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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/11/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1702/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1702/2023, avente ad oggetto: rettifica punteggio
TRA nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato in Cosenza, Parte_1 alla via Piave n. 36, presso lo studio dell'Avv. Concetta Piacente che la rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Niccoli e Avv. Silvia Cumino dell'U.O.C.
Affari Legali e contenzioso dell'Azienda medesima,
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE § 1. Con ricorso depositato il 23.11.2023, parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' deducendo: di essere dipendente dal 16.10.1996 dell' CP_2 Controparte_3
, con il profilo di Collaboratore Professionale Sanitario;
che con decorrenza dal 01.05.2015
[...] veniva trasferito, per mobilità volontaria, presso l' Controparte_4 con il medesimo profilo di inquadramento, cat. D, livello economico IV del CCNL comparto
[...]
Cont Sanità 1998/2001; che aveva conseguito la fascia economica D4, con cui transitava poi all' già nel mese di Novembre del 2010 presso l' che presentava regolare domanda di Controparte_3 partecipazione alla progressione orizzontale 2021 per l'attribuzione della fascia economica successiva D5, totalizzando nella relativa graduatoria, approvata con Deliberazione n. 385 del
10/05/2023, il punteggio complessivo di 66,28; che detto punteggio sarebbe errato in quanto non terrebbe conto della reale anzianità posseduta;
che, in particolare, sarebbe errato il computo del punteggio attribuito in base alla “Esperienza di servizio nella posizione economica di attuale inquadramento”, con cui vengono assegnati Punti 0,16 per ogni mese o frazione di mese di anzianità maturata nella posizione economica di attuale inquadramento per tutto il personale, per un massimo di 20 Punti, poiché esso ricorrente, avendo prestato servizio in fascia economica D4 dal 01.11.2010 all'attualità per un totale di 122 mesi alla data del 31.12.2020 avrebbe diritto al riconoscimento di
19,52 punti (=122 x 0,16); che invece, in luogo del predetto punteggio, veniva erroneamente assegnato al sig. quello di 10,72 calcolato per 67 mesi anziché per i 122 effettivamente Pt_1 maturati.
In conseguenza di ciò ha chiesto: Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio di 75,08 in luogo di quello di 66,28 attribuitogli nella graduatoria per la progressione economica 2021 approvata con deliberazione n. 385 del 10/05/2023 e per l'effetto condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore all'attribuzione in favore del ricorrente CP_2 della fascia economica D5, con decorrenza dal 01.01.2021 e al conseguente pagamento delle differenze retributive maturare a partire da tale data ed ammontanti alla data del 31.10.2023 a €
2.492,02, o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, in ogni caso oltre integrazione contributiva, ONERI SOCIALI E IRAP, nonché oltre interessi e rivalutazione monetaria, sino all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Si costituiva l' eccependo la legittimità del proprio operato, avendo il sistema CP_2 automatico processato i dati autodichiarati dal ricorrente nella domanda di partecipazione alla progressione orizzontale, nella quale egli indicava quale data iniziale dell'esperienza di servizio maturata nella posizione economica di attuale inquadramento il 01.05.2015, e sulla base di tale dichiarazione sono stati computati i relativi punteggi;
chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite. La causa viene quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. La questione giuridica sottesa alla presente vicenda involge la possibilità di correzione di errore materiale commesso dalla parte interessata nell'ambito di una procedura di progressione economica orizzontale, quando l'errore commesso riguarda una circostanza fattuale già nella disponibilità del datore di lavoro. Tale valutazione richiede un bilanciamento tra due interessi contrapposti, da un lato, la necessità di garanzia della par condicio competitorum, dall'altro lato, l'interesse della parte ad ottenere la progressione economica spettante e negata per un errore di indicazione nella compilazione della domanda.
In linea generale è noto che nell'ambito del comparto sanità, il dipendente ha diritto alla progressione economica (od orizzontale) solo in caso di esito positivo della necessaria procedura selettiva, alla stregua di quanto disposto dall'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001 e del contratto collettivo nazionale di comparto.
Tali controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, quando i relativi procedimenti sono preordinati al semplice passaggio di livello economico, senza variazioni di area funzionale o categoria, ossia senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro, trattandosi di procedura concorsuale rientrante nella c.d. progressione orizzontale ed avente ad oggetto la selezione preordinata al passaggio di personale dipendente dell'Amministrazione da un livello all'altro, nell'ambito della medesima categoria, senza alcuna novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
Tali procedure non rivestono natura concorsuale e, in quanto espressive non già di potestà autoritativa, ma dei poteri propri di ogni datore di lavoro, sono regolate dalle norme di diritto privato e, dunque, non sono soggette alla normativa di cui alle legge n. 241 del 1990.
Si ritiene, però, che in quanto espressione dei canoni di buona fede e correttezza che comunque devono permeare l'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal contratto di lavoro, possano trovare applicazione analogica i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa in materia di soccorso istruttorio.
L'istituto del soccorso istruttorio ha la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione o indicazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere amministrativo.
Ha una portata generale e trova applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio, per cui l'intervento dell'Amministrazione, diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata, non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati. In giurisprudenza sono presenti orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio, nell'ambito delle procedure comparative e di massa, è limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente, per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione.
Dall'altro lato, si ritiene, però, che l'attivazione del soccorso istruttorio è necessaria nella procedura concorsuale, essendo questa diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non potendo tale finalità essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali (Consiglio di Stato sez. V, 21/11/2022,
n.10241).
Il principio di autoresponsabilità nella presentazione e compilazione della domanda non può infatti giungere al punto di escludere il candidato dalla selezione a causa del mancato possesso di titoli, laddove questi siano effettivamente posseduti e dichiarati nella domanda (anche laddove questa si appalesi erroneamente compilata).
Invero, nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione.
Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della P.A.
(art. 97 Cost.).
Ed allora, al fine di trovare un contemperamento tra gli opposti interessi, si è arrivato ad affermare che nelle procedure selettive, anche in ossequio al principio del favor partecipationis, il soccorso istruttorio è consentito allorquando si tratti di precisare un dato comunque fornito, sia pure in maniera erronea o incompleta e quindi non del tutto mancante, rappresentando dunque l'errore del partecipante il presupposto per l'applicazione del dovere di soccorso istruttorio, attraverso l'invito dei candidati- concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con l'unico limite che non sia alterata la par condicio dei candidati- concorrenti e non si determini una modificazione del contenuto della documentazione presentata (cfr.
T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 29/10/2021, n.732, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 aprile 2023, n.
5604).
§ 3. Applicando tali principi al caso di specie è necessario, in primo luogo, analizzare correttamente le risultanze istruttorie emergenti dai documenti prodotti.
Nella compilazione della domanda di partecipazione il ricorrente indicava di essere in servizio nella fascia attuale di appartenenza dal 01.05.2015 (cfr. domanda di partecipazione all. fascicolo . Ed Cont è tale errore nella compilazione della domanda che ha comportato l'assegnazione del minor punteggio di cui alla Delibera di approvazione della graduatoria del 10.05.2023.
È invece pacifico fra le parti, oltre che documentato in atti, che parte ricorrente beneficiasse della progressione economica D4 sin dal mese di novembre 2010 (cfr. Cedolini paga all. fascicolo ricorrente), circostanza sicuramente nota all'Azienda Sanitaria datrice di lavoro.
L'errore materiale commesso dal ricorrente è nella indicazione della anzianità nella categoria D4, errore che, però, era facilmente rilevabile dall' resistente, considerata la diretta Controparte_1 disponibilità dei dati di riferimento, nel senso che una volta evidenziata la circostanza lamentata nella diffida inviata da del 19.05.2023, per ottenere la rettifica della graduatoria PEO Parte_1
2021, sarebbe bastato un riscontro con i dati disponibili per correggere immediatamente l'errore commesso.
Un tale accertamento non avrebbe in alcun modo inciso nella par condicio dei candidati-concorrenti, non determinandosi una modificazione del contenuto della documentazione presentata, ma trattandosi di precisare un dato comunque fornito, sia pure in maniera erronea o incompleta, e quindi non del tutto mancante.
Si ritiene, pertanto, che il corretto bilanciamento degli interessi contrapposti vada individuato nel caso di specie sottolineando come, dando applicazione dei criteri di buona fede e correttezza, l'errore commesso dalla parte ricorrente potesse essere facilmente emendato una volta contestata la graduatoria mediante diffida, trattandosi, dunque, di ottenere una precisazione o integrazione di un dato comunque già presente e peraltro nella diretta ed immediata disponibilità dell' . Controparte_1
L'errore di calcolo ha comportato l'assegnazione al ricorrente di un punteggio complessivo di 66,28, che non gli ha permesso di ottenere l'avanzamento di posizione economica, che avrebbe viceversa conseguito a fronte dell'attribuzione del superiore punteggio complessivo di 75,08.
Ne consegue che lo stesso ha diritto al riconoscimento del punteggio di 75,08 in luogo di quello di
66,28 attribuitogli nella graduatoria per la progressione economica 2021 approvata con Delibera n.
385 del 10.05.2023, nonché della progressione economica a far data dal 1° Gennaio 2021 con le relative spettanze economiche che deriveranno dall'aggiornamento della posizione economica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 C.p.c.. e 150 disp att. C.p.c. dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994.
§ 4. Atteso il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti, sussistono le ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di al Parte_1 riconoscimento del punteggio di in luogo di quello di attribuitogli nella Nu_1 Nu_2 graduatoria per la progressione economica 2021 approvata con Delibera n. 385 del
10.05.2023;
2. Condanna l' a riconoscere a la progressione economica CP_2 Parte_1 nella fascia D5 con decorrenza dal 01.01.2021 ed al pagamento delle differenze economiche che deriveranno dall'aggiornamento della posizione economica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalle singole scadenze fino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22, comma 36 della L. 23.12.1994, n. 724.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Paola, 13.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1702/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1702/2023, avente ad oggetto: rettifica punteggio
TRA nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato in Cosenza, Parte_1 alla via Piave n. 36, presso lo studio dell'Avv. Concetta Piacente che la rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Niccoli e Avv. Silvia Cumino dell'U.O.C.
Affari Legali e contenzioso dell'Azienda medesima,
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE § 1. Con ricorso depositato il 23.11.2023, parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' deducendo: di essere dipendente dal 16.10.1996 dell' CP_2 Controparte_3
, con il profilo di Collaboratore Professionale Sanitario;
che con decorrenza dal 01.05.2015
[...] veniva trasferito, per mobilità volontaria, presso l' Controparte_4 con il medesimo profilo di inquadramento, cat. D, livello economico IV del CCNL comparto
[...]
Cont Sanità 1998/2001; che aveva conseguito la fascia economica D4, con cui transitava poi all' già nel mese di Novembre del 2010 presso l' che presentava regolare domanda di Controparte_3 partecipazione alla progressione orizzontale 2021 per l'attribuzione della fascia economica successiva D5, totalizzando nella relativa graduatoria, approvata con Deliberazione n. 385 del
10/05/2023, il punteggio complessivo di 66,28; che detto punteggio sarebbe errato in quanto non terrebbe conto della reale anzianità posseduta;
che, in particolare, sarebbe errato il computo del punteggio attribuito in base alla “Esperienza di servizio nella posizione economica di attuale inquadramento”, con cui vengono assegnati Punti 0,16 per ogni mese o frazione di mese di anzianità maturata nella posizione economica di attuale inquadramento per tutto il personale, per un massimo di 20 Punti, poiché esso ricorrente, avendo prestato servizio in fascia economica D4 dal 01.11.2010 all'attualità per un totale di 122 mesi alla data del 31.12.2020 avrebbe diritto al riconoscimento di
19,52 punti (=122 x 0,16); che invece, in luogo del predetto punteggio, veniva erroneamente assegnato al sig. quello di 10,72 calcolato per 67 mesi anziché per i 122 effettivamente Pt_1 maturati.
In conseguenza di ciò ha chiesto: Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio di 75,08 in luogo di quello di 66,28 attribuitogli nella graduatoria per la progressione economica 2021 approvata con deliberazione n. 385 del 10/05/2023 e per l'effetto condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore all'attribuzione in favore del ricorrente CP_2 della fascia economica D5, con decorrenza dal 01.01.2021 e al conseguente pagamento delle differenze retributive maturare a partire da tale data ed ammontanti alla data del 31.10.2023 a €
2.492,02, o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, in ogni caso oltre integrazione contributiva, ONERI SOCIALI E IRAP, nonché oltre interessi e rivalutazione monetaria, sino all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Si costituiva l' eccependo la legittimità del proprio operato, avendo il sistema CP_2 automatico processato i dati autodichiarati dal ricorrente nella domanda di partecipazione alla progressione orizzontale, nella quale egli indicava quale data iniziale dell'esperienza di servizio maturata nella posizione economica di attuale inquadramento il 01.05.2015, e sulla base di tale dichiarazione sono stati computati i relativi punteggi;
chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite. La causa viene quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. La questione giuridica sottesa alla presente vicenda involge la possibilità di correzione di errore materiale commesso dalla parte interessata nell'ambito di una procedura di progressione economica orizzontale, quando l'errore commesso riguarda una circostanza fattuale già nella disponibilità del datore di lavoro. Tale valutazione richiede un bilanciamento tra due interessi contrapposti, da un lato, la necessità di garanzia della par condicio competitorum, dall'altro lato, l'interesse della parte ad ottenere la progressione economica spettante e negata per un errore di indicazione nella compilazione della domanda.
In linea generale è noto che nell'ambito del comparto sanità, il dipendente ha diritto alla progressione economica (od orizzontale) solo in caso di esito positivo della necessaria procedura selettiva, alla stregua di quanto disposto dall'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001 e del contratto collettivo nazionale di comparto.
Tali controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, quando i relativi procedimenti sono preordinati al semplice passaggio di livello economico, senza variazioni di area funzionale o categoria, ossia senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro, trattandosi di procedura concorsuale rientrante nella c.d. progressione orizzontale ed avente ad oggetto la selezione preordinata al passaggio di personale dipendente dell'Amministrazione da un livello all'altro, nell'ambito della medesima categoria, senza alcuna novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
Tali procedure non rivestono natura concorsuale e, in quanto espressive non già di potestà autoritativa, ma dei poteri propri di ogni datore di lavoro, sono regolate dalle norme di diritto privato e, dunque, non sono soggette alla normativa di cui alle legge n. 241 del 1990.
Si ritiene, però, che in quanto espressione dei canoni di buona fede e correttezza che comunque devono permeare l'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal contratto di lavoro, possano trovare applicazione analogica i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa in materia di soccorso istruttorio.
L'istituto del soccorso istruttorio ha la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione o indicazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere amministrativo.
Ha una portata generale e trova applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio, per cui l'intervento dell'Amministrazione, diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata, non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati. In giurisprudenza sono presenti orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio, nell'ambito delle procedure comparative e di massa, è limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente, per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione.
Dall'altro lato, si ritiene, però, che l'attivazione del soccorso istruttorio è necessaria nella procedura concorsuale, essendo questa diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non potendo tale finalità essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali (Consiglio di Stato sez. V, 21/11/2022,
n.10241).
Il principio di autoresponsabilità nella presentazione e compilazione della domanda non può infatti giungere al punto di escludere il candidato dalla selezione a causa del mancato possesso di titoli, laddove questi siano effettivamente posseduti e dichiarati nella domanda (anche laddove questa si appalesi erroneamente compilata).
Invero, nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione.
Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della P.A.
(art. 97 Cost.).
Ed allora, al fine di trovare un contemperamento tra gli opposti interessi, si è arrivato ad affermare che nelle procedure selettive, anche in ossequio al principio del favor partecipationis, il soccorso istruttorio è consentito allorquando si tratti di precisare un dato comunque fornito, sia pure in maniera erronea o incompleta e quindi non del tutto mancante, rappresentando dunque l'errore del partecipante il presupposto per l'applicazione del dovere di soccorso istruttorio, attraverso l'invito dei candidati- concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con l'unico limite che non sia alterata la par condicio dei candidati- concorrenti e non si determini una modificazione del contenuto della documentazione presentata (cfr.
T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 29/10/2021, n.732, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 aprile 2023, n.
5604).
§ 3. Applicando tali principi al caso di specie è necessario, in primo luogo, analizzare correttamente le risultanze istruttorie emergenti dai documenti prodotti.
Nella compilazione della domanda di partecipazione il ricorrente indicava di essere in servizio nella fascia attuale di appartenenza dal 01.05.2015 (cfr. domanda di partecipazione all. fascicolo . Ed Cont è tale errore nella compilazione della domanda che ha comportato l'assegnazione del minor punteggio di cui alla Delibera di approvazione della graduatoria del 10.05.2023.
È invece pacifico fra le parti, oltre che documentato in atti, che parte ricorrente beneficiasse della progressione economica D4 sin dal mese di novembre 2010 (cfr. Cedolini paga all. fascicolo ricorrente), circostanza sicuramente nota all'Azienda Sanitaria datrice di lavoro.
L'errore materiale commesso dal ricorrente è nella indicazione della anzianità nella categoria D4, errore che, però, era facilmente rilevabile dall' resistente, considerata la diretta Controparte_1 disponibilità dei dati di riferimento, nel senso che una volta evidenziata la circostanza lamentata nella diffida inviata da del 19.05.2023, per ottenere la rettifica della graduatoria PEO Parte_1
2021, sarebbe bastato un riscontro con i dati disponibili per correggere immediatamente l'errore commesso.
Un tale accertamento non avrebbe in alcun modo inciso nella par condicio dei candidati-concorrenti, non determinandosi una modificazione del contenuto della documentazione presentata, ma trattandosi di precisare un dato comunque fornito, sia pure in maniera erronea o incompleta, e quindi non del tutto mancante.
Si ritiene, pertanto, che il corretto bilanciamento degli interessi contrapposti vada individuato nel caso di specie sottolineando come, dando applicazione dei criteri di buona fede e correttezza, l'errore commesso dalla parte ricorrente potesse essere facilmente emendato una volta contestata la graduatoria mediante diffida, trattandosi, dunque, di ottenere una precisazione o integrazione di un dato comunque già presente e peraltro nella diretta ed immediata disponibilità dell' . Controparte_1
L'errore di calcolo ha comportato l'assegnazione al ricorrente di un punteggio complessivo di 66,28, che non gli ha permesso di ottenere l'avanzamento di posizione economica, che avrebbe viceversa conseguito a fronte dell'attribuzione del superiore punteggio complessivo di 75,08.
Ne consegue che lo stesso ha diritto al riconoscimento del punteggio di 75,08 in luogo di quello di
66,28 attribuitogli nella graduatoria per la progressione economica 2021 approvata con Delibera n.
385 del 10.05.2023, nonché della progressione economica a far data dal 1° Gennaio 2021 con le relative spettanze economiche che deriveranno dall'aggiornamento della posizione economica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 C.p.c.. e 150 disp att. C.p.c. dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994.
§ 4. Atteso il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti, sussistono le ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di al Parte_1 riconoscimento del punteggio di in luogo di quello di attribuitogli nella Nu_1 Nu_2 graduatoria per la progressione economica 2021 approvata con Delibera n. 385 del
10.05.2023;
2. Condanna l' a riconoscere a la progressione economica CP_2 Parte_1 nella fascia D5 con decorrenza dal 01.01.2021 ed al pagamento delle differenze economiche che deriveranno dall'aggiornamento della posizione economica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalle singole scadenze fino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22, comma 36 della L. 23.12.1994, n. 724.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Paola, 13.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso