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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 16/09/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3423/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3423/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 25 luglio 2024 da
(c.f. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Francesca Iori
e
(c.f. ) _1 C.F._2 con l'Avv. Diego Dorna
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note scritte depositate in data 1 luglio
2025 sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
1 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Riva del Garda (TN) in data 30 dicembre
1995, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Riva del Garda, Parte II, N. 42, Serie C, Anno 1995, e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni precisate con note di trattazione scritta depositate in data 1 luglio 2025:
“a. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473-bis.49, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e , _1 Parte_1 trascritto nei registri di stato civile del comune di Riva del Garda (TN) il giorno
30.12.1995 al nr. 42, Parte 2, Serie C, alle seguenti concordate condizioni
a tacitazione di ogni reciproca pretesa personale, patrimoniale ed economica derivante dal matrimonio le parti concordano che verserà a _1
, a titolo di assegno divorzile una tantum, la somma Parte_1 complessiva di Euro 47.500,00. Tale importo verrà versato da in _1 un'unica soluzione, entro e non oltre dieci giorni decorrenti dal deposito della sentenza di divorzio, mediante bonifico bancario sul conto corrente di
[...]
. Parte_1
b. ordinare al competente ufficio di stato civile le prescritte annotazioni e trascrizioni.
c. Sono a carico della OR a mezzo del suo Parte_1 legale traduzioni, asseverazioni, o altro necessario al fine di formalizzare la separazione nonché il divorzio nel Comune di Walcz (Polonia) dove l'atto di matrimonio è tutt'ora trascritto nei registri di stato civile. Le spese di tale incombenza saranno a carico , mentre il difensore Parte_1 della medesima si impegna a tenere informato documentalmente di tale incombente il legale di _1
2 d. I compensi e le spese legali per il presente procedimento sono interamente compensati tra le parti;
gli avvocati sottoscrivono il presente accordo anche per la rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13 comma 8 l. 247/2012”.
Con sentenza di questo Tribunale n. 425/2024 di data 5 dicembre 2024, pubblicata il 10 dicembre 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in data 1 luglio 2025.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione personale del presente procedimento (udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta in data 11 settembre 2024), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 425/2024 di data 5 dicembre
2024, pubblicata il 10 dicembre 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole, essendo equa la somma da corrispondersi a titolo di assegno divorzile una tantum ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra
[...]
(c.f. e Parte_1 C.F._1 _1
(c.f. ) a Riva del Garda in data 30 dicembre 1995, C.F._2
3 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Riva del Garda,
Parte II, N. 42, Serie C, Anno 1995, alle condizioni accessorie precisate con note di trattazione scritta depositate in data 1 luglio 2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3. spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 11 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3423/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 25 luglio 2024 da
(c.f. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Francesca Iori
e
(c.f. ) _1 C.F._2 con l'Avv. Diego Dorna
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note scritte depositate in data 1 luglio
2025 sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
1 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Riva del Garda (TN) in data 30 dicembre
1995, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Riva del Garda, Parte II, N. 42, Serie C, Anno 1995, e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni precisate con note di trattazione scritta depositate in data 1 luglio 2025:
“a. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473-bis.49, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e , _1 Parte_1 trascritto nei registri di stato civile del comune di Riva del Garda (TN) il giorno
30.12.1995 al nr. 42, Parte 2, Serie C, alle seguenti concordate condizioni
a tacitazione di ogni reciproca pretesa personale, patrimoniale ed economica derivante dal matrimonio le parti concordano che verserà a _1
, a titolo di assegno divorzile una tantum, la somma Parte_1 complessiva di Euro 47.500,00. Tale importo verrà versato da in _1 un'unica soluzione, entro e non oltre dieci giorni decorrenti dal deposito della sentenza di divorzio, mediante bonifico bancario sul conto corrente di
[...]
. Parte_1
b. ordinare al competente ufficio di stato civile le prescritte annotazioni e trascrizioni.
c. Sono a carico della OR a mezzo del suo Parte_1 legale traduzioni, asseverazioni, o altro necessario al fine di formalizzare la separazione nonché il divorzio nel Comune di Walcz (Polonia) dove l'atto di matrimonio è tutt'ora trascritto nei registri di stato civile. Le spese di tale incombenza saranno a carico , mentre il difensore Parte_1 della medesima si impegna a tenere informato documentalmente di tale incombente il legale di _1
2 d. I compensi e le spese legali per il presente procedimento sono interamente compensati tra le parti;
gli avvocati sottoscrivono il presente accordo anche per la rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13 comma 8 l. 247/2012”.
Con sentenza di questo Tribunale n. 425/2024 di data 5 dicembre 2024, pubblicata il 10 dicembre 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in data 1 luglio 2025.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione personale del presente procedimento (udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta in data 11 settembre 2024), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 425/2024 di data 5 dicembre
2024, pubblicata il 10 dicembre 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole, essendo equa la somma da corrispondersi a titolo di assegno divorzile una tantum ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra
[...]
(c.f. e Parte_1 C.F._1 _1
(c.f. ) a Riva del Garda in data 30 dicembre 1995, C.F._2
3 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Riva del Garda,
Parte II, N. 42, Serie C, Anno 1995, alle condizioni accessorie precisate con note di trattazione scritta depositate in data 1 luglio 2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3. spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 11 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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