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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/05/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 569/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel.
Avv. Daniela Macaluso Consigliere aus. all'udienza del 18/2/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Carbonelli,
-appellante- contro
(P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. Orazio Salvatore Savia e Gabriele CP_1 P.IVA_1
Filippo Savia,
-appellata-
Oggetto: interposizione illecita di manodopera - accertamento del rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato a decorrere dal 1.12.2013 con la pseudo-committente – CP_1
ripristino del rapporto di lavoro e indennità risarcitoria.
CONCLUSIONI per l'appellante:
“Tanto premesso, parte appellante chiede pertanto che la Corte adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza e prospettazione e in riforma della sentenza impugnata, previe le declaratorie e gli accertamenti incidentali del caso, voglia:
pagina 1 di 14 a) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o irregolarità e/o nullità del rapporto di somministrazione in appalto di manodopera descritto nella narrativa che precede.
b) per l'effetto, accertare e dichiarare costituito fra appellante e appellata un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato sin dal 1.12.13, o in subordine dalla data dalla quale non sia comprovata la liceità dell'appalto di manodopera.
c) per l'effetto, ordinare alla società appellata la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con condanna in ogni caso al pagamento dell'indennità risarcitoria che risulterà dovuta al lavoratore, commisurata alla retribuzione lorda mensile utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto che il lavoratore avrebbe dovuto percepire dal 1.10.23 al ripristino del rapporto di lavoro, al valore medio mensile di € 3.123,63, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali.
d) con vittoria di spese processuali, oltre spese generali, Iva e cpa secondo la nota specifica che si allega (doc.11), e con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 cpc.”; per l'appellata:
“In via pregiudiziale, di rito:
dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dal sig. per violazione degli artt. 414, 434 Pt_1
e segg. C.p.c. come da motivazioni sopra espresse.
In via principale, nel merito:
accertare e dichiarare l'inammissibilità, illegittimità e comunque rigettare l'appello promosso dal sig. e tutte le domande, istanze e conclusioni in quanto infondate in fatto ed in diritto e carenti Pt_1
sotto il profilo probatorio, per tutte le ragioni esposte.
Confermare la sentenza impugnata
Con vittoria di competenze professionali, del doppio grado, oltre accessori di legge da distrarre a favore dello scrivente procuratore antistatario.
Condannare il sig. anche ex art. 96 1^ e 3^ co., c.p.c.”. Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22 maggio 2024, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 2522/2024 del Tribunale di Milano, che, senza esperire attività istruttoria (avendo ritenuto generici e non decisivi, ai fini della dimostrazione dell'esercizio dei poteri datoriali da parte dell'utilizzatore, i capitoli di prova dallo stesso articolati), ha rigettato le domande avanzate nei confronti dell'odierna appellata, dirette all'accertamento dell'illegittimità e/o irregolarità CP_1
e/o nullità del rapporto di somministrazione in appalto di manodopera e della conseguente costituzione pagina 2 di 14 fra appellante e appellata di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato sin dall'1 dicembre 2013 o, in subordine, dalla data dalla quale non sia comprovata la liceità dell'appalto di manodopera e di condanna alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria ritenuta dovuta, commisurata alla retribuzione lorda mensile utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto che il lavoratore avrebbe dovuto percepire dall'1 ottobre 2023 al ripristino del rapporto di lavoro, al valore medio mensile di € 3.123,63, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali.
Il lavoratore esponeva in primo grado di aver prestato dall'1 dicembre 2013 lavoro subordinato presso la sede della società con mansioni di addetto alle macchine per lo stampaggio di prodotti plastici, tramite l'intermediazione di varie società e, da ultimo, della società It.al avente quale Parte_2
oggetto sociale l'imballaggio ed in confezionamento di generi non alimentari, che lo aveva assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato dal 30 settembre 2020, reso poi a tempo pieno e indeterminato dall'1 marzo 2022; di aver svolto dall'1 dicembre 2013 al 30 settembre 2023 le mansioni di addetto alle macchine all'interno di una squadra composta dai lavoratori assunti dall'appellata e diretti dal capoturno (anch'egli dipendente di quest'ultima), il quale Persona_1
esercitava il potere di vigilanza e di controllo sulla sua prestazione e su quella dei colleghi, che erano tutti, lui stesso compreso, intercambiabili e si alternavano nelle mansioni;
di aver utilizzato attrezzature, macchine e strumenti dell'appellata; di aver osservato il turno notturno 22.00/6.00 su ordine del ricevendo la relativa indennità per lavoro notturno con l'indicazione trasferte Italia;
di essere Per_1 stato adibito ad un orario di lavoro diurno dall'1 ottobre 2023 e di aver contestato lo spostamento dell'orario con la riduzione della retribuzione, oltre che l'illegittimità del rapporto di somministrazione in appalto di manodopera ed il diritto alla costituzione di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con la a far data dall'1 dicembre 2013 con lettera 4 ottobre CP_1
2023; di aver ricevuto dalla formale datrice di lavoro in data 20 ottobre 2023 il trasferimento ad altra sede in altra provincia;
di aver percepito una retribuzione lorda utile per TFR di € 3.123,63 mensili.
Il Tribunale, come sopra anticipato, ha rigettato, senza alcuna istruttoria, le domande, con compensazione integrale delle spese, sulla base delle motivazioni di seguito trascritte: “Nell'atto introduttivo, parte attrice si limita ad affermare espressamente: “4) Il lavoratore per tutto il periodo dal 1.12.13 al 30.9.23 svolgeva le mansioni indicate all'interno di una squadra composta dai lavoratori assunti dalla società convenuta e diretta dal capoturno della società convenuta Per_1
pagina 3 di 14 che vigilava sul lavoro del lavoratore e dei suoi colleghi e li sgridava quando facevano Per_1
qualcosa di diverso da quello che voleva lui.
5) Per lo svolgimento di tali mansioni sia il lavoratore, sia i lavoratori dipendenti della società convenuta, utilizzavano le attrezzature, strumentazioni e i macchinari della società convenuta.
6) Tutti tali lavoratori si alternavano tra loro ed erano intercambiabili nelle medesime mansioni e dovevano riferire del proprio operato direttamente al capoturno della società convenuta.”.
Come appare evidente dalla semplice lettura dei capitoli di prova, si tratta di circostanze di fatto del tutto generiche, in sé del tutto neutre rispetto alla dimostrazione dell'esercizio di un potere direttivo da parte dell'utilizzatore.
Per questa ragione, ogni attività istruttoria è risultata preclusa.
Viceversa, parte convenuta ha prodotto il contratto di appalto di servizi del 1.10.2020 e copia del contratto di comodato delle attrezzature utilizzate.
Conseguentemente, sulla base del mero riparto degli oneri probatori, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.”.
Con un unico motivo di gravame l'appellante contesta la sentenza impugnata sostenendo che il
Tribunale si sarebbe discostato dai principi sanciti in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (Cass. 29889/19, al punto 10, III cpv., II periodo della motivazione, Cass. 23 gennaio 2023 n.1630/13, Cass. 6935/12).
Nell'ottica del gravame, poiché “ai fini della liceità dell'appalto di opere o di servizi – anche endo aziendale e labour intensive – è necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti costitutivi del contratto, rappresentati, da una parte, dall'organizzazione autonoma e dal rischio di impresa
(necessari ai fini dell'esistenza dell'impresa appaltatrice e dell'azienda a monte) e, dall'altra, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto
(necessari ai fini dell'individuazione del datore di lavoro” (Cass. 17627/23), il Tribunale avrebbe errato sia laddove nella parte in cui ha ravvisato la genericità e neutralità delle circostanze di fatto dallo stesso allegate ai fini di dimostrare l'esistenza di un potere direttivo dell'utilizzatore sia laddove ha attribuito al lavoratore l'onere della prova della non genuinità dell'appalto, incombendo, invece, sul committente-utilizzatore la prova del requisito dell'organizzazione autonoma dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore.
pagina 4 di 14 In particolare, sarebbe stato onere della società odierna appellata provare validamente il requisito dell'organizzazione autonoma dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, laddove, al contrario, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, non aveva offerto nessuna prova sul punto.
Non solo: la società non avrebbe offerto alcuna prova neppure del secondo elemento distintivo dell'appalto rappresentato dal rischio di impresa.
Tra l'altro, il contratto di appalto prodotto in giudizio, che la sentenza dà per pacifico, non avrebbe neppure data certa anteriore alla proposizione del ricorso di primo grado e, pertanto, non sarebbe opponibile al lavoratore ex art.2704 c.c.
L'appellata resiste, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. e sostenendo, a tal fine, che nell'atto di impugnazione l'appellante si era limitato a richiamare le difese già svolte in primo grado, senza precisare in alcun modo il capo della sentenza impugnato, né le eventuali censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado, le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel merito richiama integralmente le difese già svolte in primo grado sostenendo che dalle stesse, come riconosciuto anche dal primo Giudice, era emersa la totale genuinità dell'appalto: assume, a tal fine, di aver assolto all'onere della prova sulla stessa gravante, avendo precisato e comprovato tutti gli elementi attestanti la regolarità del rapporto di appalto intercorrente con mediante produzione dei CP_2 contratti d'appalto, in ordine alla cui data certa solo in fase d'appello il aveva sollevato Pt_1
eccezioni.
Di contro il sig. in violazione dell'onere della prova su di esso gravante, aveva omesso: Pt_1
- ogni elemento fattuale e giuridico riconducibile allo stato di soggezione in cui si sarebbe dovuto necessariamente trovare rispetto all'asserito potere direttivo e di controllo esercitato da CP_1
- ogni elemento identificativo del datore di lavoro, ossia del soggetto titolare del rapporto di lavoro e garante della posizione lavorativa;
- ogni riferimento alle modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo da parte del datore di lavoro;
- ogni riferimento all'inserimento della sua prestazione lavorativa all'interno della realtà organizzativa e gerarchica della società;
- ogni riferimento alle modalità di esecuzione e tempistiche della prestazione lavorativa.
Insiste, quindi, nel rigetto delle istanze istruttorie dell'appellante, essendosi lo stesso limitato a reiterare nel presente grado le medesime istanze avanzate in primo grado, senza offrire alcuna argomentazione pagina 5 di 14 fattuale e giuridica tesa a capovolgere le ragioni che avevano indotto il Giudice di prime cure a rigettarle.
La Corte, ritenutane l'indispensabilità ai fini della decisione, ha ammesso la prova testimoniale articolata dalle parti negli atti introduttivi del processo di primo grado (limitatamente ai capp. 3, 4 e 6 del ricorso ex art. 414 c.p.c. e ai capp. 8, 8, 13 e 16 della memoria difensiva).
Esperita l'istruttoria all'udienza del 13.11.2024 con l'escussione di un teste comune e di un ulteriore testimone per parti, alla successiva udienza del 18.2.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, superata l'eccezione d'inammissibilità del gravame.
Nella parte dedicata ai “MOTIVI DI APPELLO”, il ricorrente si duole, in sintesi, del fatto che il
Tribunale, nel rigettare le domande dallo stesso proposte, da un lato avrebbe erroneamente ritenuto che le circostanze dallo stesso allegate e capitolate come prove siano generiche e neutre rispetto alla dimostrazione dell'esercizio dei poteri datoriali da parte dell'utilizzatore (là dove, invece, i capp. 4, 5 e
6 recano la deduzione dei fatti costitutivi dell'appalto non genuino) e, dall'altro, avrebbe, pure erroneamente, addossato a suo carico l'onere probatorio, discostandosi, così, dai principi al riguardo sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è onere del datore di lavoro, sia quello formale che quello sostanziale, dimostrare l'esistenza di una genuina interposizione di manodopera.
Considerato che l'appellata non aveva provato né il requisito dell'organizzazione autonoma, né quello dell'assunzione a suo carico del rischio d'impresa (la sentenza di primo grado, inoltre, aveva dato per pacifica l'esistenza del contratto d'appalto senza che controparte avesse prodotto alcun documento di data certa anteriore alla proposizione del ricorso), il ricorso avrebbe dovuto essere accolto, senza necessità d'istruttoria, per carenza probatoria dell'appellata e non, invece, rigettato per difetto di prova da parte del lavoratore, con conseguente reiterazione da parte di questi delle istanze istruttorie solo ove ritenute necessarie.
Osserva la Corte che il ricorso in appello, così formulato, pur nella sua sinteticità, risulta rispettoso dei requisiti di ammissibilità prescritti dall'art. 434 c.p.c., là dove gli stessi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non devono essere intesi in senso formale, né impongono il ricorso a formule sacramentali o a tecniche redazionali vincolate, essendo sufficiente che l'atto d'appello individui chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza e le relative doglianze,
pagina 6 di 14 “affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (vd. Cass., S.U., n. 27199/2017).
Ciò premesso, nel merito, l'appello è meritevole d'accoglimento.
La sentenza di primo grado è, invero, censurabile, là dove ha rigettato il ricorso senza svolgere attività istruttoria in ragione della ritenuta genericità e neutralità delle circostanze capitolate ai fini della prova dell'esercizio dei poteri datoriali da parte dell'utilizzatore.
Pacifico che, come indicato nel punto 5) della narrativa del ricorso ex art. 414 c.p.c., le attrezzature, gli strumenti e i macchinari utilizzati per lo svolgimento dell'attività lavorativa erano dell'appellata, che, come dalla stessa documentato mediante produzione del relativo contratto (vd. contratto di concessione di beni in uso gratuito del 2.10.2020 sub doc. 2 fascicolo primo grado appellata), li aveva concessi gratuitamente in uso mediante contratto di comodato all'appaltatrice (risultando Controparte_3 provato da parte di questa solamente l'acquisto di un carrello elevatore al prezzo di euro 5.500,00, nel marzo 2020 e, quindi, in epoca ampiamente antecedente alla stipulazione del contratto con vd. CP_1
fattura n. 20C0293 del 17.3.2020 sub doc. 3), ai fini della dimostrazione della non genuinità dei rapporti di appalto il ricorrente, odierno appellante, aveva allegato e chiesto di provare che:
- “per tutto il periodo dal 1.12.13 al 30.9.23 presso la appellata veniva addetto alle macchine per lo stampaggio di prodotti plastici” (cap. 3) ossia ad un'attività lavorativa nell'ambito del reparto produttivo della committente diversa da quella di imballaggio, confezionamento e CP_1
assemblaggio di materiale plastico oggetto dei servizi appaltati;
- “svolgeva le mansioni indicate all'interno di una squadra composta dai lavoratori assunti dalla società appellata e diretta dal capoturno della società appellata che vigilava sul Persona_1
lavoro del lavoratore e dei suoi colleghi e li sgridava quando facevano qualcosa di diverso da quello che voleva lui” (cap. 4);
- “Tutti tali lavoratori si alternavano tra loro ed erano intercambiabili nelle medesime mansioni e dovevano riferire del proprio operato direttamente al capoturno della società appellata” (cap. 6).
Tali circostanze, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, sono sufficientemente dettagliate e tali, ove provate, da far emergere il carattere non genuino dei rapporti di appalto e, con esso, l'esistenza di una fattispecie lavorativa d'interposizione illecita, consistente nelle fornitura, da parte delle pseudo-appaltatrici, non di servizi (con propria autonoma organizzazione di mezzi e di personale e con effettiva assunzione del rischio d'impresa), bensì di mere prestazioni di manodopera, mediante messa a disposizione di manodopera operaia promiscuamente utilizzata dalla pseudo-
pagina 7 di 14 committente nell'ambito del proprio ciclo produttivo unitamente alla propria e da questa organizzata, controllata e diretta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2094 c.c.
Va, al riguardo, richiamato l'art. 29, comma 1, D. lgs. n. 276/2003, che, nell'individuare i criteri discretivi ai fini dell'apprezzamento della genuinità o meno dell'appalto, così dispone: “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
A questo riguardo, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadito anche da ultimo, “a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003, mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, c.d. "pesanti", il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti c.d. "leggeri", in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (Cass. n. 18455 del 2023). È stato, inoltre ribadito che, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. n. 12551 del 2020, Cass. n. 30624/2023)” (così Cass. n.10005/2024).
Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria testimoniale condotta nel presente grado di giudizio, ritiene la
Corte che le prospettazioni fattuali dell'appellante (circa il suo impiego esclusivo e continuativo dal
1.12.2013 al 30.9.2023, in orario notturno, presso l'appellata, nell'ambito di una squadra di lavoro promiscua, in quanto composta sia da dipendenti di questa che da operai che, come lui, erano pagina 8 di 14 formalmente assunti alle dipendenze delle società avvicendatesi nell'appalto, ma che, di fatto, come gli altri, prestavano quotidianamente la loro attività sulla base delle direttive organizzative ed operative e sotto il controllo del capo-turno della abbiano trovato complessiva conferma nelle CP_1
deposizioni dei testimoni escussi nel presente grado di giudizio.
Dalla disamina delle testimonianze e della documentazione versata in atti emerge, infatti, che il ricorrente, non diversamente dagli altri operai formalmente assunti dalle società che si sono succedute nell'appalto dei servizi di confezionamento, imballaggio, assemblaggio e movimentazione interna, accessori all'attività di produzione di materiale plastico dell'utilizzatrice (tra cui, da ultimo, CP_1
e , è stato impiegato nel ciclo produttivo dell'odierna Controparte_4 Controparte_3
appellata in via promiscua con il personale assunto alle dipendenze di questa (con sovrapposizione e interscambiabilità di ruoli e attività), svolgendo, in orario notturno, prestazioni consistenti nel prelievo dalle macchine di stampa dei pezzi stampati, nella loro collocazione all'interno di scatole e nel loro trasporto in magazzino, oltre che nel confezionamento dei bancali (come riferito da tutti i testi escussi), ma anche, per quanto riferito dal teste nell'alimentazione del macchinario di Testimone_1 stampa (attività strettamente inerente alla produzione, come tale esulante dall'oggetto dei servizi appaltati), sotto il controllo e la direzione del capo-turno ( dipendente della , Persona_1 CP_1 che, preposto all'impostazione della macchina di stampaggio, impartiva le istruzioni sul lavoro da svolgere indistintamente a tutto il personale presente e interveniva in caso di problemi insorti nel corso del lavoro, là dove i responsabili delle formali datrici di lavoro (tra cui, da ultimo, e Testimone_2
per IT. non erano presenti, se non occasionalmente, sul luogo di lavoro e si Persona_2 CP_3
occupavano esclusivamente degli aspetti relativi alla gestione amministrativa dei rapporti stessi
(predisposizione e trasmissione delle buste paga, comunicazione dei turni di lavoro, autorizzazione di ferie e permessi), mentre gli operai delle appaltatrici, individuati quali referenti interni in ragione dell'esperienza maturata e della miglior conoscenza della lingua italiana (quali e Persona_3
), si limitavano a fare da tramite per la diffusione delle istruzioni ricevute dal capo turno agli Per_4
altri operai.
Ciò risulta, in primo luogo, dalla deposizione del teste sulla cui attendibilità non vi è Persona_3
ragione di dubitare, trattandosi di teste comune alle parti, attualmente ancora impiegato (come gli altri due) alle dipendenze della presso il quale, avendo iniziato a lavorare Controparte_3 CP_1 anch'egli nel 2013, è stato in grado di riferire con completezza del vicende lavorative oggetto di accertamento avuto riguardo al loro intero arco temporale: “Tra i miei compiti rientra anche quello di
pagina 9 di 14 spiegare agli altri operai della l'attività che devono svolgere. Il capo turno della CP_2 CP_1
spiega a me il lavoro da svolgere e io do le istruzioni conseguenti al personale della CP_2
Conosco il ricorrente … lavoravamo entrambi presso lo stabilimento della , non sempre negli CP_1 stessi locali e negli stessi orari. Anche io ho iniziato a lavorare presso la intorno al 2013 …” CP_1
Sul cap. 3 del ricorso di primo grado: “confermo la circostanza e preciso che il Sig. prendeva i Pt_1
pezzi stampati dalla macchina e li metteva dentro le scatole, non svolgeva solo questa mansione ma si occupava anche delle pulizie e di trasportare le scatole con i pezzi di materiale plastico in magazzino con il transpallet … Sul cap. 4 del ricorso di primo grado: “alle macchine di stampaggio era addetto il capo turno che all'epoca era dipendente della Persona_1 CP_1
All'interno del reparto di produzione, dove sono presenti le macchine di stampaggio lavora sia il personale operaio della che il personale operaio della Tutti gli operai CP_1 CP_2
svolgono la stessa attività nel senso che anche il personale della prende i pezzi lavorati dalle CP_1
macchine di stampaggio e li ripone all'interno delle scatole per poi trasportali in magazzino. Il
C personale della prende indicazioni dal capo turno, mentre gli operai della CP_1 CP_3 prendono indicazioni da me. Come detto io a mia volta ricevo le indicazioni dal capo turno e se c'è qualche problema sui pezzi lavorati o sulle macchine mi rivolgo al capo turno della . Così CP_1 avveniva anche quando lavorava in azienda il Sig. ”. Sul cap. 6 del ricorso di primo grado: Pt_1
“confermo che tutti gli operai svolgevano le stesse mansioni. Anche il Sig. come me forniva Per_4 indicazioni agli altri operai della ditta appaltatrice.” a prova contraria sui capitoli di parte appellata:
“responsabili della erano e sono e anche , in precedenza CP_2 Persona_5 Persona_2
ci sono stati e . I responsabili predisponevano e comunicavano i turni Persona_6 Persona_7
di lavoro agli operai della tramite messaggi telefonici o con chiamata telefonica. CP_2 Tes_3
non era sempre presente sul luogo di lavoro presso la . Teneva i contatti con noi via
[...] CP_1
telefono, veniva ogni tanto per controllare il lavoro. Le buste paga ci venivano trasmesse via e-mail …
Sul cap. 13 della memoria difensiva di primo grado confermo che collocava i pezzi nelle Pt_1
scatole, la stessa attività era svolta anche dagli operai della . Sul cap. 16 della memoria CP_1
difensiva di primo grado: ha lavorato per tutto il tempo presso la e io stesso. Pt_1 CP_1
Siccome non sempre lavoravamo negli stessi orari non so dire se la lo abbia fatto lavorare CP_2
anche su altri appalti. A me non è mai capitato. I nostri turni erano di 8 ore e il personale si alternava su 2 o 3 turni se c'era molto lavoro”.
pagina 10 di 14 In termini non dissimili si è espresso anche il teste il quale, rispetto a quanto Testimone_1
riportato dagli altri due testi, ha riferito che il personale delle appaltatrici si occupava anche di alimentare le macchine da stampa (con riserva al capo turno esegue della più qualificata attività di programmazione, avviamento e conduzione): “Lavoro come operaio alle dipendenze della CP_2
presso la , da circa 8/9 anni (2015/2016). Attualmente mi trovo in congedo parentale. Le mie CP_1 mansioni consistono nel prendere i pezzi lavorati dalle macchine e collocarli all'interno di ceste grandi per poi trasportali con il muletto in magazzino. Inoltre io come gli altri operai dell'appaltatrice mettiamo il materiale da lavorare nella macchina che poi lo lavora in automatico, la programmazione della macchina è compito del capo turno … il Sig. quando sono arrivato Pt_1
in azienda lavorava già e ha sempre svolto le mie stesse mansioni, anche lui alimentava il macchinario con il materiale e prendeva i pezzi lavorati dalla macchina, li riponeva all'interno di scatole per portali poi in magazzino. La nostra attività consisteva anche nel confezionamento dei prodotti mediante bancali, quando il bancale era pronto veniva trasportato in magazzino. Il personale della non svolgeva attività di magazziniere. Noi ci limitavamo alle attività che CP_2 ho descritto. All'inizio nel 2015/2016 anche gli operai della svolgevano questa attività di CP_1
confezionamento insieme a noi. Attualmente questi operai hanno trovato un altro lavoro e non sono più presso la da circa 2 o 3 anni, da allora solo una ragazza di nome della CP_1 CP_5 CP_1
continua a svolgere con noi questa attività. Altri due dipendenti di sono magazzinieri, e CP_1 R_
. All'interno del magazzino è collocato anche un macchinario per la trafilatura, a questo Per_6
macchinario sono addetti e Gimmy, dipendenti di era capo turno Pt_3 CP_1 Persona_1
della , lavorava sempre nel turno notturno ed era addetto al cambio stampi. In precedenza CP_1 all'inizio svolgeva anche la nostra stessa attività, oltre ad occuparsi del cambio degli stampi. Come capo turno dava indicazioni sul lavoro da svolgere anche a noi dell'impresa appaltatrice, per esempio, se una macchina era ferma ci diceva di svolgere attività, come fare le pulizie o altro. Io lavoravo e lavoro di giorno nel primo o nel secondo turno. Il mio capo turno era e Per_9 attualmente è e anche se c'è qualche problema io mi rivolgo a loro. Mi rivolgo Per_10 Per_11
anche a che è il capo grande. lavorava sempre nel turno notturno e aveva come Persona_12 Pt_1
capo turno Inizialmente, qualche volta ho lavorato anche io nel turno notturno anche Persona_1
insieme a Se c'era qualcosa che non andava ci rivolgevamo a Ogni tanto Pt_1 Persona_1
(una volta ogni 2/3 mesi) veniva qualche responsabile della It. o a vedere se CP_3 Per_2 Tes_2 1 è l'amministrazione e il legale rappresentante della Per_13 CP_1 pagina 11 di 14 andava tutto bene. era della vecchia cooperativa. Con i responsabili dell'appaltatrice ci Persona_7
tenevamo in contatto tramite e-mail e telefono. Ci comunicavano i turni tramite Whatsapp … Sia io che abbiamo sempre lavorato solo presso la .”. Pt_1 CP_1
Anche il teste intimato da parte appellata, pur avendo escluso che il personale Tes_4 dell'appaltatrice si sia mai occupato dell'alimentazione delle macchine di stampa (per poi riferire, con ciò smentendo tale assunto, di essere egli stesso attualmente adibito, quale capo turno, alla macchina di stampa, circostanza che conferma ulteriormente la promiscuità dell'utilizzo del personale e la destinazione di quello assunto dalle appaltatrici anche ad attività proprie della produzione, diverse da quelle oggetto dei servizi appaltati), per il resto ha reso dichiarazioni in linea con quelle degli altri due testimoni: “Conosco che ho conosciuto sul lavoro presso la . Entrambi siamo stati Pt_1 CP_1 dipendenti della e io lo sono ancora. Io lavoro dall'agosto del 2016 presso la CP_2 CP_1 prima alle dipendenze della precedente cooperativa appaltatrice che era all'epoca la M3 Logistica.
Quando ho iniziato a lavorare era già presente e lavorava all'imballaggio dei pezzi lavorati. Pt_1
L'attività consisteva nel prendere il pezzo lavorato dalla macchina e collocarlo all'interno delle scatole e nel preparare i bancali per poi trasportali con il transpallet in magazzino. Non rientrava e non rientra tra i nostri compiti quello di alimentare le macchine con il materiale. Questa attività la svolge il capo turno che è un dipendente della . I capi turni sono stati nel tempo: CP_1 [...]
dipendente della , che è dipendente della e io stesso, Per_1 CP_1 Per_10 CP_2 dipendente della Anche io come capo turno mi occupo dell'avviamento e CP_2 dell'impostazione dei macchinari di stampaggio. Se c'era qualche problema sui pezzi stampati il personale dell'appaltatrice si rivolge al capo turno e il capo turno poi provvede a sistemare la macchina. Anche si rivolgeva al capo turno di riferimento che era Siccome Pt_1 Persona_1
alcuni operai non parlano italiano io sono stato indicato come referente e se non capiscono qualcosa si rivolgono a me o a , responsabile della cooperativa. non era sempre presente in Tes_2 Tes_2
azienda e infatti ha indicato me come aiuto. I turni di servizio sono predisposti e comunicati dai responsabili della e I turni sono trasmessi CP_2 Testimone_3 Persona_2
direttamente agli operai e anche a me che do a riguardo indicazioni al personale che non capisce
l'italiano. Ferie e permessi si richiedono alla It. ”. CP_3
Quanto alle ulteriori dichiarazioni del teste, secondo cui “Se i bancali non sono fatti correttamente questo viene segnalato al responsabile della con il ruolo di capo turno. Per quelli che non CP_2 comprendono l'italiano intervengo io. Se c'è qualche errore sul lavoro svolto dagli operai
pagina 12 di 14 dell'appaltatrice la lo segnala al responsabile dell'appaltatrice senza rivolgersi direttamente CP_1
al suo personale dipendente, sono i responsabili delle appaltatrici poi a riprendere i loro operai nel caso anche tramite noi referenti interni”, si tratta di fatti riferiti genericamente, che, avuto riguardo alla vicenda lavorativa del non hanno trovato alcuno specifico riscontro. In ogni caso, la circostanza Pt_1 che le contestazioni sull'inesatta esecuzione delle prestazioni del personale operaio siano veicolate da tramite personale della datrice di lavoro formale, non esclude l'illiceità del fenomeno CP_1
interpositorio, in presenza di un contesto lavorativo, qual è quello emerso nel presente giudizio, contrassegnato dal mantenimento in capo alla committente-utilizzatrice non solo dell'organizzazione dei beni strumentali, ma anche della direzione e del controllo del personale nel proprio quotidiano operare (vuoi in via diretta vuoi in via indiretta tramite personale privo di qualsivoglia effettivo potere o margine di libera iniziativa), con commistione di ruoli ed interscambiabilità di mansioni.
La sentenza appellata va, pertanto, riformata, essendo stata accertata, all'esito dell'istruttoria, la non genuinità dei rapporti contrattuali d'appalto intercorsi tra la e le formali datrici di lavoro CP_1 dell'appellante, rapporti illegittimi là dove hanno avuto per oggetto la somministrazione di mera manodopera, senza alcuna autonoma organizzazione (neppure del personale, non essendo sufficiente all'integrazione di tale requisito la mera gestione degli aspetti formali e amministrativi del rapporto e neppure la predisposizione e comunicazione dei turni di lavoro, articolati secondo le fasce orarie prestabilite dalla committente, trattandosi di attività rientrante nel reclutamento del personale somministrato, là dove, peraltro, il ha sempre lavorato nel turno notturno) e senza assunzione di Pt_1 alcun effettivo rischio d'impresa, con conseguente dichiarazione di avvenuta costituzione tra il lavoratore appellante e l'appellata (utilizzatrice delle prestazioni ed effettivo datore di lavoro) di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato sin dal 1.12.2013, condanna di questa alla riammissione in servizio del (risultando privo di qualsivoglia effetto il provvedimento di Pt_1
trasferimento ad altra sede comunicatogli dalla con lettera del 20.10.2023 a fronte Controparte_3 dell'impugnazione del fenomeno interpositorio e delle ulteriori rivendicazioni dallo stesso avanzate in via stragiudiziale con PEC del 4.10.2023) e al pagamento, in favore dello stesso, ex art. 39, comma 2,
D. lgs. n. 81/2015 (disposizione applicabile a tutti i casi d'intermediazione vietata di manodopera: vd.
Cass. n. 10005/2024), di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva, che, tenuto conto della pluriennale durata del rapporto lavorativo, si determina nella misura massima di dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a € 3.123,63 mensili (€
2.883,35 x 13: 12, come da busta paga del luglio 2023 sub doc. 5 fascicolo primo grado appellante).
pagina 13 di 14 In applicazione del principio di soccombenza l'appellata va, inoltre, condannata a rifondere all'appellante le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della causa, del mancato svolgimento della fase istruttoria in prime cure e del suo esperimento, invece, nel presente grado d'appello, nell'importo di complessivi € 8.500,00 per compensi (di cui € 3.500,00 per il primo grado ed € 5.000,00 per l'odierno gravame), oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Carbonelli, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
PQM
- in riforma della sentenza n. 2522/2024 del Tribunale di Milano, accertata l'illegittimità dei contratti d'appalto, dichiara costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato sin dal 1.12.2013 e, per l'effetto, condanna l'appellata a riammettere l'appellante in servizio e al pagamento in favore dello stesso, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità onnicomprensiva pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (al valore mensile di € 3.123,63);
- condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese processuali del doppio grado, liquidate in complessivi € 8.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Antonio Carbonelli ex art. 93 c.p.c..
Milano, 18/2/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel.
Avv. Daniela Macaluso Consigliere aus. all'udienza del 18/2/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Carbonelli,
-appellante- contro
(P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. Orazio Salvatore Savia e Gabriele CP_1 P.IVA_1
Filippo Savia,
-appellata-
Oggetto: interposizione illecita di manodopera - accertamento del rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato a decorrere dal 1.12.2013 con la pseudo-committente – CP_1
ripristino del rapporto di lavoro e indennità risarcitoria.
CONCLUSIONI per l'appellante:
“Tanto premesso, parte appellante chiede pertanto che la Corte adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza e prospettazione e in riforma della sentenza impugnata, previe le declaratorie e gli accertamenti incidentali del caso, voglia:
pagina 1 di 14 a) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o irregolarità e/o nullità del rapporto di somministrazione in appalto di manodopera descritto nella narrativa che precede.
b) per l'effetto, accertare e dichiarare costituito fra appellante e appellata un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato sin dal 1.12.13, o in subordine dalla data dalla quale non sia comprovata la liceità dell'appalto di manodopera.
c) per l'effetto, ordinare alla società appellata la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con condanna in ogni caso al pagamento dell'indennità risarcitoria che risulterà dovuta al lavoratore, commisurata alla retribuzione lorda mensile utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto che il lavoratore avrebbe dovuto percepire dal 1.10.23 al ripristino del rapporto di lavoro, al valore medio mensile di € 3.123,63, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali.
d) con vittoria di spese processuali, oltre spese generali, Iva e cpa secondo la nota specifica che si allega (doc.11), e con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 cpc.”; per l'appellata:
“In via pregiudiziale, di rito:
dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dal sig. per violazione degli artt. 414, 434 Pt_1
e segg. C.p.c. come da motivazioni sopra espresse.
In via principale, nel merito:
accertare e dichiarare l'inammissibilità, illegittimità e comunque rigettare l'appello promosso dal sig. e tutte le domande, istanze e conclusioni in quanto infondate in fatto ed in diritto e carenti Pt_1
sotto il profilo probatorio, per tutte le ragioni esposte.
Confermare la sentenza impugnata
Con vittoria di competenze professionali, del doppio grado, oltre accessori di legge da distrarre a favore dello scrivente procuratore antistatario.
Condannare il sig. anche ex art. 96 1^ e 3^ co., c.p.c.”. Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22 maggio 2024, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 2522/2024 del Tribunale di Milano, che, senza esperire attività istruttoria (avendo ritenuto generici e non decisivi, ai fini della dimostrazione dell'esercizio dei poteri datoriali da parte dell'utilizzatore, i capitoli di prova dallo stesso articolati), ha rigettato le domande avanzate nei confronti dell'odierna appellata, dirette all'accertamento dell'illegittimità e/o irregolarità CP_1
e/o nullità del rapporto di somministrazione in appalto di manodopera e della conseguente costituzione pagina 2 di 14 fra appellante e appellata di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato sin dall'1 dicembre 2013 o, in subordine, dalla data dalla quale non sia comprovata la liceità dell'appalto di manodopera e di condanna alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria ritenuta dovuta, commisurata alla retribuzione lorda mensile utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto che il lavoratore avrebbe dovuto percepire dall'1 ottobre 2023 al ripristino del rapporto di lavoro, al valore medio mensile di € 3.123,63, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali.
Il lavoratore esponeva in primo grado di aver prestato dall'1 dicembre 2013 lavoro subordinato presso la sede della società con mansioni di addetto alle macchine per lo stampaggio di prodotti plastici, tramite l'intermediazione di varie società e, da ultimo, della società It.al avente quale Parte_2
oggetto sociale l'imballaggio ed in confezionamento di generi non alimentari, che lo aveva assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato dal 30 settembre 2020, reso poi a tempo pieno e indeterminato dall'1 marzo 2022; di aver svolto dall'1 dicembre 2013 al 30 settembre 2023 le mansioni di addetto alle macchine all'interno di una squadra composta dai lavoratori assunti dall'appellata e diretti dal capoturno (anch'egli dipendente di quest'ultima), il quale Persona_1
esercitava il potere di vigilanza e di controllo sulla sua prestazione e su quella dei colleghi, che erano tutti, lui stesso compreso, intercambiabili e si alternavano nelle mansioni;
di aver utilizzato attrezzature, macchine e strumenti dell'appellata; di aver osservato il turno notturno 22.00/6.00 su ordine del ricevendo la relativa indennità per lavoro notturno con l'indicazione trasferte Italia;
di essere Per_1 stato adibito ad un orario di lavoro diurno dall'1 ottobre 2023 e di aver contestato lo spostamento dell'orario con la riduzione della retribuzione, oltre che l'illegittimità del rapporto di somministrazione in appalto di manodopera ed il diritto alla costituzione di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con la a far data dall'1 dicembre 2013 con lettera 4 ottobre CP_1
2023; di aver ricevuto dalla formale datrice di lavoro in data 20 ottobre 2023 il trasferimento ad altra sede in altra provincia;
di aver percepito una retribuzione lorda utile per TFR di € 3.123,63 mensili.
Il Tribunale, come sopra anticipato, ha rigettato, senza alcuna istruttoria, le domande, con compensazione integrale delle spese, sulla base delle motivazioni di seguito trascritte: “Nell'atto introduttivo, parte attrice si limita ad affermare espressamente: “4) Il lavoratore per tutto il periodo dal 1.12.13 al 30.9.23 svolgeva le mansioni indicate all'interno di una squadra composta dai lavoratori assunti dalla società convenuta e diretta dal capoturno della società convenuta Per_1
pagina 3 di 14 che vigilava sul lavoro del lavoratore e dei suoi colleghi e li sgridava quando facevano Per_1
qualcosa di diverso da quello che voleva lui.
5) Per lo svolgimento di tali mansioni sia il lavoratore, sia i lavoratori dipendenti della società convenuta, utilizzavano le attrezzature, strumentazioni e i macchinari della società convenuta.
6) Tutti tali lavoratori si alternavano tra loro ed erano intercambiabili nelle medesime mansioni e dovevano riferire del proprio operato direttamente al capoturno della società convenuta.”.
Come appare evidente dalla semplice lettura dei capitoli di prova, si tratta di circostanze di fatto del tutto generiche, in sé del tutto neutre rispetto alla dimostrazione dell'esercizio di un potere direttivo da parte dell'utilizzatore.
Per questa ragione, ogni attività istruttoria è risultata preclusa.
Viceversa, parte convenuta ha prodotto il contratto di appalto di servizi del 1.10.2020 e copia del contratto di comodato delle attrezzature utilizzate.
Conseguentemente, sulla base del mero riparto degli oneri probatori, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.”.
Con un unico motivo di gravame l'appellante contesta la sentenza impugnata sostenendo che il
Tribunale si sarebbe discostato dai principi sanciti in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (Cass. 29889/19, al punto 10, III cpv., II periodo della motivazione, Cass. 23 gennaio 2023 n.1630/13, Cass. 6935/12).
Nell'ottica del gravame, poiché “ai fini della liceità dell'appalto di opere o di servizi – anche endo aziendale e labour intensive – è necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti costitutivi del contratto, rappresentati, da una parte, dall'organizzazione autonoma e dal rischio di impresa
(necessari ai fini dell'esistenza dell'impresa appaltatrice e dell'azienda a monte) e, dall'altra, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto
(necessari ai fini dell'individuazione del datore di lavoro” (Cass. 17627/23), il Tribunale avrebbe errato sia laddove nella parte in cui ha ravvisato la genericità e neutralità delle circostanze di fatto dallo stesso allegate ai fini di dimostrare l'esistenza di un potere direttivo dell'utilizzatore sia laddove ha attribuito al lavoratore l'onere della prova della non genuinità dell'appalto, incombendo, invece, sul committente-utilizzatore la prova del requisito dell'organizzazione autonoma dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore.
pagina 4 di 14 In particolare, sarebbe stato onere della società odierna appellata provare validamente il requisito dell'organizzazione autonoma dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, laddove, al contrario, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, non aveva offerto nessuna prova sul punto.
Non solo: la società non avrebbe offerto alcuna prova neppure del secondo elemento distintivo dell'appalto rappresentato dal rischio di impresa.
Tra l'altro, il contratto di appalto prodotto in giudizio, che la sentenza dà per pacifico, non avrebbe neppure data certa anteriore alla proposizione del ricorso di primo grado e, pertanto, non sarebbe opponibile al lavoratore ex art.2704 c.c.
L'appellata resiste, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. e sostenendo, a tal fine, che nell'atto di impugnazione l'appellante si era limitato a richiamare le difese già svolte in primo grado, senza precisare in alcun modo il capo della sentenza impugnato, né le eventuali censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado, le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel merito richiama integralmente le difese già svolte in primo grado sostenendo che dalle stesse, come riconosciuto anche dal primo Giudice, era emersa la totale genuinità dell'appalto: assume, a tal fine, di aver assolto all'onere della prova sulla stessa gravante, avendo precisato e comprovato tutti gli elementi attestanti la regolarità del rapporto di appalto intercorrente con mediante produzione dei CP_2 contratti d'appalto, in ordine alla cui data certa solo in fase d'appello il aveva sollevato Pt_1
eccezioni.
Di contro il sig. in violazione dell'onere della prova su di esso gravante, aveva omesso: Pt_1
- ogni elemento fattuale e giuridico riconducibile allo stato di soggezione in cui si sarebbe dovuto necessariamente trovare rispetto all'asserito potere direttivo e di controllo esercitato da CP_1
- ogni elemento identificativo del datore di lavoro, ossia del soggetto titolare del rapporto di lavoro e garante della posizione lavorativa;
- ogni riferimento alle modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo da parte del datore di lavoro;
- ogni riferimento all'inserimento della sua prestazione lavorativa all'interno della realtà organizzativa e gerarchica della società;
- ogni riferimento alle modalità di esecuzione e tempistiche della prestazione lavorativa.
Insiste, quindi, nel rigetto delle istanze istruttorie dell'appellante, essendosi lo stesso limitato a reiterare nel presente grado le medesime istanze avanzate in primo grado, senza offrire alcuna argomentazione pagina 5 di 14 fattuale e giuridica tesa a capovolgere le ragioni che avevano indotto il Giudice di prime cure a rigettarle.
La Corte, ritenutane l'indispensabilità ai fini della decisione, ha ammesso la prova testimoniale articolata dalle parti negli atti introduttivi del processo di primo grado (limitatamente ai capp. 3, 4 e 6 del ricorso ex art. 414 c.p.c. e ai capp. 8, 8, 13 e 16 della memoria difensiva).
Esperita l'istruttoria all'udienza del 13.11.2024 con l'escussione di un teste comune e di un ulteriore testimone per parti, alla successiva udienza del 18.2.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, superata l'eccezione d'inammissibilità del gravame.
Nella parte dedicata ai “MOTIVI DI APPELLO”, il ricorrente si duole, in sintesi, del fatto che il
Tribunale, nel rigettare le domande dallo stesso proposte, da un lato avrebbe erroneamente ritenuto che le circostanze dallo stesso allegate e capitolate come prove siano generiche e neutre rispetto alla dimostrazione dell'esercizio dei poteri datoriali da parte dell'utilizzatore (là dove, invece, i capp. 4, 5 e
6 recano la deduzione dei fatti costitutivi dell'appalto non genuino) e, dall'altro, avrebbe, pure erroneamente, addossato a suo carico l'onere probatorio, discostandosi, così, dai principi al riguardo sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è onere del datore di lavoro, sia quello formale che quello sostanziale, dimostrare l'esistenza di una genuina interposizione di manodopera.
Considerato che l'appellata non aveva provato né il requisito dell'organizzazione autonoma, né quello dell'assunzione a suo carico del rischio d'impresa (la sentenza di primo grado, inoltre, aveva dato per pacifica l'esistenza del contratto d'appalto senza che controparte avesse prodotto alcun documento di data certa anteriore alla proposizione del ricorso), il ricorso avrebbe dovuto essere accolto, senza necessità d'istruttoria, per carenza probatoria dell'appellata e non, invece, rigettato per difetto di prova da parte del lavoratore, con conseguente reiterazione da parte di questi delle istanze istruttorie solo ove ritenute necessarie.
Osserva la Corte che il ricorso in appello, così formulato, pur nella sua sinteticità, risulta rispettoso dei requisiti di ammissibilità prescritti dall'art. 434 c.p.c., là dove gli stessi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non devono essere intesi in senso formale, né impongono il ricorso a formule sacramentali o a tecniche redazionali vincolate, essendo sufficiente che l'atto d'appello individui chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza e le relative doglianze,
pagina 6 di 14 “affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (vd. Cass., S.U., n. 27199/2017).
Ciò premesso, nel merito, l'appello è meritevole d'accoglimento.
La sentenza di primo grado è, invero, censurabile, là dove ha rigettato il ricorso senza svolgere attività istruttoria in ragione della ritenuta genericità e neutralità delle circostanze capitolate ai fini della prova dell'esercizio dei poteri datoriali da parte dell'utilizzatore.
Pacifico che, come indicato nel punto 5) della narrativa del ricorso ex art. 414 c.p.c., le attrezzature, gli strumenti e i macchinari utilizzati per lo svolgimento dell'attività lavorativa erano dell'appellata, che, come dalla stessa documentato mediante produzione del relativo contratto (vd. contratto di concessione di beni in uso gratuito del 2.10.2020 sub doc. 2 fascicolo primo grado appellata), li aveva concessi gratuitamente in uso mediante contratto di comodato all'appaltatrice (risultando Controparte_3 provato da parte di questa solamente l'acquisto di un carrello elevatore al prezzo di euro 5.500,00, nel marzo 2020 e, quindi, in epoca ampiamente antecedente alla stipulazione del contratto con vd. CP_1
fattura n. 20C0293 del 17.3.2020 sub doc. 3), ai fini della dimostrazione della non genuinità dei rapporti di appalto il ricorrente, odierno appellante, aveva allegato e chiesto di provare che:
- “per tutto il periodo dal 1.12.13 al 30.9.23 presso la appellata veniva addetto alle macchine per lo stampaggio di prodotti plastici” (cap. 3) ossia ad un'attività lavorativa nell'ambito del reparto produttivo della committente diversa da quella di imballaggio, confezionamento e CP_1
assemblaggio di materiale plastico oggetto dei servizi appaltati;
- “svolgeva le mansioni indicate all'interno di una squadra composta dai lavoratori assunti dalla società appellata e diretta dal capoturno della società appellata che vigilava sul Persona_1
lavoro del lavoratore e dei suoi colleghi e li sgridava quando facevano qualcosa di diverso da quello che voleva lui” (cap. 4);
- “Tutti tali lavoratori si alternavano tra loro ed erano intercambiabili nelle medesime mansioni e dovevano riferire del proprio operato direttamente al capoturno della società appellata” (cap. 6).
Tali circostanze, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, sono sufficientemente dettagliate e tali, ove provate, da far emergere il carattere non genuino dei rapporti di appalto e, con esso, l'esistenza di una fattispecie lavorativa d'interposizione illecita, consistente nelle fornitura, da parte delle pseudo-appaltatrici, non di servizi (con propria autonoma organizzazione di mezzi e di personale e con effettiva assunzione del rischio d'impresa), bensì di mere prestazioni di manodopera, mediante messa a disposizione di manodopera operaia promiscuamente utilizzata dalla pseudo-
pagina 7 di 14 committente nell'ambito del proprio ciclo produttivo unitamente alla propria e da questa organizzata, controllata e diretta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2094 c.c.
Va, al riguardo, richiamato l'art. 29, comma 1, D. lgs. n. 276/2003, che, nell'individuare i criteri discretivi ai fini dell'apprezzamento della genuinità o meno dell'appalto, così dispone: “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
A questo riguardo, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadito anche da ultimo, “a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003, mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, c.d. "pesanti", il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti c.d. "leggeri", in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (Cass. n. 18455 del 2023). È stato, inoltre ribadito che, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. n. 12551 del 2020, Cass. n. 30624/2023)” (così Cass. n.10005/2024).
Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria testimoniale condotta nel presente grado di giudizio, ritiene la
Corte che le prospettazioni fattuali dell'appellante (circa il suo impiego esclusivo e continuativo dal
1.12.2013 al 30.9.2023, in orario notturno, presso l'appellata, nell'ambito di una squadra di lavoro promiscua, in quanto composta sia da dipendenti di questa che da operai che, come lui, erano pagina 8 di 14 formalmente assunti alle dipendenze delle società avvicendatesi nell'appalto, ma che, di fatto, come gli altri, prestavano quotidianamente la loro attività sulla base delle direttive organizzative ed operative e sotto il controllo del capo-turno della abbiano trovato complessiva conferma nelle CP_1
deposizioni dei testimoni escussi nel presente grado di giudizio.
Dalla disamina delle testimonianze e della documentazione versata in atti emerge, infatti, che il ricorrente, non diversamente dagli altri operai formalmente assunti dalle società che si sono succedute nell'appalto dei servizi di confezionamento, imballaggio, assemblaggio e movimentazione interna, accessori all'attività di produzione di materiale plastico dell'utilizzatrice (tra cui, da ultimo, CP_1
e , è stato impiegato nel ciclo produttivo dell'odierna Controparte_4 Controparte_3
appellata in via promiscua con il personale assunto alle dipendenze di questa (con sovrapposizione e interscambiabilità di ruoli e attività), svolgendo, in orario notturno, prestazioni consistenti nel prelievo dalle macchine di stampa dei pezzi stampati, nella loro collocazione all'interno di scatole e nel loro trasporto in magazzino, oltre che nel confezionamento dei bancali (come riferito da tutti i testi escussi), ma anche, per quanto riferito dal teste nell'alimentazione del macchinario di Testimone_1 stampa (attività strettamente inerente alla produzione, come tale esulante dall'oggetto dei servizi appaltati), sotto il controllo e la direzione del capo-turno ( dipendente della , Persona_1 CP_1 che, preposto all'impostazione della macchina di stampaggio, impartiva le istruzioni sul lavoro da svolgere indistintamente a tutto il personale presente e interveniva in caso di problemi insorti nel corso del lavoro, là dove i responsabili delle formali datrici di lavoro (tra cui, da ultimo, e Testimone_2
per IT. non erano presenti, se non occasionalmente, sul luogo di lavoro e si Persona_2 CP_3
occupavano esclusivamente degli aspetti relativi alla gestione amministrativa dei rapporti stessi
(predisposizione e trasmissione delle buste paga, comunicazione dei turni di lavoro, autorizzazione di ferie e permessi), mentre gli operai delle appaltatrici, individuati quali referenti interni in ragione dell'esperienza maturata e della miglior conoscenza della lingua italiana (quali e Persona_3
), si limitavano a fare da tramite per la diffusione delle istruzioni ricevute dal capo turno agli Per_4
altri operai.
Ciò risulta, in primo luogo, dalla deposizione del teste sulla cui attendibilità non vi è Persona_3
ragione di dubitare, trattandosi di teste comune alle parti, attualmente ancora impiegato (come gli altri due) alle dipendenze della presso il quale, avendo iniziato a lavorare Controparte_3 CP_1 anch'egli nel 2013, è stato in grado di riferire con completezza del vicende lavorative oggetto di accertamento avuto riguardo al loro intero arco temporale: “Tra i miei compiti rientra anche quello di
pagina 9 di 14 spiegare agli altri operai della l'attività che devono svolgere. Il capo turno della CP_2 CP_1
spiega a me il lavoro da svolgere e io do le istruzioni conseguenti al personale della CP_2
Conosco il ricorrente … lavoravamo entrambi presso lo stabilimento della , non sempre negli CP_1 stessi locali e negli stessi orari. Anche io ho iniziato a lavorare presso la intorno al 2013 …” CP_1
Sul cap. 3 del ricorso di primo grado: “confermo la circostanza e preciso che il Sig. prendeva i Pt_1
pezzi stampati dalla macchina e li metteva dentro le scatole, non svolgeva solo questa mansione ma si occupava anche delle pulizie e di trasportare le scatole con i pezzi di materiale plastico in magazzino con il transpallet … Sul cap. 4 del ricorso di primo grado: “alle macchine di stampaggio era addetto il capo turno che all'epoca era dipendente della Persona_1 CP_1
All'interno del reparto di produzione, dove sono presenti le macchine di stampaggio lavora sia il personale operaio della che il personale operaio della Tutti gli operai CP_1 CP_2
svolgono la stessa attività nel senso che anche il personale della prende i pezzi lavorati dalle CP_1
macchine di stampaggio e li ripone all'interno delle scatole per poi trasportali in magazzino. Il
C personale della prende indicazioni dal capo turno, mentre gli operai della CP_1 CP_3 prendono indicazioni da me. Come detto io a mia volta ricevo le indicazioni dal capo turno e se c'è qualche problema sui pezzi lavorati o sulle macchine mi rivolgo al capo turno della . Così CP_1 avveniva anche quando lavorava in azienda il Sig. ”. Sul cap. 6 del ricorso di primo grado: Pt_1
“confermo che tutti gli operai svolgevano le stesse mansioni. Anche il Sig. come me forniva Per_4 indicazioni agli altri operai della ditta appaltatrice.” a prova contraria sui capitoli di parte appellata:
“responsabili della erano e sono e anche , in precedenza CP_2 Persona_5 Persona_2
ci sono stati e . I responsabili predisponevano e comunicavano i turni Persona_6 Persona_7
di lavoro agli operai della tramite messaggi telefonici o con chiamata telefonica. CP_2 Tes_3
non era sempre presente sul luogo di lavoro presso la . Teneva i contatti con noi via
[...] CP_1
telefono, veniva ogni tanto per controllare il lavoro. Le buste paga ci venivano trasmesse via e-mail …
Sul cap. 13 della memoria difensiva di primo grado confermo che collocava i pezzi nelle Pt_1
scatole, la stessa attività era svolta anche dagli operai della . Sul cap. 16 della memoria CP_1
difensiva di primo grado: ha lavorato per tutto il tempo presso la e io stesso. Pt_1 CP_1
Siccome non sempre lavoravamo negli stessi orari non so dire se la lo abbia fatto lavorare CP_2
anche su altri appalti. A me non è mai capitato. I nostri turni erano di 8 ore e il personale si alternava su 2 o 3 turni se c'era molto lavoro”.
pagina 10 di 14 In termini non dissimili si è espresso anche il teste il quale, rispetto a quanto Testimone_1
riportato dagli altri due testi, ha riferito che il personale delle appaltatrici si occupava anche di alimentare le macchine da stampa (con riserva al capo turno esegue della più qualificata attività di programmazione, avviamento e conduzione): “Lavoro come operaio alle dipendenze della CP_2
presso la , da circa 8/9 anni (2015/2016). Attualmente mi trovo in congedo parentale. Le mie CP_1 mansioni consistono nel prendere i pezzi lavorati dalle macchine e collocarli all'interno di ceste grandi per poi trasportali con il muletto in magazzino. Inoltre io come gli altri operai dell'appaltatrice mettiamo il materiale da lavorare nella macchina che poi lo lavora in automatico, la programmazione della macchina è compito del capo turno … il Sig. quando sono arrivato Pt_1
in azienda lavorava già e ha sempre svolto le mie stesse mansioni, anche lui alimentava il macchinario con il materiale e prendeva i pezzi lavorati dalla macchina, li riponeva all'interno di scatole per portali poi in magazzino. La nostra attività consisteva anche nel confezionamento dei prodotti mediante bancali, quando il bancale era pronto veniva trasportato in magazzino. Il personale della non svolgeva attività di magazziniere. Noi ci limitavamo alle attività che CP_2 ho descritto. All'inizio nel 2015/2016 anche gli operai della svolgevano questa attività di CP_1
confezionamento insieme a noi. Attualmente questi operai hanno trovato un altro lavoro e non sono più presso la da circa 2 o 3 anni, da allora solo una ragazza di nome della CP_1 CP_5 CP_1
continua a svolgere con noi questa attività. Altri due dipendenti di sono magazzinieri, e CP_1 R_
. All'interno del magazzino è collocato anche un macchinario per la trafilatura, a questo Per_6
macchinario sono addetti e Gimmy, dipendenti di era capo turno Pt_3 CP_1 Persona_1
della , lavorava sempre nel turno notturno ed era addetto al cambio stampi. In precedenza CP_1 all'inizio svolgeva anche la nostra stessa attività, oltre ad occuparsi del cambio degli stampi. Come capo turno dava indicazioni sul lavoro da svolgere anche a noi dell'impresa appaltatrice, per esempio, se una macchina era ferma ci diceva di svolgere attività, come fare le pulizie o altro. Io lavoravo e lavoro di giorno nel primo o nel secondo turno. Il mio capo turno era e Per_9 attualmente è e anche se c'è qualche problema io mi rivolgo a loro. Mi rivolgo Per_10 Per_11
anche a che è il capo grande. lavorava sempre nel turno notturno e aveva come Persona_12 Pt_1
capo turno Inizialmente, qualche volta ho lavorato anche io nel turno notturno anche Persona_1
insieme a Se c'era qualcosa che non andava ci rivolgevamo a Ogni tanto Pt_1 Persona_1
(una volta ogni 2/3 mesi) veniva qualche responsabile della It. o a vedere se CP_3 Per_2 Tes_2 1 è l'amministrazione e il legale rappresentante della Per_13 CP_1 pagina 11 di 14 andava tutto bene. era della vecchia cooperativa. Con i responsabili dell'appaltatrice ci Persona_7
tenevamo in contatto tramite e-mail e telefono. Ci comunicavano i turni tramite Whatsapp … Sia io che abbiamo sempre lavorato solo presso la .”. Pt_1 CP_1
Anche il teste intimato da parte appellata, pur avendo escluso che il personale Tes_4 dell'appaltatrice si sia mai occupato dell'alimentazione delle macchine di stampa (per poi riferire, con ciò smentendo tale assunto, di essere egli stesso attualmente adibito, quale capo turno, alla macchina di stampa, circostanza che conferma ulteriormente la promiscuità dell'utilizzo del personale e la destinazione di quello assunto dalle appaltatrici anche ad attività proprie della produzione, diverse da quelle oggetto dei servizi appaltati), per il resto ha reso dichiarazioni in linea con quelle degli altri due testimoni: “Conosco che ho conosciuto sul lavoro presso la . Entrambi siamo stati Pt_1 CP_1 dipendenti della e io lo sono ancora. Io lavoro dall'agosto del 2016 presso la CP_2 CP_1 prima alle dipendenze della precedente cooperativa appaltatrice che era all'epoca la M3 Logistica.
Quando ho iniziato a lavorare era già presente e lavorava all'imballaggio dei pezzi lavorati. Pt_1
L'attività consisteva nel prendere il pezzo lavorato dalla macchina e collocarlo all'interno delle scatole e nel preparare i bancali per poi trasportali con il transpallet in magazzino. Non rientrava e non rientra tra i nostri compiti quello di alimentare le macchine con il materiale. Questa attività la svolge il capo turno che è un dipendente della . I capi turni sono stati nel tempo: CP_1 [...]
dipendente della , che è dipendente della e io stesso, Per_1 CP_1 Per_10 CP_2 dipendente della Anche io come capo turno mi occupo dell'avviamento e CP_2 dell'impostazione dei macchinari di stampaggio. Se c'era qualche problema sui pezzi stampati il personale dell'appaltatrice si rivolge al capo turno e il capo turno poi provvede a sistemare la macchina. Anche si rivolgeva al capo turno di riferimento che era Siccome Pt_1 Persona_1
alcuni operai non parlano italiano io sono stato indicato come referente e se non capiscono qualcosa si rivolgono a me o a , responsabile della cooperativa. non era sempre presente in Tes_2 Tes_2
azienda e infatti ha indicato me come aiuto. I turni di servizio sono predisposti e comunicati dai responsabili della e I turni sono trasmessi CP_2 Testimone_3 Persona_2
direttamente agli operai e anche a me che do a riguardo indicazioni al personale che non capisce
l'italiano. Ferie e permessi si richiedono alla It. ”. CP_3
Quanto alle ulteriori dichiarazioni del teste, secondo cui “Se i bancali non sono fatti correttamente questo viene segnalato al responsabile della con il ruolo di capo turno. Per quelli che non CP_2 comprendono l'italiano intervengo io. Se c'è qualche errore sul lavoro svolto dagli operai
pagina 12 di 14 dell'appaltatrice la lo segnala al responsabile dell'appaltatrice senza rivolgersi direttamente CP_1
al suo personale dipendente, sono i responsabili delle appaltatrici poi a riprendere i loro operai nel caso anche tramite noi referenti interni”, si tratta di fatti riferiti genericamente, che, avuto riguardo alla vicenda lavorativa del non hanno trovato alcuno specifico riscontro. In ogni caso, la circostanza Pt_1 che le contestazioni sull'inesatta esecuzione delle prestazioni del personale operaio siano veicolate da tramite personale della datrice di lavoro formale, non esclude l'illiceità del fenomeno CP_1
interpositorio, in presenza di un contesto lavorativo, qual è quello emerso nel presente giudizio, contrassegnato dal mantenimento in capo alla committente-utilizzatrice non solo dell'organizzazione dei beni strumentali, ma anche della direzione e del controllo del personale nel proprio quotidiano operare (vuoi in via diretta vuoi in via indiretta tramite personale privo di qualsivoglia effettivo potere o margine di libera iniziativa), con commistione di ruoli ed interscambiabilità di mansioni.
La sentenza appellata va, pertanto, riformata, essendo stata accertata, all'esito dell'istruttoria, la non genuinità dei rapporti contrattuali d'appalto intercorsi tra la e le formali datrici di lavoro CP_1 dell'appellante, rapporti illegittimi là dove hanno avuto per oggetto la somministrazione di mera manodopera, senza alcuna autonoma organizzazione (neppure del personale, non essendo sufficiente all'integrazione di tale requisito la mera gestione degli aspetti formali e amministrativi del rapporto e neppure la predisposizione e comunicazione dei turni di lavoro, articolati secondo le fasce orarie prestabilite dalla committente, trattandosi di attività rientrante nel reclutamento del personale somministrato, là dove, peraltro, il ha sempre lavorato nel turno notturno) e senza assunzione di Pt_1 alcun effettivo rischio d'impresa, con conseguente dichiarazione di avvenuta costituzione tra il lavoratore appellante e l'appellata (utilizzatrice delle prestazioni ed effettivo datore di lavoro) di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato sin dal 1.12.2013, condanna di questa alla riammissione in servizio del (risultando privo di qualsivoglia effetto il provvedimento di Pt_1
trasferimento ad altra sede comunicatogli dalla con lettera del 20.10.2023 a fronte Controparte_3 dell'impugnazione del fenomeno interpositorio e delle ulteriori rivendicazioni dallo stesso avanzate in via stragiudiziale con PEC del 4.10.2023) e al pagamento, in favore dello stesso, ex art. 39, comma 2,
D. lgs. n. 81/2015 (disposizione applicabile a tutti i casi d'intermediazione vietata di manodopera: vd.
Cass. n. 10005/2024), di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva, che, tenuto conto della pluriennale durata del rapporto lavorativo, si determina nella misura massima di dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a € 3.123,63 mensili (€
2.883,35 x 13: 12, come da busta paga del luglio 2023 sub doc. 5 fascicolo primo grado appellante).
pagina 13 di 14 In applicazione del principio di soccombenza l'appellata va, inoltre, condannata a rifondere all'appellante le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della causa, del mancato svolgimento della fase istruttoria in prime cure e del suo esperimento, invece, nel presente grado d'appello, nell'importo di complessivi € 8.500,00 per compensi (di cui € 3.500,00 per il primo grado ed € 5.000,00 per l'odierno gravame), oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Carbonelli, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
PQM
- in riforma della sentenza n. 2522/2024 del Tribunale di Milano, accertata l'illegittimità dei contratti d'appalto, dichiara costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato sin dal 1.12.2013 e, per l'effetto, condanna l'appellata a riammettere l'appellante in servizio e al pagamento in favore dello stesso, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità onnicomprensiva pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (al valore mensile di € 3.123,63);
- condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese processuali del doppio grado, liquidate in complessivi € 8.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Antonio Carbonelli ex art. 93 c.p.c..
Milano, 18/2/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
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