Ordinanza cautelare 25 gennaio 2024
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01017/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00014/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicoletta Pelinga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Ancona, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l’annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS-3 del 31 ottobre 2023 emesso dal Questore della Provincia di Ancona in pari data e notificato al sig. -OMISSIS- in data 1° novembre 2023 che ha vietato allo stesso per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di accedere nel comune di -OMISSIS- nelle vie e nei luoghi indicati nel provvedimento allegato e che si intende integralmente richiamato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. OM NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino tunisino soggiornante regolarmente in Italia, impugna il divieto di accesso, per dodici mesi, in specifiche aree urbane del Comune di -OMISSIS- indicate nel provvedimento (c.d. D.A.SPO. Urbano), adottato a suo carico dal Questore di Ancona in data 31 ottobre 2023 su proposta della locale Tenenza dei Carabinieri.
Il provvedimento si fonda sui seguenti presupposti:
- all’esito di un controllo di polizia eseguito dalla Tenenza dei Carabinieri di -OMISSIS- il 25 ottobre 2023, al ricorrente è stata contestata la violazione dell’art. 688 c.p. (con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa, di € 102,00). Tale violazione era stata reiterata più volte nel corso dei tre anni precedenti;
- a carico del ricorrente esistono numerosi pregiudizi di polizia, a partire dall’anno 2007;
- l’infrazione è stata commessa in luogo interessato da flussi turistici e da numerosi eventi (quali fiere, spettacoli, mercati) e in una strada che viene utilizzata soprattutto da minorenni e anziani per raggiungere il litorale;
- l’area in questione rientra fra quelle di cui all’art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito in L. n. 48/2017, e s.m.i. e al Regolamento di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale di -OMISSIS- con deliberazione n. 109/2020;
- il ricorrente è da considerare personale socialmente pericolosa, visto il frequente abuso di bevande alcooliche e considerata l’evidente riottosità a mantenere una condotta di vita conforme agli standard ordinari, e ciò nonostante le ripetute segnalazioni di polizia;
- sussistono pertanto i presupposti per disporre il divieto di accesso, per dodici mesi, nel lungomare di via -OMISSIS-, compresi gli stabilimenti balneari, nonché nelle aree urbane indicate nel Regolamento di Polizia Urbana approvato dal Comune di -OMISSIS- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 26 novembre 2020 (ovvero nell’area ricompresa all’interno delle vie -OMISSIS-, via -OMISSIS-, via -OMISSIS-e via -OMISSIS- e le piazze -OMISSIS-, nei parchi pubblici e nelle aree adibite a verde pubblico, nelle vie e nelle aree pubbliche immediatamente adiacenti e/o limitrofe a scuole di ogni ordine e grado), con contestuale divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze delle aree suddette, anche in considerazione del fatto che in queste zone non esistono attività pubbliche o private necessarie al soddisfacimento di esigenze primarie altrimenti inderogabili (art. 10 n. 2 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14).
Il provvedimento autorizza però l’accesso del destinatario alle aree de quibus in caso di necessità di attendere a cure sanitarie o per esigenze di mobilità, che andranno però dimostrate (mediante esibizione delle prenotazioni delle prestazioni sanitarie o dei titoli di viaggio) in caso di controllo da parte delle Forze dell’Ordine.
2. Il ricorrente censura il provvedimento del Questore per il seguente motivo, rubricato “Illegittimità del provvedimento impugnato per insussistenza dei presupposti di legge. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria”, e così declinato:
- nella vicenda odierna è evidente la violazione della normativa in materia di divieto di accesso nelle aree urbane, visto che l’atto impugnato si fonda su un travisamento dei fatti che hanno riguardato esso ricorrente, dal che discende che non esistevano i presupposti per l’adozione del c.d. D.A.SPO. Urbano;
- anzitutto i pregiudizi di polizia di cui si parla nel provvedimento sono richiamati in modo generico, soprattutto perché manca l’indicazione del periodo al quale essi si riferiscono;
- in secondo luogo, il divieto, come detto, si fonda sulla proposta della Tenenza dei Carabinieri, nella quale si riferisce che a esso ricorrente è stata contestata la presunta violazione dell’art. 688 c.p., asseritamente “ …commessa a ridosso del centro cittadino e stazione ferroviaria, in una zona interessata da flussi turistici in relazione all’importanza dello snodo ferroviario, area destinata allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli e ove sono presenti esercizi commerciali adibiti alla vendita di alcolici, in particolare il sovrapassaggio della linea ferroviaria è considerato accesso principale al litorale ed utilizzo in particolare da minorenni ed anziani …”;
- questi presupposti sono però non veritieri, sia per quanto concerne l’asserito stato di ubriachezza, sia con riguardo al luogo in cui l’infrazione sarebbe stata commessa.
E in effetti, come risulta dal verbale di accertamento redatto dai militari della Tenenza (rispetto al quale esso ricorrente ha già presentato le proprie difese al Prefetto di Ancona ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/1981), l’interessato veniva controllato mentre era da solo sul litorale di -OMISSIS-, e quindi non sul sovrappassaggio, ma sulla spiaggia, non in compagnia di altre persone, e in un periodo dell’anno e in un orario in cui la spiaggia non è certo frequentata da minori. Inoltre non risulta in alcun modo provato uno stato di ubriachezza tale da giustificare la contestazione della violazione dell’art. 688 c.p. (anche questo profilo è oggetto degli scritti difensivi presentati al Prefetto);
- manca pertanto il presupposto fattuale che poteva giustificare il divieto, visto che, pur contestandosi lo stato di ubriachezza, dagli atti emerge in maniera indiscutibile che esso ricorrente al momento del controllo si trovava sul litorale di -OMISSIS-, incidentalmente vicino al sovrappasso (che è una delle vie per accedere alla spiaggia) e alla stazione ferroviaria, e quindi lontano dal centro, da luoghi di somministrazione di bevande alcoliche, e non in compagnia di altre persone;
- conseguentemente, la condotta segnalata al Questore non può oggettivamente essere considerata pericolosa per la sicurezza pubblica, neanche potenzialmente, e questo tenuto anche conto del fatto che la normativa di settore non è finalizzata a punire ogni reiterazione dello stato di ubriachezza, ma solo quelle condotte che rappresentino un concreto pericolo per la collettività;
- a ciò va aggiunto che esso ricorrente ha svolto regolare attività lavorativa e ha a proprio carico una sola denuncia per un uso personale di sostanza stupefacente (risalente ad oltre un decennio). Né risultano iscrizioni di procedimenti penali presso la Procura della Repubblica di Ancona, come da certificazione allegata al ricorso, mentre la perquisizione personale eseguita dai militari dell’Arma durante il controllo del 25 ottobre 2023 ha dato esito negativo;
- la Questura avrebbe dovuto dunque eseguire ulteriori approfondimenti istruttori prima di adottare un provvedimento gravemente lesivo per il destinatario, visto che esso incide su alcuni diritti fondamentali di esso ricorrente.
3. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Ancona.
Con ordinanza n. 18/2024 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, evidenziando in particolare che il provvedimento impugnato contiene prescrizioni che consentono comunque al destinatario di attendere ai propri interessi primari.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 19 novembre 2025.
4. Il ricorso non è meritevole di accoglimento, e ciò alla luce delle considerazioni che seguono.
4.1. Dal punto di vista processuale va anzitutto osservato che:
- come è noto, con riguardo ad una medesima condotta astrattamente configurabile, ad un tempo, quale violazione della legge penale (o di una norma amministrativa) e quale fatto astrattamente rilevante ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza (fra le quali rientra anche il D.L. n. 14/2017), esiste piena autonomia di valutazione fra l’A.G. penale (o l’autorità competente all’irrigazione della sanzione amministrativa) e l’autorità di P.S. chiamata ad assumere un provvedimento ricompreso nella nozione di “misura di prevenzione amministrativa” (quale è anche il D.A.SPO. Urbano);
- ovviamente il corso del procedimento penale o di quello previsto a livello generale dalla L. n. 689/1981 può incidere sulle valutazioni dell’autorità di P.S., ma questo a condizione che l’interessato fornisca, o in sede amministrativa o quantomeno in sede giudiziaria, la prova della completa infondatezza dei fatti contestatigli, risultante dall’archiviazione del procedimento penale o del procedimento ex L. n. 689/1981 o da una sentenza di assoluzione piena;
- nella specie, pur avendo il ricorrente allegato al ricorso copia della memoria difensiva presentata al Prefetto ai sensi della L. n. 689/1981, non è stata nel prosieguo del giudizio portata all’attenzione del Tribunale alcuna ulteriore documentazione comprovante l’esito del procedimento sanzionatorio. Ne consegue che la decisione del T.A.R. deve basarsi, in parte qua , unicamente sul verbale di contestazione elevato a carico del ricorrente in data 25 ottobre 2023, trattandosi di atto fidefaciente sino a querela di falso;
- oltre a ciò si deve anche osservare una qualche distonia nella complessiva strategia difensiva di parte ricorrente. In effetti, mentre a pag. 3 del ricorso si dice che al momento del controllo il sig. -OMISSIS- si trovava sul litorale (o sulla spiaggia), a pag. 4 si dice invece che egli si trovava “ …incidentalmente vicino al sovrappasso, una delle vie per accedervi, e alla stazione ferroviaria… ”. Quanto invece alla dedotta violazione dell’art. 688 c.p., nella memoria presentata alla Prefettura si evidenzia che “ …Anche in ordine alle condizioni fisiche in cui il -OMISSIS-si trovava in quel momento, non vi è l'assoluta certezza che lo stesso fosse in stato di ubriachezza manifesta, tanto che i verbalizzanti parlano di verosimiglianza, e comunque non può essere riscontro certo l’alito vinoso o il detenere una bottiglia di birra… ”. Al riguardo va osservato che l’accertamento dell’effettivo tasso alcolemico è necessario solo ai fini dell’applicazione delle norme del Codice della Strada o di altre disposizioni analoghe le quali ricollegano al tasso alcolemico accertato conseguente diverse, mentre tale accertamento tecnico (che di solito viene compiuto mediante gli etilometri) non è indispensabile in relazione al disposto dell’art. 688 c.p., visto che rientra nell’ambito di apprezzamento dell’uomo medio la constatazione dello stato di ubriachezza di una persona (così, ex plurimis , Cass. pen., Sez. V, 26 settembre 1985). Nella specie, fra l’altro, il ricorrente non nega lo stato di evidente alterazione (che ricollega al fatto di essere stato sottoposto a perquisizione personale, il che non è però molto credibile, visto che i militari dell’Arma hanno evidentemente notato prima lo stato di alterazione e di ubriachezza e solo in un secondo tempo hanno proceduto alla perquisizione personale), la detenzione di una bottiglia di birra e la presenza di un alito vinoso;
- il ricorrente, poi, non ha nemmeno comprovato di non trovarsi in una delle aree individuate dal Comune di -OMISSIS- ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.L. n. 14/2017.
4.2. Ciò premesso, quanto alla sussistenza dei presupposti per l’irrogazione del c.d. D.A.SPO. Urbano, il Collegio evidenzia che:
- costituendosi in giudizio la Questura ha depositato gli atti del procedimento, ed in particolare la proposta di adozione del provvedimento interdittivo formulata dalla Tenenza dei Carabinieri di -OMISSIS-. Da tale proposta emergono anzitutto i numerosi pregiudizi di polizia a carico del ricorrente, ai quali si aggiunge anche l’episodio postumo del 3 gennaio 2024 (si veda l’ultimo documento allegato al rapporto informativo della Questura). Questi precedenti, ancorché non gravi se presi isolatamente, rendono il quadro di un soggetto sicuramente poco incline al rispetto delle regole della civile convivenza, il che giustifica il giudizio di pericolosità sociale;
- in effetti, l’ubriachezza abituale assume rilievo diverso a seconda che essa resti confinata in luoghi chiusi (in quel caso ha rilievo solo sanitario), che sia accertata mentre il soggetto è alla guida di veicoli (in quel caso ha rilievo penale e amministrativo) o, infine, che sia accertata mentre l’interessato si trova in luoghi pubblici. In quest’ultimo caso, infatti, lo stato di ubriachezza mette a rischio contemporaneamente sia la pubblica sicurezza (potendo il soggetto ubriaco importunare o aggredire altre persone e/o il personale delle Forze di Polizia) sia il decoro urbano (abbandono o lancio di bottiglie e lattine; insozzamento di spazi pubblici con urina; etc.);
- in questo senso il legislatore ha negli ultimi anni introdotto misure amministrative finalizzate ad anticipare la soglia di tutela dei suddetti interessi pubblici, per cui, a prescindere da specifiche violazioni di rilievo penale e/o amministrativo, i soggetti che pongono in essere condotte potenzialmente idonee a ledere gli interessi de quibus possono essere sottoposti a queste misure di prevenzione. Naturalmente, al fine di evitare un abuso dell’utilizzo delle misure in argomento e rischiare di reintrodurre de facto uno stato di polizia, il legislatore ha dovuto necessariamente circoscrivere il più possibile le fattispecie, ma questo non implica, per venire ad un profilo che rileva nel caso odierno, che nel singolo episodio debba essere accertato “al centimetro” se il luogo in cui è stata posta in essere la condotta rilevante sia ricompreso fra le aree che ciascun Comune è abilitato ad individuare ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.L. n. 14/2017. Nel caso odierno, infatti, si discute di sottigliezze linguistiche, ma è indubitabile che, come emerge ex actis , il ricorrente si trovava in un’area sicuramente “sensibile”, ossia vicino a (o “ …nei pressi di… ”) una via che collega la città con il lungomare di -OMISSIS-. Si tratta dunque di area vocata al passaggio delle persone, e questo a prescindere dal fatto che nel giorno e all’ora del controllo di polizia non vi fosse un grande afflusso di persone.
4.3. Va infine svolta una considerazione di ordine generale relativamente alle misure di prevenzione amministrativa finalizzate a tutelare la sicurezza pubblica e il decoro delle città.
Come si è già in parte detto, l’obiettivo del legislatore è quello di evitare che determinate zone delle città (si tratta, principalmente, delle stazioni ferroviarie e automobilistiche, dei parchi, delle piazze, oltre che dei luoghi abitualmente frequentati da minori o anziani) divengano il ricettacolo di soggetti che non svolgono attività lavorativa (per lo meno in forma stabile) e che sono dediti per molte ore al giorno al consumo di bevande alcooliche e/o di sostanze stupefacenti. Più in particolare si vuole evitare che i soggetti in questione stazionino quasi stabilmente in dette aree cittadine, non già all’interno di pubblici esercizi ma soprattutto negli spazi pubblici, trasformandole in zone che, particolarmente in determinati orari, diventano di fatto insicure (in particolare per i minori, gli anziani e le donne che si muovono da sole), e ciò a prescindere dalla commissione di specifici reati. Oltre a questo, come detto, vi è anche un rilevante problema di decoro e igiene urbana.
Mediante l’adozione dei provvedimenti interdittivi quali il D.A.SPO. Urbano si cerca per l’appunto di contrastare lo stabile stazionamento dei soggetti che pongono in essere condotte rilevanti ai sensi del D.L. n. 14/2017 nelle aree di cui si è detto, anche se, ovviamente, lo stesso legislatore è a perfetta conoscenza del fatto che queste misure non sono di per sé sole risolutive. L’adozione del D.A.SPO., tuttavia, è finalizzata anche a preavvisare il destinatario del fatto che la sua condotta di vita è all’attenzione delle Forze dell’Ordine, il che dovrebbe svolgere anche una funzione special preventiva rispetto a violazione di rilievo penale.
Tutto ciò, ovviamente, non fa venire meno la necessità che l’adozione dei provvedimenti in commento sia preceduta da adeguata istruttoria e che gli atti siano congruamente motivati, parametri di legittimità che però nella specie il Tribunale ritiene soddisfatti.
5. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo respinge;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero dell’Interno delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ET Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
OM NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM NI | ET Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.