano state Opus Edile s.r.l.s. (infra doc. 5) e infra doc.6); la non risultava mai incaricata Controparte_3 Controparte_1
né coinvolta formalmente nei lavori ma la presenza del sig. legale rappresen- Tes_1
tante della stessa era giustificata esclusivamente da rapporti personali (suocero del titolare di . Il OR si sarebbe limitato a dare consigli informali e pre- Parte_1 Tes_1
stare saltuariamente attrezzature al genero. I rapporti personali tra le parti si erano interrotti nel settembre 2021 a seguito della cessazione del fidanzamento tra i figli dei rispettivi rap- presentanti legali e questo aveva determinato l'insorgenza dell'asserito credito. Contestava la fattura n. 10/2021 poiché riportante una data unica (15.12.2021) per l'intero svolgimento delle opere reclamate e coincidente con la data di presentazione dell'asseverazione di
2 agibilità (infra doc 7) da parte della nella persona del geometra . Ciò CP_4 Controparte_5
premesso adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta opposta deduceva: che i lavori oggetto del contendere furono svolti da su incarico verbale ricevuto da (legale rappre- CP_1 Controparte_6
CP_ sentante di , nel contesto di un rapporto familiare (fidanzamento tra e Parte_1
[...]
, figlia del titolare di ). La intervenne in cantiere a gennaio 2021, rima- Per_1 CP_1 CP_1
nendovi fino a luglio 2021, con esecuzione di lavori per cui non è mai stata saldata la relativa fattura, emessa in unica soluzione. Durante l'attività, attrezzò il cantiere con propri CP_1 materiali e macchinari e ricevette istruzioni anche da altri soggetti (come l'arch. , Per_2
infra doc 4). produce messaggi WhatsApp (infra doc. 2), email, dichiarazioni di operai CP_1
(infra doc. 5) e ditte subappaltatrici (idraulica, elettricità, edilizia, infra doc. 7,8,e 9) e fornitori di materiali, attestanti il ruolo di (Otello) nei lavori del cantiere. Progetti e Tes_1
documenti firmati da professionisti (es. architetto ) indirizzati direttamente a Per_2 [...]
. Pertanto, sostiene che il mancato pagamento sia dovuto alla rottura del le- Tes_1 CP_1 game familiare tra le parti e che l'opposizione sia strumentale a ritardare il pagamento fino all'incasso del finanziamento pubblico da parte di Ciò premesso, chiedeva ac- Parte_1
cogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
* * *
Il procedimento di opposizione a D.I., disciplinato dagli artt. 645 e segg. del c.p.c. costituisce e dà luogo ad un normale giudizio civile, nel quale si trasforma il processo pro- mosso nelle forme monitorie speciali, volto ad accertare la pretesa fatta valere in dette forme, cioè l'esistenza del credito vantato ed azionato dal ricorrente-opposto.
La fase prevista dall'art. 645 del c.p.c. dà luogo ad un giudizio sul diritto soggettivo di credito e non ad un giudizio impugnatorio sull'atto - decreto ingiuntivo (Cass., III, n. 15037 del 2005; Cass., II, 9927, del 2004; Cass., n. 5055 del 1999; Cass., n. 3671 del 1999; Cass., n. 361 del 1988). Introduce un processo ordinario di cognizione diretto ad accertare l'esistenza del diritto di fatto valere con il ricorso per ingiunzione: tra l'altro la sentenza che decide sull'op- posizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione, ove riscontri che le relative
3 condizioni, pur se non al momento della presentazione del ricorso, sussistono al momento della decisione.
Il Giudice all'esito del processo, è tenuto a pronunciarsi sempre sul merito della pre- tesa creditoria e non può limitarsi, né pronunciarsi, in merito a motivi di opposizione con cui si alleghi che il decreto sarebbe stato illegittimamente emesso (Cass., S.U., 19.04.82 n. 2387) in base ai presupposti previsti dagli art. 633 e 634 del c.p.c..
Nel giudizio di opposizione ciascuna parte conserva tutti gli oneri probatori previsti dall' art. 2697 c.c., tenuto conto che il debitore diviene attore in opposizione (rectius oppo- nente), mentre il creditore assume la veste di convenuto in opposizione (rectius opposto).
Restano applicabili tutte le regole ordinarie in ordine al sistema di preclusioni e alle facoltà di modifica della domanda e finanche di mutamento della stessa alle condizioni ordinarie.
Sono applicabili al procedimento gli artt. 183 e ss. del cpc.
In particolare, in quest'ultima fase di giudizio il convenuto opposto, ricorrente nella precedente e parte opposta, convenuta in senso formale, conserva la posizione sostanziale di attore, come tale onerato di fornire la prova del credito di cui ha richiesto - ed ottenuto – il riconoscimento. Una volta che abbia dimostrato l'esistenza del credito in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 del c.c. (Cass., SU, 07.07.1993 n. 7448) - per la quale, giova osservare, non sono sufficienti le prove fornite nella fase monitoria - spetterà all'attore opponente-convenuta in senso sostanziale-dimostrare la fondatezza delle eccezioni alla pre- tesa dell'avversario, costituenti oggetto e sostanza dei motivi di opposizione. Insomma, il creditore deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa mentre il debitore, che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. E' onere primario di parte ricorrente-opposta dare la prova del credito. Solamente nell'ipotesi in cui la parte opposta riesca in tale intento, sarà allora onere di parte attrice-opponente provare le proprie eccezioni, ossia i fatti impeditivi ed estintivi del diritto.
Tutto ciò premesso, e passando all'esame dei motivi di opposizione, va evidenziato che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti
4 nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Ciò premesso, la svolta opposizione non merita accoglimento, per i motivi di cui di seguito.
È doveroso precisare, in via primaria, in merito alla contestazione primaria oggetto di opposizione: l'inesistenza del rapporto de quo per mancanza di un contratto di appalto.
Nel sistema civilistico italiano, un appalto di fornitura o servizi può perfezionarsi anche ver- balmente, in assenza di forma scritta, purché sussistano: a) l'accordo tra le parti;
b) l'esecu- zione concreta della prestazione;
c) elementi oggettivi o testimonianze che ne comprovino l' esistenza e i termini — secondo quanto previsto dagli artt. 1325 (principio di libertà della forma), 1350 (forma scritta ad substantiam) e 1655 (appalto) c.c.. La dottrina e la giurispru- denza ammettono che l'appalto possa perfezionarsi per facta concludentia, ossia tramite l'ef- fettiva esecuzione delle prestazioni ordinate dal committente e il successivo accoglimento tacito o espresso di queste prestazioni.
Legittima è la formazione dell'appalto per via verbale, in assenza di forma scritta, poiché tale forma non è richiesta ex lege (art. 1325, 1350, 1655 c.c.). È sufficiente che si dimostri: i) che le parti abbiano raggiunto un accordo sul contenuto essenziale del rapporto;
ii) che l'appaltatore abbia eseguito la prestazione;
iii) che il committente abbia tacitamente accettato la prestazione, tramite condotte concludenti o riconoscimento esplicito – quanto all'effettiva esecuzione, conforme alla giurisprudenza consolidata (ex multis, sulla genuinità dell'appalto Cass.14371/2020).
Passando quindi al merito. Questo Tribunale ritiene essersi provata la presenza della sul cantiere in questione loc. IA (Monte San Savino) di proprietà della CP_1 [...]
Al di là delle questioni personali fra le parti si ritiene poter considerare pacifica la Pt_2
CP_ presenza del OR n ausilio ed in supporto al OR . Non è possibile avvalorare, Tes_1
come ritiene parte opponente, l'ipotesi di consulenze volontarie da parte di un futuro suocero sia a fronte della documentazione prodotta da parte creditrice/opposta sia in seguito
5 all'interpretazione congiunta delle risultanze delle prove per testi espletate, che di seguito e brevemente si rappresenta.
Prova della presenza del OR nel cantiere per lo svolgimento di attività tec- Tes_1
niche relativamente ai lavori da eseguire) risulta dalla espletata prova per testi del D.L. geom.
il quale nell' udienza tenutasi il 21.09.2023 alla domanda n° 4 rispondeva Controparte_5 così: “V.C. lei ebbe a relazionarsi telefonicamente e tramite on il Sig. dal mese CP_7 Tes_1 di Gennaio 2021 fino al mese di Luglio 2021 compreso? “mi ha chiamato alcune volte per telefono Con per pagamenti, non su . La stessa domanda veniva fatta in pari data ad altro teste di parte opponente, quale architetto , anch'esso chiamato a testimoniare avendo Testimone_2 prestato la propria attività professionale presso il cantiere de quo, come designer d'interni e amico dell'opponente, diceva “impossibile, ho avuto il mandato di Interior a marzo 2021 da
[...]
Con Con
Mi sono sentito con er telefono e da marzo a luglio 2021, in un gruppo 2 o Pt_2 Tes_1
3 volte, ho dato indicazioni all'impiantista ma mai a . Tes_1
Tale risposta dell'Architetto è fondamentale per collocare il ul cantiere, e non Tes_1 solo come mero consigliere, in quanto il riferimento all'esistenza di un gruppo whatsapp in cui venivano impartite le direttive anche quotidiane lo conferma e precisa un altro teste
[...]
di parte convenuta opposta nonché titolare della ditta Opus Edile nell'udienza Tes_3 tenutasi l'11.01.2024 il quale confermava tale circostanza (gruppo whatsapp per le direttive di cantiere giornaliere, in cui configuravano anche altri tra manovali e tecnici) domanda n°
26: Vero è che “in quel cantiere aveva lavorato, dal mese di Gennaio 2021 al Luglio 2021, il Sig.
quale legale rappresentante della svolgendo vari interventi Tes_1 Controparte_1 edili ed in particolare rifacimento di parte dei solai, pavimenti, murature varie, montaggio scalini, soglie, aperture di porte e finestre, carotaggi alle mura per passaggio impianti?”; : “si, è vero, lo so in quanto ero presente nello smontaggi odei solai e nelle opere di demolizione, ho visto il trasporto di detriti con i mazzi. Li ha eseguiti lui con altre 2 persone, un ragazzo di colore ed un altro manovale straniero di nome Everest. Avevamo anche una chat WA co il D.L. , se ricordo bene”. Si può Per_2 anche qui precisare che la Opus Edile è risultata in seguito all'istruttoria espletata una delle subappaltanti di determinate opere (solo a titolo esemplificativo il cartongesso) da parte della committente Edil Agri, a sua volta appaltante ab origine dei lavori presso il casolare in loc.
IA (Monte San Savino).
6 Prova della presenza di in cantiere viene data anche dallo stesso Tes_1 Parte_3
, della Edil Agri s.a.s. (ditta appaltante de facto), quale teste di parte attrice all' udienza
[...] del 11.01.2024 rispondeva: “il cantiere fù terminato a inizio maggio '21, il eniva a dare Tes_1 consigli alla proprietà, non a noi“.
Ed infine il OR (ud. 8.06.2023), titolare di ditta termoidraulica Controparte_8 confermava le circostanze di cui all'opposizione, presenza e lavorazioni effettuate dal Tes_1
avendo assistito e partecipato personalmente a riunioni e lavori in quel cantiere. Anch'egli confermava di aver fornito la propria attività professionale mediante accordi verbali o co- munque senza de facto un atto scritto ufficiale.
Pertanto si può concludere, alla luce delle prove acquisite mediante i testi e dalla documentazione versata in atti dalle parti, per il rigetto dell'opposizione espletata dall'
[...]
con la relativa conferma del decreto ingiuntivo n° 538/2022 Parte_4
emesso dal Tribunale di Arezzo e sua dichiarazione di esecutorietà.
Trattandosi di liquidare un' obbligazione di valuta (avente ad oggetto la prestazione originaria di una quantità di unità di misura monetaria determinata o determinabile mediante parametri fissi), non è cumulabile agli interessi la rivalutazione monetaria, in applicazione del principio nominalistico.
Sulla medesima sorte capitale sono invece dovuti gli interessi moratori con funzione risarcitoria, costituendo essi una liquidazione forfettaria minima del danno da ritardato pa- gamento del debito pecuniario,(data emissione fattura n. 10, doc. 2 del 5.12.2022) in misura legale, dal 15.12.2021 ad oggi.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte convenuta. In applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate
(studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa da 26.001,00 a 52.000,00 vengono liquidate in com- plessivi € 7.616,00, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
7 * * * * *
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa o assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da in persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro-tempore avverso il Decreto Ingiuntivo n. 538, emesso in data 19.05.2022 dal Tribunale di Arezzo, e per l'effetto;
- Dichiara esecutivo lo stesso Decreto Ingiuntivo;
- Condanna in persona del suo legale rappre- Parte_1
sentante pro-tempore alle spese di giudizio per € 7.616,00 oltre accessori, come da motivazione.
Arezzo, 07/06/2025
Il giudice
Fabrizio Pieschi
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