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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12299/2024 , introdotta da
(ROMA, 23/10/1981) e (ROMA, 19/02/1985), Parte_1 Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MICOL CUPO PAGANO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 22/12/2012 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“ Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
I figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 la responsabilità genitoriale congiuntamente sulle questioni più rilevanti riguardanti l'educazione, la salute e l'istruzione dei minori e separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, in 2
relazione alle quali ciascun genitore potrà assumere le decisioni opportune nei periodi in cui avrà i minori con sé; resta altresì inteso che i genitori dovranno confrontarsi e convenire sui canoni educativi da impartire ai figli.
I minori e avranno la residenza ed il domicilio con la madre quale genitore Per_1 Per_2 collocatario.
Ciascun genitore avrà facoltà di trasferire liberamente la propria residenza, per necessità ovvero opportunità, cercando di preservare le abitudini dei minori e di non compromettere il diritto di visita, con impegno a darne tempestivo avviso all'altro genitore.
Il genitore collocatario si impegna a corrispondere i documenti dei minori all'altro genitore a semplice richiesta, laddove necessario;
inoltre nessun genitore potrà iscrivere il minore ad alcuna scuola, sport o altre attività senza il preventivo consenso dell'altro genitore.
La casa coniugale sita in Roma Via Chiovenda 96 di proprietà della Sig.ra resta Pt_1 assegnata alla madre, con tutto quello che contiene, che vi vivrà con i figli minori;
il Sig. se ne Pt_2 allontanerà entro il 30/10/2024 portando con sè tutti i propri effetti personali.
Le parti si impegnano a mantenere un contegno di collaborazione e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, preservare il loro diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Fermo restando che le parti potranno accordarsi diversamente - per le vie brevi - in caso di necessità o impegni documentati, e che comunque potranno concordare in ogni momento diversi tempi di visita, nel precipuo interesse dei minori e nel rispetto delle loro richieste e nel ragionevole accoglimento dei loro desideri, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
- 1 intero weekend a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 9 alla domenica sera alle ore 22;
- 2 volte a settimana, da indicarsi orientativamente nel martedi e nel giovedi, con la seguente organizzazione: nella settimana in cui spetta weekend il padre terrà con se i bambini per 2 pomeriggi dall'uscita di scuola fino alle ore 22 comprensivi della cena, mentre nella settimana in cui non spetta il weekend il padre terrà con sè i bambini per 1 pernotto infrasettimanale dalle ore 19 fino alla mattina successiva quando li accompagnerà a scuola, e per 1 pomeriggio in cui il padre li prenderà a scuola e li terrà con sè sino alle ore 19;
- per le vacanze estive i primi 15 giorni di agosto continuativi con il padre dal 16 al 31 per il 2025 e successivamente ad anni alterni;
- per le vacanze natalizie: 7 giorni con un genitore e 7 giorni con l'altro, ad anni alternati;
per il
2024/2025 le parti concordano che i minori stiano dal 23 al 30/12 compresi con la madre e dal 31/12 al 6/01 compresi con il padre e successivamente ad anni alterni;
- per le vacanze pasquali: dal Giovedi Santo alla Pasqua compresi con un genitore e dalla Pasquetta al martedi successivo compresi con l'altro, ad anni alternati;
le parti concordano che per l'anno 2025
i minori stiano per i giorni comprensivi della Pasqua con il padre e per i giorni comprensivi della
Pasquetta con la madre;
- per le festività calendarizzate diverse dal Natale e dalla Pasqua (ponti, giornate di festa nazionale, Santo patrono ecc..) i minori le trascorreranno alternate. Per il 2024: 1 novembre con la madre e 8 dicembre con il padre ed a susseguirsi ad anni alterni. Per il 2025: 25 aprile con la madre, 1 maggio con il padre;
2 giugno con la madre per il 2025, 29 giugno con il padre ed a susseguirsi ad anni alterni.
- il giorno del compleanno dei minori verrà trascorso preferibilmente insieme ad entrambi i genitori o se ciò non fosse possibile i minori trascorreranno metà giornata con un genitore e metà con l'altro, dalle ore 9,30 alle ore 15,30 con un genitore e dalle ore 15,30 alle 21,30 con l'altro, iniziando per i 3
compleanni prossimi venturi con la mattinata con la madre ed il pomeriggio con il padre succedendosi ad anni alterni;
- i minori trascorreranno con ciascun genitore festeggiante il giorno del compleanno e quello del compleanno degli ascendenti.
Ciascun genitore si obbliga a non bloccare od ostacolare le chiamate e/o videochiamate tra il minore e il genitore.
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi, con congruo preavviso, ed a favorire la partecipazione dell'altro genitore a qualsiasi incontro (medici, insegnanti, etc..) che abbia a tema la salute, lo sviluppo, il benessere e lo stato attuale e/o futuro dei figli.
Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, visto anche l'aiuto delle rispettive famiglie di origine e pertanto rinunciano a qualsiasi mantenimento reciproco.
Il Sig. a partire dal mese di ottobre 2024 si impegna a corrispondere mensilmente, a Parte_2 titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e la complessiva Persona_3 Persona_4 somma di € 300,00 (euro trecento/00) - ovvero di € 150,00 (euro centocinquanta/00) per ciascun figlio - da rivalutarsi automaticamente di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.; il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla
Sig.ra presso le coordinate da questa tempestivamente indicate, entro e non oltre il Parte_1 giorno 10 di ogni mese solare.
La suddetta somma è esclusa dall'assegno unico che verrà erogato al 100% alla Sig.ra Pt_1 come ogni altro beneficio fiscale, incluso il bonus libri e/o qualsiasi ulteriore bonus richiesto dalla medesima;
Il Sig. cede pertanto il 50% dell'assegno unico impegnandosi a firmare sin d'ora Pt_2 ogni autorizzazione che dovesse essere necessaria per tali erogazioni.
Il padre verserà il 50% di tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli Per_1
e e che dovranno essere preventivamente concordate così come specificato nel Protocollo di Per_2
Intesa del Tribunale di Roma al quale integralmente ci si rimette, considerandolo interamente ivi trascritto.
Le parti si prestano reciproco consenso al rinnovo e rilascio dei rispettivi passaporti e di quello dei minori.
Le parti dichiarano, infine, che con il presente accordo tutti i rapporti economici si ritengono definiti e per l'effetto danno atto di non avere nulla l'un l'altra da pretendere reciprocamente, per nessun titolo o ragione, ad eccezione di quanto sopra espressamente stabilito.
Le parti dichiarano altresì che i sopra menzionati accordi sono stati dalle stesse pensati espressamente al fine di essere funzionali alla risoluzione della crisi coniugale, nonchè alla sistemazione solutoria-compensativa di tutti i rapporti di natura patrimoniale maturati nel corso della convivenza matrimoniale.
Le parti dichiarano innanzi al difensore di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente f.f. del Tribunale.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che 4
esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA, Parte_1
23/10/1981) e (ROMA, 19/02/1985), che hanno contratto matrimonio Parte_2
in Roma in data 22/12/2012, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 00073, Parte I , Serie 09, Anno 2012, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
- spese compensate.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/04/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12299/2024 , introdotta da
(ROMA, 23/10/1981) e (ROMA, 19/02/1985), Parte_1 Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MICOL CUPO PAGANO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 22/12/2012 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“ Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
I figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 la responsabilità genitoriale congiuntamente sulle questioni più rilevanti riguardanti l'educazione, la salute e l'istruzione dei minori e separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, in 2
relazione alle quali ciascun genitore potrà assumere le decisioni opportune nei periodi in cui avrà i minori con sé; resta altresì inteso che i genitori dovranno confrontarsi e convenire sui canoni educativi da impartire ai figli.
I minori e avranno la residenza ed il domicilio con la madre quale genitore Per_1 Per_2 collocatario.
Ciascun genitore avrà facoltà di trasferire liberamente la propria residenza, per necessità ovvero opportunità, cercando di preservare le abitudini dei minori e di non compromettere il diritto di visita, con impegno a darne tempestivo avviso all'altro genitore.
Il genitore collocatario si impegna a corrispondere i documenti dei minori all'altro genitore a semplice richiesta, laddove necessario;
inoltre nessun genitore potrà iscrivere il minore ad alcuna scuola, sport o altre attività senza il preventivo consenso dell'altro genitore.
La casa coniugale sita in Roma Via Chiovenda 96 di proprietà della Sig.ra resta Pt_1 assegnata alla madre, con tutto quello che contiene, che vi vivrà con i figli minori;
il Sig. se ne Pt_2 allontanerà entro il 30/10/2024 portando con sè tutti i propri effetti personali.
Le parti si impegnano a mantenere un contegno di collaborazione e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, preservare il loro diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Fermo restando che le parti potranno accordarsi diversamente - per le vie brevi - in caso di necessità o impegni documentati, e che comunque potranno concordare in ogni momento diversi tempi di visita, nel precipuo interesse dei minori e nel rispetto delle loro richieste e nel ragionevole accoglimento dei loro desideri, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
- 1 intero weekend a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 9 alla domenica sera alle ore 22;
- 2 volte a settimana, da indicarsi orientativamente nel martedi e nel giovedi, con la seguente organizzazione: nella settimana in cui spetta weekend il padre terrà con se i bambini per 2 pomeriggi dall'uscita di scuola fino alle ore 22 comprensivi della cena, mentre nella settimana in cui non spetta il weekend il padre terrà con sè i bambini per 1 pernotto infrasettimanale dalle ore 19 fino alla mattina successiva quando li accompagnerà a scuola, e per 1 pomeriggio in cui il padre li prenderà a scuola e li terrà con sè sino alle ore 19;
- per le vacanze estive i primi 15 giorni di agosto continuativi con il padre dal 16 al 31 per il 2025 e successivamente ad anni alterni;
- per le vacanze natalizie: 7 giorni con un genitore e 7 giorni con l'altro, ad anni alternati;
per il
2024/2025 le parti concordano che i minori stiano dal 23 al 30/12 compresi con la madre e dal 31/12 al 6/01 compresi con il padre e successivamente ad anni alterni;
- per le vacanze pasquali: dal Giovedi Santo alla Pasqua compresi con un genitore e dalla Pasquetta al martedi successivo compresi con l'altro, ad anni alternati;
le parti concordano che per l'anno 2025
i minori stiano per i giorni comprensivi della Pasqua con il padre e per i giorni comprensivi della
Pasquetta con la madre;
- per le festività calendarizzate diverse dal Natale e dalla Pasqua (ponti, giornate di festa nazionale, Santo patrono ecc..) i minori le trascorreranno alternate. Per il 2024: 1 novembre con la madre e 8 dicembre con il padre ed a susseguirsi ad anni alterni. Per il 2025: 25 aprile con la madre, 1 maggio con il padre;
2 giugno con la madre per il 2025, 29 giugno con il padre ed a susseguirsi ad anni alterni.
- il giorno del compleanno dei minori verrà trascorso preferibilmente insieme ad entrambi i genitori o se ciò non fosse possibile i minori trascorreranno metà giornata con un genitore e metà con l'altro, dalle ore 9,30 alle ore 15,30 con un genitore e dalle ore 15,30 alle 21,30 con l'altro, iniziando per i 3
compleanni prossimi venturi con la mattinata con la madre ed il pomeriggio con il padre succedendosi ad anni alterni;
- i minori trascorreranno con ciascun genitore festeggiante il giorno del compleanno e quello del compleanno degli ascendenti.
Ciascun genitore si obbliga a non bloccare od ostacolare le chiamate e/o videochiamate tra il minore e il genitore.
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi, con congruo preavviso, ed a favorire la partecipazione dell'altro genitore a qualsiasi incontro (medici, insegnanti, etc..) che abbia a tema la salute, lo sviluppo, il benessere e lo stato attuale e/o futuro dei figli.
Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, visto anche l'aiuto delle rispettive famiglie di origine e pertanto rinunciano a qualsiasi mantenimento reciproco.
Il Sig. a partire dal mese di ottobre 2024 si impegna a corrispondere mensilmente, a Parte_2 titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e la complessiva Persona_3 Persona_4 somma di € 300,00 (euro trecento/00) - ovvero di € 150,00 (euro centocinquanta/00) per ciascun figlio - da rivalutarsi automaticamente di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.; il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla
Sig.ra presso le coordinate da questa tempestivamente indicate, entro e non oltre il Parte_1 giorno 10 di ogni mese solare.
La suddetta somma è esclusa dall'assegno unico che verrà erogato al 100% alla Sig.ra Pt_1 come ogni altro beneficio fiscale, incluso il bonus libri e/o qualsiasi ulteriore bonus richiesto dalla medesima;
Il Sig. cede pertanto il 50% dell'assegno unico impegnandosi a firmare sin d'ora Pt_2 ogni autorizzazione che dovesse essere necessaria per tali erogazioni.
Il padre verserà il 50% di tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli Per_1
e e che dovranno essere preventivamente concordate così come specificato nel Protocollo di Per_2
Intesa del Tribunale di Roma al quale integralmente ci si rimette, considerandolo interamente ivi trascritto.
Le parti si prestano reciproco consenso al rinnovo e rilascio dei rispettivi passaporti e di quello dei minori.
Le parti dichiarano, infine, che con il presente accordo tutti i rapporti economici si ritengono definiti e per l'effetto danno atto di non avere nulla l'un l'altra da pretendere reciprocamente, per nessun titolo o ragione, ad eccezione di quanto sopra espressamente stabilito.
Le parti dichiarano altresì che i sopra menzionati accordi sono stati dalle stesse pensati espressamente al fine di essere funzionali alla risoluzione della crisi coniugale, nonchè alla sistemazione solutoria-compensativa di tutti i rapporti di natura patrimoniale maturati nel corso della convivenza matrimoniale.
Le parti dichiarano innanzi al difensore di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente f.f. del Tribunale.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che 4
esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA, Parte_1
23/10/1981) e (ROMA, 19/02/1985), che hanno contratto matrimonio Parte_2
in Roma in data 22/12/2012, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 00073, Parte I , Serie 09, Anno 2012, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
- spese compensate.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/04/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi